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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 243/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
- in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore – in proprio e quale mandatario della Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. M. Minicucci
[...] Pt_3
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. N. Correra Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.02.2023 l' ha adito questa Corte di Appello impugnando la Pt_1 sentenza del Tribunale di Nola Sezione Lavoro n. 147 del 24.01.2023 che ha accolto l'opposizione Cont proposta dalla dichiarando non dovuti gli importi di cui agli Controparte_3 avvisi di addebito nr. 371 2019 0000571936 000, nr. 371 2019 0000571633 000, nr. 371 2019
0000571734 000 e nr. 371 2019 0000 571835 000.
A fondamento del gravame evidenzia la circostanza che l'unico motivo di opposizione, accolto dal giudice di prime cure, era fondato sulla illegittimità dell'accertamento ispettivo NIU 2017021751, le cui risultanze erano state smentite dalle risultanze istruttorie raccolte in giudizio.
Ma l'unico avviso di addebito fondato su tale verbale ispettivo era il n. n. 37120190000571936000
(doc. 5), mentre gli altri riguardavano tutt'altro come si evinceva univocamente dalla descrizione della causale contenuta negli stessi avvisi. Ha concluso affinché in riforma della gravata sentenza, fossero confermate le pretese contributive recate dagli avvisi di addebito 371 2019 00005718 35 000; 371 2019 00005716 33 000; 371 2019
00005717 34 000; spese come per legge.
La Società appellata, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
******
In via principale va osservato che, in assenza di gravame, è passato in cosa giudicata il capo della Cont sentenza che, accogliendo i motivi di opposizione della ha ritenuto insussistenti Controparte_3 le inadempienze contestate nel verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento dell'avviso di addebito N. 371 2019 00005719 36 000 con il quale si è ingiunto alla stessa il pagamento della somma complessiva di € 46.816,13, di cui va confermata la non debenza.
In relazione agli altri avvisi di addebito, oggetto di gravame, va evidenziato che il giudice di prime cure ha ritenuto la insussistenza della pretesa contributiva motivando sulla illegittimità dell'impugnato verbale ispettivo.
Ma, viceversa, per come evincibile agevolmente dalla causale indicata negli stessi gli altri avvisi di addebito impugnati originavano da altre inadempienze.
In particolare – per come incontestato in sede di prime cure e comprovato dalla documentazione versata in atti in questo grado di giudizio (denunce mensili aziendali, che si ritiene di poter acquisire in quanto documentazione proveniente dalla stessa azienda e diretta a completare la pista probatoria offerta dalla causale degli atti impugnati) - l'avviso di addebito 37120190000571835000 (doc. 4) è relativo a note di rettifica per piccole differenze di aliquota (inadempienze 3037-3045-periodo da
01/2017 a 10/2017), e l'azienda, riconoscendone la fondatezza, ha già provveduto al loro integrale pagamento in parte direttamente all' e in parte direttamente all' . Pt_1 Controparte_4
Per quanto riguarda l'avviso di addebito 37120190000571633000 (doc. 2) , concernente il debito relativo al saldo delle denunce mensili Uniemens, inviate dalla stessa azienda, per il mese di giugno e agosto 2017(inadempienze 3030 e 3031), il saldo della denuncia di 06/2017 è già stato pagato in Cont entre per quello di 08/2017 resta un residuo in esattoria di € 1.262,55.
Infine, il ruolo 37120190000571734000 concerne gli addebiti relativi ai saldi delle denunce aziendali
Uniemens relativi a settembre e novembre 2018 (rispettivamente inadempienze 3050 e 3051) per i quali resta da pagare in ADR € 1.500,85.
E' del tutto evidente che gli altri tre avvisi di addebito - come appariva chiaramente dalla stessa descrizione delle somme richieste, contenuta negli avvisi di addebito (Dm insoluti) non trovano fonte nel verbale ispettivo ma nelle stesse trasmissioni obbligatorie dell'azienda. Ed è, altrettanto, evidente che, per come ammesso dall' , essendoci stati dei pagamenti, in parte Pt_1 integrali in parte parziali, non possa confermarsi la debenza delle pretese contributive portate dagli avvisi di addebito opposti ma limitarsi la condanna nei limiti del debito residuo per i soli avvisi
37120190000571633000 e 37120190000571734000.
L'appello va, pertanto, accolto nei limiti delle somme ancora dovute.
Considerato il parziale accoglimento del gravame e la prevalente soccombenza dell' le spese si Pt_1 compensano per un terzo, ponendosi la parte residua, liquidata in dispositivo, a carico dell' . Pt_1
Si dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo letto all'esito della camera di consiglio è stata omessa, dopo la liquidazione di euro 600,00, la dicitura per il secondo grado.
PQM
La Corte così decide: accoglie per quanto di ragione l'appello e, per lo effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Cont condanna la al pagamento della minor somma, rispetto a Controparte_3 quella portata dai relativi avvisi di addebito specificati in parte motiva, di euro € 1.262,55 e di euro €
1.500,85; conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio;
condanna l' al pagamento della parte residua che liquida in euro 1200,00 per primo grado ed Pt_1
euro 600,00 per il secondo grado, oltre accessori, con attribuzione all'avv. N. Correra per dichiarato anticipo.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone