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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7039/2024 R.G.
TRA
– in persona del suo amministratore e legale rappresentante Parte_1
pro tempore – rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv.
Gaetano de Novellis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua
Vetere (CE) alla Tr. M. Fiore, n. 32
– attrice – opponente –
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Claudia Santoro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Michele Vernieri, n. 23
– convenuto – opposto –
1 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1228/2024 emesso dal Tribunale
di Salerno l'1 Luglio 2024 e notificato in data 3 Luglio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 12 Marzo 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia come da sentenza con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in data 13 Settembre 2024, la Parte_1
– in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1228/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il
1° Luglio 2024 e notificato in data 3 Luglio 2024, con il quale, ad istanza del Sig. CP_1
, le era ingiunto il pagamento della somma di € 7.652,00, oltre accessori, a titolo
[...]
di canoni di locazione non corrisposti. Deduceva l'opponente l'insussistenza dell'inadempimento ed instava per il rigetto della domanda formulata dall'opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato, nonché, in riconvenzionale, per la restituzione delle somme, ammontanti ad € 8.257,53, corrisposte a titolo di deposito cauzionale, comprensive di interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'opposto Sig. CP_1
eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per tardività
[...]
dell'iscrizione a ruolo. Nel merito, contrastava le avverse deduzioni, instando per la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 cod. proc.
civ., del decreto ingiuntivo impugnato.
2 Svolta l'udienza di comparizione delle parti dell'11 Febbraio 2024, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 12 Marzo 2025 ed ivi decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza, presenti i procuratori delle parti.
L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile in quanto tardivamente proposta.
Trattandosi, infatti, di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione,
essa era soggetta al rito locativo ex art. 447 bis cod. proc. civ. e doveva essere dunque proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non invece, come erroneamente avvenuto, con atto di citazione.
Peraltro la Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la citazione può tenere luogo,
ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, del tempestivo deposito del ricorso, qualora la sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge,
poiché in questo modo la forma dell'opposizione, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della tempestività dell'opposizione (cfr.;
Cass. Civ., 15 aprile 1985, n. 2496; Cass. Civ., 6 giugno 1988, n. 3828; Cass. Civ., 9 giugno
1989, n. 2801).
Orbene nel caso di specie la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è avvenuta, per come documentato in atti, in data 3 Luglio 2024. La notificazione dell'atto di citazione alla controparte è avvenuta in data 13 Settembre 2024 e l'iscrizione a ruolo del procedimento
è avvenuta il successivo 20 Settembre 2024, cioè oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo (termine scadente in data 13 Settembre 2024).
L'opposizione è dunque tardiva, essendo il decreto ingiuntivo già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata improcedibile. Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
3 Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice (in senso formale) al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta
(in senso formale), stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 Agosto 2022 scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00 –
riduzione del 50% trattandosi di pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7039/2024 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1228/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il 1° Luglio 2024 e notificato in data 3 Luglio 2024;
2) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1228/2024 emesso dal
Tribunale di Salerno il 1° Luglio 2024 e notificato in data 3 Luglio 2024;
3) CONDANNA l'attrice/opponente – in persona Parte_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.693,50 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa come per legge,
con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Claudia Santoro, dichiaratasi antistataria.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
4 Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 12 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7039/2024 R.G.
TRA
– in persona del suo amministratore e legale rappresentante Parte_1
pro tempore – rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv.
Gaetano de Novellis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua
Vetere (CE) alla Tr. M. Fiore, n. 32
– attrice – opponente –
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Claudia Santoro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Michele Vernieri, n. 23
– convenuto – opposto –
1 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1228/2024 emesso dal Tribunale
di Salerno l'1 Luglio 2024 e notificato in data 3 Luglio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 12 Marzo 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia come da sentenza con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in data 13 Settembre 2024, la Parte_1
– in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1228/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il
1° Luglio 2024 e notificato in data 3 Luglio 2024, con il quale, ad istanza del Sig. CP_1
, le era ingiunto il pagamento della somma di € 7.652,00, oltre accessori, a titolo
[...]
di canoni di locazione non corrisposti. Deduceva l'opponente l'insussistenza dell'inadempimento ed instava per il rigetto della domanda formulata dall'opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato, nonché, in riconvenzionale, per la restituzione delle somme, ammontanti ad € 8.257,53, corrisposte a titolo di deposito cauzionale, comprensive di interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi l'opposto Sig. CP_1
eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per tardività
[...]
dell'iscrizione a ruolo. Nel merito, contrastava le avverse deduzioni, instando per la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 cod. proc.
civ., del decreto ingiuntivo impugnato.
2 Svolta l'udienza di comparizione delle parti dell'11 Febbraio 2024, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 12 Marzo 2025 ed ivi decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza, presenti i procuratori delle parti.
L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile in quanto tardivamente proposta.
Trattandosi, infatti, di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione,
essa era soggetta al rito locativo ex art. 447 bis cod. proc. civ. e doveva essere dunque proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non invece, come erroneamente avvenuto, con atto di citazione.
Peraltro la Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la citazione può tenere luogo,
ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, del tempestivo deposito del ricorso, qualora la sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge,
poiché in questo modo la forma dell'opposizione, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della tempestività dell'opposizione (cfr.;
Cass. Civ., 15 aprile 1985, n. 2496; Cass. Civ., 6 giugno 1988, n. 3828; Cass. Civ., 9 giugno
1989, n. 2801).
Orbene nel caso di specie la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è avvenuta, per come documentato in atti, in data 3 Luglio 2024. La notificazione dell'atto di citazione alla controparte è avvenuta in data 13 Settembre 2024 e l'iscrizione a ruolo del procedimento
è avvenuta il successivo 20 Settembre 2024, cioè oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo (termine scadente in data 13 Settembre 2024).
L'opposizione è dunque tardiva, essendo il decreto ingiuntivo già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata improcedibile. Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
3 Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice (in senso formale) al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta
(in senso formale), stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 Agosto 2022 scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00 –
riduzione del 50% trattandosi di pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7039/2024 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1228/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il 1° Luglio 2024 e notificato in data 3 Luglio 2024;
2) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1228/2024 emesso dal
Tribunale di Salerno il 1° Luglio 2024 e notificato in data 3 Luglio 2024;
3) CONDANNA l'attrice/opponente – in persona Parte_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.693,50 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa come per legge,
con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Claudia Santoro, dichiaratasi antistataria.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
4 Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 12 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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