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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1081/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
FR S. LO Presidente
IL TA ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra
, elettivamente domiciliato alla Via Veneto n. 17 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Volpe del foro di AN che lo rappre- senta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
e
, in persona del Direttore Ge- Controparte_1 nerale legale rappresentante pro-tempore Prof. , elettiva- Controparte_2 mente domiciliata in AN (AQ), Via C. Corradini, n. 222, presso lo stu- dio dell'Avv. Mirco Salvati che la rappresenta e difende giusta procura rila- sciata in calce alla comparsa di risposta in appello
-appellato -appellante incidentale-
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i dedotti motivi l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
n.155/2024 emessa dal Tribunale di AN Giudice Dott.Paolo Lepidi nel giudizio R.G. 986/2019, comunicata in data 02.05.2024, non notificata, acco- gliere integralmente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità CP_ ex art. 2051 o, in alternativa, ex art.2043 c.c. della , Parte_2
, in pers del suo L.R. p.t. nella causazione del danno subìto
[...] CP_1 dal sig. il giorno 19.04.2016 e per l'effetto, condannare la Parte_1 medesima convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si richiedono per le causali esposte in narrativa e sulla scorta della ctu medico-legale espletata nella complessiva somma di € 50.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprez- zamento del Tribunale adito. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario relativi ad entrambi i gradi di giudi- zio.” ;
per parte appellata-appellante incidentale: rigettare l'appello principale del
, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accogliere il Parte_1 presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto il “pagamento della somma di €
11.874,43 già attuali in favore di a titolo di risarci- Parte_1 mento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi al saggio legale su ta- le capitale, devalutato al tempo del sinistro e poi via via rivalutato il risarci- mento del danno in favore di …”, nonché la refusione in Parte_1 suo favore delle spese del giudizio di primo grado disposte dal Tribunale di
AN e le spese di Ctu. - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.155/2024 del Tribunale di Avez- zano comunicata in data 02.05.2024, non notificata, avente ad oggetto respon- sabilità da cose in custodia
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 155/2024 il Tribunale di AN accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_4
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui
[...] sofferti a seguito di una caduta verificatasi all'ingresso dell'Obitorio del no- socomio al Pronto Soccorso.
aveva esposto che: Parte_1
-in data 19.04.2016, attraversava a piedi il passaggio pedonale che collega l'obitorio al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.S. Filippo e Nicola” di CP_4
;
[...]
- in corrispondenza del passaggio vi era un cordolo di cemento, al di là del quale vi era un blocchetto di cemento abitualmente utilizzato dai pedoni per facilitare l'attraversamento;
- l'attore, nel poggiare il piede sul blocchetto malfermo, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra;
2.La , costituitasi in giudizio, rilevava come il terrapieno de Parte_3 qua non fosse un passaggio, ma fosse destinato a compensare la differenza di livello fra le varie zone della struttura ospedaliera.
Il Tribunale di AN, all'esito dell'istruttoria, esperita mediante prova te- stimoniale e CTU, riteneva il concorso del fatto colposo dell'attore nella pro- duzione dell'evento nella misura dell'80%
Condannava quindi la al pagamento Controparte_5 della somma di € 11.874,43 in favore di , a titolo di risar- Parte_1 cimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi al saggio legale su tale capitale, devalutato al tempo del sinistro e poi via via rivalutato;
e con- Cont dannava la alla refusione delle spese di Controparte_5 lite.
3 3.Avverso la sentenza ha proposto appello , affidando Parte_1
l'impugnazione ad unica censura riguardante l'asserito malgoverno dei fatti e delle risultanze istruttorie.
L'appellante si duole del travisamento delle risultanze istruttorie che avrebbe- ro asseritamente indotto il giudice di prime cure a ritenere erroneamente la prevalente responsabilità di esso pedone nella causazione dell'occorso.
3.1. La , costituitasi, ha resistito all'appello ed ha proposto Parte_3 appello incidentale, al fine di sentire riconosciuto nel caso de quo il cd.“fortuito incidentale”, con totale addebito di responsabilità all'utente nella causazione dell'evento. Parte Sostiene la a tal proposito, che la condotta del pedone, che ha percorso una strada alternativa rispetto a quella indicata dalla segnaletica, costituisca evento imprevedibile, da sé solo idoneo a recidere il nesso causale tra res cu- stodita e danno.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisio- ne ex art.281 sexies.
4.L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
4.1.Ritiene la Corte che, nella specie, meriti conferma la decisione impugnata, concordandosi con il primo giudice laddove ha riscontrato il concorso di colpa del pedone nella causazione dell'evento, che va correttamente inquadrato nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 cc, per la cui configurazione – e quindi per il riconoscimento della responsabilità del custode - è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, mentre il custode, a sua volta, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n.
12027/2017; Cass. n. 11785/2017).
4 4.2. Secondo i costanti insegnamenti della Cassazione (ex multis Cass. n.
2479/2018), quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di es- sere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il ricono- scimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile .
4.3.Alla luce dei suddetti principi, si è evidenziato come la condotta del dan- neggiato, oggi appellante, seppure sia stata o connotata, in concreto, da negli- genza ed imprudenza, avendo l'appellante percorso un viottolo sterrato pog- giando il piede su un gradino evidentemente malfermo, non si è posta quale causa esclusiva dell'evento dannoso.
5.Occorre, a tal proposito, ripercorrere l'istruttoria prodotta in primo grado.
5.1. Dalle fotografie allegate si evince la presenza di una strada sterrata visibi- le e segnata dal calpestio degli utenti del nosocomio.
Tale percorso risulta visibile anche dalla ripresa satellitare.
Il blocco di cemento, su cui l'appellante assume di essere caduto, è visibil- mente non ancorato al suolo e consente di scavalcare il muretto di conteni- mento.
Non vi è alcuna segnaletica sul viottolo.
5 5.2.All'udienza del 27.5.2021, testimone di parte attrice, ha Testimone_1 confermato che “all'interno del complesso ospedaliero di AN esiste da oltre 20 anni un percorso pedonale sterrato che collega la via dell'Obitorio alla via del Pronto Soccorso e, tramite un viottolo, all'ingresso dell'Ospedale che viene utilizzato quotidianamente da tutti i pedoni per spostarsi all'interno del nosocomio”.
Tale circostanza è stata confermata anche dall'altro testimone di parte attrice,
che ha affermato che” tra il Pronto Soccorso e la Camera Testimone_2
Mortuaria esiste da molti anni un percorso pedonale di collegamento che at- traversa due strade parallele, così come risulta dalle foto che riproducono fe- delmente lo stato dei luoghi. Detto percorso è ben visibile ed è utilizzato da numerose persone che se ne avvalgono per abbreviare il suddetto spostamen- to da una zona all'altra dell'Ospedale”.
Il testimone di parte convenuta, assistente tecnico presso Testimone_3
l'ufficio tecnico della , ha confermato che “l'area attraversata dall'at- Pt_4 tore, come indicata nell'atto di citazione e come da foto depositate dal Tes_4 rigo che mi vengono mostrate, costituisce un terrapieno sterrato, delimitato da entrambi i lati da un muretto contenitivo continuo, rialzato di circa 50 cm dal livello della strada”.
Ha altresì aggiunto: “Esiste il viottolo ma non è censito o indicato da alcuna segnaletica”.
5.3. Il terrapieno su cui è avvenuto l'occorso era quindi destinato a compensa- re la differenza di livello esistente tra le varie zone e non era la strada canoni- ca per raggiungere l'obitorio.
Il gradino su cui l'appellante è caduto era però evidentemente vacillante e non era tale da costituire insidia, poiché ben visibile.
Il passaggio era aperto, frequentato costantemente e non vietato da cartelli di divieto o avvisi di pericolo.
6 6. Nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al man- tenimento delle strade in buone condizioni, il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la strada al momento in cui si verifica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come pre- vedibile, richiedendo quindi all'utente della strada la massima attenzione, do- vendosi la prevedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta pos- sibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situa- zione di pericolo (v. Cass. n. 17625/2016); infine, ove il pericolo sia visibile,
“si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con
l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 11024/2018).
L'appellante, nel caso de quo, seppure avrebbe potuto evitare di transitare in un percorso “di fortuna”, non era in condizione di evitarlo attraverso l'adozione di normali cautele, atteso che era consuetudine di tutti passare nel terrapieno e, dovendo raggiungere l'obitorio, ha percorso la strada più agevo- le, sicché, non prestando attenzione, ha poggiato il piede su un blocco di ce- mento visibilmente malfermo. Parte Il percorso asfaltato, che la sostiene che l'utente avrebbe dovuto percor- rere, come risulta dagli atti, è molto più lungo e sulllo stesso transitano anche le autovetture.
Nella specie, l'evento dannoso si è dunque verificato sia in ragione di un'imprudenza dello stesso pedone, che ha preferito avventurarsi su un per- corso sterrato ponendo il piede su un blocchetto evidentemente vacillante e Parte non ancorato a terra, sia in ragione dell'incuranza della che, pur consa- pevole del costante uso del terrapieno da parte dell'utenza, non si è mai attiva- ta per porlo in condizione di sicurezza.
7.Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri ricondu- cibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla con-
7 formazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale re- sponsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume effi- cacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in rela- zione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso cau- sale ai sensi dell'art. 1227 c.c..” (Cass. ord. 2481/2018)
Il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttu- ra ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, po- tendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come estra- nea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causa- zione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
Se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del dan- neggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Invero, l'imprevedibilità della condotta- idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata.
L'imprevedibilità è infatti di per sé un concetto relativo, necessariamente in- fluenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
7.1. Nella specie, trattandosi di un percorso quotidianamente utilizzato dall'utenza, per fatto notorio, così come emerso in istruttoria, l'evento non può essere considerato imprevedibile e non può essere valutato tale da inte- grare il “fortuito incidentale” invocato dalla Parte
8 Parte La stessa pur essendo a conoscenza dell'utilizzo quotidiano - e addirit- tura ventennale - del percorso da parte degli utenti che si dirigono all'Obitorio, non si è attivata nella custodia di una zona di sua proprietà, sì da eliminare i pericoli insiti nel transito, qual è la presenza del blocco di cemento non ancorato al suolo, ma di fatto utilizzato per superare il dislivello tra due aree. Pertanto si condivide la sentenza impugnato, che ha scorto profili di col- pa, sia pure in misura largamente inferiore (20%) a quella dell'attore, per aver omesso di vigilare adeguatamente al fine di impedire la creazione di quello stato di cose.
8. Com'è noto, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, come nella specie) esclude la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
8.1. Nella specie è senz'altro corretta la valutazione del giudice di prime cure, che ha individuato sì il comportamento imprudente del danneggiato, non rite- nendolo però del tutto imprevedibile e dunque tale da interrompere il nesso causale, ma ne ha ritenuto la prevalenza sotto il profilo del concorso di colpa.
9. In conclusione, la sentenza impugnata merita senz'altro piena conferma, il che comporta il rigetto e dell'appello principale e di quello incidentale della Cont del pari infondato per quanto si è detto.
10.Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
9 11. Entrambe le parti appellanti sono, infine, tenute al versamento della san- zione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribu- Controparte_1 nale di AN n. 155/2024 così provvede:
1)rigetta l'appello principale;
2)rigetta l'appello incidentale;
3)compensa le spese del grado.
4) dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono è tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misu- ra pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27/1172025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IL TA ZI FR S. LO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1081/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
FR S. LO Presidente
IL TA ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra
, elettivamente domiciliato alla Via Veneto n. 17 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Volpe del foro di AN che lo rappre- senta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
e
, in persona del Direttore Ge- Controparte_1 nerale legale rappresentante pro-tempore Prof. , elettiva- Controparte_2 mente domiciliata in AN (AQ), Via C. Corradini, n. 222, presso lo stu- dio dell'Avv. Mirco Salvati che la rappresenta e difende giusta procura rila- sciata in calce alla comparsa di risposta in appello
-appellato -appellante incidentale-
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i dedotti motivi l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
n.155/2024 emessa dal Tribunale di AN Giudice Dott.Paolo Lepidi nel giudizio R.G. 986/2019, comunicata in data 02.05.2024, non notificata, acco- gliere integralmente le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità CP_ ex art. 2051 o, in alternativa, ex art.2043 c.c. della , Parte_2
, in pers del suo L.R. p.t. nella causazione del danno subìto
[...] CP_1 dal sig. il giorno 19.04.2016 e per l'effetto, condannare la Parte_1 medesima convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si richiedono per le causali esposte in narrativa e sulla scorta della ctu medico-legale espletata nella complessiva somma di € 50.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprez- zamento del Tribunale adito. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario relativi ad entrambi i gradi di giudi- zio.” ;
per parte appellata-appellante incidentale: rigettare l'appello principale del
, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accogliere il Parte_1 presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto il “pagamento della somma di €
11.874,43 già attuali in favore di a titolo di risarci- Parte_1 mento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi al saggio legale su ta- le capitale, devalutato al tempo del sinistro e poi via via rivalutato il risarci- mento del danno in favore di …”, nonché la refusione in Parte_1 suo favore delle spese del giudizio di primo grado disposte dal Tribunale di
AN e le spese di Ctu. - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.155/2024 del Tribunale di Avez- zano comunicata in data 02.05.2024, non notificata, avente ad oggetto respon- sabilità da cose in custodia
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 155/2024 il Tribunale di AN accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_4
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui
[...] sofferti a seguito di una caduta verificatasi all'ingresso dell'Obitorio del no- socomio al Pronto Soccorso.
aveva esposto che: Parte_1
-in data 19.04.2016, attraversava a piedi il passaggio pedonale che collega l'obitorio al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.S. Filippo e Nicola” di CP_4
;
[...]
- in corrispondenza del passaggio vi era un cordolo di cemento, al di là del quale vi era un blocchetto di cemento abitualmente utilizzato dai pedoni per facilitare l'attraversamento;
- l'attore, nel poggiare il piede sul blocchetto malfermo, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra;
2.La , costituitasi in giudizio, rilevava come il terrapieno de Parte_3 qua non fosse un passaggio, ma fosse destinato a compensare la differenza di livello fra le varie zone della struttura ospedaliera.
Il Tribunale di AN, all'esito dell'istruttoria, esperita mediante prova te- stimoniale e CTU, riteneva il concorso del fatto colposo dell'attore nella pro- duzione dell'evento nella misura dell'80%
Condannava quindi la al pagamento Controparte_5 della somma di € 11.874,43 in favore di , a titolo di risar- Parte_1 cimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi al saggio legale su tale capitale, devalutato al tempo del sinistro e poi via via rivalutato;
e con- Cont dannava la alla refusione delle spese di Controparte_5 lite.
3 3.Avverso la sentenza ha proposto appello , affidando Parte_1
l'impugnazione ad unica censura riguardante l'asserito malgoverno dei fatti e delle risultanze istruttorie.
L'appellante si duole del travisamento delle risultanze istruttorie che avrebbe- ro asseritamente indotto il giudice di prime cure a ritenere erroneamente la prevalente responsabilità di esso pedone nella causazione dell'occorso.
3.1. La , costituitasi, ha resistito all'appello ed ha proposto Parte_3 appello incidentale, al fine di sentire riconosciuto nel caso de quo il cd.“fortuito incidentale”, con totale addebito di responsabilità all'utente nella causazione dell'evento. Parte Sostiene la a tal proposito, che la condotta del pedone, che ha percorso una strada alternativa rispetto a quella indicata dalla segnaletica, costituisca evento imprevedibile, da sé solo idoneo a recidere il nesso causale tra res cu- stodita e danno.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisio- ne ex art.281 sexies.
4.L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
4.1.Ritiene la Corte che, nella specie, meriti conferma la decisione impugnata, concordandosi con il primo giudice laddove ha riscontrato il concorso di colpa del pedone nella causazione dell'evento, che va correttamente inquadrato nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 cc, per la cui configurazione – e quindi per il riconoscimento della responsabilità del custode - è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, mentre il custode, a sua volta, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n.
12027/2017; Cass. n. 11785/2017).
4 4.2. Secondo i costanti insegnamenti della Cassazione (ex multis Cass. n.
2479/2018), quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di es- sere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il ricono- scimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile .
4.3.Alla luce dei suddetti principi, si è evidenziato come la condotta del dan- neggiato, oggi appellante, seppure sia stata o connotata, in concreto, da negli- genza ed imprudenza, avendo l'appellante percorso un viottolo sterrato pog- giando il piede su un gradino evidentemente malfermo, non si è posta quale causa esclusiva dell'evento dannoso.
5.Occorre, a tal proposito, ripercorrere l'istruttoria prodotta in primo grado.
5.1. Dalle fotografie allegate si evince la presenza di una strada sterrata visibi- le e segnata dal calpestio degli utenti del nosocomio.
Tale percorso risulta visibile anche dalla ripresa satellitare.
Il blocco di cemento, su cui l'appellante assume di essere caduto, è visibil- mente non ancorato al suolo e consente di scavalcare il muretto di conteni- mento.
Non vi è alcuna segnaletica sul viottolo.
5 5.2.All'udienza del 27.5.2021, testimone di parte attrice, ha Testimone_1 confermato che “all'interno del complesso ospedaliero di AN esiste da oltre 20 anni un percorso pedonale sterrato che collega la via dell'Obitorio alla via del Pronto Soccorso e, tramite un viottolo, all'ingresso dell'Ospedale che viene utilizzato quotidianamente da tutti i pedoni per spostarsi all'interno del nosocomio”.
Tale circostanza è stata confermata anche dall'altro testimone di parte attrice,
che ha affermato che” tra il Pronto Soccorso e la Camera Testimone_2
Mortuaria esiste da molti anni un percorso pedonale di collegamento che at- traversa due strade parallele, così come risulta dalle foto che riproducono fe- delmente lo stato dei luoghi. Detto percorso è ben visibile ed è utilizzato da numerose persone che se ne avvalgono per abbreviare il suddetto spostamen- to da una zona all'altra dell'Ospedale”.
Il testimone di parte convenuta, assistente tecnico presso Testimone_3
l'ufficio tecnico della , ha confermato che “l'area attraversata dall'at- Pt_4 tore, come indicata nell'atto di citazione e come da foto depositate dal Tes_4 rigo che mi vengono mostrate, costituisce un terrapieno sterrato, delimitato da entrambi i lati da un muretto contenitivo continuo, rialzato di circa 50 cm dal livello della strada”.
Ha altresì aggiunto: “Esiste il viottolo ma non è censito o indicato da alcuna segnaletica”.
5.3. Il terrapieno su cui è avvenuto l'occorso era quindi destinato a compensa- re la differenza di livello esistente tra le varie zone e non era la strada canoni- ca per raggiungere l'obitorio.
Il gradino su cui l'appellante è caduto era però evidentemente vacillante e non era tale da costituire insidia, poiché ben visibile.
Il passaggio era aperto, frequentato costantemente e non vietato da cartelli di divieto o avvisi di pericolo.
6 6. Nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al man- tenimento delle strade in buone condizioni, il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la strada al momento in cui si verifica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come pre- vedibile, richiedendo quindi all'utente della strada la massima attenzione, do- vendosi la prevedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta pos- sibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situa- zione di pericolo (v. Cass. n. 17625/2016); infine, ove il pericolo sia visibile,
“si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con
l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 11024/2018).
L'appellante, nel caso de quo, seppure avrebbe potuto evitare di transitare in un percorso “di fortuna”, non era in condizione di evitarlo attraverso l'adozione di normali cautele, atteso che era consuetudine di tutti passare nel terrapieno e, dovendo raggiungere l'obitorio, ha percorso la strada più agevo- le, sicché, non prestando attenzione, ha poggiato il piede su un blocco di ce- mento visibilmente malfermo. Parte Il percorso asfaltato, che la sostiene che l'utente avrebbe dovuto percor- rere, come risulta dagli atti, è molto più lungo e sulllo stesso transitano anche le autovetture.
Nella specie, l'evento dannoso si è dunque verificato sia in ragione di un'imprudenza dello stesso pedone, che ha preferito avventurarsi su un per- corso sterrato ponendo il piede su un blocchetto evidentemente vacillante e Parte non ancorato a terra, sia in ragione dell'incuranza della che, pur consa- pevole del costante uso del terrapieno da parte dell'utenza, non si è mai attiva- ta per porlo in condizione di sicurezza.
7.Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri ricondu- cibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla con-
7 formazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale re- sponsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume effi- cacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in rela- zione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso cau- sale ai sensi dell'art. 1227 c.c..” (Cass. ord. 2481/2018)
Il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttu- ra ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, po- tendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come estra- nea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causa- zione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
Se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del dan- neggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Invero, l'imprevedibilità della condotta- idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata.
L'imprevedibilità è infatti di per sé un concetto relativo, necessariamente in- fluenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
7.1. Nella specie, trattandosi di un percorso quotidianamente utilizzato dall'utenza, per fatto notorio, così come emerso in istruttoria, l'evento non può essere considerato imprevedibile e non può essere valutato tale da inte- grare il “fortuito incidentale” invocato dalla Parte
8 Parte La stessa pur essendo a conoscenza dell'utilizzo quotidiano - e addirit- tura ventennale - del percorso da parte degli utenti che si dirigono all'Obitorio, non si è attivata nella custodia di una zona di sua proprietà, sì da eliminare i pericoli insiti nel transito, qual è la presenza del blocco di cemento non ancorato al suolo, ma di fatto utilizzato per superare il dislivello tra due aree. Pertanto si condivide la sentenza impugnato, che ha scorto profili di col- pa, sia pure in misura largamente inferiore (20%) a quella dell'attore, per aver omesso di vigilare adeguatamente al fine di impedire la creazione di quello stato di cose.
8. Com'è noto, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, come nella specie) esclude la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
8.1. Nella specie è senz'altro corretta la valutazione del giudice di prime cure, che ha individuato sì il comportamento imprudente del danneggiato, non rite- nendolo però del tutto imprevedibile e dunque tale da interrompere il nesso causale, ma ne ha ritenuto la prevalenza sotto il profilo del concorso di colpa.
9. In conclusione, la sentenza impugnata merita senz'altro piena conferma, il che comporta il rigetto e dell'appello principale e di quello incidentale della Cont del pari infondato per quanto si è detto.
10.Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
9 11. Entrambe le parti appellanti sono, infine, tenute al versamento della san- zione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribu- Controparte_1 nale di AN n. 155/2024 così provvede:
1)rigetta l'appello principale;
2)rigetta l'appello incidentale;
3)compensa le spese del grado.
4) dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono è tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misu- ra pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27/1172025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
IL TA ZI FR S. LO
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