Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
Decreto collegiale 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 02002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02714/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2714 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 28/6/2024 di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto di questo Tribunale n.245 del 2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1327 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’Udienza pubblica;
Vista la memoria di parte ricorrente,
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 29 maggio 2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare e di sottoscrizione del contratto di soggiorno con rilascio del titolo a seguito della convocazione per il 28 maggio 2025;
Visto l’art. 35, co.1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avv. dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di aver fatto ingresso in Italia nel 2016 presentando domanda di protezione internazionale in qualità di richiedente asilo; la società -OMISSIS-in data 5.8.2020 presentava, in qualità di datore di lavoro, istanza ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, dichiarando di voler concludere un contratto di lavoro in ambito agricolo con l’odierno ricorrente essendo in possesso del requisito reddituale di cui all’art. 9, comma 1 Decreto Interministeriale 27.5.2020. Effettivamente il ricorrente veniva assunto il 4.4.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31.10.2022, poi rinnovato sino al 31.12.2022 e convertito a tempo indeterminato a far data dal 3.4.2023, risiedendo con un connazionale in -OMISSIS-, -OMISSIS-, dove ha fissato la sua residenza anagrafica; nelle more del procedimento di sanatoria l’istante ha ottenuto da parte del Tribunale di Milano il riconoscimento della protezione speciale e dalla Questura di -OMISSIS- il rilascio del relativo permesso di soggiorno, con possibilità di viaggiare e lasciare il territorio italiano ex art.13, comma 4 DPR n.394/1999. In particolare il sig. -OMISSIS- rientrava nel Paese di origine dal 10.1.2022 al 19.3.2022 per le condizioni precarie di salute della madre, dal 10.1.2023 al 17.3.2023 per visitare la sig.ra -OMISSIS- che aveva sposato per procura con rito musulmano il 28.7.2022 e dal 10.12.2023 al 1°.3.2024 per la nascita della figlia -OMISSIS- avvenuta il giorno 21.10.2023. La richiesta documentale della Prefettura veniva riscontrata il 26.5.2022, sicchè le parti venivano convocate per il giorno 6.12.2023 e poi riconvocate per il 4.4.2024 ed il 17.6.2024, quando interveniva preavviso di rigetto per aver abbandonato il territorio italiano più volte non presentando i giustificativi di tali uscite; sebbene parte ricorrente avesse presentato opportuni chiarimenti, è intervenuto il definitivo rigetto, di fatto motivato sulla base della sola contestazione dell’uscita dal territorio nazionale del lavoratore dopo l’8.3.2020.
Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DELL’ART.103, COMMA 1 D.L. N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020, DELL’ART.2 DEL D. LGS. N.286/1998, DELL’ART.13 DEL DPR N.394/1999, DELL’ART.16 COST. E DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per dedurre circa la legittimità dell’operato dell’Amministrazione che non sarebbe stata nella possibilità di valutare le ragioni eccezionali ed urgenti che avevano reso necessario l’allontanamento dal Paese.
1.2 Con ordinanza del 14 novembre 2024, n.1327, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare e fissava l’Udienza pubblica con la seguente motivazione:
“Considerato che, alla sommaria valutazione propria della presente fase cautelare, il ricorso risulta munito di fumus boni iuris in quanto:
- secondo l’orientamento di questo Tribunale, la previsione dell’art. 103 del D.L. 34/2020 secondo cui “i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020” non può intendersi come norma di natura inderogabile, dovendo necessariamente ammettersi eccezioni a fronte di eventi che configurino la concreta impossibilità, per l’istante, di evitare l’uscita dallo Stato italiano alla luce degli interessi coinvolti nella specifica fattispecie di volta in volta considerata (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3.11.2023, n.2564);
- l’onere di permanenza sul territorio nazionale imposto dalla citata normativa deve essere bilanciato con le esigenze personali del cittadino straniero e con diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’art. 29 della Costituzione e dall’art. 8 della C.E.D.U.;
- un allontanamento momentaneo, non preventivabile e “giustificato dall’esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana, quale l’assistenza ad uno stretto congiunto in condizioni di oggettiva difficoltà nel Paese d’origine, non implica l’assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio Italiano in modo stabile e continuativo, e dunque non si pone contro la ratio dei requisiti di emersione” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 15.05.2023, 1935) previsti dall’art. 103 del D.L. 34/2020;
Rilevato altresì che il ricorrente, richiedente asilo al momento dell’invio della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, è titolare dal 26.07.2021 di un permesso di soggiorno per protezione speciale, già rinnovato una volta e con scadenza al 29.05.2025, che gli consente di uscire dal territorio dello Stato e farvi rientro purché l’allontanamento non superi i limiti temporali indicati dall’art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 394/1999 (i.e., un “periodo continuativo di oltre sei mesi” o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, “un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno”);
Rilevato che i periodi di assenza dal territorio italiano sono inferiori ai limiti di legge, come sopra indicati;
Ritenuto sussistente, oltre al fumus boni iuris, anche il periculum in mora in considerazione del rischio di allontanamento dal territorio nazionale cui è esposto il ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare disponendo la sospensione del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese della presente fase processuale e di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4.06.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4.06.2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare.”
2. Alla Udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione come da verbale.
3. La Sezione, ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura erariale il 29 maggio 2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare e di sottoscrizione del contratto di soggiorno con rilascio del titolo a seguito della convocazione per il 28 maggio 2025.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
In ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della sua proposizione si conferma l’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Si demanda la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO