Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5153 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/03/1974, elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, Via Marche n.45, presso lo studio dell'avv. Isaia Stefania, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/08/1978, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo, Via Marche n.45, presso lo studio dell'avv. Martorana Paola, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 04 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio.
La SI.ra dichiara di essere attualmente domiciliata in Palermo, Via Gino Funaioli Controparte_1
n.18, interno 10, presso l'abitazione della di lei madre.
Il SI. dichiara di essere attualmente domiciliato in Palermo, Via Ammiraglio Parte_1
Umberto Cagni n.9, piano 1-2, presso l'abitazione del di lui padre.
2) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che si imporranno nei tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori, questi ultimi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Ciascuno dei genitori, nei periodi in cui terrà con sé la figlia, si farà carico di seguirla nei compiti scolastici nonché in tutte le attività, anche sportive e ricreative, in cui la stessa è impegnata.
3) Salvi diversi accordi, la minore permarrà con il padre nei giorni di martedì o giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20.00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva.
La minore trascorrerà le festività natalizie, dal giorno 24 dicembre al giorno 27 dicembre, alternativamente un anno con il padre e uno con la madre, trascorrendo con l'altro genitore, i giorni dal 31 dicembre al 3 gennaio.
Salvi diversi accordi tra i coniugi, la minore trascorrerà le festività Pasquali, dalla vigilia al lunedì di Pasqua, un anno con il padre ed uno con la madre.
Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà sette giorni consecutivi con un genitore e sette giorni con l'altro, con l'obbligo reciproco di rendere noto il luogo di eventuale diversa dimora e di mettere a disposizione dell'altro un recapito telefonico.
Tali periodi saranno concordati dai ricorrenti, di anno in anno, entro il mese di giugno.
2 I genitori festeggeranno con la minore il proprio compleanno nonché, alternativamente il compleanno della figlia un anno a pranzo ed un anno a cena.
4) Il SI. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia minore, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di €.150,00 (centocinquanta/ 00). Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
5) L'assegno unico e universale corrisposto dall'INPS verrà interamente percepito dalla SI.ra
. Quanto alle modalità di erogazione di tale assegno unico universale, i ricorrenti Controparte_1 stabiliscono che lo stesso verrà erogato integralmente e direttamente alla SI.ra e, Controparte_1
a tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, il SI. rinuncia espressamente, Parte_1 in favore della SI.ra , alla quota di sua spettanza dell'anzidetto assegno unico per i figli a CP_1 carico.
6) Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno per la misura del 50% a carico del padre e per la misura del 50% a carico della madre.
Al fine di evitare l'insorgenza di futuri contrasti, le parti intendono specificare le spese straordinarie non subordinate al loro preventivo accordo e quelle invece subordinate al loro preventivo accordo.
Quali spese straordinarie che dovranno essere rimborsate, nella misura sopra indicata, al genitore che le abbia integralmente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche afferenti visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e tickets sanitari;
b) le spese scolastiche afferenti tasse scolastiche e universitarie di strutture pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio d'anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
c) le spese extrascolastiche afferenti tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Quali spese straordinarie, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche quali cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari presso specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
b) le spese scolastiche quali tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggi presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, baby sitter, viaggi e vacanze.
Relativamente alle spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro genitore, con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro debba, entro i sette giorni successivi, comunicare eventuale alternativa meno onerosa.
3 In mancanza di riscontro, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore che dovrà rimborsarla nella misura del 50%; in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti del preventivo alternativo nella misura del 50%.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento avendo redditi propri derivanti da attività lavorativa.
8) I ricorrenti dichiarano di avere così inteso regolare ogni loro rapporto personale e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, ad eccezione di quanto espressamente pattuito con il presente ricorso.
9) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 13/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 05/06/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 60 - P. II - serie A - Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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