CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1241/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Pt_1
Avv. MARIA CARLA ATTANASIO
Appellante
E
Controparte_1
Avv. CLAUDIO ONORATI
Appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4440/2024 pubblicata in data 12/4/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 24 del D. Lgs. n. 46del 1999, depositato in data
29.3.2023, ha convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_1 Pt_1 ottenere l'accertamento della illegittimità della sua iscrizione di ufficio nella Gestione Commercianti dal gennaio 2021 a settembre 2021 e, conseguentemente, dell'avviso di addebito n. 0397 2022 00253803
49000, notificato il 20.2.202, nonché l'accertamento della non debenza dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni per il predetto periodo, per l'importo complessivo di € 3.196,25.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha così statuito:
“Annulla l'avviso di addebito impugnato;
Condanna l' resistente alla refusione delle spese legali da CP_2 liquidarsi in euro 1.100,00, oltre IVA e CPA”.
2.1 In particolare, il primo giudice ha ritenuto non assolto da parte dell' l'onere probatorio, non avendo l'Ente “dedotto nulla sulla Pt_1 tipologia di operazioni inerenti l'oggetto sociale di cui la ricorrente si sarebbe occupata come liquidatrice”, con conseguente impossibilità di
“accertare, relativamente a queta fase, se la abbia espletato CP_1 attività analoghe alla quotidiana attività che l'impresa avrebbe esercitato durante la propria ita con i caratteri della abitualità e della prevalenza”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidato ai seguenti Pt_1 motivi:
2 1-genericità della motivazione in quanto il Tribunale, pur riconoscendo la legittimità dell'iscrizione dell'appellata alla Gestione Commercianti, ha stabilito l'illegittimità dell'avviso impugnato, indicando un numero diverso del titolo, laddove avrebbe dovuto dedurre la legittimità dell'emissione del suddetto avviso che sull'iscrizione trovava fondamento;
2- mancata valorizzazione della documentazione prodotta dall' in Pt_1 primo grado.
4. Ha resistito al gravame la chiedendone il rigetto, con il CP_1 favore delle spese.
5. All'esito della discussione orale la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento.
7. Deve convenirsi con quanto statuito dal giudice di primo grado circa il mancato assolvimento da parte dell' di deduzione e di prova – Pt_1 sullo stesso gravante – di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della nella Gestione Commercianti (partecipazione CP_1 della stessa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) da gennaio 2021 al settembre 2021; nulla ha invero dedotto l' CP_2 in tal senso con la memoria di costituzione in primo grado.
3 8. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla base della documentazione depositata dall' in particolare dalla iscrizione Pt_1
d'ufficio in data 17.4.2020, con decorrenza febbraio 2016, nella
Gestione commercianti, periodo in cui la è stata liquidatrice CP_1 della società (peraltro contestato e oggetto di separato giudizio come risulta agli atti), tenuto conto che la società in data 16.3.2020 è stata posta in liquidazione e ha cessato ogni attività fino alla successiva cancellazione dal registro delle imprese del 21.2.2022, come risulta dalle visure camerali in atti (sub docc. 7 e 11 di parte opponente).
Depone nello stesso senso in ordine alla cessazione di ogni attività quanto dedotto da parte opponente - in assenza di ogni contestazione sul punto –, che il rapporto di lavoro con l'unica dipendente della si è risolto il 20.2.2020. CP_3 Persona_1
8.1. Rileva il Collegio che sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con persistenza dell'obbligo contributivo, a carico dei soci liquidatori (quale la , nominata liquidatrice della società in CP_1 data 16.3.2020 – v. visura camerale in atti) solo nell'ipotesi di continuazione da parte di questi nello svolgimento - sempre con carattere di abitualità e prevalenza - dell'attività sociale, anche durante la fase di liquidazione (Cass. sent. n. 4885 del 2017 e Cass. sent. n.
2139 del 2014).
9. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
10. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
11. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 - respinge l'appello;
- condanna l' al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese Pt_1 del grado che liquida in complessivi € 962,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1241/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Pt_1
Avv. MARIA CARLA ATTANASIO
Appellante
E
Controparte_1
Avv. CLAUDIO ONORATI
Appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4440/2024 pubblicata in data 12/4/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 24 del D. Lgs. n. 46del 1999, depositato in data
29.3.2023, ha convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_1 Pt_1 ottenere l'accertamento della illegittimità della sua iscrizione di ufficio nella Gestione Commercianti dal gennaio 2021 a settembre 2021 e, conseguentemente, dell'avviso di addebito n. 0397 2022 00253803
49000, notificato il 20.2.202, nonché l'accertamento della non debenza dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni per il predetto periodo, per l'importo complessivo di € 3.196,25.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha così statuito:
“Annulla l'avviso di addebito impugnato;
Condanna l' resistente alla refusione delle spese legali da CP_2 liquidarsi in euro 1.100,00, oltre IVA e CPA”.
2.1 In particolare, il primo giudice ha ritenuto non assolto da parte dell' l'onere probatorio, non avendo l'Ente “dedotto nulla sulla Pt_1 tipologia di operazioni inerenti l'oggetto sociale di cui la ricorrente si sarebbe occupata come liquidatrice”, con conseguente impossibilità di
“accertare, relativamente a queta fase, se la abbia espletato CP_1 attività analoghe alla quotidiana attività che l'impresa avrebbe esercitato durante la propria ita con i caratteri della abitualità e della prevalenza”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidato ai seguenti Pt_1 motivi:
2 1-genericità della motivazione in quanto il Tribunale, pur riconoscendo la legittimità dell'iscrizione dell'appellata alla Gestione Commercianti, ha stabilito l'illegittimità dell'avviso impugnato, indicando un numero diverso del titolo, laddove avrebbe dovuto dedurre la legittimità dell'emissione del suddetto avviso che sull'iscrizione trovava fondamento;
2- mancata valorizzazione della documentazione prodotta dall' in Pt_1 primo grado.
4. Ha resistito al gravame la chiedendone il rigetto, con il CP_1 favore delle spese.
5. All'esito della discussione orale la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento.
7. Deve convenirsi con quanto statuito dal giudice di primo grado circa il mancato assolvimento da parte dell' di deduzione e di prova – Pt_1 sullo stesso gravante – di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della nella Gestione Commercianti (partecipazione CP_1 della stessa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) da gennaio 2021 al settembre 2021; nulla ha invero dedotto l' CP_2 in tal senso con la memoria di costituzione in primo grado.
3 8. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla base della documentazione depositata dall' in particolare dalla iscrizione Pt_1
d'ufficio in data 17.4.2020, con decorrenza febbraio 2016, nella
Gestione commercianti, periodo in cui la è stata liquidatrice CP_1 della società (peraltro contestato e oggetto di separato giudizio come risulta agli atti), tenuto conto che la società in data 16.3.2020 è stata posta in liquidazione e ha cessato ogni attività fino alla successiva cancellazione dal registro delle imprese del 21.2.2022, come risulta dalle visure camerali in atti (sub docc. 7 e 11 di parte opponente).
Depone nello stesso senso in ordine alla cessazione di ogni attività quanto dedotto da parte opponente - in assenza di ogni contestazione sul punto –, che il rapporto di lavoro con l'unica dipendente della si è risolto il 20.2.2020. CP_3 Persona_1
8.1. Rileva il Collegio che sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con persistenza dell'obbligo contributivo, a carico dei soci liquidatori (quale la , nominata liquidatrice della società in CP_1 data 16.3.2020 – v. visura camerale in atti) solo nell'ipotesi di continuazione da parte di questi nello svolgimento - sempre con carattere di abitualità e prevalenza - dell'attività sociale, anche durante la fase di liquidazione (Cass. sent. n. 4885 del 2017 e Cass. sent. n.
2139 del 2014).
9. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
10. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
11. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 - respinge l'appello;
- condanna l' al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese Pt_1 del grado che liquida in complessivi € 962,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
5