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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2930/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Ghinetti Presidente
dott.ssa Elena Scotti Giudice rel. ed est.
dott.ssa Veronica Zanin Giudice
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 2930/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUNARDI Controparte_1 C.F._2
SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: ricorso per la revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori (art. 337 quinquies c.c.);
ha pronunciato il seguente pagina 1 di 9 DECRETO
ha adito il Tribunale di Novara per sentir modificare le condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] dall'unione affettiva Per_1
con Controparte_1
Dette condizioni erano state dettate, in un primo tempo, con il provvedimento del 14/4/2017,
con cui il Tribunale di Novara, recependo l'accordo delle parti, aveva disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
aveva previsto che la minore trascorresse con il padre due fine settimana al mese, oltre ad uno o due pomeriggi settimanali;
aveva previsto, in capo al padre, l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia minore versando alla madre la somma di € 200,00
mensili, oltre agli assegni familiari ed oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese per baby sitter o asilo nido (doc. 2 ricorrente).
A seguito di ricorso proposto da per la modifica delle predette Parte_1
condizioni, il Tribunale, con provvedimento del 15/11/2019, aveva ampliato il diritto di visita paterno, prevedendo tempi paritari di permanenza presso la madre e presso il padre;
aveva revocato l'obbligo di contribuzione indiretta in capo al padre, prevedendo che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento della figlia, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno (doc. 3 ricorrente).
La ricorrente, nell'introdurre il presente giudizio, volto alla modifica delle condizioni previste con tale provvedimento, ha allegato che:
- il rapporto del padre con la figlia cominciava ad incrinarsi a partire dall'aprile del
2021, quando il padre smetteva di esercitare in via continuativa il diritto di visita così
come previsto dal Tribunale;
pagina 2 di 9 - in particolare, il tempo di permanenza di presso il genitore ha iniziato a Per_1
diminuire quando il sig. ha avviato una relazione affettiva con , vicina di CP_1 Per_2
casa della sig.ra ; Pt_1
- le problematiche legate al rapporto con il padre ed il totale disinteresse da questi mostrato hanno provocato in problemi comportamentali e crisi d'ansia e l'hanno Per_1
condotta a manifestare un atteggiamento di chiusura e di rifiuto nei confronti del padre, con conseguente interruzione delle visite;
- il padre ha negato il consenso per offrire un supporto psicologico alla minore.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto confermarsi l'affidamento Parte_1
condiviso, prevedersi gli incontri del padre con la figlia in luogo neutro, alla presenza di un educatore e porsi in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
minore nella misura di almeno € 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, allegando che l'allontanamento dalla figlia, che ha Controparte_1
avuto inizio nel mese di maggio del 2022, è stato determinato da atteggiamenti tenuti dalla madre, manipolatori ed ostativi all'esercizio della bigenitorialità. Egli ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso, con collocamento alternato a rotazione tra i genitori e diritto di visita dell'altro genitore secondo il palinsesto indicato nella comparsa di costituzione, tale da garantire un collocamento paritetico, nonché con mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Dette conclusioni sono state modificate da parte del resistente all'esito del giudizio, alla luce delle mutate esigenze rispetto a quelle dell'epoca di instaurazione del procedimento. In
particolare, questi ha aderito alla richiesta di collocazione presso la madre, prevedendo la liberalizzazione degli incontri e la possibilità di vedere la figlia a fine settimana alternati, con pernotto, con prelievo direttamente a scuola e successivo accompagnamento a casa della madre, oltre ad un pernotto settimanale nella settimana non seguita da weekend, in giorno da pagina 3 di 9 concordarsi di volta in volta con l'altro genitore, con preavviso settimanale. Dal punto di vista economico, il resistente ha chiesto prevedersi in capo al padre un contributo al mantenimento di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico integralmente in favore della madre.
Il ricorso è stato istruito tramite la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, la presa in carico di da parte della NPI e la presa in carico del sig. da Per_1 CP_1
parte del . Pt_2
Il P.M. ha concluso rimettendosi alla valutazione del Giudice.
***
L'affidamento e la collocazione della prole
Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, c.c., disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. In corso di causa non sono emersi elementi tali da suggerire la modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso, di cui entrambi i genitori hanno chiesto la conferma, trattandosi di regime rispondente all'interesse della minore. La collocazione prevalente è disposta presso la madre,
ove la minore attualmente vive, come da concorde richiesta delle parti.
Il diritto di visita del genitore non collocatario
In corso di causa vi è stata una ripresa dei rapporti tra padre e figlia, tramite lo svolgimento di incontri in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, con cadenza quindicinale.
L'evoluzione del percorso di riavvicinamento al padre è stata giudicata positiva sia dai
Servizi Sociali che dalla NPI.
pagina 4 di 9 I Servizi Sociali, con la relazione del 16/10/2024, hanno dato atto dell'andamento positivo degli incontri, affermando che “la bambina partecipa agli incontri con entusiasmo, il padre è sempre
molto adeguato e rispettoso”.
La NPI ha rappresentato che “la bambina continua ad esprimere soddisfazione nel potere vedere il
AP, parla con entusiasmo del tempo che trascorrono insieme e dei giochi che fanno, dichiara di stare
bene con lui sia quando sono della stanza dedicata agli incontri, sia nel parchetto vicino all'edificio dove
Co si tengono i luoghi neutri, che frequentano, insieme all' , quando il tempo lo permette”. La NPI ha altresì dichiarato che anche la sig.ra è apparsa più serena ed ha riferito che non Pt_1 Per_1
ha più manifestato segni di disagio.
A seguito degli accertamenti effettuati, il ha dato atto che non sussiste, da parte del sig. Pt_2
alcun abuso da sostanze alcoliche. CP_1
Ricorrono, dunque, le condizioni affinché il padre eserciti pienamente il diritto di visita, di modo che la minore sia posta nella condizione di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ai quali deve essere garantita effettiva uguaglianza, raggiungibile solamente laddove entrambi possano concretamente partecipare alla quotidianità della figlia.
La NPI, con la relazione del 16/10/2024, ha suggerito la prosecuzione degli incontri con modalità protetta, “per monitorare la situazione in relazione alla capacità organizzativa da parte del
sig. che in questi ultimi mesi non sempre è riuscito a essere presente agli appuntamenti a causa CP_1
di impegni di lavoro” (relazione 16/10/2024).
La parte ricorrente, nel corso dell'udienza di discussione, ha dichiarato di aver chiesto la prosecuzione degli incontri con modalità protetta solo perché dalla relazione risultava che tale modalità fosse accolta con maggior favore da parte del sig. per una migliore CP_1
organizzazione, ma di non avere motivi per opporsi alla liberalizzazione, visto l'andamento positivo degli incontri fino ad ora svolti.
pagina 5 di 9 Ebbene, la positività dell'evoluzione degli incontri, su cui vi è convergenza di opinione dei servizi coinvolti e delle parti in causa, unitamente alla mancata emersione di profili di inidoneità genitoriale suggeriscono di non limitare ulteriormente il diritto di visita paterno.
Considerati, nel loro complesso, gli elementi sopra evidenziati e vista l'assenza di criticità in ordine alla figura paterna, il Tribunale ritiene che risponda all'interesse della minore una regolamentazione che le consenta di frequentare il padre con assiduità, pur mantenendo presso la madre il collocamento prevalente.
Circa il palinsesto da seguire, è opportuno recepire le condizioni proposte dal resistente, che tengono conto delle esigenze organizzative connesse all'attività lavorativa da questi svolta ed in ordine a cui la ricorrente non ha svolto opposizione.
Al fine di garantire un graduale rientro di presso l'abitazione paterna, il Tribunale Per_1
reputa opportuno, per i soli primi due mesi a seguito dell'adozione del presente provvedimento, che il diritto di visita sia esercitato per un solo fine settimana al mese anziché
per due, oltre al pernotto settimanale disposto nel dispositivo.
Quanto alla possibilità, rappresentata dal resistente, di essere arruolato in missioni nazionali,
con assenze anche di lungo periodo (15-30 giorni), si reputa che ciò non sia ostativo alla previsione del diritto di visita paterno come sopra indicato, essendo rimessa alla collaborazione dei genitori l'individuazione delle opportune soluzioni organizzative laddove dovesse concretizzarsi quanto esposto.
Non si reputa necessario il mantenimento della presa in carico da parte dei Servizi Sociali,
essendosi attenuata la conflittualità tra le parti, né il supporto della NPI per , che non Per_1
manifesta più i segnali di disagio per cui era stata disposta l'attivazione del supporto psicologico.
Il mantenimento della prole e il concorso nelle spese straordinarie
pagina 6 di 9 Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La capacità economica di parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria svolta, non è emersa con chiarezza. All'epoca dell'introduzione del giudizio, la stessa ha dichiarato di aver da poco intrapreso un'attività in proprio, costituendo un'impresa individuale attiva nel settore delle aste giudiziarie. Circa gli introiti derivanti da tale attività, non è stata fornita puntuale documentazione, per cui la decisione non può che fondarsi sulle risultanze degli estratti conto prodotti con la nota di deposito del 4/10/2024 e sulle risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi depositata in pari data, da cui risulta un reddito complessivo di € 19.658,00.
Quanto alla condizione economica di parte resistente, risulta che lo stesso sia dipendente del
, con introito mensile netto di base pari a circa € 1.150 euro, già Parte_3
considerata la cessione del quinto dello stipendio e con eventuali incrementi retributivi legati all'effettuazione di straordinari. Il sig. inoltre, ha documentato di aver contratto CP_1
matrimonio, potendo quindi contare sull'apporto economico della moglie in relazione alle spese legate alla gestione familiare ed ha altresì documentato di aver contratto, unitamente alla moglie, un mutuo per l'acquisto di un immobile, con rata mensile di circa € 900,00.
Considerate le rispettive capacità economiche delle parti come emerse all'esito dell'istruttoria,
l'età della minore, la circostanza che questa sia affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre come sopra indicato,
pagina 7 di 9 l'importo previsto per il mantenimento può essere fissato in euro 250,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra , stante l'accordo in tal Pt_1
senso raggiunto dalle parti.
Le spese di lite
Le reciproca soccombenza, determinata dall'accoglimento solo parziale delle domande svolte da entrambe le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Novara il 15/11/2019:
1) confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, dispone la Per_1
collocazione prevalente della minore presso la madre;
2) dispone che possa vedere e tenere con sé , salvi diversi accordi Controparte_1 Per_1
tra i genitori, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, fino alle domenica sera alle ore 21 con accompagnamento presso la madre;
un giorno infrasettimanale nelle sole settimane non seguite da weekend, con prelievo a scuola e accompagnamento a scuola la mattina successiva, in giorno da concordarsi con la madre con preavviso settimanale;
in deroga a quanto previsto al punto precedente, solo per le prime due mensilità
successive all'adozione del presente decreto, il diritto di visita, salvo il pernotto infrasettimanale come disposto, sarà esercitato per un solo fine settimana al mese;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 24 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito); Pasqua ed altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza; pagina 8 di 9 durante le vacanze estive, per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
3) pone in capo a l'obbligo di versare ad , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida indicate dal protocollo del Tribunale di Torino;
4) prende atto che, per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito integralmente da;
Parte_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/2/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel.
dott.ssa Elena Scotti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Ghinetti Presidente
dott.ssa Elena Scotti Giudice rel. ed est.
dott.ssa Veronica Zanin Giudice
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 2930/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUNARDI Controparte_1 C.F._2
SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: ricorso per la revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori (art. 337 quinquies c.c.);
ha pronunciato il seguente pagina 1 di 9 DECRETO
ha adito il Tribunale di Novara per sentir modificare le condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] dall'unione affettiva Per_1
con Controparte_1
Dette condizioni erano state dettate, in un primo tempo, con il provvedimento del 14/4/2017,
con cui il Tribunale di Novara, recependo l'accordo delle parti, aveva disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
aveva previsto che la minore trascorresse con il padre due fine settimana al mese, oltre ad uno o due pomeriggi settimanali;
aveva previsto, in capo al padre, l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia minore versando alla madre la somma di € 200,00
mensili, oltre agli assegni familiari ed oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese per baby sitter o asilo nido (doc. 2 ricorrente).
A seguito di ricorso proposto da per la modifica delle predette Parte_1
condizioni, il Tribunale, con provvedimento del 15/11/2019, aveva ampliato il diritto di visita paterno, prevedendo tempi paritari di permanenza presso la madre e presso il padre;
aveva revocato l'obbligo di contribuzione indiretta in capo al padre, prevedendo che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento della figlia, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno (doc. 3 ricorrente).
La ricorrente, nell'introdurre il presente giudizio, volto alla modifica delle condizioni previste con tale provvedimento, ha allegato che:
- il rapporto del padre con la figlia cominciava ad incrinarsi a partire dall'aprile del
2021, quando il padre smetteva di esercitare in via continuativa il diritto di visita così
come previsto dal Tribunale;
pagina 2 di 9 - in particolare, il tempo di permanenza di presso il genitore ha iniziato a Per_1
diminuire quando il sig. ha avviato una relazione affettiva con , vicina di CP_1 Per_2
casa della sig.ra ; Pt_1
- le problematiche legate al rapporto con il padre ed il totale disinteresse da questi mostrato hanno provocato in problemi comportamentali e crisi d'ansia e l'hanno Per_1
condotta a manifestare un atteggiamento di chiusura e di rifiuto nei confronti del padre, con conseguente interruzione delle visite;
- il padre ha negato il consenso per offrire un supporto psicologico alla minore.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto confermarsi l'affidamento Parte_1
condiviso, prevedersi gli incontri del padre con la figlia in luogo neutro, alla presenza di un educatore e porsi in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
minore nella misura di almeno € 400,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, allegando che l'allontanamento dalla figlia, che ha Controparte_1
avuto inizio nel mese di maggio del 2022, è stato determinato da atteggiamenti tenuti dalla madre, manipolatori ed ostativi all'esercizio della bigenitorialità. Egli ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso, con collocamento alternato a rotazione tra i genitori e diritto di visita dell'altro genitore secondo il palinsesto indicato nella comparsa di costituzione, tale da garantire un collocamento paritetico, nonché con mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Dette conclusioni sono state modificate da parte del resistente all'esito del giudizio, alla luce delle mutate esigenze rispetto a quelle dell'epoca di instaurazione del procedimento. In
particolare, questi ha aderito alla richiesta di collocazione presso la madre, prevedendo la liberalizzazione degli incontri e la possibilità di vedere la figlia a fine settimana alternati, con pernotto, con prelievo direttamente a scuola e successivo accompagnamento a casa della madre, oltre ad un pernotto settimanale nella settimana non seguita da weekend, in giorno da pagina 3 di 9 concordarsi di volta in volta con l'altro genitore, con preavviso settimanale. Dal punto di vista economico, il resistente ha chiesto prevedersi in capo al padre un contributo al mantenimento di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico integralmente in favore della madre.
Il ricorso è stato istruito tramite la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, la presa in carico di da parte della NPI e la presa in carico del sig. da Per_1 CP_1
parte del . Pt_2
Il P.M. ha concluso rimettendosi alla valutazione del Giudice.
***
L'affidamento e la collocazione della prole
Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, c.c., disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. In corso di causa non sono emersi elementi tali da suggerire la modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso, di cui entrambi i genitori hanno chiesto la conferma, trattandosi di regime rispondente all'interesse della minore. La collocazione prevalente è disposta presso la madre,
ove la minore attualmente vive, come da concorde richiesta delle parti.
Il diritto di visita del genitore non collocatario
In corso di causa vi è stata una ripresa dei rapporti tra padre e figlia, tramite lo svolgimento di incontri in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, con cadenza quindicinale.
L'evoluzione del percorso di riavvicinamento al padre è stata giudicata positiva sia dai
Servizi Sociali che dalla NPI.
pagina 4 di 9 I Servizi Sociali, con la relazione del 16/10/2024, hanno dato atto dell'andamento positivo degli incontri, affermando che “la bambina partecipa agli incontri con entusiasmo, il padre è sempre
molto adeguato e rispettoso”.
La NPI ha rappresentato che “la bambina continua ad esprimere soddisfazione nel potere vedere il
AP, parla con entusiasmo del tempo che trascorrono insieme e dei giochi che fanno, dichiara di stare
bene con lui sia quando sono della stanza dedicata agli incontri, sia nel parchetto vicino all'edificio dove
Co si tengono i luoghi neutri, che frequentano, insieme all' , quando il tempo lo permette”. La NPI ha altresì dichiarato che anche la sig.ra è apparsa più serena ed ha riferito che non Pt_1 Per_1
ha più manifestato segni di disagio.
A seguito degli accertamenti effettuati, il ha dato atto che non sussiste, da parte del sig. Pt_2
alcun abuso da sostanze alcoliche. CP_1
Ricorrono, dunque, le condizioni affinché il padre eserciti pienamente il diritto di visita, di modo che la minore sia posta nella condizione di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ai quali deve essere garantita effettiva uguaglianza, raggiungibile solamente laddove entrambi possano concretamente partecipare alla quotidianità della figlia.
La NPI, con la relazione del 16/10/2024, ha suggerito la prosecuzione degli incontri con modalità protetta, “per monitorare la situazione in relazione alla capacità organizzativa da parte del
sig. che in questi ultimi mesi non sempre è riuscito a essere presente agli appuntamenti a causa CP_1
di impegni di lavoro” (relazione 16/10/2024).
La parte ricorrente, nel corso dell'udienza di discussione, ha dichiarato di aver chiesto la prosecuzione degli incontri con modalità protetta solo perché dalla relazione risultava che tale modalità fosse accolta con maggior favore da parte del sig. per una migliore CP_1
organizzazione, ma di non avere motivi per opporsi alla liberalizzazione, visto l'andamento positivo degli incontri fino ad ora svolti.
pagina 5 di 9 Ebbene, la positività dell'evoluzione degli incontri, su cui vi è convergenza di opinione dei servizi coinvolti e delle parti in causa, unitamente alla mancata emersione di profili di inidoneità genitoriale suggeriscono di non limitare ulteriormente il diritto di visita paterno.
Considerati, nel loro complesso, gli elementi sopra evidenziati e vista l'assenza di criticità in ordine alla figura paterna, il Tribunale ritiene che risponda all'interesse della minore una regolamentazione che le consenta di frequentare il padre con assiduità, pur mantenendo presso la madre il collocamento prevalente.
Circa il palinsesto da seguire, è opportuno recepire le condizioni proposte dal resistente, che tengono conto delle esigenze organizzative connesse all'attività lavorativa da questi svolta ed in ordine a cui la ricorrente non ha svolto opposizione.
Al fine di garantire un graduale rientro di presso l'abitazione paterna, il Tribunale Per_1
reputa opportuno, per i soli primi due mesi a seguito dell'adozione del presente provvedimento, che il diritto di visita sia esercitato per un solo fine settimana al mese anziché
per due, oltre al pernotto settimanale disposto nel dispositivo.
Quanto alla possibilità, rappresentata dal resistente, di essere arruolato in missioni nazionali,
con assenze anche di lungo periodo (15-30 giorni), si reputa che ciò non sia ostativo alla previsione del diritto di visita paterno come sopra indicato, essendo rimessa alla collaborazione dei genitori l'individuazione delle opportune soluzioni organizzative laddove dovesse concretizzarsi quanto esposto.
Non si reputa necessario il mantenimento della presa in carico da parte dei Servizi Sociali,
essendosi attenuata la conflittualità tra le parti, né il supporto della NPI per , che non Per_1
manifesta più i segnali di disagio per cui era stata disposta l'attivazione del supporto psicologico.
Il mantenimento della prole e il concorso nelle spese straordinarie
pagina 6 di 9 Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La capacità economica di parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria svolta, non è emersa con chiarezza. All'epoca dell'introduzione del giudizio, la stessa ha dichiarato di aver da poco intrapreso un'attività in proprio, costituendo un'impresa individuale attiva nel settore delle aste giudiziarie. Circa gli introiti derivanti da tale attività, non è stata fornita puntuale documentazione, per cui la decisione non può che fondarsi sulle risultanze degli estratti conto prodotti con la nota di deposito del 4/10/2024 e sulle risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi depositata in pari data, da cui risulta un reddito complessivo di € 19.658,00.
Quanto alla condizione economica di parte resistente, risulta che lo stesso sia dipendente del
, con introito mensile netto di base pari a circa € 1.150 euro, già Parte_3
considerata la cessione del quinto dello stipendio e con eventuali incrementi retributivi legati all'effettuazione di straordinari. Il sig. inoltre, ha documentato di aver contratto CP_1
matrimonio, potendo quindi contare sull'apporto economico della moglie in relazione alle spese legate alla gestione familiare ed ha altresì documentato di aver contratto, unitamente alla moglie, un mutuo per l'acquisto di un immobile, con rata mensile di circa € 900,00.
Considerate le rispettive capacità economiche delle parti come emerse all'esito dell'istruttoria,
l'età della minore, la circostanza che questa sia affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre come sopra indicato,
pagina 7 di 9 l'importo previsto per il mantenimento può essere fissato in euro 250,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra , stante l'accordo in tal Pt_1
senso raggiunto dalle parti.
Le spese di lite
Le reciproca soccombenza, determinata dall'accoglimento solo parziale delle domande svolte da entrambe le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Novara il 15/11/2019:
1) confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, dispone la Per_1
collocazione prevalente della minore presso la madre;
2) dispone che possa vedere e tenere con sé , salvi diversi accordi Controparte_1 Per_1
tra i genitori, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, fino alle domenica sera alle ore 21 con accompagnamento presso la madre;
un giorno infrasettimanale nelle sole settimane non seguite da weekend, con prelievo a scuola e accompagnamento a scuola la mattina successiva, in giorno da concordarsi con la madre con preavviso settimanale;
in deroga a quanto previsto al punto precedente, solo per le prime due mensilità
successive all'adozione del presente decreto, il diritto di visita, salvo il pernotto infrasettimanale come disposto, sarà esercitato per un solo fine settimana al mese;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 24 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito); Pasqua ed altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza; pagina 8 di 9 durante le vacanze estive, per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
3) pone in capo a l'obbligo di versare ad , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida indicate dal protocollo del Tribunale di Torino;
4) prende atto che, per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito integralmente da;
Parte_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/2/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel.
dott.ssa Elena Scotti
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