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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente rel.
Dott. Antonella M. Sterlicchio Consigliere,
Dott.. Biagio R. Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 4, appello avverso sentenza Trib. Roma 10389\24 tra avv. F. Greco Parte_1
- appellante - c/
Controparte_1
E avv. Barduagni . Controparte_2 Appellati –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto viene all'udienza di trattazione del 15.4.2025 per “; la verifica dell'accordo”, avendo dedotto l'appellante, alla precedente udienza del 3\12\24 che “nelle more le parti hanno raggiunto un accordo”
-nessuno è comparso, ma le parti hanno documentato la richiamata transazione, con conseguente richiesta dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
in particolare il difensore dell'appellante ha depositato, in data 7.4.25, nota ove è riportato: “il sottoscritto difensore, munito dei necessari poteri, rinuncia agli atti del giudizio RGN 4204/2024 e accetta la rinuncia delle controparti;
chiede dichiararsi con ordinanza l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. senza pronuncia sulle spese in quanto già regolate tra le parti”;
-il difensore dell'appellato costituito , parimenti, ha depositato nota in data 14\4\25, ove è riportato:
“ dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di RINUNCIARE AGLI ATTI DEL Controparte_2
GIUDIZIO”:
-preso atto che l'alta parte appellata non è costituita – nonostante la ritualità della notifica- in questo grado del giudizio, Ritenuto che deve di conseguenza dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio, con compensazione delle spese;
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, e per l'effetto l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Roma data del deposito
Il Presidente est.
La Corte di Appello di Roma
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente rel.
Dott. Antonella M. Sterlicchio Consigliere,
Dott.. Biagio R. Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 4, appello avverso sentenza Trib. Roma 10389\24 tra avv. F. Greco Parte_1
- appellante - c/
Controparte_1
E avv. Barduagni . Controparte_2 Appellati –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto viene all'udienza di trattazione del 15.4.2025 per “; la verifica dell'accordo”, avendo dedotto l'appellante, alla precedente udienza del 3\12\24 che “nelle more le parti hanno raggiunto un accordo”
-nessuno è comparso, ma le parti hanno documentato la richiamata transazione, con conseguente richiesta dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
in particolare il difensore dell'appellante ha depositato, in data 7.4.25, nota ove è riportato: “il sottoscritto difensore, munito dei necessari poteri, rinuncia agli atti del giudizio RGN 4204/2024 e accetta la rinuncia delle controparti;
chiede dichiararsi con ordinanza l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. senza pronuncia sulle spese in quanto già regolate tra le parti”;
-il difensore dell'appellato costituito , parimenti, ha depositato nota in data 14\4\25, ove è riportato:
“ dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di RINUNCIARE AGLI ATTI DEL Controparte_2
GIUDIZIO”:
-preso atto che l'alta parte appellata non è costituita – nonostante la ritualità della notifica- in questo grado del giudizio, Ritenuto che deve di conseguenza dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio, con compensazione delle spese;
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, e per l'effetto l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Roma data del deposito
Il Presidente est.