TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1579/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 12.11.2025 promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DI Parte_1
LI CO
opponente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
IA LE;
opposto
nonché contro
- , in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentanto e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Temistocle Miracco opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 21.5.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 133 2024
90025872 81/000 portante, per quanto di competenza di questo giudice, i seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n. 43320160000312667000, notificato il 13/05/2016,
2. Avviso di addebito n. 43320160001020376000, notificato il 17/11/2016
3. Avviso di addebito n. 43320170000489754000, notificato il 11/10/2017,
4. Avviso di addebito n. 43320170000729332000, notificato il 18/10/2017
1 5. Avviso di addebito n. 43320180000159482000, notificato il 20/06/2018
6. Avviso di addebito n. 43320180000502774000, notificato il 12/07/2018
7. Avviso di addebito n. 43320180001272250000, notificato il 24/12/2018
8. Avviso di addebito n. 43320190000514683000, notificato il 07/07/2019
9. Avviso di addebito n. 43320190000756584000, notificato il 30/07/2019
10. Avviso di addebito n. 43320190001238366000, notificato il 05/12/2019
11. Avviso di addebito n. 43320220000699824000, notificato il 06/10/2022.
Eccepiva l'irregolarità formale della notifica degli avvisi nonchè la intervenuta maturazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. 8.8.1995
n. 335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l.
n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
2 Resta fermo, quindi, che parte ricorrente, una volta venuta a conoscenza della propria situazione debitoria mediante intimazione di pagamento (atto di messa in mora), ha l'onere di esercitare l'opposizione nei termini decadenziali normativamente previsti.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 11.6.2024 ossia entro i termini decadenziali, dall'avvenuta conoscenza in data 21.5.2024 dell'intimazione di pagamento, sicchè è astrattamente fatta salva la possibilità di eccepire, in questa sede, eventuali vizi di forma nonché di merito afferenti l'atto impugnato ed i crediti ad esso sottesi.
Ebbene, nel costituirsi ritualmente in giudizio, per quanto di Controparte_2 interesse, ha prodotto documentazione attestante la presenza di numerose intimazioni di pagamento, ritualmente notificate all'indirizzo pec dell'odierno ricorrente
, come risultante dalle ricevute di avvenuta consegna Email_1 prodotte in atti1, in particolare:
1) intimazione di pagamento n. 13320199000412386/000 relativa agli avvisi di addebito sub. sub.1,2,3 e 4, notificata in data 12.3.2019 (cfr. all. 6 fascicolo CP_2 [...]
); CP_2
2) intimazione n. 13320199004549169000 notificata in data 26.11.2019, relativa agli avvisi di addebito n. 5 e 6 ( cfr all 9 fascicolo ); Controparte_2
3) atto di pignoramento presso terzi n 13384201900001176/001, relativo agli avvisi di addebito sub. 7 e 8, notificato in data 13.11.2019 (all. 8);
4) intimazione di pagamento n. 13320229001337782000, notificata in data 8.6.2022, relativa agli avvisi di addebito n. 9 e 10 ( cfr. all. 10 fascicolo ); CP_2 CP_2
Conseguentemente, acclarata la regolare notifica delle intimazioni sopra riportate, era onere del ricorrente eccepire, entro i termini decadenziali richiamati in premessa
(decorrenti dalla notifica delle predette intimazioni di pagamento), vizi di forma nonchè di merito relativi ai titoli sottesi, con la conseguenza che le eccezioni formulate sul punto, in questa sede, risultano inammissibili in quanto tardive2. conclusioni valgano anche rispetto all'avviso di addebito sub. 11 atteso che CP_3
l' ha prodotto documentazione attestante la sua regolare notifica, effettuata a mezzo CP_1
p.e.c. in data 6.10.2022 ( cfr. ricevuta di avvenuta consegna, all fascicolo . CP_1
Invero, contrariamente a quanto eccepito dall'odierno opponente, non può essere contestata l' efficacia probatoria del file “xml” prodotto dall'Istituto previdenziale in quanto previsto dall'art. 13 del “Provvedimento 16 aprile 2014 Specifiche tecniche previste dall'art.
34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; il file xml, invero, rientra tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale (in tal senso cfr. Corte di appello di Torino, sentenza n. 303/2023 del 15.6.2023).
Conseguentemente, in assenza di elementi di senso contrario e non avendo provato l'odierno ricorrente di avere ricevuto diversa documentazione rispetto a quella indicata nell'oggetto della p.e.c., le contestazioni sollevate sul punto risultano infondate e generiche, con la conseguenza che la notifica in esame deve ritenersi regolarmente effettuata in applicazione dell'art.1335 c.c. (in quanto da ritenersi giunta all'indirizzo del destinatario).
Da tanto discende che l'unica eccezione vagliabile, rispetto a tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sia quella afferente la cd. prescrizione successiva, che non soggiace a termini decadenziali riguardando fatti modificativi, impeditivi od estintivi successivi alla notifica del titolo.
Come noto, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei
inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”.
4 termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento/avviso di addebito non sia stata opposta difatti “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione
a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_4 dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Tanto chiarito, assumendo la data di notifica di ciascun avviso di addebito, e tenuto altresì conto del periodo c.d. di sospensione Covid pari a complessivi 311 giorni decorrenti dal
23.2.20203, è evidente che nessuna prescrizione può dirsi intercorsa alla data del deposito del presente ricorso (11.6.2024), in particolare:
- quanto agli avvisi sub. 1,2,3 e 4 notificati rispettivamente in data 13.6.2016, 17.11.2016,
11.10.2017 e 18.10.20217, il termine di prescrizione risulta interrotto in data 12.3.2019 dall'intimazione di pagamento n. 13320199000412386/000 e in data 21.5.2024 dall'intimazione di pagamento impugnata n. 133 2024 90025872 81/000;
- quanto agli avvisi sub. 5 e 6, notificati rispettivamente in data 20.6.2018 e 12.7.2018, il termine di prescrizione risulta interrotto in data 26.11.2019 dalla notifica dell' intimazione
5 di pagamento n. 13320199004549169000 e in data 21.5.2024 dall'intimazione di pagamento impugnata n. 133 2024 90025872 81/000;
-quanto agli avvisi sub. 7 e 8, notificati rispettivamente in data 24.12.2018 e 7.7.2019, il termine di prescrizione risulta interrotto in data 13.11.2019 dalla notifica dell' atto di pignoramento presso terzi n 13384201900001176/001 e in data 21.5.2024 dall'intimazione di pagamento impugnata n. 133 2024 90025872 81/000;
- quanto agli avvisi sub. 9 e 10, notificati rispettivamente in data 30.7.2019 e 5.12.2019,il termine di prescrizione risulta interrotto in data 8.6.2022 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320229001337782000, e in data 21.5.2024 dall'intimazione di pagamento impugnata n. 133 2024 90025872 81/000;
- quanto all'avviso di addebito sub. 11, notificato in data 6.10.2022, la prescrizione risulta interrotta in data 21.5.2024 dall'intimazione di pagamento impugnata n. 133 2024
90025872 81/000.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Le spese processuali liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed espunta la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1579/2024 R.G., così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 che si liquidano nella somma complessiva di euro € 3.291,00 rimborso
[...] forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge.
- condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano nella somma complessiva di euro € 3.291,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge.
Crotone, 12/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI
6 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È infatti conseguenza insita alle caratteristiche tecniche della notifica telematica che soltanto il deposito della relativa ricevuta, anch'essa telematica, nel formato XML o EML, recante l'indicazione e la contestuale produzione dei relativi allegati, possa provare l'effettivo invio e ricezione degli atti così notificati. La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario (Cass. 20747/2018, Cass. 33622/2021).; 2 Così in motivazione Cass. n. 27019 del 12/11/2008 e Cass. n. 11338 del 11/05/2010: “Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la
3 3 Invero come noto l'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; ulteriormente l'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; quindi è stato previsto un primo periodo di sospensione pari a 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.06.2020 e un secondo periodo di sospensione, pari a 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni.