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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2024, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente rel.
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4962/2018 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
07.02.2024, con termini ex art. 190 cpc, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
e vertente tra le seguenti parti
Appellante
in Roma, TE in persona del legale rappresentante pro tempore; Rappresentata e difesa dall'avv. Guido De Pamphilis del Foro di Roma
Appellante incidentale
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore; Rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fava del Foro di Roma
Appellato
Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Berardi del Foro di Roma
Appellata contumace
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Oggetto: Danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
Fatto e svolgimento del processo
§ ha convenuto in giudizio l'intestato al fine di sentirne accertare la Controparte_2 TE
responsabilità ex art. 2043, 2051 c.c, per essere scivolato, in data 24 settembre 2010, sulle scale del palazzo, a causa del pavimento bagnato, riportando lesioni, refertate al P.S. dell'Ospedale Vannini, e postumi permanenti, valutati in IP 9%, ITA gg 60 e ITP al 50% gg 60 e ITP al 25% gg 60; e, per l'effetto, condannare il condominio al pagamento di un importo di € 31.428,00, a titolo di danno non patrimoniale ed al rimborso di € 1550,00, per spese mediche. Il Condominio ha chiesto il rigetto della domanda ed ha chiamato in causa la società CP_4
[...
in qualità di impresa, a cui era stato affidato il servizio di pulizia dello stabile condominiale, nonché la Zurich Insurance plc, al fine di essere garantito e manlevato in forza di polizza assicurativa.
Le due società si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande e la Zurich insurance plc, anche eccependo il concorso colposo del danneggiato.
§ Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e condannato il al risarcimento dei danni, TE
, in favore di parte attrice, liquidati in € 37.114,47, oltre interessi dalla sentenza al saldo ed al rimborso delle spese processuali;
ha condannato la società , in forza del contratto di appalto di CP_3
CP_ pulizia, a manlevare il per quanto di ragione, e da quanto tenuto a pagare al in TE
forza delle precedenti statuizioni;
la società Zurich Insurance plc alla manleva limitatamente al risarcimento danni, in forza della polizza;
ha dichiarato compensate le spese processuali tra il convenuto e le terze chiamate in causa e condannato il alla refusione delle TE TE
spese di CTU.
§ Seguendo un ordine logico-giuridico, si pongono come preliminari le doglianze della società CP_5
[..
, che riguardano il merito della controversia, mentre l'appello principale del è limitato TE al rapporto assicurativo e, in particolare, all'omessa pronuncia di condanna della società assicuratrice alla manleva anche dalle spese di lite di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cpc e 1917, terzo comma, cc.
La società assicuratrice eccepisce anche l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello principale, contestando al , sotto diversi profili, la violazione degli obblighi di buona fede e lealtà TE
processuale.
L'eccezione è priva di pregio, perché il danneggiante/assicurato può legittimamente scegliere di non impugnare la decisione nel merito e limitare l'appello alla condanna alla manleva della società assicuratrice, nel caso, perché non comprende il pagamento delle spese processuali. Le altre doglianze riguardano sostanzialmente la fase esecutiva della sentenza, le modalità di escussione della società assicuratrice, prima del pagamento di quanto dovuto, e l'azione diretta nei confronti di essa prima di agire esecutivamente nei confronti dell'impresa di pulizia anch'essa chiamata in Controparte_3
causa.
Nello stigmatizzare il comportamento processuale dell'assicurato, la società assicuratrice propone anche appello, in via incidentale, contestando l'accertamento del nesso causale tra le scale e la caduta;
l'esclusione del comportamento colposo del danneggiato e della prova liberatoria fornita dal conclude chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. TE Con il primo motivo, deduce l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, la CP_ contraddittorietà delle dichiarazioni rese, in sede di interpello, dal con riferimento alla presenza della nipote, al momento della caduta;
la conoscenza dello stato dei luoghi, non ben illuminati,
CP_ normalmente percorsi dal che abita nell'edificio sin dal 29.04.2010; l'irrilevanza delle dichiarazioni riportate nel certificato del P.S., ritenute di conferma della deposizione testimoniale della nipote, che, invece. non avrebbe mai assistito all'evento.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'onere della prova: riprende la censura della CP_ contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale, ed allega l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla nipote, che seppure presente - peraltro, sarebbe stata indicata come testimone oculare solo con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. – avrebbe CP_ avuto una visuale, comunque, limitata trovandosi dietro la moglie del che lo seguiva;
contesta la presenza dell'acqua sul pavimento, non confermata, non essendo stato accertato che le pulizie fossero in corso o appena terminate;
infine, allega l'incompatibilità dei danni refertati (alla tibia, al perone e al gomito) con la dinamica riferita dalla teste di una caduta all'indietro. si è costituito in giudizio, dopo la notifica dell'atto di appello in via incidentale, ed Controparte_2 ha dichiarato di non accettare il contraddittorio nei confronti della Zurich, “in quanto estranea al rapporto sostanziale dedotto in primo grado”, relativo alla domanda risarcitoria, scindibile ed autonoma, da esso proposta nei confronti del , la cui decisione è Parte_2
ormai irretrattabile;
nel merito, ha chiesto il rigetto del . Parte_2
L'eccezione di inammissibilità è fondata, in assenza di un rapporto diretto tra il danneggiato e la società assicuratrice, chiamata in manleva dal danneggiante, che ha azionato la garanzia impropria
CP_ derivante dalla polizza. La domanda risarcitoria, proposta dal nei confronti del TE
danneggiante, è autonoma rispetto a quella di garanzia proposta da quest'ultimo, poggiando le due azioni su titoli diversi, di natura extracontrattuale, da fatto illecito, la prima, e contrattuale, la seconda.
Le due domande sono, dunque, distinte e scindibili e possono essere oggetto di separata impugnazione, come è avvenuto nella fattispecie, ove il ha proposto appello TE
limitatamente alla domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice. Di conseguenza,
l'accertamento della responsabilità del è ormai divenuto irrevocabile nel rapporto TE principale tra danneggiante e danneggiato, mentre l'impugnativa, in via incidentale, della società assicuratrice, proposta a termini scaduti ex art. 327 cpc, rileva ai soli fini della sussistenza dell'obbligo di garanzia.
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto intenda esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e viene meno se (e solo se) l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale (v. Cass. n. 13684/06, Cass. n. 11055/09, Cass. n. 20552/14;
Ordinanza n. 12174/2020).
A queste considerazioni segue la condanna della società Zurich al rimborso delle spese processuali,
CP_ in favore del la cui costituzione e difesa si giustifica solo in ragione dell'appello incidentale. Le spese vengono liquidate tenendo conto della relativa nota in atti, da cui viene detratta la percentuale di aumento del 30%, richiesta per la pluralità di parti contro cui è stata svolta l'attività difensiva, trattandosi, in buona parte, di questioni di non particolare complessità. già ampiamente sviscerate in primo grado.
L'appello è, in ogni caso, infondato in punto di responsabilità. CP_ E' pacifica la caduta del mentre scendeva le scale condominiali, per accedere all'androne. Sono invece, in contestazione le cause o, più precisamente, se sia stata determinata dalla particolare condizione del bene in custodia, potenzialmente lesiva, determinata dalla presenza di elementi esterni, che potevano essere prevenuti.
Il tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio del danneggiato, mediante le evidenze documentali
(referto di P.S. dell'Ospedale Vannini “soccorso sulle scale per riferita caduta accidentale”) e la deposizione del teste (nipote dell'attore), che ha riferito di una caduta all'indietro Testimone_1
dello zio, della presenza di acqua saponata sulle scale e di una scarsa illuminazione, circostanza quest'ultima confermata anche dal teste , addetto alla pulizia, che non ha saputo, invece, Tes_2
riferire nulla di preciso in ordine alle condizioni delle scale ed alla loro pulizia al momento dell'incidente; per altro verso, il non ha fornito la prova liberatoria della sua TE responsabilità ovvero l'insorgenza di un fatto non prevedibile o prevedibile, compreso il CP_ comportamento colposo del danneggiato;
il doveva necessariamente percorrere quel tratto, per raggiungere l'androne, in una condizione di scarsa illuminazione e non di buio assoluto;
infine, la stipula di un contratto di appalto, per la pulizia, non esime il da un controllo continuo TE
delle condizioni in cui versano le parti comuni.
Rileggendo la sentenza, il ragionamento è condivisibile, anche alla luce considerazioni critiche della società assicuratrice.
CP_ La nipote del sentita come teste, ha riferito di aver constatato la presenza di una sostanza scivolosa “secondo me acqua saponata” e di aver visto lo zio cadere all'indietro. La deposizione, che ha un ruolo centrale nella decisione, è contestata mettendosi principalmente in dubbio la sua effettiva presenza, al momento della caduta.
CP_ La presenza di altre persone, oltre la moglie del è stata riferita al momento della denuncia della caduta all'amministrazione di condominio (doc.5 fascicolo di parte in primo grado, condominio), pochi giorni dopo l'incidente, e, fin dall'atto di citazione, l'attore si è riservato di indicare il nominativo dei testimoni, come poi è avvenuto con la memoria istruttoria. Ancora, non si rileva alcuna contraddizione nelle dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio formale, inerenti la presenza della nipote, al momento della caduta. Le risposte, poste a confronto, corrispondono a domande diversamente articolate, in un caso, capitolo 3 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del condominio (“Vero che, sempre il 24 settembre 2010, alle ore 10,15, quando caddi, Parte_2 ero accompagnato da mia moglie, che stava scendendo le scale insieme a me”), la risposta è semplicemente confermativa (“sì è vero stavo scendendo le scale con mia moglie al momento della caduta”); nell'altro, sul capitolo 5 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della compagnia assicuratrice (“Vero che, al verificarsi del sinistro, erano presenti dei testimoni?”) è esplicativa, in ragione di quanto richiesto (“è vero c'era mia moglie, ora deceduta e mia nipote che veniva dietro di noi”).
Mancano, dunque, elementi concreti per dubitare della presenza della nipote, al momento della caduta. Le sue dichiarazioni sono coerenti rispetto alla denuncia di sinistro, ove si riferisce di una sostanza scivolosa, e, con quanto riportato, anche se in modo generico, nel verbale di P.S.; convergono con quelle della testimone riguardo alla scarsa illuminazione e sono attendibili Tes_2 anche riguardo alle modalità della caduta all'indietro, percepibili dalla nipote anche se posta dietro la moglie dell'infortunato, e non necessariamente incompatibili con la riportata frattura della caviglia sinistra e la contusione del gomito sinistro;
non risulta una specifica contestazione in sede di ctu.
Quanto al sostenuto concorso di colpa del danneggiato, è pacifica la scarsa illuminazione
CP_ dell'ambiente, in cui è avvenuto il sinistro, mentre la conoscenza dei luoghi, da parte del che abitava lì già da mesi, non può di per sé determinare un giudizio di scarsa attenzione;
anzi, un ambiente poco illuminato può costituire un ostacolo, per una persona che, all'epoca, aveva più di settant'anni e, soprattutto in presenza di insidie, come un pavimento scivoloso, non segnalato.
§ Tornando all'appello principale, proposto dal lo stesso si articola in un solo motivo: TE
“erroneità e carenza di motivazione della sentenza appellata con riferimento al capo n. 4 del dispositivo e, segnatamente, al punto in cui omette, erroneamente, di condannare la compagnia assicurativa Zurich Insurance plc al pagamento in favore del Sig. ed in manleva del Controparte_2
Condominio sito in Roma, Via de Furi, 51, oltre che della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche delle spese di soccombenza processuali e di rimborso CTU)”.
Il condominio, sulla scorta della normativa e dei principi giurisprudenziali, in materia, richiamati, afferma che le spese sostenute dal danneggiato, - e, secondo la regola processuale dell'art. 91 c.p.c.,
a questo dovute dall'assicurato soccombente - rappresentano un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e, pertanto, devono gravare integralmente sulla società assicuratrice, entro i limiti del massimale.
L'appello è fondato.
L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito che ha determinato una controversia giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
(a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt.
91 e 92 c.p.c.
In buona sostanza, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale;
nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c." (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10595/2018; 18076/2020).
In concreto, sono state richieste solo le spese processuali di soccombenza, quanto quelle sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, per le quali esiste l'obbligo di manleva a carico dell'impresa assicuratrice e la sentenza va riformata sul punto.
Il diritto alla manleva trae la sua fonte nell'art. 1917, primo comma cc, ed in linea generale, trattandosi di un credito risarcitorio non è nemmeno necessaria una specifica domanda, nel caso, però, anche presente nelle conclusioni (“In ogni caso con refusione di tutte le spese e compensi del presente CP_ giudizio da porsi a carico dell'attore (il , nel caso di reiezione della sua domanda, ovvero da porsi a carico dei soggetti chiamati in garanzia, in caso di accoglimento della stessa”)
§ Alla soccombenza segue la condanna della società Zurich al pagamento delle spese del grado anche in favore del condominio, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le spese vengono liquidate tenendo conto del D.M. 55/2014, applicando le tariffe previste per le controversie fino a 52000,00 euro (esclusa la fase istruttoria del tutto mancata).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Roma
n.156/2018, fermo il resto,
- dichiara la Zurich Insurance plc, in persona del legale rappresentante p.t, obbligata alla manleva ed a tenere indenne il Roma, anche delle spese di soccombenza, Parte_3
liquidate, in favore nella sentenza impugnata, in termini di spese processuali e spese Controparte_2
di CTU;
rigetta l'appello incidentale, proposto da Zurich Insurance plc;
condanna Zurich Insurance plc, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento delle spese processuali, per questo grado di giudizio, liquidate, in favore di in € 7000,00, oltre Controparte_2
spese generali ed accessori di legge;
da distrarsi in favore del procuratore Daniele Berardi, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..; in favore del condominio, in 7000 euro, oltre € 360, euro per spese vive;
spese generali ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di legge per il pagamento, a carico della Zurich, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 19.6.2024 IL PRESIDENTE
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente rel.
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4962/2018 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
07.02.2024, con termini ex art. 190 cpc, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
e vertente tra le seguenti parti
Appellante
in Roma, TE in persona del legale rappresentante pro tempore; Rappresentata e difesa dall'avv. Guido De Pamphilis del Foro di Roma
Appellante incidentale
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore; Rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fava del Foro di Roma
Appellato
Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Berardi del Foro di Roma
Appellata contumace
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Oggetto: Danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
Fatto e svolgimento del processo
§ ha convenuto in giudizio l'intestato al fine di sentirne accertare la Controparte_2 TE
responsabilità ex art. 2043, 2051 c.c, per essere scivolato, in data 24 settembre 2010, sulle scale del palazzo, a causa del pavimento bagnato, riportando lesioni, refertate al P.S. dell'Ospedale Vannini, e postumi permanenti, valutati in IP 9%, ITA gg 60 e ITP al 50% gg 60 e ITP al 25% gg 60; e, per l'effetto, condannare il condominio al pagamento di un importo di € 31.428,00, a titolo di danno non patrimoniale ed al rimborso di € 1550,00, per spese mediche. Il Condominio ha chiesto il rigetto della domanda ed ha chiamato in causa la società CP_4
[...
in qualità di impresa, a cui era stato affidato il servizio di pulizia dello stabile condominiale, nonché la Zurich Insurance plc, al fine di essere garantito e manlevato in forza di polizza assicurativa.
Le due società si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande e la Zurich insurance plc, anche eccependo il concorso colposo del danneggiato.
§ Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e condannato il al risarcimento dei danni, TE
, in favore di parte attrice, liquidati in € 37.114,47, oltre interessi dalla sentenza al saldo ed al rimborso delle spese processuali;
ha condannato la società , in forza del contratto di appalto di CP_3
CP_ pulizia, a manlevare il per quanto di ragione, e da quanto tenuto a pagare al in TE
forza delle precedenti statuizioni;
la società Zurich Insurance plc alla manleva limitatamente al risarcimento danni, in forza della polizza;
ha dichiarato compensate le spese processuali tra il convenuto e le terze chiamate in causa e condannato il alla refusione delle TE TE
spese di CTU.
§ Seguendo un ordine logico-giuridico, si pongono come preliminari le doglianze della società CP_5
[..
, che riguardano il merito della controversia, mentre l'appello principale del è limitato TE al rapporto assicurativo e, in particolare, all'omessa pronuncia di condanna della società assicuratrice alla manleva anche dalle spese di lite di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cpc e 1917, terzo comma, cc.
La società assicuratrice eccepisce anche l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello principale, contestando al , sotto diversi profili, la violazione degli obblighi di buona fede e lealtà TE
processuale.
L'eccezione è priva di pregio, perché il danneggiante/assicurato può legittimamente scegliere di non impugnare la decisione nel merito e limitare l'appello alla condanna alla manleva della società assicuratrice, nel caso, perché non comprende il pagamento delle spese processuali. Le altre doglianze riguardano sostanzialmente la fase esecutiva della sentenza, le modalità di escussione della società assicuratrice, prima del pagamento di quanto dovuto, e l'azione diretta nei confronti di essa prima di agire esecutivamente nei confronti dell'impresa di pulizia anch'essa chiamata in Controparte_3
causa.
Nello stigmatizzare il comportamento processuale dell'assicurato, la società assicuratrice propone anche appello, in via incidentale, contestando l'accertamento del nesso causale tra le scale e la caduta;
l'esclusione del comportamento colposo del danneggiato e della prova liberatoria fornita dal conclude chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. TE Con il primo motivo, deduce l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, la CP_ contraddittorietà delle dichiarazioni rese, in sede di interpello, dal con riferimento alla presenza della nipote, al momento della caduta;
la conoscenza dello stato dei luoghi, non ben illuminati,
CP_ normalmente percorsi dal che abita nell'edificio sin dal 29.04.2010; l'irrilevanza delle dichiarazioni riportate nel certificato del P.S., ritenute di conferma della deposizione testimoniale della nipote, che, invece. non avrebbe mai assistito all'evento.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'onere della prova: riprende la censura della CP_ contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale, ed allega l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla nipote, che seppure presente - peraltro, sarebbe stata indicata come testimone oculare solo con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. – avrebbe CP_ avuto una visuale, comunque, limitata trovandosi dietro la moglie del che lo seguiva;
contesta la presenza dell'acqua sul pavimento, non confermata, non essendo stato accertato che le pulizie fossero in corso o appena terminate;
infine, allega l'incompatibilità dei danni refertati (alla tibia, al perone e al gomito) con la dinamica riferita dalla teste di una caduta all'indietro. si è costituito in giudizio, dopo la notifica dell'atto di appello in via incidentale, ed Controparte_2 ha dichiarato di non accettare il contraddittorio nei confronti della Zurich, “in quanto estranea al rapporto sostanziale dedotto in primo grado”, relativo alla domanda risarcitoria, scindibile ed autonoma, da esso proposta nei confronti del , la cui decisione è Parte_2
ormai irretrattabile;
nel merito, ha chiesto il rigetto del . Parte_2
L'eccezione di inammissibilità è fondata, in assenza di un rapporto diretto tra il danneggiato e la società assicuratrice, chiamata in manleva dal danneggiante, che ha azionato la garanzia impropria
CP_ derivante dalla polizza. La domanda risarcitoria, proposta dal nei confronti del TE
danneggiante, è autonoma rispetto a quella di garanzia proposta da quest'ultimo, poggiando le due azioni su titoli diversi, di natura extracontrattuale, da fatto illecito, la prima, e contrattuale, la seconda.
Le due domande sono, dunque, distinte e scindibili e possono essere oggetto di separata impugnazione, come è avvenuto nella fattispecie, ove il ha proposto appello TE
limitatamente alla domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice. Di conseguenza,
l'accertamento della responsabilità del è ormai divenuto irrevocabile nel rapporto TE principale tra danneggiante e danneggiato, mentre l'impugnativa, in via incidentale, della società assicuratrice, proposta a termini scaduti ex art. 327 cpc, rileva ai soli fini della sussistenza dell'obbligo di garanzia.
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto intenda esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e viene meno se (e solo se) l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale (v. Cass. n. 13684/06, Cass. n. 11055/09, Cass. n. 20552/14;
Ordinanza n. 12174/2020).
A queste considerazioni segue la condanna della società Zurich al rimborso delle spese processuali,
CP_ in favore del la cui costituzione e difesa si giustifica solo in ragione dell'appello incidentale. Le spese vengono liquidate tenendo conto della relativa nota in atti, da cui viene detratta la percentuale di aumento del 30%, richiesta per la pluralità di parti contro cui è stata svolta l'attività difensiva, trattandosi, in buona parte, di questioni di non particolare complessità. già ampiamente sviscerate in primo grado.
L'appello è, in ogni caso, infondato in punto di responsabilità. CP_ E' pacifica la caduta del mentre scendeva le scale condominiali, per accedere all'androne. Sono invece, in contestazione le cause o, più precisamente, se sia stata determinata dalla particolare condizione del bene in custodia, potenzialmente lesiva, determinata dalla presenza di elementi esterni, che potevano essere prevenuti.
Il tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio del danneggiato, mediante le evidenze documentali
(referto di P.S. dell'Ospedale Vannini “soccorso sulle scale per riferita caduta accidentale”) e la deposizione del teste (nipote dell'attore), che ha riferito di una caduta all'indietro Testimone_1
dello zio, della presenza di acqua saponata sulle scale e di una scarsa illuminazione, circostanza quest'ultima confermata anche dal teste , addetto alla pulizia, che non ha saputo, invece, Tes_2
riferire nulla di preciso in ordine alle condizioni delle scale ed alla loro pulizia al momento dell'incidente; per altro verso, il non ha fornito la prova liberatoria della sua TE responsabilità ovvero l'insorgenza di un fatto non prevedibile o prevedibile, compreso il CP_ comportamento colposo del danneggiato;
il doveva necessariamente percorrere quel tratto, per raggiungere l'androne, in una condizione di scarsa illuminazione e non di buio assoluto;
infine, la stipula di un contratto di appalto, per la pulizia, non esime il da un controllo continuo TE
delle condizioni in cui versano le parti comuni.
Rileggendo la sentenza, il ragionamento è condivisibile, anche alla luce considerazioni critiche della società assicuratrice.
CP_ La nipote del sentita come teste, ha riferito di aver constatato la presenza di una sostanza scivolosa “secondo me acqua saponata” e di aver visto lo zio cadere all'indietro. La deposizione, che ha un ruolo centrale nella decisione, è contestata mettendosi principalmente in dubbio la sua effettiva presenza, al momento della caduta.
CP_ La presenza di altre persone, oltre la moglie del è stata riferita al momento della denuncia della caduta all'amministrazione di condominio (doc.5 fascicolo di parte in primo grado, condominio), pochi giorni dopo l'incidente, e, fin dall'atto di citazione, l'attore si è riservato di indicare il nominativo dei testimoni, come poi è avvenuto con la memoria istruttoria. Ancora, non si rileva alcuna contraddizione nelle dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio formale, inerenti la presenza della nipote, al momento della caduta. Le risposte, poste a confronto, corrispondono a domande diversamente articolate, in un caso, capitolo 3 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del condominio (“Vero che, sempre il 24 settembre 2010, alle ore 10,15, quando caddi, Parte_2 ero accompagnato da mia moglie, che stava scendendo le scale insieme a me”), la risposta è semplicemente confermativa (“sì è vero stavo scendendo le scale con mia moglie al momento della caduta”); nell'altro, sul capitolo 5 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della compagnia assicuratrice (“Vero che, al verificarsi del sinistro, erano presenti dei testimoni?”) è esplicativa, in ragione di quanto richiesto (“è vero c'era mia moglie, ora deceduta e mia nipote che veniva dietro di noi”).
Mancano, dunque, elementi concreti per dubitare della presenza della nipote, al momento della caduta. Le sue dichiarazioni sono coerenti rispetto alla denuncia di sinistro, ove si riferisce di una sostanza scivolosa, e, con quanto riportato, anche se in modo generico, nel verbale di P.S.; convergono con quelle della testimone riguardo alla scarsa illuminazione e sono attendibili Tes_2 anche riguardo alle modalità della caduta all'indietro, percepibili dalla nipote anche se posta dietro la moglie dell'infortunato, e non necessariamente incompatibili con la riportata frattura della caviglia sinistra e la contusione del gomito sinistro;
non risulta una specifica contestazione in sede di ctu.
Quanto al sostenuto concorso di colpa del danneggiato, è pacifica la scarsa illuminazione
CP_ dell'ambiente, in cui è avvenuto il sinistro, mentre la conoscenza dei luoghi, da parte del che abitava lì già da mesi, non può di per sé determinare un giudizio di scarsa attenzione;
anzi, un ambiente poco illuminato può costituire un ostacolo, per una persona che, all'epoca, aveva più di settant'anni e, soprattutto in presenza di insidie, come un pavimento scivoloso, non segnalato.
§ Tornando all'appello principale, proposto dal lo stesso si articola in un solo motivo: TE
“erroneità e carenza di motivazione della sentenza appellata con riferimento al capo n. 4 del dispositivo e, segnatamente, al punto in cui omette, erroneamente, di condannare la compagnia assicurativa Zurich Insurance plc al pagamento in favore del Sig. ed in manleva del Controparte_2
Condominio sito in Roma, Via de Furi, 51, oltre che della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche delle spese di soccombenza processuali e di rimborso CTU)”.
Il condominio, sulla scorta della normativa e dei principi giurisprudenziali, in materia, richiamati, afferma che le spese sostenute dal danneggiato, - e, secondo la regola processuale dell'art. 91 c.p.c.,
a questo dovute dall'assicurato soccombente - rappresentano un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e, pertanto, devono gravare integralmente sulla società assicuratrice, entro i limiti del massimale.
L'appello è fondato.
L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito che ha determinato una controversia giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
(a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt.
91 e 92 c.p.c.
In buona sostanza, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale;
nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c." (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10595/2018; 18076/2020).
In concreto, sono state richieste solo le spese processuali di soccombenza, quanto quelle sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, per le quali esiste l'obbligo di manleva a carico dell'impresa assicuratrice e la sentenza va riformata sul punto.
Il diritto alla manleva trae la sua fonte nell'art. 1917, primo comma cc, ed in linea generale, trattandosi di un credito risarcitorio non è nemmeno necessaria una specifica domanda, nel caso, però, anche presente nelle conclusioni (“In ogni caso con refusione di tutte le spese e compensi del presente CP_ giudizio da porsi a carico dell'attore (il , nel caso di reiezione della sua domanda, ovvero da porsi a carico dei soggetti chiamati in garanzia, in caso di accoglimento della stessa”)
§ Alla soccombenza segue la condanna della società Zurich al pagamento delle spese del grado anche in favore del condominio, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le spese vengono liquidate tenendo conto del D.M. 55/2014, applicando le tariffe previste per le controversie fino a 52000,00 euro (esclusa la fase istruttoria del tutto mancata).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Roma
n.156/2018, fermo il resto,
- dichiara la Zurich Insurance plc, in persona del legale rappresentante p.t, obbligata alla manleva ed a tenere indenne il Roma, anche delle spese di soccombenza, Parte_3
liquidate, in favore nella sentenza impugnata, in termini di spese processuali e spese Controparte_2
di CTU;
rigetta l'appello incidentale, proposto da Zurich Insurance plc;
condanna Zurich Insurance plc, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento delle spese processuali, per questo grado di giudizio, liquidate, in favore di in € 7000,00, oltre Controparte_2
spese generali ed accessori di legge;
da distrarsi in favore del procuratore Daniele Berardi, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..; in favore del condominio, in 7000 euro, oltre € 360, euro per spese vive;
spese generali ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di legge per il pagamento, a carico della Zurich, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 19.6.2024 IL PRESIDENTE