CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 152 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
elettivamente domiciliato in Gela, Via Pisa n. 70 presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Marù che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo
A P P E L L A N T E
E
Parte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d con gli Avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar i Fiumicino del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A T O
1 OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello e note sostitutive dell'udienza dell'8 gennaio 2025
Per l'Ente appellato: v. memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2022, adiva il Tribunale Parte_1
di Gela, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto di seguito trascritto:
“In data 17/12/2021 il ricorrente ha ricevuto gli avvisi di pagamento n. RIC
10862ED00010003 01 31449802 di euro 570,62 e n. RIC 10862F170010001 01
31449802 di euro 6125,35 per restituzione del reddito di cittadinanza rispettivamente percepito da agosto 2020 ad aprile 2021 e a maggio 2021 per le seguenti motivazioni: La domanda n° n. RIC 10862ED00010003 01 31449802 di euro 570,62 in quanto : “domanda presentata prima dello spirare del termine di sei mesi di cui all'art 7 comma 11 legge n°26/2019” in conseguenza della
“revoca/decadenza del reddito /pensione cittadinanza (domanda prot. RDC Pt_2
2021 4415425) comunicata mediante provvedimento in data 01/09/2021 00:00:00.
La domanda n° n. RIC 10862F170010001 01 31449802 di euro 6125,35 per:
“mancanza del requisito di residenza e cittadinanza (art. 2 co.1, a), 1,2) legge
26/2019 non rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha”.
Deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' in quanto l'atto Pt_2
presupposto, costituito dalla revoca del reddito di cittadinanza, non gli era mai stato notificato, impedendogli l'esercizio del proprio diritto di difesa.
Altra ragione di nullità degli avvisi di pagamento era costituita dall'indeterminatezza della motivazione, come sopra riportata, anche in tal caso ostativa ad un pieno e consapevole esercizio delle prerogative di difesa.
Deduceva, inoltre, la erronea indicazione del termine di sei mesi ex art 7 comma 11 legge 26/2019, dal momento che l'onere di presentare una nuova istanza per la concessione del R.d.C. entro l'anzidetto termine presupponeva che l'interessato avesse conoscenza della revoca del beneficio già conseguito, conoscenza nella specie insussistente, dal momento che, come detto, l'atto di revoca non gli era mai stato notificato.
2 In ogni caso, il ricorrente deduceva la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto disconosciuto dall' , in quanto residente in [...] a Pt_2
Gela, sicché non solo il beneficio non poteva essere revocato, ma doveva essere erogato sin dalla data di sospensione.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“1) In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti notificati in data
17/12/2021 emessi il 2/12/2021, per le motivazioni di cui in premessa;
2) Sempre in via principale disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' ; Pt_2
3) ritenere e dichiarare che la sussistenza per il ricorrente dei presupposti per la concessione del beneficio sin dalla data della richiesta e la permanenza del reddito di cittadinanza anche per il periodo successivo, da giugno 2021 ad oggi, gennaio
2022, con conseguente corresponsione da parte dell' delle somme dovute a Pt_2
titolo di reddito di cittadinanza per i mesi maturati e maturandi sino alla permanenza dei requisiti richiesti pari, ad oggi, ad euro 3994,34 o quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.”
Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il rigetto delle domande attrici. Pt_2
Con sentenza n. 16/2024 del 26 gennaio 2024, il Tribunale adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Propone appello il chiedendo la riforma della sentenza ed insistendo per Pt_1
l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Si è qui costituito l' , che chiede il rigetto del gravame. Pt_2
Il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che il giudizio non investiva la regolarità formale del procedimento amministrativo, ma, nel merito, l'effettiva sussistenza del diritto contestato, non essendo applicabili norme e principi di cui alla L. n. 241/90.
Passando, appunto, al merito, il giudice di prime cure ha ritenuto che il requisito della residenza almeno decennale, previsto dall'art. 2 co. 1, lett a), sub 2), del d. l. n.
4/2019 (conv. con legge n. 26 del 2019), andasse riferito “non alla mera residenza anagrafica, ma a quella effettiva, la cui ricorrenza presuppone un accertamento di fatto, essendo insufficiente il mero dato formale”.
3 Il Tribunale ha ritenuto che tale interpretazione fosse coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'attestazione risultante dai registri anagrafici si atteggia a mera presunzione del luogo di residenza, del tutto superabile attraverso l'acquisizione di circostanze di fatto contrarie”. Sebbene formatosi in relazione a diversi istituti, tale orientamento si fonda sulla ratio comune alle varie fattispecie, che non consente di ritenere insuperabile il dato formale a fronte di quello sostanziale, tanto più che, optando per la tesi opposta, sarebbe agevoli frodi basate sulla mera allegazione e documentazione della residenza anagrafica, senza alcuna verifica di corrispondenza della realtà di fatto al dato formale.
Inoltre, il sostegno economico ha una ragione d'essere solo per coloro che abbiano
“un radicamento certo con il territorio italiano” e che, qualora di fatto residenti all'estero, potrebbero ivi beneficiare di redditi non soggetti a controllo da parte dell' . Pt_2
Nella specie, il aveva appunto prodotto il certificato attestante la sua Pt_1
residenza in Gela, via Buscemi n. 90, ma non aveva allegato alcun altro elemento comprovante che egli avesse “effettivamente riseduto in Italia per dieci anni, di cui gli ultimi due continuativamente” né presentato istanze istruttorie volte a dimostrare tale circostanza. Il primo giudice ha infine rilevato che l'estratto contributivo prodotto dal ricorrente evidenziava che l'ultima attività di lavoro dipendente era stata da lui prestata nel luglio 2016.
Con il primo motivo di appello, il censura e qualifica incomprensibile la Pt_1
mancata attribuzione da parte del Tribunale di rilievo dirimente alla questione della revoca del beneficio e della mancata notifica del relativo atto, che aveva leso il diritto di difesa dell'interessato, privato della possibilità di approntare difese, argomenti e documenti. Stante dunque il palese vizio di forma, i provvedimenti impugnati dovevano essere annullati.
Col secondo motivo, afferente al merito, l'appellante sostiene che dalla documentazione prodotta emergerebbe che egli era residente in territorio italiano da ben prima del 2016, risultando dagli estratti contributivi la sua presenza in Italia già nel 2012 ed anzi dal 2011, allorché aveva richiesto il codice fiscale. Inoltre, il 23 maggio 2018 gli era stata rilasciata la carta d'identità, a dimostrazione del conseguimento della cittadinanza italiana.
In via consequenziale, l'appellante censura anche la disciplina delle spese di lite.
4 Con domanda subordinata, l'appellante chiede la declaratoria di irripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza per averle egli percepite in perfetta buona fede.
********
Il primo motivo di appello è infondato.
La natura ricognitiva degli atti con cui l procede all'accertamento e, se positivo Pt_2
quest'ultimo, alla liquidazione ed all'adempimento della prestazione previdenziale richiesta dall'interessato esclude che l'eventuale violazione delle regole sul procedimento amministrativo esplichi una qualsiasi incidenza sul sottostante rapporto obbligatorio, in relazione al quale in sede giudiziale rilevano, pertanto, i soli fatti costitutivi del diritto azionato e non eventuali vizi degli atti del procedimento amministrativo (cfr., in varie fattispecie, Cass. Sez. Lav. 6 dicembre 2019 n. 31954,
Cass. Sez. Lav. 30 settembre 2014 n. 20604, Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2003 n.
2804). Detto altrimenti, e con specifico riguardo alle doglianze qui sollevate dal il diritto sostanziale perseguito non può essere riconosciuto in sede Pt_1
giudiziale solo perché non sono state osservate le garanzie partecipative previste per l'interessato in un procedimento amministrativo che lo riguarda.
Sono infondati anche i motivi di appello afferenti al merito.
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, lett a), sub 2), del d. l. n. 4/2019 (conv. con legge n. 26 del
2019), colui che richiede il reddito di cittadinanza deve essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
In primo luogo, come da fondato rilievo dell'Ente appellato, si osserva che lo stesso ricorrente ed appellante non ha mai allegato specifiche indicazioni sul periodo di sua residenza in Italia, in particolare quando lo stesso sarebbe iniziato.
Occorre dire che, se le certificazioni anagrafiche hanno, come rileva il Tribunale di
Gela, valore presuntivo che può essere superato da accertamenti dimostrativi di una diversa realtà fattuale, allora dovrebbe essere onere della parte interessata a far valere tale diversa realtà a fornirne prova. Non si comprende che senso avrebbe parlare di valore presuntivo di un certificato anagrafico se colui che lo produce dovesse poi dare conferma, e quindi fornire autonoma prova, di quanto già emerge dal certificato stesso.
5 Nella specie, tuttavia, il certificato anagrafico depositato dal ricorrente, rilasciato dalla Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in data 17 gennaio 2022, attesta soltanto che il risulta a quella data iscritto all'indirizzo di via Pt_1
Buscemi, 90, a Gela, senza che sia dato presumere alcunché circa durata e continuità della residenza stessa, in particolare né l'epoca di inizio della residenza in
Italia – e quindi se fosse integrato il primo dei requisiti previsti dalla norma sopra trascritta – né se tale residenza fosse stata continuativa nei due anni (secondo requisito) antecedenti la richiesta del R.d.C., dapprima riconosciuto e poi revocato.
Il certificato in questione dà contezza soltanto di un'iscrizione anagrafica risalente a non si sa quando e dunque non vi è modo e possibilità di presumere alcunché.
Quanto all'estratto conto contributivo, risulta – quale ultimo periodo di occupazione e come posto in luce dal giudice di prime cure – che il ricorrente aveva avuto un impiego a tempo parziale dal 12 al 31 luglio 2016, per cui il documento è inidoneo a comprovare continuità ed effettività della residenza del sul territorio Pt_1
nazionale negli ultimi due anni dei dieci anni complessivamente richiesti per l'ottenimento del beneficio.
L'attribuzione del codice fiscale prescinde dalla residenza (diversamente, del resto, dovrebbe variare ad ogni eventuale cambio di residenza del suo titolare) e dunque non ne è dimostrativa.
Della carta d'identità, peraltro depositata solo in appello (si soprassiede, non essendo necessario intrattenervisi, per quanto qui di seguito notato, su ogni questione ex art. 437 c.p.c.), è stata prodotta soltanto una parziale riproduzione fotografica, restando esclusa, stranamente, proprio la parte del documento in cui è apposta la foto del titolare, il cui volto resta pertanto ignoto. Parimenti ignoto, inoltre, è il Comune che lo ha rilasciato, dal momento che anche tale indicazione si rinviene nella parte della tessera non riprodotta. A prescindere da questa anomalia, si osserva che anche tale documento nulla attesta su durata e continuità della residenza, dimostrandone solo la formale sussistenza presso il Comune (nella specie, come visto, ignoto) al momento del rilascio.
In via subordinata, l'appellante invoca la irripetibilità dell'indebito per effetto della percezione in buona fede delle somme richieste in restituzione dall . La Pt_2 domanda subordinata è inammissibile perché formulata per la prima volta in appello, con violazione dell'art. 437 co. 1 c.p.c..
6 La sentenza del Tribunale si palesa dunque pienamente condivisibile e va confermata.
Spese compensate, risultando, in allegato al ricorso, la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esenzione dalle spese per il caso di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A
La sentenza n. 16/2024 del 26 gennaio 2024 del Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
7