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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 153/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 24 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Battista ROSELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sezze (LT), Piazza De Magistris
n.11;
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA- contumace
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 25 settembre 2024 parte attrice concludeva come da note scritte depositate il 20 settembre 2024 da intendersi richiamate.
Con atto di citazione in data 14 dicembre 2017 Parte 1 chiamava in giudizio
Controparte_1 deducendo:
a) in data 31 luglio 2009 decedeva il signor Persona 1 e l'attrice, figlia di quest'ultimo, in data 27 febbraio 2014 a seguito di ricorso ex art. 481 c.p.c. proposto presso il Tribunale di Latina rinunciava all'ereditàdalla Controparte_2
del proprio genitore;
b) in forza degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008 emessi nei confronti del signor Persona 1 l'Equitalia Sud S.p.a. concessionaria dei servizi di riscossione, iscriveva ipoteca sull'immobile sito in Latina, località Borgo
Faiti, distinto in Catasto al foglio 0158, particella 00289, sub 0006, classe A02 di vani
6,5 di cui l'attrice era comproprietaria unitamente al figlio Controparte_3
ritenendo la stessa coobbligata insieme agli altri coeredi del signor Persona 1
c) il provvedimento adottato dall'amministrazione finanziaria nei confronti dell'attrice trovava il suo fondamento in un contratto di affitto stipulato in data 2 maggio 2013
e registrato il 6 maggio 2013 al n. 4410 riportante in calce la sottoscrizione di tutti i coeredi del defunto Persona 1 ivi compresa l'attrice e che, a seguito di tale contatto stipulato in data anteriore alla rinuncia dell'eredità, l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto sussistere tutti i presupposti dell'accettazione tacita dell'eredità del genitore con conseguente nullità della rinuncia manifestata in data
27 febbraio 2014;
d) la mancata sottoscrizione del contratto di affitto da parte dell'attrice in quanto la firma a suo nome risultante in calce al sopracitato contratto era stata appostata dal
Signor come da lui dichiarato alla presenza di terze personeControparte_1 per cui trattavasi di firma apocrifa e che l'attrice venuta a conoscenza di tali circostanze in data 22 ottobre 2015 aveva presentato denuncia-querela nei confronti di quest'ultimo;
e) il rifiuto da parte dell'amministrazione finanziaria di Latina di cancellare l'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà dell'attrice ritenendo non sussistere una prova giuridicamente rilevante attestante l'apocrificità della firma apposta sul contratto di Parte 1 la qualeaffitto del 2 maggio 2013 a nome della signora Per 1
versando in uno stato di disagio e pregiudizio chiedeva di accertare e dichiarare che la firma sul contratto non fosse stata da lei vergata.
Concludeva pertanto chiedendo: "Piaccia alle Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta domanda dichiarare che la firma risultante in calce al contratto di affitto stipulato presso la in data 02/05/2013 non Controparte_4
e, per l'effetto, condannare il Sig. Parte 2 è stata posta dalla Sig.ra Parte 1 al risarcimento dei danni dalla stessa subiti di cui sin d'ora si chiede la liquidazione anche in via equitativa. Vittoria di spese, competenze ed orari, oltre iva e cap come per legge"
All'udienza del 5 giugno 2018 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche effettuate da parte attrice, dichiarava la contumacia di Controparte_1 concedeva i termini di '
cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava per eventuale ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 29 novembre 2018.
Con memorie ex art.183 comma 6 n.1 del 25 giugno 2018 parte attrice si riportava a quanto dedotto con l'atto introduttivo.
Con memorie ex art.183 comma 6 n.2 del 18 luglio 2018 parte attrice chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto sul seguente capitolo a) vero che la firma apposta in calce al contratto di affitto, stipulato in data 02/05/2013 riportante la sottoscrizione della Sig. ra è stata vergata da esso Parte 1 Parte 2
che ebbe a sottoscrivere il succitato contratto;
e prova testimoniale dei sig.ri Tes 1
[...] e Testimone 2 sul seguente capitolo a) vero che in Sezze Scalo presso l'abitazione del Sig. MO 2 il Sig. dichiarò espressamente di Parte 2
avere egli apposto la firma della di lui sorella Sig. ra Parte 1 in calce al contratto di affitto di terreni stipulato in data 02/05/2013. In assenza di riconoscimento di tali mezzi istruttori formulava richiesta di Ctu grafologica.
All'udienza del 5 giugno 2018 il Giudice ammetteva l'interpello, la prova per testi e la
CTU grafologica, fissava per il giuramento e l'espletamento delle prove orali l'udienza del
7 maggio 2019 con termine fino al 15 aprile 2019 per la notifica del verbale ammissivo al contumace e mandava alla cancelleria per l'avviso al CTU.
All'udienza del 7 maggio 2019 parte attrice, depositava relata di notifica dell'interrogatorio formale del contumace e diffide testimoniali dei testi presenti. Si procedeva con l'esame del teste che dichiarava: "Sono e mi chiamo MO 2 , nato a Sezze il 16.7.1965, di professione imprenditore agricolo e domiciliato in Sezze Scalo alla
Via Murillo, n. 9 (identificato con C.I. Numero_1 ). Parte 1 è mia moglie ma siamo separati legalmente, ero in regime di comunione legale estinta dal febbraio 2017. A questo punto si procedeva con l'escussione del teste sui capitoli di prova ammessi dal
Giudice. Cap. 1: "Si è vero ero presente quando Parte_2 dichiarò di aver
Parte_1 sottoscritto un contratto di affitto firmando con il nome e cognome della sorella
Ricordo che si trattava di ottobre-novembre 2016
[...] C'era anche il
. ES_1
e non ero ancora separato da mia moglie e ripeto quanto già detto prima. L'incontro è avvenuto a casa mia in Via Murillo. Era presente anche l'avvocato Gian Battista Rosella.
Non so perché mio cognato ha fatto questo gesto, pur avendogli chiesto i motivi egli non ha risposto." Veniva introdotto il secondo teste, il quale dichiarava. “Sono e mi chiamo Tes 1 nato a [...] il [...], di professione geometra e domiciliato in Sezze
Pitti n.16 alla Via M. Ravel, n.6 (identificato con C.I. NumeroD_2 e sono non parente e indifferente". A questo punto si procedeva con l'escussione del teste sui capitoli di prova ammessi dal Giudice. Cap. 1: "Si è vero, ero presente anche io a casa di Tes 2 c'era anche sua moglie e l'avvocato Rosella. Non rispose sul perché avesse messo la firma falsa a seguito della richiesta di MO 2 "1
Con relazione del 26 ottobre 2019 il CTU prof. Per_2, concludeva asseverando che le caratteristiche grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche che si rilevavano nel tracciato grafico della firma in verifica non concordavano con le caratteristiche grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche emergenti dai tracciati grafici delle firme di comparazione della Signora Parte 1 . Inoltre le analisi confronto confermavano che la firma
Parte 1 apposta sul contratto di affitto, risultava in verifica, asseritamente a nome '
essere apocrifa, ossia non proveniva dalla mano della signora Parte_1
identificata attraverso le scritture e le firme di comparazione disponibili, ma proveniva dalla mano di altro soggetto.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione dele conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 25 settembre 2024 il Giudice, letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni scaduti i termini di cui all'art. 127 ter, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 20 settembre 2024 assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 14 ottobre 2024 così concludendo: "Si confida quindi nell'accoglimento delle spiegate conclusioni nell'atto introduttivo del giudizio qui da intendersi integralmente riportate e riscritte”.
MOTIVAZIONI
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dagli esiti della CTU, le cui conclusioni si condividono integralmente, essendo la relazione finale redatta con motivazione accurata, scrupolosa e convincente, coerente con lo svolgimento degli accertamenti peritali e priva di vizi logico-giuridici, è emersa con certezza la non riconducibilità della sottoscrizione del contratto di affitto all'attrice e poiché la consulenza grafologica, pur non costituendo una prova, rimane lo strumento principale per dimostrare l'autenticità o meno di uno scritto (cfr. Cass. sent. n. 30533 del 4 agosto 2021; Cass. sent. n. 28559 del 14 ottobre 2020) ne deriva che nei confronti dell'attrice il contratto oggetto di gravame è nullo, invero giuridicamente inesistente, ai sensi dell'art. 1418 II comma c.c. che rinvia all'art. 1325 c.c. per mancanza di un elemento essenziale, ossia del consenso di una parte. Considerato poi che il convenuto non si è costituito in giudizio, né tantomeno ha reso l'interrogatorio formale deferitogli, deve ritenersi che nulla aveva da opporre a sua difesa a fronte delle contestazioni dell'attrice e, conseguentemente, tale comportamento, anche alla luce degli assunti difensivi dell'attrice, deve essere valutato quale ammissione dei fatti dedotti con il mezzo istruttorio. A dette prove si aggiungono le dichiarazioni testimoniali rese da MO 2 sopra ES 1 e affermare di aver riportate che hanno dichiarato di aver sentito Controparte_1
apposto lui la firma apocrifa della sorella Parte 1
Deve quindi essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno con liquidazione in via equitativa tenuto conto della situazione di disagio e pregiudizio patita dall'attrice poiché, nonostante l'istanza di autotutela presentata da quest'ultima avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008 emessi nei confronti del padre- poiché avendo ella rinunciato all'eredità in data 27 febbraio 2014 non era più tenuta a rispondere dei debiti paterni Equitalia Sud S.p.a non aveva inteso provvedere alla- cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene di proprietà dell'attrice ritenendo non sussistere una prova giuridicamente rilevante attestante l'apocrificità della firma apposta sul contratto di affitto stipulato in data 2 maggio 2013 che costituiva il fondamento del provvedimento emesso e perciò aveva ritenuto sussistere tutti i presupposti dell'accettazione tacita dell'eredità del genitore della Signora Per 1 con conseguente nullità della rinuncia manifestata in data 27 febbraio 2014.
La soccombenza del convenuto regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 nella misura media.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) in accoglimento della domanda proposta accerta e dichiara che la firma risultante in calce al contratto di affitto stipulato presso la Controparte_4 di Latina in data
02/05/2013 non è stata posta da Parte 1
a pagare a titolo di 2) per l'effetto condanna il convenuto Controparte 1
la somma liquidata in risarcimento del danno in favore di Parte 1
via equitativa di € 10.000,00;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese Controparte 1 processuali in favore di che liquida in € 5.077,00 per Parte 1
compensi, 264,00 € per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU pari alla somma di € 1.718,03, già liquidata con decreto del 10 novembre 2019 in atti, definitivamente a carico del convenuto Controparte_1
[...] che deve pertanto rifondere quanto anticipato dall'attrice.
Lì 3 gennaio 2025.
Il Giudice
Stefano Fava