Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/05/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento del danno REPUBBLICA ITALIANA da infortunio sul lavoro – danno IN NOME DEL POPOLO ITALIANO differenziale IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 23/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 604/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FASOLIN STEFANO come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
RESISTENTE
• corrente in Bologna, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. RICCARDO CANIATO, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento del danno da infortunio sul lavoro – danno differenziale
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 13/12/2023 dipendente Parte_1 dell , conveniva in giudizio quest'ultima esponendo Controparte_1 che in data 22.8.2013 alle ore 10:45 egli rimaneva vittima di un infortunio mentre era intento a svolgere le sue mansioni presso il Dipartimento di Scienze Mediche –
Istituto di Farmacologia, sito in , Via Fossato di Mortara 17. CP_1
Nello specifico, egli si stava recando agli stabulari, percorrendo a piedi le scale, essendo l'ascensore fermo per l'interruzione della erogazione della energia elettrica, quando scivolava lungo la prima rampa di scale, priva di corrimano cui
1
A seguito del sinistro egli era stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico ed era stato a lungo impossibilitato ad attendere alle proprie consuete occupazioni, potendo riprendere il lavoro soltanto nel successivo mese di marzo
2014.
Soggiungeva che l aveva riconosciuto il sinistro, accertando una CP_3 invalidità permanente del 7% ed erogandogli le prestazioni di legge.
Sostenendo che l'infortunio sul lavoro fosse addebitabile a colpa della datrice di lavoro, che aveva omesso di approntare gli obbligatori accorgimenti idonei a prevenire la caduta dalle scale, deduceva di avere subito un danno all'integrità psicofisica e cioè un danno biologico permanente non inferiore all'11% nonchè un danno biologico temporaneo pari a complessivi 230 giorni.
Deduceva altresì che le lesioni avevano inciso sensibilmente sulle attività sportive alle quali egli era solito dedicarsi con costanza (atletica leggera, corsa e soprattutto canottaggio).
Concludeva pertanto chiedendo la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno differenziale, consistente nel danno non patrimoniale, liquidato, tenuto conto della personalizzazione massima corrispondente al 48% del danno biologico permanente, in complessivi € 42.180,00 (applicate le Tabelle di
Milano del 2013), da cui si doveva detrarre quanto già erogato dall pari a CP_3 totali € 4.975,83, e così nella somma di € 37.536,05 (come da conteggi allegati), oltre rivalutazione ed interessi.
Escludeva dalla domanda il rimborso delle spese mediche, in quanto già rimborsate dall'ente previdenziale.
2. Si costituiva in giudizio l (nel prosieguo: Controparte_1
), resistendo alla proposta azione. CP_4
Deduceva la totale mancanza di prova circa le circostanze del fatto come dedotto, ivi comprese le condizioni della scala, in totale mancanza di testimoni.
Adduceva inoltre che il dipendente si sarebbe avventurato per le scale pur in assenza di energia elettrica, assumendosi così un rischio ulteriore per la ridotta visibilità.
2 Evidenziava che era giunto al Pronto Soccorso autonomamente Pt_1 con mezzi propri, senza chiedere aiuto a nessuno e che tra il fatto (ore 10:45) e l'ingresso in ospedale (ore 10:53) erano decorsi solo 8 minuti, sicché, o l'ora indicata non era quella reale oppure l'incidente non si era verificato presso i locali dell . CP_1
La parte contestava altresì la sussistenza del danno esistenziale dedotto da controparte, posto che il lavoratore aveva ripreso ben presto a svolgere con successo attività sportiva, come da documentazione allegata.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la compagnia assicuratrice chiedendo in via subordinata la Controparte_2 condanna dell'assicuratrice a manlevare essa convenuta, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dagli effetti della sentenza di condanna a suo carico.
3. A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_2
Deduceva, in sintesi, la mancanza di prova del fatto così come esposto nel ricorso;
contestava altresì il quantum debeatur sotto il profilo della pretesa personalizzazione del danno, non sussistendone i presupposti.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso e, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la riduzione del danno ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c., avendo il lavoratore tenuto una condotta imprudente, avventurandosi al buio lungo una rampa di scale, descritta senza corrimano e strisce antiscivolo.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante esame dei testimoni indotti dalla parte ricorrente.
E' stata altresì disposta nei confronti dell l'esibizione in giudizio della CP_3 copia integrale del fascicolo relativo all'infortunino de 22.8.2013 e, nei confronti della convenuta , la esibizione in giudizio della documentazione attestante CP_4
l'installazione del corrimano lungo le scale dell'Istituto di Farmacologia in Via
Fossato di Mortara 17.
Si è quindi proceduto all'espletamento di CTU medico legale avente ad oggetto le lesioni riportate dal ricorrente.
5. Tanto premesso, si ritiene che il ricorso sia fondato.
3 Va in primo luogo osservato che l'infortunio è avvenuto senza alcun dubbio giovedì 22.8.2013, in piena mattina. Tanto si ricava dal referto di primo intervento della Casa di Cura di NT RI LE (con accesso alle ore 10:53) e dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Rovigo in pari data (con accesso alle ore 13:53 del medesimo giorno).
La circostanza trova riscontro anche nelle dichiarazioni di Testimone_1 ex compagna del ricorrente, da lui chiamata nell'immediatezza del
[...] fatto. Come dichiarato dalla teste, la mattina del 22.8.2013 lei era in ferie e ricevette una telefonata dal il quale le riferiva di essere caduto dalle Pt_1 scale all'interno dell'Università dove lavorava e le chiedeva di andarlo a prendere per portarlo al Pronto Soccorso.
Giunta con la sua auto (Opel Zafira) all'incrocio tra via Mortara e via Fossato di Mortara, ivi trovava ad attenderla “fermo, in piedi … senza Pt_1 appoggiarsi ad alcunché”; egli poi raggiungeva la macchina zoppicando e manifestando dolore;
quindi, lei scendeva dall'auto ed apriva la portiera all'uomo, il quale si sedeva all'interno aiutandosi con le braccia. Ha ricordato che le diceva di avere molto dolore al ginocchio, forse il destro, e le Pt_1 chiedeva di condurlo al Pronto Soccorso di NT RI LE.
Ebbene, alla luce di quanto sin qui evidenziato si ritiene assai verosimile che l'infortunio sia avvenuto mentre il ricorrente era al lavoro, essendosi verificato di mattina, in un giorno lavorativo (giovedì), ed avendo la soccorso l'ex Tes_1 compagno presso via Mortara, proprio dove si trovava la sua sede di lavoro, circostanza, questa, che non è stata contestata dalla parte convenuta.
Risulta parimenti verosimile che il fatto sia avvenuto nel modo descritto dal ricorrente;
in primo luogo, l'Università non ha contestato che l'ascensore non fosse in quel frangente utilizzabile per mancanza di energia elettrica;
non ha parimenti contestato che tra i compiti del ricorrente vi fosse quello di occuparsi degli stabulari;
nemmeno ha contestato che per raggiungere gli stabulari fosse necessario scendere le scale, in caso di ascensore non funzionante.
Si evidenzia altresì che l , nei giorni successivi al fatto, non ha mai CP_1 posto in dubbio quanto riferito dal lavoratore, provvedendo a sottoscrivere, unitamente all'infortunato, in data 29.8.2013, la denuncia di infortunio diretta al
Rettore dell , ove si legge che il luogo dell'evento è il Dipartimento di CP_1
4 Scienze Mediche – Istituto di farmacologia;
che il dipendente era scivolato nella prima “rampetta” di scale, ruzzolando sui gradini fino ad arrivare sul pianerottolo, sbattendo il ginocchio destro più volte;
che egli stava usando le scale, in quanto impossibilitato ad usare l'ascensore per mancanza di energia elettrica.
La circostanza che il ricorrente sia stato trovato dalla ià sulla strada Tes_1 non appare in alcun modo idoneo ad escludere che il fatto sia avvenuto nelle circostanze e modalità sopra descritte. In primo luogo, è circostanza pacifica che il ricorrente fosse dedito ad intensa attività sportiva, il che consente di ritenere che egli fosse in grado, dato il fisico atletico, di potersi comunque sostenere e di sopportare il dolore per raggiungere la strada. Il fatto, poi, che egli avesse deciso di recarsi alla Casa di Cura di NT RI LE piuttosto che in un vero e proprio Pronto Soccorso ospedaliero (ove giungeva solo in seconda battuta), induce a ritenere che potrebbe non essersi subito reso conto della gravità della lesione subita, tanto da decidere di spostarsi sulla strada da solo.
6. E' stata altresì raggiunta la prova che il corrimano che si trova raffigurato nella foto della scala prodotta da parte ricorrente (doc. 2) è stato in realtà installato solamente nell'anno 2020, come si desume dall'ordine di lavoro al fabbro del 19.11.2020 (doc. 3). Il documento è stato riconosciuto dal fabbro incaricato, legale rappresentante della Testimone_2 Parte_2 che ha confermato di avere eseguito il lavoro.
La mancanza di un corrimano all'epoca del sinistro rendeva senza dubbio la scala non idonea a prevenire ed evitare lo scivolamento. Come è agevole rilevare dalla foto sopra menzionata, si trattava di scala delimitata da pareti, per la quale l'art. 113 comma 1°, ultimo periodo, D. Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede: “Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano”. Risulta pertanto integrata la violazione delle norme in materia di sicurezza e della clausola generale di cui all'art. 2087 c.c., posto che il corrimano avrebbe quantomeno ridimensionato il rischio di caduta, consentendo al lavoratore di cercare l'appoggio.
Parte ricorrente ha altresì affermato che all'epoca del sinistro non erano presenti nemmeno le strisce antisdrucciolo;
l'assenza del dispositivo non è stata comprovata, dato che il fabbro non è riuscito a ricordare se le strisce fossero già
5 presenti;
tuttavia, la mancanza del corrimano è condizione necessaria e sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità civile a carico della datrice di lavoro.
7. Va poi escluso che la condotta del lavoratore, di avere preso le scale non potendo usare l'ascensore, per svolgere attività lavorativa rientrante nelle sue mansioni, possa in qualche modo elidere o ridimensionare la responsabilità della parte datoriale.
Non corrisponde, infatti, al vero che la scala fosse buia o al semibuio per mancanza di energia elettrica, come può agevolmente ricavarsi dalla foto, ove si vede raffigurata un'ampia finestra che illumina l'ambiente; ciò a maggior ragione se si pone mente al fatto che la caduta è avvenuta di mattina, nel mese di agosto, quindi molto verosimilmente in un momento di illuminazione naturale più che sufficiente.
Non si intravede, dunque, alcuna condotta colposa o assunzione di rischio elettivo da parte del lavoratore che stava semplicemente attendendo alle sue mansioni. Si ricorda sul punto che, secondo la Suprema Corte “In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa” (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019).
Non solo, la Corte ha evidenziato che il rischio non strettamente connesso alla specifica mansione del dipendente, anche quando occasionale, se è comunque collegato all'attività lavorativa, rientra sempre nel concetto di
“occasione di lavoro” ed è indennizzabile dall “L'indennizzabilità dell'infortunio CP_3
subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (nella specie, la S.C. ha annullato, in base all'enunciato principio, la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità
dell'infortunio occorso alla dipendente di un'azienda alberghiera, caduta dalle scale del
6 seminterrato dell'albergo, ove prestava la sua attività lavorativa, mentre si recava a timbrare il cartellino delle presenze)” (Cass. Sez. L., 11/02/2002, n. 1944, Rv. 552195 - 01).
Non può dunque negarsi la natura di infortunio sul lavoro alla fattispecie in esame, che va posta a carico della datrice di lavoro, civilmente responsabile, per la parte non indennizzata dall essendo stata dimostrata la condizione di CP_3 pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, cioè la presenza di scala priva di corrimano al momento della caduta.
7. Oltre all'origine lavorativa dell'infortunio ed alla pericolosità dell'ambiente di lavoro, risulta provato il danno alla salute subito dal ricorrente, che si pone in nesso causale con la caduta.
Come evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio ed alla luce della documentazione medica prodotta, può affermarsi che ha Parte_1 riportato nella caduta la “Frattura a più rime completa modicamente scomposta dell'emipiatto tibiale laterale. Sottile rima di frattura composta interessa anche
l'emipiatto tibiale mediale” per cui veniva trattato chirurgicamente mediante
“riduzione ed osteosintesi con placca e viti a stabilità angolare (in titanio) ed innesto osseo”.
La Consulente medico-legale, dott.ssa ha espresso un giudizio Persona_1 di efficienza traumatica e di piena compatibilità tra le lesioni emerse e l'evento patito in data 22 agosto 2013. La consulenza appare chiara ed esaustiva e le sue risultanze non sono state oggetto di critiche ed osservazioni ad opera delle parti;
se ne condividono pertanto le conclusioni.
Secondo la Consulente:
“Il quadro menomativo attualmente patito è da considerarsi stabilizzato, e comunque non suscettibile di ulteriore evoluzione migliorativa, e quindi utile ai fini valutativi.
- danno biologico temporaneo assoluto quantificabile in giorni 3 (tre), comprensivi del periodo di ricovero ospedaliero,
- danno biologico temporaneo parziale al 75% quantificabile in giorni 45
(quarantacinque), comprensivi del periodo della sintomatologia post-traumatica con massima acuzia del quadro algico-disfunzionale, necessità di ausili per la limitata deambulazione ed ortesi all'arto trattato, con conseguente compromissione delle quotidiane attività quotidiane,
7 - danno biologico temporaneo parziale al 50% quantificabile in giorni 75
(settantacinque), relativi al periodo dell'esecuzioni di fisiocure, proseguo di esecuzione di controlli clinici e strumentali, iniziale recupero delle attività in autonomia;
- danno biologico temporaneo parziale al 25% quantificabile in giorni 80
(ottanta), utili al completamento della lenta ripresa funzionale dei distretti interessati dal trauma, sino alla stabilizzazione delle lesioni.
In merito agli esiti del trauma il quadro clinico apprezzato nel corso dell'accertamento medico legale e valutabile stabilizzato, non suscettibile di ulteriore evoluzione migliorativa, pertanto utile ai fini valutative, appare rappresentato da esiti di intervento di osteosintesi con viti e placca ea stabilità angolare (in titanio) e innesto osseo con lieve limitazione articolare al ginocchio destro,
- Esito cicatriziale post chirurgico di lunghezza di 15 cm gamba destra,
- Esito di trombosi venosa profonda gamba destra,
In conclusione, alla luce degli accertamenti esperiti il quadro menomativo acclarato configura un sostanziale decremento della preesistente integrità psico- fisica tale da riconoscere la sussistenza di invalidità permanente, alla stregua del cosiddetto danno biologico permanente, valutabile in misura percentuale pari al
9-10% (nove-dieci per cento), comprensivo della componente dinamico- relazionale, coerente con quanto proposto dalla Italiana di CP_5 CP_6
Legale, dalle usuali Guide di Valutazione”.
8. Circa la quantificazione del danno differenziale risarcibile, si osserva quanto segue.
L'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità, risultante dalla nota sentenza 11.11.2008 n. 26972 delle Sezioni unite, può essere così brevemente schematizzato e tipizzato: oltre al risarcimento del danno patrimoniale, spetta al danneggiato il ristoro di quei danni non patrimoniali (tra i quali il biologico ed il morale) che corrispondono alla lesione di interessi tutelati dalla Costituzione, o da norme di legge, ovvero ancora da convenzioni internazionali alle quali lo Stato italiano abbia dato esecuzione. In particolare, la Carta di Nizza, contenuta nel
Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L.
2.8.2008 n. 190, riconosce piena tutela alla dignità umana (art. 1) ed all'integrità fisica e psichica della persona
8 (art. 3), stabilendo il diritto del lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (art. 31).
Quindi il danno alla salute, in virtù delle fonti di rilievo internazionale e comunitario ed anche di quanto previsto dell'art. 32 Cost. deve trovare piena tutela.
L'art. 2087 c.c. conferisce al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo alla sicurezza, che trova la sua fonte, al pari del correlativo obbligo, negli artt. 32 e
41 della Costituzione, facendo confluire nella disciplina del rapporto di lavoro i principi costituzionali in materia di tutela della salute e della persona umana.
Per la sua portata generale l'art. 2087 c.c. è considerata norma di chiusura del sistema di prevenzione, volta a supplire alle lacune di una disciplina che non può non prevedere ogni fattore di rischio e nei confronti del quale ha una funzione generale e sussidiaria di adeguamento al caso concreto.
Procedendo al calcolo, si farà riferimento ai parametri delineati nelle Tabelle di Milano del 2024, tenuto conto dell'età del danneggiato, pari ad anni 53 all'epoca del fatto.
Il sistema delle Tabelle di Milano si basa su una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione, in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
➢ c.d. danno biologico “standard”,
➢ c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico;
➢ c.d. danno morale.
Si arriva così ad una quantificazione del danno non patrimoniale permanente pari ad € 24.358,00.
Si ritiene invece di non dover dare luogo ad alcuna personalizzazione.
Parte ricorrente ha dedotto a sostengo di tale pretesa, l'esistenza di quello che viene definito un danno esistenziale, corrispondente ad un radicale cambiamento di vita e/o nell'alterazione della personalità e/o nello
9 sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Il danno è stato però genericamente descritto, essendosi la parte limitata ad affermare che le lesioni gli avrebbero impedito di dedicarsi alle attività sportive, come l'atletica leggera, la corsa e, soprattutto, il canottaggio. Tale ultima pratica sportiva è stata descritta dalla teste ome una passione del ricorrente, il quale sin da giovane età ha praticato Tes_1 intensamente il canottaggio (e tutte le attività di allenamento propedeutiche). La teste nulla ha però ha riferito circa la definitiva cessazione di tale pratica sportiva.
Anzi, risulta documentalmente provato esattamente l'opposto, e cioè che la compromissione di tali attività è stata per il ricorrente solo temporanea. Parte convenuta ha infatti dimostrato che ha ripreso a svolgere attività Pt_1 sportiva, e pure intensamente, come si desume dagli articoli specialistici pubblicati on line (si v. i docc. 21 – 28 ) ove si dà conto dell'attività CP_4 agonistica di successo nelle regate master del il quale, nel mese di Pt_1 ottobre 2016 vinceva la medaglia d'oro nel singolo maschile (con la
[...]
), nel 2017 otteneva un argento in squadra con altri atleti;
altre gare Parte_3 vedevano il protagonista nel 2018, nel 2019 (quando conquista un Pt_1 bronzo nel singolo), nel 2022 (dopo la pandemia, ove si registra un altro successo nel singolo master, con la conquista di un argento). Ancora attivo nel 2023 con un bronzo, nel 2024 definito “inossidabile” in un articolo specialistico – a Pt_1 giusta ragione, viste le sue innegabili capacità - vinceva un altro argento nel singolo master over 54. Va peraltro posto in evidenza che tali eventi, successivi all'infortunio, trovano conferma nel c.d. curriculum sportivo del 31.10.2023 prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente (v. doc. 14).
Appare pertanto evidente che alcun definitivo danno esistenziale può dirsi integrato nella fattispecie in esame.
Si deve invece aggiungere al danno permanente quello da inabilità temporanea, inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito
“danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Nelle Tabelle di Milano, per ogni giorno di inabilità temporanea totale, è stato attribuito un valore standard pari ad € 115,00, che può essere personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità sino ad un massimo del 50% (pari ad € 175,00).
10 Considerato che il ricorrente è stato sottoposto ad intervento chirurgico e che ha subito una significativa battuta d'arresto nella sua attività sportiva, praticata a livello agonistico ed avente, senza alcun dubbio, un significativo rilievo nella esplicazione della sua personalità (dunque sotto il profilo dinamico – relazionale), si ritiene congruo ed equo aumentare il valore monetario giornaliero dell'inabilità temporanea totale da € 115,00 ad € 140,00.
Il danno subito a tale titolo viene dunque quantificato in complessivi €
13.195,00.
Quindi, il complessivo danno non patrimoniale viene liquidato in complessivi
€ 37.553,00 (24.358,00+13.195) in moneta attuale.
Prima di calcolare il danno differenziale, occorre devalutare la somma come sopra quantificata in moneta del marzo 2014, anno nel quale l ha CP_3 provveduto a liquidare le somme erogate al ricorrente a titolo di indennità per il danno biologico permanente pari al 7%, per complessivi € 4.643,95, oltre alla ulteriore somma di € 331,88 a titolo di rimborso spese (v. doc. 7).
La somma di € 37.553,00 devalutata in moneta del marzo 2014 è pari ad €
30.984,32.
Tanto premesso, occorre ricordare che secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e della Suprema Corte “In tema di danno CP_ cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n.
38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno CP_ con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_ rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola CP_ quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. Sez. L.,
02/04/2019, n. 9112, Rv. 653452 - 01).
11 La giurisprudenza di legittimità è giunta ad indicare un criterio ancor più puntuale delle poste omogenee, sostenendo che: “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie,
l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste CP_3 omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.
(Cass. Sez. 3, 31/10/2023, n. 30293, Rv. 669351 - 01).
Pertanto, nel caso di specie, la somma liquidata dall a titolo di danno CP_3 biologico permanente per complessivi € 4.643,95 va detratta dalla complessiva somma come sopra devalutata, mentre quanto erogato dall a titolo di CP_3 rimborso spese (€ 331,88 ) non può essere sottratto dalla somma dovuta, in virtù dei predetti criteri di liquidazione del danno differenziale per poste omogenee/identiche.
In conclusione il danno risarcibile al ricorrente viene quantificato, in moneta di marzo 2014, in € 26.340,37 (30.984,32-4.643,95).
Su tale somma decorreranno, previa ulteriore devalutazione alla data dell'infortunio, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
9. In conseguenza di ciò va accolta la domanda di manleva azionata da nei confronti dell'assicuratrice chiamata in causa CP_4 Controparte_2
in forza della polizza prodotta in giudizio dalla convenuta contro la
[...] responsabilità civile (doc. 19); titolo che non è stato contestato dalla compagnia assicuratrice.
Secondo la polizza prodotta e per quanto qui di interesse (art. 3 Sez. 3 delle
Condizioni di Assicurazione), “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare {capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, altri prestatori d'opera utilizzati m base alla "Legge Biagi" o altre leggi, norme,
12 regolamenti e addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione nonché anche da prestatori di lavoro non dipendenti soggetti ad assicurazione ”. CP_3
10. Le spese seguono a soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della somma riconosciuta al ricorrente, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in ragione della natura non complessa della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinte:
1) accerta e dichiara la responsabilità dell Controparte_1 nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente
[...]
n data 22 agosto 2013; Pt_1
2) condanna per l'effetto a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del CP_4 danno differenziale, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 26.340,37 in moneta del marzo 2014, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali su detta somma, previa sua devalutazione alla data del sinistro, sino al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in CP_4 complessivi € 4.629,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU medico legale, come già liquidate in corso di causa.
4) condanna a tenere indenne da quanto Controparte_2 CP_4 sarà tenuta a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente di cui ai capi 1) e Parte_1
2) della presente pronuncia;
5) condanna a rifondere ad le spese di lite Controparte_2 CP_4 che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 259,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Ferrara il 23/05/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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