Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 441/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/06/2021 da
- CF , Parte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gloria Ferrighi e Daniela Guarino con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Venezia, Dorsoduro 3500/D Parte appellante contro
– P.IVA : , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vitucci (c.f.: ) con studio Bassano del C.F._1 Grappa Viale Asiago n. 133 Parte appellata
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Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 605/20 del Tribunale di Verona, pubblicata il 5.5.20 e notificata il 20.5.20.
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: In riforma della sentenza di primo grado, - respingersi il ricorso n. 407/09 Rg perché inammissibile e comunque infondato;
- respingersi i ricorsi n.1574/2118 e n. 1872/19 rg perché infondati;
- I ogni caso condannarsi la soc in persona del legale Parte_2 rappresentante al pagamento in favore dell' delle somme esposte negli avvisi di addebito maggiorata Pt_1 delle sanzioni civili , maturate e maturan al saldo , ovvero in subordine della diversa somma che risulterà in corso di causa. Spese e compensi di avvocato rifusi.
Per parte appellata: Respinta ogni contraria istanza preliminare e di merito, piaccia al giudice adito, rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata sentenza n. 605/2020 del Tribunale di Verona,
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Motivi della decisione
1. Parte appellata ha, con distinti Controparte_1 ricorsi poi riuniti in unico procedimento, proposto opposizione avverso 4 avvisi di addebito: - n. 422201800011793, n. 422201 0003933218, n. 42220183919769 e n. 42220190001805521. Avvisi di addebito conseguenti a decadenza, ai sensi dell'art 1, co. 1705 ss, Legge 296/06, dal diritto a fruire di agevolazioni contributive, per effetto di rilascio di c.d. DURC interno negativo.
In particolare, risulta – il dato è pacifico – come i suddetti avvisi di addebito fossero correlati all'invio da parte di di note di rettifica riguardanti i Pt_1 contributi previdenziali relativi a diversi periodi compresi fra il 2/2015 e il 2/2018 in conseguenza del disconoscimento del diritto agli sgravi per i lavoratori assunti con i benefici previsti dalla Legge 190/14 e dalla Legge 208/15, per effetto di irregolarità contributiva non sanata nei termini di Legge. Disconoscimento a propria volta conseguente ad un DM insoluto presentato dall'azienda appellata per il mese di maggio 2015 poi seguito dalla notifica (in data 20/7/2016) dell'avviso di addebito n. 42220160001811337000, rimasto parimenti insoluto e divenuto definitivo, perché non opposto nel termine di cui all'art 24, co. 5, DLgs. 1999/46.
Quindi, con nota del 20/12/2017, notificata in data 21/12/2017 a mezzo pec, aveva invitato l'azienda a regolarizzare la posizione mediante il Pt_1 pagamento della predetta inadempienza entro il termine di 15 gg dal ricevimento della stessa, con l'avvertenza che in difetto sarebbe incorsa nelle decadenze di legge (art. 1, co. 1175, Legge 296/06) in conformità con quanto previsto dal DM 30/2/2015.
Da qui, quindi, l'emissione di note di rettifica aventi per oggetto la richiesta di pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali oltre alle sanzioni civili;
contributi versati, a regolarizzazione dell'inadempienza, solo in data 21/2/2018 (circa tre anni dopo l'omesso pagamento).
2. Il Tribunale di Verona pronunciava quindi la sentenza n. 605/20 con la quale, in parziale accoglimento della domanda, annullava gli avvisi di addebito opposti e condannava la ricorrente al pagamento di una somma pari alle
2 agevolazioni fruite per il solo periodo cui si riferiva l'inadempienza (quindi per il quadrimestre maggio-agosto 2015), oltre alle sanzioni ed accessori.
2.1. Il giudice di prime riteneva infatti che, al fine di dar soluzione alla controversia, fosse necessario dar risposta alla seguente domanda: <se chiari sono i presupposti di legittima fruibilit delle agevolazioni contributive la legge non invece esplicita nel determinare le conseguenze irregolarit magari marginali e comunque circoscritte a periodi limitati sanate in termini legge: relativamente al caso sub judice ci si chiede breve quali debba patire controparte_1 per intempestiva regolarizzazione una somma contributiva tra l irrisoria rispetto alla pretesa restituzione avanzata dall se limitate momento temporale del durc ovvero pi radicali totale perdita fruite periodo fruizione>>.
A tale domanda il Tribunale di Verona ha dato risposta favorevole all'azienda odierna appellata evidenziando che <e parere di questo giudice che il primo scenario limitate al momento temporale irregolarit del pt_3>n.d.r.] sia da prediligere, e ciò a partire dall'analisi della norma (DM 30.2.2015), la quale offre in sé spunti di riflessione che convincono della prospettiva assunta. Premesso che, nel caso di specie, l'irregolarità, in termini numerici, è consistita nel mancato/poi tardivo versamento di euro 512,72 inerenti la denuncia mensile DM2013 di competenza 01/2016, consta osservare che, all'art. 3 comma 3 del DM 30.1.2015 si legge che “la regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Parte_4
Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”. Vero è che nel caso sub judice si è oltre lo scostamento definito dalla norma “non grave”, ma una riflessione è consentita e appare ragionevole: se il legislatore ha applicato un limite di tolleranza come quello predetto (euro 150), il quale elide in radice l'irregolarità e lascia intatti i diritti dell'azienda a godere delle agevolazioni, risulta difficile credere che, per uno scostamento di poco superiore, il legislatore concepisse la sanzione della totale revoca delle agevolazioni (revoca che peraltro, in siffatto meccanismo, sarebbe attuata per un periodo di estensione variabile e solo dipendente dall'attivazione più o meno rapida degli enti preposti al controllo, e, nel caso di specie, innegabilmente assai poco tempestiva rispetto al tempo dei mancati versamenti della
[...]
. Proseguendo, si aggiunge a supporto della ipotizzata logica Controparte_1 il dettato dell'art. 8 comma 2 del DM 30.1.2015: “Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
3 definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A […]” nei casi seguenti: […]
Di nuovo, come più sopra, il raffronto fra la natura delle ipotesi tipizzate di preclusione al godimento di benefici (per determinati periodi) e la sostanza del caso concreto all'esame, convince che per quest'ultimo non sia pensabile e ragionevole una sanzione che, in termini di numero di mensilità di agevolazioni negate, va oltre la più grave delle ipotesi standardizzate dal decreto ministeriale. […]>>.
Alla luce di quanto sopra il Tribunale di Verona ha quindi concluso che <l si sostanziata nel mancato e poi tardivamente regolarizzato versamento contributivo inerente il mese di maggio al tutto deve far conseguire l del durc corrispondente quadrimestre maggio-agosto ma non altro perch questo solo frangente in riferimento quale risulta legittima la revoca dei benefici goduti dalla societ corrispondendovi una sostanziale irregolarit dell molto tempo dopo rilevata da>>. Pt_1
2. Avverso la suddetta sentenza ha tempestivamente proposto impugnazione sulla base di tre motivi di appello. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di appello lamenta il mancato accoglimento – Pt_1 peraltro non motivato – dell'eccezione sollevata nell'ambito del procedimento riunito n. 407/19 RG di inammissibilità dell'opposizione per tardività, essendo stato depositato il ricorso oltre il termine perentorio di 40 gg di cui all'art. 24, co. 5, DLgs 1999/46, decorrente dalla data di notifica - pacificamente avvenuta l'11.1.2019 - degli avvisi di addebito n. 42220180003933218 e n. 42220183919769.
2.2. Con il secondo motivo di appello contesta l'interpretazione offerta Pt_1 dal giudice di prime cure al disposto dell'art. 1, co. 1705, Legge 296/06, evidenziando come il risultato raggiunto dal Tribunale di Verona si scontri con lo scopo della norma che è quello di <premiare i comportamenti virtuosi dei datori di lavoro impedendo nel contempo fenomeni elusivi>> e quindi di <rendere pi pregnante l degli oneri previdenziali subordinando alle agevolazioni contributive al regolare versamento dei contributi ed assistenziali>> ed in ogni caso come <il limite di tolleranza normativamente previsto in .150 non pu essere superato essendo alcun margine discrezionalit>> ed anche che
Evidenzia quindi come l'inadempienza, aldilà della misura dell'insoluto, Pt_1 sia da reputarsi grave tenuto conto del fatto che la stessa risale al maggio 2015,
4 che è stata fatta oggetto dell'avviso di addebito n. 42220160001811337 notificato in data 20/7/2016 (divenuto definitivo per la mancata impugnazione nei termini), che a ciò è seguito invito a regolarizzare (mediante il pagamento della predetta inadempienza) entro il termine di 15 gg dal ricevimento della stessa, con l'avvertenza che in difetto la parte oggi appellata sarebbe incorsa nelle decadenze di legge e che solo in data 21/2/2018 (dopo quasi tre anni dalla scadenza dell'obbligazione e due anni dalla notifica dell'avviso di addebito) l'appellata ha provveduto a regolarizzare;
ciò è avvenuto, comunque, oltre il termine di 15 giorni assegnato dall' Pt_1
2.3. Con il terzo motivo di appello contesta l'operazione interpretativa Pt_1 operata dal Tribunale di Verona che ha ritenuto di circoscrivere le conseguenze dell'irregolarità ad un lasso temporale che alcuna norma prevede.
3. Si è costituita con memoria Controparte_1 depositata in data 19/9/2022 prendendo posizione su tutti i motivi di appello e preliminarmente rilevando come <se chiari sono i presupposti di legittima fruibilit delle agevolazioni contributive la legge non invece esplicita nel determinare le conseguenze irregolarit magari marginali e comunque circoscritte a periodi limitati sanate in termini legge: relativamente al caso sub judice ci si chiede breve quali debba patire controparte_1 per intempestiva regolarizzazione una somma contributiva tra l irrisoria rispetto alla pretesa restituzione avanzata dall se limitate momento temporale del durc ovvero pi radicali totale perdita fruite periodo fruizione>>.
3.1. Con riferimento al primo motivo di appello, inerente all'omessa decisione circa l'eccepita decadenza dall'opposizione rispetto a due avvisi di addebito opposti, rileva come abbia Controparte_1 Pt_1 omesso di dar prova documentale della notifica dell'avviso di addebito da ritenersi, pertanto, impugnato entro i termini. Ritiene in ogni caso l'appellata come, tenuto conto delle difese assunte da l'eccezione deve comunque Pt_1 intendersi abbandonata.
3.2. In merito al secondo ed al terzo motivo di appello
[...] argomenta circa la correttezza della interpretazione CP_1 offerta dal Tribunale di Verona alla normativa di riferimento.
4. La causa, introdotta con ricorso del 19/6/2021 e con prima udienza fissata al 29/9/2022 è stata più volte rinvia per ragioni organizzative (decreti del 14/9/2022, 21/3/2023, 23/4/2024, 14/1/2025) ed è quindi stata trattata e decisa all'esito dell'udienza del 20/2/2025
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5 5. L'appello proposto da è fondato e, come tale, deve essere accolto. Pt_1
6. La vicenda oggetto di giudizio può essere sinteticamente ricostruita nei termini che seguono:
➢ risulta avere trasmesso ad Controparte_1 Pt_1
DM maggio 2015 (DM 5/2015) per somma di circa € 500,00 e, tuttavia, non avere versato quanto dovuto;
➢ In relazione alla suddetta omissione risulta essere stato emesso avviso di addebito nel luglio 2016; avviso di addebito pacificamente non opposto;
➢ Nelle more [evidentemente nel corso del 2015]
[...] beneficiava di sgravi contributivi;
si tratta di CP_1 sgravi di cui parte appellata ha evidentemente goduto tra il mese di febbraio 2015 ed il mese di febbraio 2018;
➢ Con riferimento all'inadempimento del DM 5/2015, risulta avere Pt_1 inviato (a dicembre 2017 – è incontestato) invito a regolarizzare con avvertimento che, in mancanza, Controparte_1 avrebbe perduto i benefici contributivi di cui ha goduto e godeva;
➢ Non avendo l''azienda provveduto a regolarizzare, ha emesso Pt_1 note di rettifica e, quindi, revocato retroattivamente gli sgravi;
➢ Conseguenza della summenzionata rettifica è stata l'emissione degli avvisi di addebito qui opposti.
7. Ora, come sopra ricostruito il fatto ed in ogni caso premesso come la questione proposta dalla parte appellante con il primo motivo di appello resti assorbita, in ossequio al principio della ragione più liquida, dalla fondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame, la soluzione della controversia impone di stabilire se l'emissione del c.d. DURC interno negativo abbia effetti sostanzialmente retroattivi così da travolgere ogni beneficio goduto dal soggetto datore di lavoro e, in particolare, se l'irregolarità realizzatasi nel corso del godimento del beneficio (quindi successivamente alla sua iniziale concessione) e magari persino venuta alla luce successivamente alla sua integrale fruizione, faccia perdere il beneficio stesso nella sua integralità. Ed inoltre se l'irregolarità sanata solo successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni di cui all'art. all'art. 4, DM 30.01.2015, consenta di non decadere dal godimento del beneficio contributivo.
7.1. Ciò detto, rileva il Collegio come a simili quesiti abbia, come è noto, dato soluzione il Supremo collegio (cfr. cass. civ. 27107/2018) al cui insegnamento
6 questa Corte ha già in molteplici occasioni ritenuto di dover aderire (da ultimo, CdA Venezia n. 734/2024). Dovendosi qui ad ogni modo precisare come la suddetta sentenza della Cassazione, seppur faccia riferimento al DM 27.10.2007 (non più vigente in quanto sostituito dal DM 30.1.2015), sia ancora oggi, per così dire, valevole posto che, con riferimento alla tematica qui in esame, alcuna novità il decreto da ultimo emanato ha introdotto rispetto al precedente decreto del 2007 (non così, invece, come la Corte d'Appello che oggi giudica ha già avuto modo di precisare, può essere affermato con riferimento alla tematica – oggi non ricorrente - delle irregolarità solo formali ovvero rispetto a quelle implicanti omesso versamento di contributi per quote minime).
Ora, la Cassazione, con la pronuncia appena sopra richiamata ha avuto modo di chiarire quanto segue:
<
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono Pt_1 regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l' Pt_1 segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata
7 violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il disposto Pt_1 degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze Pt_1 contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
Il Supremo collegio, e chi oggi giudica condivide tale impostazione, ricostruisce quindi la regolarità contributiva quale presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva,
8 anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
7.2. Anche di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che <la durata della revoca dei benefici non dipende dalla data del controllo ma dall dell a regolarizzare nei termini assegnati>>.
8. Doveroso è in ultimo evidenziare come in base all'art. 3, co. 3, DM 30/1/2015, il DURC si considera regolare <in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>> e, in particolare, che <non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate che risulti pari o inferiore ad comprensivi di eventuali accessori legge>>. Tuttavia, nel caso qui in discussione certamente non ricorre l'eccezionale ipotesi di regolarità del nonostante l'accertata omissione posto che la somma non versata Pt_3 dall'odierna appellata ammonta a circa € 500,00 (di poco ma certamente
9 superiore alla soglia di € 150,00) essendo in ogni caso impossibile riconoscere all'inadempimento di – CP_1 CP_1 abbondantemente conosciuto dall'azienda e protrattosi per circa 3 anni – la valenza della scarsa gravità.
9. Pertanto, l'appello, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, anche recentemente ribaditi dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024), deve essere accolto.
10. Quanto, infine, alle spese del doppio grado giudizio, le stesse non possono che seguire la soccombenza ed essere liquidate, in base ai criteri e valori minimi di scaglione di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto del valore di controversia e del fatto che nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria e che la vertenza (da qui la liquidazione nei minimi) ha oramai assunto il carattere della serialità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta le opposizioni proposte dalla parte appellata avverso gli avvisi di addebito n. 422201800011793, n. 422201 0003933218, n. 42220183919769 e n. 42220190001805521 e, per l'effetto, condanna l'appellata a pagare in favore della parte appellante le somme esposte nei detti avvisi di addebito con maggiorazione delle sanzioni civili maturate e maturande sino al saldo;
2. condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la complessiva somma di € 1.865,00 e, quanto al secondo grado di giudizio, la somma complessiva di € 1.984,00, oltre ad in € 64,50 per spese, oltre a spese generali.
Così deciso in Venezia in data 20 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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