Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
n. 398/2022 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n° 578/2021 emessa in data 22.10.2021 dal Tribunale di
La Spezia e depositata in data 22.10.2021, non notificata, promossa da:
, Chiavari (GE) 30.09.1984, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Gritti Parte_1 del Foro di Genova e Paola Montedonico del Foro di Genova, in forza di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Montedonico sito in Lavagna (GE), Via Nuova Italia 115 A
APPELLANTE contro
, oggi . – Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, corso
[...]
Sempione 39, P.IVA rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Tamburini del Foro di P.IVA_1
Milano, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Bazzani in Via Malta 2/6 - 16121 Genova
APPELLATO
, collettivamente ed impersonalmente domiciliati presso l Controparte_4 CP_1
, oggi – di assistenza Controparte_1 Controparte_2 CP_1 Controparte_1 assicurativa automobilisti in circolazione Internazionale con sede in Milano, corso Sempione 39, contumaci in primo grado
APPELLATI CONTUMACI
e contro
, 22.08.1946, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_6
11.07.1956, FR (Francia) 02.12.1973, Controparte_8 CP_9
, FR (Francia) 27.09.1978, , NA (NA)
[...] Controparte_10
01.07.1987, , 20.10.1936, in proprio e quali eredi di CP_11 CP_6 Per_1
1
Genova ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, via Ceccardi 1/6
APPELLATI CONTUMACI avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le pronunce meglio viste, in riforma della sentenza n. 578/2021 del Tribunale della Spezia emessa in data 22 ottobre 2021, depositata in pari data, all'esito del giudizio R.G. n. 777/2017, non notificata, 1) In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del GN , Controparte_4 deceduto, in ordine al sinistro avvenuto in data 12 marzo 2012, sull'A12, all'interno della galleria denominata “Cappellazzo”, all'esito del quale decedeva il GN;
Controparte_12
2) Conseguentemente: dichiarare tenuto e condannare l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sofferto iure proprio dalla NO nella misura di euro Parte_1
297.120,00 o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni economiche sofferto iure proprio dalla medesima NO , nella misura ritenuta di giustizia da Parte_1 liquidarsi anche con ricorso a criteri equitativi, oltre interessi come per legge;
3) In via subordinata, previa determinazione del grado delle colpe concorrenti del GN CP_4
e del GN , accertare e dichiarare il concorso di colpa dei medesimi
[...] Controparte_12 nella causazione dell'evento lesivo occorso al GN , e conseguentemente dichiarare 12 tenuto e condannare l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al proporzionale risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, nonché del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni economiche sofferti iure proprio dalla NO , da liquidarsi nella misura corrispondente al grado di responsabilità Parte_1 attribuito al GN , anche con ricorso a criteri equitativi, oltre interessi come per legge;
CP_4
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO COSTITUITO "Piaccia, all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria ed avversa istanza, confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto.
- nel merito, respingere la domanda dell'appellante siccome infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di prime cure n 578/2021, così come pronunziata dal
Tribunale della Spezia.
-In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il quantum richiesto, ritenuta la prevalente responsabilità del Sig. nella causazione dell'evento 12 lesivo e contenere altresì il risarcimento in ragione di quanto sopra rappresentato e della qualità di mera convivente dell'appellante non legata da coniugio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di Giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.09.2016 , Controparte_5 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
2 anche nella qualità di eredi di , nonché , nella qualità di Controparte_12 Parte_1 Contr compagna convivente di , evocavano in giudizio l gli eredi di Controparte_12 CP_4
formulando richiesta di risarcimento danni patiti a causa di un sinistro occorso in data
[...]
12.03.2012 in cui aveva perso la vita. Controparte_12
In particolare, esponevano che: - la mattina del 12 marzo 2012, stava Controparte_12 percorrendo l'autostrada A12 verso La Spezia, alla guida di un autocarro Iveco 35, tg. CN504SV, insieme a;
- all'altezza del Comune di Framura, viaggiando a 100 km/h nella Galleria CP_13
Cappellazzo, caratterizza da divieto di sorpasso, si trovava di fronte a un'improvvisa fermata di veicoli e, nonostante avesse frenato, urtava un autocarro Daf, tg. BN052DD condotto da
[...]
, fermo, causando la propria morte;
- sulla medesima corsia percorsa da Persona_2 12
si trovavano anche un autocarro Iveco Magirus, tg. DS175PA, condotto da
[...] Per_3
nonché un'autovettura Renault Clio, tg. 9377XL94, condotta da , che si
[...] Controparte_4 trovava posizionata contromano, dopo essersi cappottata e avere rotolato per diversi metri;
-l'impatto fatale avveniva per l'ingombro della carreggiata causato da , che sorpassando due Controparte_4 camion, aveva perso il controllo del proprio veicolo, il quale, a seguito dello sbandamento e del forte urto contro la parete della galleria, si cappottava e rotolava su se stesso fino a fermarsi sulla corsia di marcia in contromano;
- perdeva la vita a causa della violenza dell'urto;- dopo Controparte_4 tale impatto, sopraggiungeva anche l'autovettura Volkswagen Tiguan, tg. DY121PL, condotta da con a bordo la moglie che, a sua volta, frenava e tamponava il CP_14 Persona_4 complesso dei veicoli fermi;
- i passeggeri trasportati da e da Controparte_12 Controparte_4 risultavano feriti, così come (passeggera di , e venivano ricoverati presso Persona_4 CP_14 il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea della Spezia;
- le Forze dell'Ordine intervenute attribuivano la responsabilità dell'incidente a una distrazione di , ma sua nuora, in Controparte_4 sede di SIT, dichiarava, invece, che il aveva guidato tutta la notte, partendo da Parigi alle CP_4 ore 21:30 circa per raggiungere il Lazio, e aveva perso il controllo del veicolo a seguito di un'errata manovra di rientro, dopo il sorpasso di due mezzi pesanti;
- al momento del sinistro, Controparte_4 era assicurato con la polizza n. A17593007722. CP_15
A fronte di quanto sopra, veniva, ancora, dedotto, quanto segue: - gli eredi di 12
avanzavano una richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa di
[...] CP_4
, la quale, con comunicazione del 31.12.2012, la respingeva, negando il nesso causale tra
[...]
l'incidente e la morte di;
- con successiva missiva legale del 20.05.2014, gli Controparte_12 eredi del defunto e indirizzavano la propria richiesta di 12 Parte_1 risarcimento danni all ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 e 126 del CP_1 Controparte_1
Codice delle Assicurazioni;
- in data 26.04.2016, gli stessi formulavano, per il tramite del proprio
Legale, invito alla negoziazione assistita rivolto all il quale rimaneva nuovamente privo di CP_1 riscontro, sì che, per tutto ciò, si era reso necessario adire il Tribunale Civile di La Spezia al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'infausto sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2017, si costituiva di fronte al Giudice di primo grado, l , sollevando eccezione di inammissibilità della notifica Controparte_1 indirizzata agli eredi presso il medesimo , di prescrizione del diritto azionato Controparte_4 CP_1 da e di difetto di legittimazione attiva degli attori, nonché chiedendo il rigetto delle CP_11 domande attoree, siccome ritenute infondate.
In subordine, il citato Ente convenuto chiedeva che fosse accertata la prevalente responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso e la conseguente 12 proporzionale riduzione del danno subito dagli attori.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, come disposto e verificato dal Tribunale, istruita la causa, veniva in ultimo fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28.1.21, all'esito della
3 quale la causa medesima veniva assunta in decisione, concedendo alle Parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale di La Spezia, dunque, con sentenza 22.10.2021, così statuiva:
“
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott. Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: rigetta la domanda degli attori. Contr Condanna gli attori a rifondere le spese di lite alla convenuta he liquida in euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”
In particolare, il Tribunale: Contr
- riteneva infondata l'eccezione sollevata dall' iguardo alla mancanza di contraddittorio con gli eredi di , argomentando sul punto che, secondo la giurisprudenza, i Persona_5 responsabili di un incidente stradale causato da un veicolo con targa estera in Italia sono Contr domiciliati presso l' olo per la citazione in giudizio e che, se il danneggiato desidera chiedere risarcimento anche nei loro confronti, deve notificare loro la citazione presso le rispettive residenze, fattispecie che non ricorreva, rendendo corretta la notifica agli eredi di come effettuata ai soli fini del litisconsorzio necessario;
Persona_5
- valutava la domanda attorea infondata sotto diversi aspetti, in particolare, come segue:
1. Parte attrice non aveva proposto istanze istruttorie e il Giudice aveva a disposizione solo il rapporto della Polizia Stradale, che non includeva nemmeno la planimetria del luogo dell'incidente;
2. il rapporto descriveva due fasi della dinamica: nella prima, l'auto di , Controparte_4 perdendo il controllo, si cappottava;
nella seconda, l'autocarro di Controparte_12 impattava contro il rimorchio del veicolo di;
Per_2
3. non si poteva, dunque, attribuire ad una responsabilità causale Persona_5 nell'incidente dell'autocarro di contro il rimorchio dell'autoarticolato Controparte_12 condotto dal , poiché la sua auto ferma era solo un antefatto. Per_2
In forza di tali dati fattuali, dunque, il Tribunale statuiva che il tamponamento che aveva visto coinvolto il veicolo di fosse attribuibile esclusivamente alla condotta di guida Controparte_12 di quest'ultimo, che non rispettava la distanza di sicurezza, con esclusione dell''applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma II, c.c. e con onere , per Parti e 12
, di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo Parte_1
e la conseguente collisione erano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
A tal riguardo, il Giudice di prime cure osservava come non fosse stata fornita tale prova liberatoria, anche alla luce dell'assenza di manovre di emergenza da parte di Controparte_12
e delle s.i. raccolte dalle da cui emergeva che il medesimo avrebbe potuto Pt_2 12 tentare di evitare la collisione.
In esito a tali considerazioni, veniva, pertanto, respinta la domanda degli allora attori, con spese a carico dei soccombenti.
Nei confronti della predetta sentenza solo ha proposto tempestivo Parte_1 appello, con atto del 19.04.2022, ritenendo la predetta pronuncia errata, illogica, ingiusta e gravatoria.
Nello specifico l'appellante ha proposto i seguenti motivi:
4 MOTIVO I errata ricostruzione del fatto – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa pronuncia sotto il profilo della mancanza di motivazione o della motivazione insufficiente e/o meramente apparente – omesso esame dell'intero impianto probatorio in atti – contraddittorietà ed illogicità manifesta – perplessità
Con tale primo motivo di gravame l'appellante ha contestato il rigetto della domanda attorea da parte del Tribunale, sostenendo che il Primo Giudice si fosse basato su una ricostruzione errata e illogica della dinamica dei fatti, che non aveva trovato adeguato riscontro nelle prove offerte.
In particolare, la ha lamentato come il Giudice avesse dedotto che la Parte_1 responsabilità della morte del fosse interamente a lui attribuibile, superando così la 12 presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054, comma II, c.c.
In merito, a fronte del fatto che Tribunale aveva descritto l'incidente in due fasi, l'appellante ha evidenziato che molte affermazioni fatte erano risultate in contrasto con le prove, in particolare con le dichiarazioni di testimoni diretti, che avevano chiarito le cause dello sbandamento dell'auto del , così da ribadire, dunque, come la condotta imprudente del stesso, che aveva CP_4 CP_4 tentato un doppio sorpasso di camion, avesse innescato l'incidente, rendendo evidente la responsabilità preponderante del predetto.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato che il Tribunale aveva trascurato l'importanza delle testimonianze che avevano indicato chiaramente come il blocco di veicoli fermi fosse stato causato dall'incidente del e come il stesse guidando a una velocità conforme alle CP_4 12 norme stradali, senza mostrare segni di distrazione, nello specifico contestando, sul punto, che fosse emersa qualsivoglia prova di ciò.
In definitiva, Parte appellante ha chiesto che venisse riconosciuto l'errore di valutazione del
Giudice di primo grado, evidenziando che il nesso causale tra la condotta imprudente del CP_4
e l'incidente fosse chiaro, tanto che, se non si fosse verificato l'incidente causato dal , il CP_4 [...]
non sarebbe mai morto, perché non avrebbe mai tamponato l'autoarticolato, il quale, a 12 sua volta, non si sarebbe mai arrestato nel mezzo di una galleria autostradale.
La , inoltre, ha esposto come, avendo la galleria Cappellazzo soltanto due corsie, Parte_1 vi fosse un generale divieto di sorpasso per mezzi pesanti, come indicato da vari cartelli e che, altresì, dalle s.i.t. agli atti emergeva come la galleria fosse avvolta da fumo, rendendo un sorpasso impraticabile a causa dell'assenza di visibilità e in violazione dell'art. 148, comma II, del Codice della
Strada, il tutto lamentando, per l'effetto, di non comprendere in che modo la condotta di guida del potesse aver reciso il nesso causale con la condotta del , con l'effetto di 12 CP_4 rendere errata e meritevole di essere riformata la ricostruzione in fatto del Tribunale.
In forza di quanto sopra, quindi, ha dedotto l'appellante, occorreva attribuire la responsabilità unica dell'evento dannoso occorso al , al , il quale, con la sua condotta 12 CP_4 imprudente, aveva provocato un blocco stradale improvviso e imprevedibile.
MOTIVO II Errata e/o falsa applicazione dell'art. 149 C.d.S. – violazione dell'art. 148 C.d.S. – violazione dell'art. 2054, comma I, c.c. – omessa pronuncia sotto il profilo della mancanza di motivazione o della motivazione insufficiente e/o meramente apparente – contraddittorietà ed illogicità manifesta – perplessità – illegittima inversione dell'onere della prova – violazione dell'art. 2697 c.c L'appellante ha lamentato come, a partire dall'errata e distorta ricostruzione fattuale censurata nel primo motivo di impugnazione, il Tribunale avesse poi perpetuato il suo errore: non solo aveva affermato che la condotta del fosse un semplice “antefatto storico” e una “mera CP_4 occasione”, ma aveva anche esonerato la parte convenuta dall'onere di fornire la prova liberatoria riguardo all'esclusiva responsabilità del . CP_4
5 In questo modo, in tesi, il Tribunale aveva violato l'art. 2054, comma I, c.c. e aveva applicato erroneamente la disposizione di cui all'art. 149 C.d.S., ritenuta non pertinente alla fattispecie concreta.
La , con tale secondo motivo di gravame, ha, dunque, ribadito come il Tribunale Parte_1 avesse errato nel ritenere che l'auto ferma del costituisse solo un antefatto storico, CP_4 ascrivendo l'evento dannoso esclusivamente alla condotta del , suggerendo che egli 12 non avesse mantenuto la distanza di sicurezza o fosse distratto.
Tale ragionamento, secondo l'appellante: - era illogico e non condivisibile , atteso che, invece, era stato provato come il viaggiasse entro i limiti consentiti, come confermato 12 dal suo trasportato, ; - era viziato nell'errata applicazione della norma di cui all'art. CP_13
149 C.d.S., afferente a tamponamenti tra veicoli in movimento, mentre, nel caso di specie, i veicoli erano già fermi al momento dell'impatto.
In aggiunta, Parte appellante ha affermato che il Giudice aveva omesso di considerare le caratteristiche del luogo e la normativa stradale applicabile, ignorando il divieto di sorpasso in galleria per i mezzi pesanti, evidenziato dai cartelli di divieto presenti in prossimità della galleria
Cappellazzo, ciò, inoltre, a fronte del fatto che qualsivoglia manovra di sorpasso sarebbe stata, peraltro, impossibile a causa della scarsa visibilità, come dimostrato dalla condotta della Tiguan, che non aveva tentato un sorpasso, ma aveva, invece, frenato, andando a collidere con l'autoarticolato. L'appellante ha concluso dolendosi del fatto che il Giudice di primo grado aveva aderito Contr acriticamente al ragionamento dell senza considerare la reale dinamica del sinistro e senza svolgere le indagini necessarie, sottolineando che , secondo il principio di affidamento, l'utente della strada non può ritenersi obbligato a prevedere ostacoli non segnalati e imprevedibili.
In ragione di tutto quanto sopra, dunque, è stata chiesta la riforma della sentenza impugnata, insistendo nella prospettazione per cui la responsabilità dell'evento dannoso occorso al
[...]
era da attribuirsi esclusivamente al , il cui comportamento imprudente aveva 12 CP_4 provocato l'incidente.
MOTIVO III In via strettamente subordinata: omessa applicazione dell'art. 2054, comma II, c.c. – omessa pronuncia – illogicità manifesta – illegittima inversione dell'onere della prova In via di stretto subordine, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per aver il Tribunale addebitato la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso occorso al a 12 quest'ultimo, ritenendo addirittura superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma II, c.c., così da respingere anche la domanda attorea formulata in via gradata.
Sul punto, la ha lamentato che il Tribunale aveva operato un'illecita inversione Parte_1 dell'onere della prova, esonerando la parte convenuta dall'onere di dimostrare l'insussistenza di un concorso di colpa, allo stesso tempo invocando erroneamente la valenza del già citato art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Sul punto Parte appellante ha, dunque, ribadito come, secondo la giurisprudenza, la presunzione di corresponsabilità operi automaticamente, specie in assenza di elementi per accertare il grado di responsabilità delle Parti, fermo restando che, nel caso di specie, come già esposto, sussisteva, in tesi, l'esclusiva responsabilità del , sì che, comunque, in via CP_4 minimale, il Tribunale, ritenuto impossibile ricostruire la dinamica del sinistro, avrebbe dovuto applicare l'art. 2054, comma II, c.c. e stabilire le percentuali di responsabilità del e del CP_4 [...]
, invece di escludere qualsiasi apporto causale da parte del . 12 CP_4
Ha concluso, per l'effetto, Parte appellante nel senso di insistere, nella denegata ipotesi, che la sentenza di primo grado fosse riformata in accoglimento, almeno, della domanda attorea subordinata di accertamento del concorso di colpa, con conseguente proporzionale condanna dell al relativo risarcimento. CP_1
6
MOTIVO IV Sul quantum spettante alla NO Parte_1
Con tale motivo, ha dedotto di essere stata la convivente more uxorio di Parte_1
e di aver agito per ottenere la condanna dell al risarcimento del danno Controparte_12 CP_1 non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riconoscendo l'equiparazione della convivenza more uxorio al matrimonio, oltre che del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni della persona defunta, anch'esso sofferto iure proprio.
In via subordinata, la ha richiesto la condanna dell al risarcimento dei danni, Parte_1 CP_1 da quantificarsi in misura proporzionale al grado di responsabilità attribuito al . CP_4
Sul punto, l'appellante ha, dunque, riproposto gli argomenti, in dottrina e giurisprudenza, afferenti alla citata equiparazione, per, ancora, affermare che, proprio in forza di quest'ultima anche chi convive stabilmente con il danneggiato defunto ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da un fatto illecito, nella specie, dal citato evento mortale: in tal senso
Parte appellante ha richiamato i diversi criteri tabellari dei Tribunali italiani e, in merito al danno non patrimoniale, ha sostenuto che la liquidazione dovesse avvenire in via equitativa, applicando il metodo tabellare predisposto dal Tribunale di Roma, riconosciuto come più aderente ai criteri stabiliti dalla Corte di legittimità , sì da articolare uno specifico conteggio ( nel caso della , la Parte_1 convivenza con -20 punti-, la sua età di 27 anni -4 punti- e quella del defunto Controparte_12 di 31 anni -4 punti-, unita agli anni di convivenza -4 punti- e all'assenza di altri familiari -3 punti-, portavano in tesi a una quantificazione del danno non patrimoniale pari a euro 297.120,00).
Per quanto riguarda, poi, il danno patrimoniale, l'appellante ha affermato di essere stata privata dell'utilità economica derivante dallo stipendio di , danno che poteva Controparte_12 essere liquidato considerando il reddito netto della vittima e detraendo una quota del 50%, data la mancanza di figli, anche in questo caso proponendo un conteggio ( nel 2010, il reddito lordo di
[...]
era di euro 33.632,00, e nel 2011 di euro 34.658,00, con conseguente contribuzione 12 annuale a favore della di circa 17.000,00 euro lordi, contribuzione da parametrarsi al Parte_1 differenziale fra età del “de cuius” ed età pensionabile, pari a 35 anni), rimettendosi, in ogni caso, alla prudente valutazione della Corte in merito alla quantificazione congrua del danno patrimoniale medesimo.
Si è costituito in giudizio di fronte a questa A.G., l , il Controparte_1 quale ha contestato tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto, poiché infondato in fatto e in diritto e, quindi, inammissibile e, comunque, non provato.
In particolare, è stato eccepito quanto segue.
In merito al primo motivo di appello Parte appellata ha esposto che nessuna responsabilità nella causazione del sinistro potesse essere attribuita all'assicurato, poiché la morte del
[...]
era da ascrivere esclusivamente alla di lui condotta di guida colposa. 12 Contr in merito, ha richiamato la ricostruzione del Giudice che, motivando correttamente la decisione, aveva assunto le proprie conclusioni richiamando il rapporto della Polizia Stradale, dal quale emergeva effettivamente come il sinistro in esame si fosse svolto in due momenti distinti: -in primo luogo, aveva perso il controllo dell'auto, provocando il cappottamento del Controparte_4 veicolo, che si fermava sulla corsia di marcia;
- in seguito, il veicolo con rimorchio condotto da si era fermato regolarmente, seguito da un altro veicolo commerciale, solo a quel Persona_3 punto il impattando violentemente contro il rimorchio del secondo autoarticolato. 12
Parte appellata, in tesi, ha, dunque, rivendicato la correttezza delle decisione assunta dal
Tribunale escludendo il nesso causale fra la condotta del e l'evento mortale in cui era CP_4 incorso il , prospettando, dunque, che il capovolgimento del veicolo assicurato estero, 12 altro non fosse, rispetto al sinistro oggetto di causa, che un mero accadimento, privo di efficacia
7 eziologica, avendo il primo Giudice, peraltro, attribuito detto sinistro alla condotta del , 12 non adeguata alle circostanze. Contr In conclusione, l ha chiesto il rigetto di tale motivo di gravame, con conferma della sentenza appellata.
Sul secondo motivo di appello Parte appellata ha evidenziato come non vi fosse nesso di causalità tra il primo urto e il secondo, ritenendo pertanto non applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 2054 c.c. Contr L in merito, ha richiamato la sentenza della Cassazione civile, sez. III, n. 13757 del
31/05/2018 ed ha, inoltre, ribadito che durante il giudizio di primo grado era emerso chiaramente come il non fosse stato in grado di arrestare tempestivamente il proprio mezzo, in
12 violazione dell'art. 149 C.d.S. La Difesa dell'appellata, dunque, ha argomentato come il avrebbe dovuto
12 prestare maggiore attenzione alla guida, avvicinandosi alla galleria, sì che, con una conduzione più diligente, una velocità adeguata e una maggiore distanza dai veicoli precedenti, avrebbe potuto evitare l'urto fatale, con l'effetto di palesare l'infondatezza delle doglianze avversarie. In merito al terzo motivo di appello Parte appellata ha dedotto che l'evento dannoso doveva essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, il
12 assumendo come tale condotta avesse reso irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, a fronte del fatto che i due mezzi che precedevano il erano riusciti a fermarsi in tempo utile per evitare la collisione con
12 il mezzo estero che si era ribaltato, mentre il , giunto successivamente, non era stato
12 in grado di arrestare il proprio mezzo, tamponando il veicolo che lo precedeva.
Nel richiamare la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che tampona, Parte appellata ha confermato che il aveva l'onere di provare che l'evento 12 si fosse verificato per cause a lui non imputabili, prova che non era stata data, con gli effetti già individuati nella pronuncia appellata.
In merito al quarto motivo di appello parte appellata ha evidenziato che nel presente giudizio non era stata fornita alcuna prova sufficiente a giustificare il diritto al risarcimento. Contr Sul punto, ha sottolineato ome controparte avesse l'onere di dimostrare, non solo la coabitazione, ma anche che l'unione presentasse caratteristiche tipiche di un rapporto coniugale, come stabilità e collaborazione, sì che ai conteggi proposti, in punto danno, non poteva darsi credito.
Parte appellata, in conclusione, ha chiesto la totale reiezione del gravame, fondato su una ricostruzione dei fatti del tutto contestata e non provata, nello specifico, in particolare, circa l'attribuzione di responsabilità al , ancor più in via esclusiva. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, in primo luogo, procedere a dichiarare formalmente la contumacia degli appellati non costituitisi, citati ma non comparsi: RE , , Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, . Controparte_10 CP_11
Ciò detto, osserva la Corte come i primi tre motivi di doglianza non possano che essere trattati unitariamente, criticando, sotto diversi profili, la pronuncia appellata in ordine, comunque, alla ricostruzione del fatto ed alle conseguenze giuridiche tratte dal Tribunale, in relazione alla pretesa carente e/o illogica motivazione, con riguardo alle norme applicate ed applicabili, anche in ordine alle presunzioni affrontate nella sentenza.
8 Occorre, d'altra parte, una ricomposizione organica delle critiche, rispetto ad una parcellizzazione degli argomenti spesi dal Tribunale, che rischia di confondere il senso complessivo della pronuncia, in ordine all' ”an”.
A tal riguardo, giova porre in risalto che è pacifico, poiché non impugnato ed anzi riconosciuto, oltre che risultante dagli atti di P.G. prodotti in causa, che il veicolo condotto da
[...]
( Autocarro IVECO 35) ebbe ad impattare sul rimorchio di un autotreno Controparte_12
( condotto da che, in quel momento, era fermo, CP_16 Persona_2 incolonnato, a sua volta bloccato nel proseguire la marcia, da un altro automezzo pesante
( , condotto da ), parimenti fermo, il quale era, Controparte_17 Persona_3 infatti, riuscito a fermarsi senza impattare sul veicolo condotto da ( VETTURA Controparte_4
Renault Clio): quest'ultimo automezzo giaceva, cappottato, sulla corsia di destra, bloccando il passaggio, dopo che il conducente aveva perso, comunque senza interferenze con altri veicoli, il controllo dell'auto, finendo, appunto, nella citata posizione di quiete, in esito a diversi rotolamenti, dettati dalla forza cinetica, in tale, primo e distinto, impatto, trovando la morte il stesso. CP_4
Merita, dunque, di essere sottolineato ancora che, all'arrivo del veicolo del , il 12 traffico era bloccato, sulla corsia di destra, da mezzi comunque già fermi, i cui conducenti, con riguardo ai due autotreni sopravvenuti al ribaltamento della Clio, erano, non a caso, illesi ed, anzi il conducente del primo era già sceso a prestare i primi soccorsi al ed al di lui trasportato. CP_4
Sul punto la descrizione di cui alla CNR 13.3.2012, in atti, sub “ PRIMA FASE” e con riguardo al primo periodo sub “ SECONDA FASE”, risulta metallica nella sua ricostruzione e a ben vedere attiene ad un sinistro distinto e , seppur tragicamente, già “compiuto”, non potendosi tacere che la presenza di incolonnamenti in autostrada, quale quello che il si trovò ad affrontare, 12 risulta, comunque, una circostanza prevedibile e prevenibile, di cui ogni guidatore, al di là dei limiti di velocità, deve tenere necessariamente conto, in termini di attenzione e regolazione della guida in concreto, al di là del motivo dell'incolonnamento stesso.
Ciò detto, dunque, in detta situazione fattuale, comunque, di quiete, come da ulteriore parte Parte della , intervenne l'arrivo del , la cui dinamica di guida è stata ricostruita come 12 segue: “ In tale contesto il imboccava la galleria teatro del sinistro e quando si 12 avvedeva dell'ostacolo rappresentato dai veicoli fermi in conseguenza della prima fase sopra descritta, azionava il sistema frenante, ma, a causa della velocità non commisurata, tenuto conto della caratteristiche della strada ( curva con pendenza favorevole e limite massimo di velocità di
Km/h 110), dopo aver lasciato impronte di frenata sul piano viabile di circa 50 metri, urtava violentemente la parte posteriore destra del semirimorchio francese con la sua parte anteriore , andandosi ad incastrare fra il medesimo e la parete destra della galleria. L'urto era di tale violenza che l'autoarticolato francese, per conseguenza, sobbalzava in avanti e, data la brevissima distanza che intercorreva tra quest'ultimo ed il mezzo pesante che lo precedeva, aveva un contatto procurandogli lievi danni”.
Orbene, osserva la Corte come detta chiara dinamica, in alcun modo contrastata probatoriamente, renda difficilmente opinabile la conclusione cui è giunto il primo Giudice circa l'autonomia eziologica del sinistro occorso al , rispetto al sinistro ed alla relativa 12 condotta del , facendo degradare quest'ultima a mera occasione del primo: in termini CP_4 controfattuali, d'altra parte, se è vero che, ove non vi fosse stato il cappottamento del , non CP_4 vi sarebbero stati i mezzi, fermi, incolonnati, è ancor prima vero, tuttavia, che se il 12 avesse tenuto una condotta di guida conforme ai principi di prudenza, una condotta coerente a quella di ben altri due veicoli, pesanti, che non avevano avuto problema a fermarsi incolonnati, certamente il medesimo non sarebbe deceduto, rimanendo anzi illeso, fermo, incolonnato come 12
i veicoli citati: ciò dimostra ancor più la condivisibile pronuncia del Tribunale, rispetto alla catena di
9 eventi che ebbero a susseguirsi, nell'ambito, tuttavia, di dinamismi, ravvicinati nel tempo, ma fra loro autonomi.
In fatto, osserva la Corte, comprova le considerazioni che precedono l'epilogo degli eventi di quella drammatica mattinata, allorquando, dopo il , arrivò un'altra autovettura 12
(TIGUAN) condotta da con a bordo la moglie, veicolo che imboccava la galleria teatro CP_14 del sinistro e, viaggiando ad una velocità non eccessiva, riuscì comunque a fermarsi , limitandosi a tamponare lievemente lo spigolo sinistro del semirimorchio francese su cui, invece, si era schiantato mortalmente il stesso immediatamente prima. 12
Quanto sopra, merita, ancora, di essere osservato in fatto, avvenne, come da CNR citata, all'interno di una galleria, fattore di per sé indicante la necessità di specifica prudenza, in condizioni di asfalto e luce normali, in condizioni di traffico normale, lungo una strada caratterizzata da un'ampia curva ad andamento destroso, con pendenza favorevole al flusso veicolare, il che palesa, rispetto agli esiti, sia per le persone, che per le cose , come dirimente ed assorbente sia stata la velocità cui il stava viaggiando, basti notare come l'impatto di quest'ultimo, senza alcun tentativo 12 di manovra di emergenza, dopo, peraltro, circa 50 m di frenata severa, come da tracce, fu di tale violenza da far sobbalzare in avanti l'autoarticolato francese, già fermo, del tutto diversamente da quanto accaduto in conseguenza, per esempio, dell'urto dell'ulteriore veicolo Tiguan: conferma quanto sopra l'ulteriore circostanza riportata dalla P.G. nel rapporto in atti, in cui si legge: “ Si precisa che per estrarre il corpo di si è reso necessario un lungo intervento dei Vigili Controparte_12 del Fuoco in quanto incastrato fra le lamiere contorte del veicolo che conduceva”. Dette risultanze, di fatto non contrastate in alcun modo dall'attuale appellante, si rafforzano, in ogni caso, nei verbali di ss.ii. rese da il 12.3.12, così come dagli altri soggetti Testimone_1 coinvolti, non potendo essere taciuto che, lo stesso giorno, anche , passeggero del CP_13
, al di là della stima della velocità riportata ( circa 100km/h), ebbe a descrivere la 12 previa percezione del mezzo francese, che è pacifico fosse già fermo, il richiamo all'attenzione all'indirizzo del medesimo ed il tragico schianto, nonostante la brusca frenata, al punto 12 da affermare : “ La parte sinistra del nostro furgone veniva completamente sventrata ed affianco non vedevo più “. 12
Ciò, osserva la Corte, acclara, comunque, con assoluta certezza, a fronte anche dei già citati segni di frenata riscontrati dalle FF.OO., come il compagno dell'attuale appellante stesse conducendo il mezzo in modo imprudente, con una velocità, con ogni probabilità, superiore al limite di legge e, comunque, non idonea ad un ingresso in galleria, ove, come già evidenziato, per nulla eccezionale ed imprevedibile è trovare rallentamenti e incolonnamenti, o anche solo un veicolo lento, ancor più sulla corsia di destra, risultando, peraltro, come rilevato anche dal Tribunale, che una vettura riuscì a passare, indenne, sulla corsia libera, per fermarsi fuori dalla galleria ed aiutare nei primi soccorsi, alla luce del verbale di s.i.t. di ( in tal senso, d'altra parte, circa la Testimone_1 presenza di “numerose persone”, subito dopo i fatti, vedasi anche le s.i.t. di ). Persona_3
In ordine , poi, alla presenza di fumo, merita di essere sottolineato, non vi è traccia nella
CNR, al di là degli esiti immediati del cappottamento del veicolo condotto dal , riportati dal CP_4
( “Vedevo una fumata grigio/bianca provenire dalla galleria”) e forse da , ES Persona_2 come da verbale 12.1.12, che, peraltro, sembra fare riferimento, ove riferisce di una massa nera, all'ostacolo rappresentato dal veicolo cappottato, il tutto, un ogni caso, con esclusione di una situazione di non visibilità: in merito, d'altra parte, le chiare dichiarazioni del passeggero del
[...]
, , escludono in radice detta condizione all'arrivo del veicolo condotto dal 12 CP_13
medesimo, il che è ciò che rileva nel presente giudizio. 12
Le esposte risultanze, va detto, in termini giuridici, trovano un corretto inquadramento in recenti pronunciamenti della Suprema Corte, afferenti al nesso causale ed alla disciplina di cui all'art.2054 c.c.
10 In particolare, sulla corretta applicazione di tale ultima norma, nella pronuncia della Suprema
Corte, sez.2, 9.5.2024, n. 12663, si legge: “ …Questa Corte ha chiarito che: a) ai sensi del d.lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone
a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 cod.civ. comma 2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ad esempio, Cass., 31/05/2017, n. 13703); b) viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054 cod.civ., comma 2, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
c) nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. 19/02/2013, n. 4021;
Cass. 15/06/2018, n. 15788; Cass. 18/02/2021, n. 4304).” ( vedasi nello stesso senso anche Cass., sez.6-
3, n.15788, 15.6.18).
In relazione a quanto sopra, peraltro, in punto causalità, la Suprema Corte, con pronuncia sez.3, n. 8778 03/04/2024, ha affermato: “ In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee”, ciò in linea con la precedente pronuncia Cass., sez.3, n. 21563, 7.7.22, secondo cui: “ Con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione”
Orbene, da detti orientamenti, da cui non vi è motivo di discostarsi, discende ancor più
l'inconsistenza eziologica della condotta del , si noti unico convenuto sostanziale, condotta CP_4 che ha integrato un mero antefatto, un'occasione, appunto, rispetto al sinistro afferente al
[...]
, sinistro in concreto solo al predetto addebitabile, in relazione alla condotta di guida 12 tenuta, del tutto abnorme rispetto a quella dei veicoli che lo precedevano e di quello che sopraggiunse, con riferimento al punto di impatto, come da esiti del tutto diversi: ciò, non può tacersi, ben illumina circa quello che il medesimo avrebbe dovuto fare ed era esigibile CP_18 facesse, evitando la morte, ricadendo , ancora, la situazione dannosa descritta nell'ipotesi sub b) indicata dalla Suprema Corte, per il caso di tamponamenti a catena rispetto a veicoli fermi.
In conclusione, deve, dunque, rilevare la Corte come il primo Giudice non sia incorso in alcun travisamento dei fatti, in alcun pronunciamento illogico, in alcuna aporia o motivazione deficitaria ed abbia, anzi, correttamente applicato sia le norme sul nesso causale, che l'art.2054 c.c., evocando anche la valenza dell'art.149 C.d.S., al punto che non solo gli aventi causa del non 12 hanno dimostrato come lo stesso fosse esente da colpa ( rispetto, peraltro, ad un convenuto, merita di essere ripetuto, di fatto, estraneo al sinistro oggetto di causa), ma, financo, sono emersi elementi concreti per affermare l'assorbente imprudenza e imperizia del stesso, unica causa, 12
11 come già detto, effettiva del di lui decesso (fondamento delle pretese della ), ciò, in ultimo, Parte_1 oltre qualsivoglia presunzione.
Se si considerano, altresì, le specifiche norme in tema di velocità ed adeguamento della stessa, in termini protettivi, sia rispetto a se stessi , che agli altri, di cui all'art.141, commi 1, 2 e 3 C.d.S., la conclusione esposta, per quanto necessiti, risulta ancor più palese.
In merito, deve essere precisato, non colgono nel segno, allo stesso modo, i riferimenti della
Difesa appellante all'art.148 C.d.S., riferimenti inconferenti, sia rispetto alla colpa del , la CP_4 cui condotta si pone al di fuori, come detto, della serie causale che riguarda la morte di 12
, sia, per quanto occorre, nella misura in cui l'appellante ha trattato tale profilo con
[...] riferimento alla possibile manovra di emergenza che detta ultima vittima avrebbe potuto, rectius, dovuto, tentare, rispetto ad esigenze di salvezza manifestamente scriminanti, con esclusione, proprio a fronte di quanto emerso sopra, anche rispetto alle azioni dei terzi, di condizioni di fumo tali da assumere valenza impeditiva, in termini di visibilità.
Le difese finali, va aggiunto, non offrono elementi di valutazione ulteriori, idonei ad incidere sulle acquisizioni e considerazioni che precedono, Parte appellante continuando, in concreto, a sottrarsi ad un compiuto confronto con i fatti reali posti a fondamento della domanda, la loro sequenza ed il corretto inquadramento giuridico, rispetto alla fattispecie, oltre che all'individuazione, peraltro, del convenuto.
In tal senso, allora, l'ulteriore valorizzazione delle condotte colpose del non tiene CP_4 conto dell'eterogeneità dei sinistri, nel senso già espresso, così come meramente suggestiva è l'affermazione circa la presenza di un muro di veicoli nel mezzo di una galleria avvolta dal fumo
(ignorando quanto fecero gli altri ed il fatto che, peraltro, nessuno risultò intossicato), ciò, inoltre, senza tenere nel dovuto conto che proprio la manovra di emergenza compiuta dall'ultima vettura Tiguan, con esiti di danno risibili, rispetto a quelli del , smentisce l'impossibilità per 12 quest'ultimo di compiere la stessa poco prima, evitando così di schiantarsi tragicamente nei termini ricordati, al punto da rimanere incastrato come descritto.
Non convince, parimenti, deve osservare la Corte, il tentativo di screditare le s.i.t. rese dal
, che non è dato comprendere perché avrebbe dovuto mentire sul passaggio di un altro ES mezzo, dopo il ribaltamento del veicolo condotto del , di nessun significato essendo che le CP_4
FF.OO. giunte in loco, in una situazione certamente grave, complessa e caotica, con due morti su strada, non abbiamo identificato due soggetti che erano, comunque, sopraggiunti al primo sinistro occorso, senza subire danni, a fronte di quanto aveva visto il stesso, primo soccorritore ES
(sì da essere del tutto probabile che la vettura in questione, avvertite le FF.OO., abbia proseguito la via prima ancora dell'arrivo delle stesse, o , comunque, del prioritario risconto delle perdite umane e dei soccorsi ai feriti).
Infine, rileva questa A.G., ogni reiterata doglianza circa la mancata segnalazione dei veicoli incolonnati non tiene conto della situazione concreta, rispetto ai tempi degli eventi ed ai doveri di ogni conducente, essendo sufficiente rammentare come due mezzi pesanti ebbero, comunque, a fermarsi senza problemi di fronte alla situazione determinata dal , non pertinente essendo, CP_4 in ultimo, dare valenza “di offesa” al fatto di addebitare al una guida imprudente ed 12 imperita, di cui lo stesso è stato, purtroppo, la prima vittima e che, a ben vedere, ha avuto una valenza eziologica comunque assorbente, neppure potendosi dimenticare, come già detto, quanto previsto dall'art.141, commi 1 , 2 e 3 del C.d.S.
I primi tre motivi di gravame, pertanto, fra loro interconnessi, devono essere respinti.
Il rigetto di ogni pretesa in punto “ an”, va subito evidenziato, assorbe le doglianze relative al quarto motivo di gravame, relativo al “ quantum”, doglianze integranti, semmai, una riproposizione di argomenti non esaminati dal primo Giudice, poiché irrilevanti, mancando il fatto illecito
12 presupposto e l'addebito di responsabilità dello stesso ai soggetti convenuti, situazione parimenti verificatasi nel presente giudizio di appello.
Essendo esauriti i motivi di gravame, non può che essere pienamente confermata la sentenza appellata. Contr Discende da detta decisione la condanna alle spese dell'appellante, a favore di non essendovi ragione alcuna per derogare al principio di soccombenza, spese che, tenuto conto del
DM 55/14, con riferimento allo scaglione di valore indicato, indeterminabile, di complessità media, applicando i valori medi, minimi quanto alla fase di istruttoria/trattazione, devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Ricorrono, infine, in capo a le condizioni di cui all'art.13, comma 1 quater Parte_1
DPR 115/02, attesa la totale infondatezza del gravame, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello n° 578/2021 emessa in data 22.10.2021 dal
Tribunale di La Spezia e depositata in data 22.10.2021, non notificata, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
DICHIARA LA CONTUMACIA di , , CP_4 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, ;
[...] CP_11
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza appellata;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di parte appellata costituita come indicata in epigrafe, spese che liquida in CP_1 complessivi € 10.313,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
DA' ATTO che ricorrono in capo a le condizioni di cui all'art.13, comma 1quater Parte_1
DPR 115/02, a seguito del totale rigetto dell'appello, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 11.3.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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