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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1025/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. DA PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025/2021 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.09.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla Via Giuseppe Garibaldi n. 60, ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via I. Garbini
n. 29/G, presso lo studio dell'avv. Carmelo Ratano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
contro
(C.F. n. ), e per essa e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38, ivi elettivamente domiciliata alla Via C. Colombo n.
177, presso lo studio degli avv.ti Michele Ranchino e Tommaso Ranchino, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 185/2021 (R.G. n. Parte_1
484/2021), emesso in data 27.02.2021, con il quale in qualità di Controparte_3
1 mandataria di a propria volta mandataria di gli intimava il CP_2 Controparte_1 pagamento dell'importo di € 209.436,31, oltre accessori, quale debito asseritamente maturato dalla società Agrivalle S.r.L. in forza del contratto di mutuo fondiario n. 5000422 (atto pubblico Rep.
59883; Racc., n. 32348) concluso in data 20.07.2005.
Il premesso di essersi costituito fideiussore della società Agrivalle S.r.L., ha chiesto Pt_1 revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiararsi non dovuta alcuna somma, in ragione: a) della carenza di titolarità attiva dell'opposta, la quale non avrebbe dimostrato l'inclusione del credito vantato nell'asserita cessione in blocco, in quanto non solo non avrebbe prodotto il contratto Contr di cessione, ma avrebbe acquistato dalla un “insieme di crediti”, genericamente indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal quale, peraltro, si evincerebbero ulteriori cessioni effettuate nel medesimo giorno in suo favore;
b) della prescrizione del diritto di credito vantato, in quanto dalla data di ammissione al concordato preventivo della società Agrivalle S.r.L., fino alla sua omologazione, avvenuta in data 04.02.2010, e anche successivamente, non aveva ricevuto alcuna richiesta di pagamento o messa in mora, così come la debitrice principale;
c) della non debenza degli interessi moratori pattuiti, essendo l'art. 1224 c.c. applicabile soltanto al rapporto creditore-debitore principale;
d) della nullità sia dell'atto di fideiussione del 09.04.1998, rinnovato in data 09.12.2005, sia della fideiussione prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, in quanto contenenti clausole conformi agli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005; e) della nullità parziale dei medesimi atti di fideiussione, cui conseguirebbe la liberazione del fideiussore, ex art. 1957 c.c., poiché la controparte non avrebbe assunto alcuna iniziativa nei confronti della debitrice principale a partire dal 2014, quando è stato pagato integralmente il concordato, fino al 2017; f) della natura della garanzia personale prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, qualificabile come contratto autonomo di garanzia, in quanto vi è previsto il pagamento “a semplice richiesta” in uno alla rinuncia a sollevare ogni eccezione, derivandone la mancanza di accessorietà rispetto al credito;
g) dell'usurarietà dei tassi di interesse, alla data del 19.06.2007, quando il TAEG era pari al 9,054%, a fronte di un tasso soglia del trimestre, determinato in base al D.M. 20.03.2007, pari al 7,965%.
2. Si è costituita in giudizio (nel prosieguo, « »), a mezzo della Controparte_1 CP_1 mandataria a propria volta a mezzo della mandataria CP_2 Controparte_3
instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del provvedimento monitorio, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate ovvero della somma ritenuta di giustizia.
2 L'opposta ha osservato che il rapporto è sorto in data anteriore al 2016, nonché risolto e classificato
“a sofferenza” prima di tale data, conformemente ai criteri indicati nell'avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017, ove è anche indicato il sito web dal quale si evincerebbe il codice identificativo “FG 1459302”, riferito alla posizione dell'opponente.
L'opposta, inoltre, ha rilevato che dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e sino al momento in cui il decreto di omologa diviene definitivo vige il divieto per i creditori con titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari contro il debitore, divenendo i rispettivi crediti esigibili una volta che siano inseriti nel piano di riparto, predisposto soltanto nel 2014.
La ha altresì evidenziato che, in caso di nullità, comunque parziale, del contratto per CP_1 contrarietà alla normativa europea antitrust, l'unica tutela riconosciuta al cliente sarebbe quella risarcitoria.
L'opposta, ancora, ha ritenuto valida la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., nonché destituite di fondamento le argomentazioni avversarie in ordine alla natura della garanzia personale prestata, rilevando al contempo che la normativa antiusura non sarebbe applicabile agli interessi moratori, perché la legge n. 108/96 stabilisce un unico tasso soglia per gli interessi corrispettivi e non è ammessa la sommatoria dei primi con i secondi, aventi funzione diversa e non dovuti al momento della conclusione del contratto, giacché meri oneri eventuali.
La , infine, ha dedotto che l'ammortamento alla francese non comporta alcun CP_1 fenomeno anatocistico, perché gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente, depurata dagli interessi maturati nel periodo precedente.
3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., espletata una CTU tecnico-contabile e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, di ausilio per individuare anche tra varie questioni di merito la questione di più pronta e agevole soluzione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale (Cass., SS.UU., n. 24172/2025; Cass.,
SS.UU., n. 26242 e n. 26243 del 2014), tenuto conto che rientra tra i poteri-doveri del giudice quello (non solo di rilevare, ma anche) di esaminare eventuali profili di nullità dell'atto negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, nonché in considerazione della natura comunque
3 “assorbente” dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e dell'eccezione di prescrizione, le altre eccezioni pure sollevate dall'opponente non saranno vagliate.
4.1 Muovendo dall'eccezione ex art. 1957 c.c., si osserva che le garanzie personali prestate dall'opponente in favore della CA NT dei PA di SI (all. 9 fascicolo monitorio parte opposta) devono essere qualificate come “fideiussioni”, non già come “contratti autonomi di garanzia” o “garanzie autonome”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le tante, Cass., SS.UU., n. 3947/2010), dopo aver stabilito che la fideiussione comporta l'assunzione, da parte del garante, di un'obbligazione del medesimo contenuto quali-quantitativo di quella contratta dal debitore principale, mentre il contratto autonomo di garanzia implica la traslazione del rischio economico derivante dall'inadempimento del debitore in capo al garante, ha affermato che le clausole “pagamento a prima richiesta” e “senza eccezioni” sono, generalmente, idonee a configurare un contratto autonomo di garanzia, perché incompatibili con l'accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Tuttavia, la natura giuridica di un negozio non può che essere ricostruita muovendo dalla sua causa in concreto, ossia lo scopo pratico perseguito dalle parti nel momento in cui manifestano la propria volontà negoziale;
volontà da ricercare avvalendosi delle generali regole di ermeneutica negoziale stabilite dagli artt. 1362 e ss. c.c., fra le quali figura, dopo il criterio letterale (teso a valorizzare le espressioni utilizzate dalle parti) e il criterio teleologico (volto a far emergere la comune intenzione delle parti, avuto riguardo al loro comportamento complessivo, precedente e successivo alla conclusione del negozio), il criterio della interpretazione sistematica delle clausole, che impone di interpretarle «le une per mezzo delle altre», onde evitare di considerarle atomisticamente (art. 1363
c.c.). Deve tenersi in debito conto, altresì, il comportamento processuale delle parti, evincibile dalle loro deduzioni e richieste (artt. 115 e 116 c.p.c.).
4.1.1 Ebbene, quanto alla garanzia personale prestata con l'atto del 1998, rinnovata nel 2005, si rileca che: a) lo stesso discorre di “fideiussione” riferendosi al ridetto atto;
b) l'opponente Pt_1 ha chiesto di accertare la nullità della garanzia stessa, sul presupposto, appunto, che si tratti di fideiussione;
c) il medesimo ha garantito l'adempimento di ogni obbligazione, presente e Pt_1 futura, assunta dalla debitrice principale, pattuendo anche l'importo massimo garantito - richiesto dall'art. 1932 c.c. quale contenuto necessario delle fideiussione omnibus; d) l'opponente si è solidalmente obbligato, unitamente alla debitrice principale, nei confronti dell'istituto di credito;
e) il suo recesso sarebbe stato efficace soltanto nel momento in cui la debitrice principale avesse cessato di utilizzare il credito;
f) l'opponente si sarebbe dovuto tenere sempre informato circa la
4 situazione economica della debitrice principale, mentre l'istituto di credito avrebbe dovuto comunicare al primo l'entità dell'esposizione debitoria maturata dalla debitrice stessa;
g) il Pt_1 ha pattuito che i diritti della CA sarebbero rimasti integri fino a quando sarebbe stato obbligato il debitore principale;
h) l'eventuale decadenza dal beneficio del termine del debitore principale si Contr sarebbe estesa anche al garante, che avrebbe dovuto corrispondere alla gli interessi moratori nella stessa misura di quelli dovuti dalla debitrice principale.
Tale regolamentazione, da un lato, è sintomatica della accessorietà della garanzia personale prestata dall'opponente, stante la coincidenza tra il contenuto dell'obbligazione principale e quello dell'obbligazione cui è tenuto il garante, nonché della volontà dell'opponente di obbligarsi, unitamente alla debitrice principale, all'adempimento delle stesse obbligazioni dalla medesima assunte;
dall'altro, esclude che le parti avessero voluto pattuire una garanzia volta a tenere indenne il creditore in caso di inadempimento del debitore principale, traslandone il rischio economico sul garante.
Pertanto, la circostanza che l'opponente avesse acconsentito a pagare all'istituto di credito “a semplice richiesta scritta”, locuzione peraltro non accompagnata dall'altra formula “senza eccezioni”, (utilizzata piuttosto in relazione all'esercizio del diritto di recesso dell'istituto di credito), non vale a qualificare la garanzia personale de qua quale “contratto autonomo di garanzia”; trattasi, piuttosto, di una clausola accessoria apposta ad una fideiussione omnibus, frutto dell'autonomia negoziale delle parti, che non ne snatura la funzione.
Del resto, la giurisprudenza ritiene che qualora in una fideiussione sia stata inserita la clausola del pagamento, da parte del garante, “a semplice richiesta scritta”, la “istanza” idonea ad impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può consistere anche in una diffida di pagamento indirizzata al debitore principale (Cass., n. 22346/2017), o, in alternativa, al fideiussore, qualora non sia stato pattuito il beneficio di escussione (Cass., n. 24296/2017; Cass., n. 18779/2017): la premessa di una tale conclusione non può che essere la qualificazione di un negozio, contenente la clausola del pagamento “a semplice richiesta scritta”, come fideiussione, non già come contratto autonomo di garanzia, al quale l'art. 1957 c.c. non è applicabile. Contr Pertanto, nel credito ceduto dalla all'odierna opposta deve ritenersi compreso anche il credito Contr vantato dalla nei confronti dell'opponente in forza delle fideiussioni dal medesimo rilasciate in favore del creditore originario, quali accessori del credito stesso.
Ne discende il rigetto della domanda volta all'accertamento della natura di contratto autonomo di garanzia della garanzia personale concessa dall'opponente.
5 4.1.2 Qualificata la garanzia personale prestata dall'opponente come fideiussione omnibus, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che la nullità “derivata” di un'intesa “a valle”, cagionata dalla nullità di un'intesa “a monte” per contrarietà alle regole della concorrenza (art. 101 TFUE;
art. 2, legge n. 287/1990), è parziale, in quanto travolge solamente le clausole che risultino conformi a quelle di cui al modello ABI - dichiarato non conforme alla disciplina europea in materia di concorrenza con provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia
(all. 2 dell'atto di opposizione) -, salvo che la parte interessata alleghi e provi (ma, ancor prima, deduca) fatti dai quali risulti che non avrebbe concluso il contratto in mancanza della clausola o delle clausole colpite da nullità, di modo che quest'ultima si estenda all'intero contratto, ex art. 1419 c.c. (Cass., SS.UU., n. 41994/2021).
Ebbene, l'art. 6 della fideiussione prestata dall'opponente in data 1998, rinnovata nel 2005 (relativo alla deroga all'art. 1957 c.c.), ha un contenuto identico a quello dell'art. 6 dello “Schema ABI”, riportato nel provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia.
Ne discende, da un lato, la nullità dell'art. 6 della fideiussione concessa dall'opponente in favore di
CA NT dei PA di SI nel 1998 - nullità da ritenersi parziale, in mancanza di deduzione e prova in relazione al fatto che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza la clausola colpita da nullità –; dall'altro, l'inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c., che quindi trova applicazione.
L'art. 1957 c.c. stabilisce che «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».
Ora, la società Agrivalle S.r.L., debitrice principale, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2010 (all.10 fascicolo monitorio di parte opposta); da quel momento, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, c. 2 (“i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti alla data dichiarazione di fallimento”) e 169 l.f. (in forza del quale si applica, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, fra l'altro, l'art. 55), l'obbligazione assunta dalla debitrice principale era da considerarsi “scaduta”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.: a partire da tale momento, l'istituto di credito avrebbe dovuto proporre, entro sei mesi, le proprie istanze, anche stragiudiziali - figurando nella fideiussione la clausola del pagamento “a semplice richiesta scritta” - contro il debitore principale ovvero nei confronti dell'opponente, in quanto nella stessa fideiussione non risulta il “beneficio di escussione”.
6 4.2 Analogamente, la garanzia personale prestata dall'opponente con il contratto di mutuo concluso dalla società Agrivalle S.r.L. con la CA NT dei PA di SI nel 2005 (all. 8 fascicolo monitorio di parte opposta) deve essere qualificata come fideiussione.
Infatti, la previsione del pagamento “a prima richiesta”, come anticipato, non vale sempre e comunque ad escludere l'accessorietà della garanzia personale rispetto all'obbligazione principale, mentre la “rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva” deve essere intesa come una clausola “solve et repete”, in forza della quale il fideiussore si obbliga a pagare al creditore in ogni caso, salvo poi chiedere la restituzione di quanto corrispostogli qualora dovessero emergere profili di nullità delle pattuizioni sottostanti.
Tuttavia, trattasi di fideiussione specifica, non già di fideiussione omnibus, in quanto, nonostante la previsione di un importo massimo garantito, che consiste in una pattuizione aggiuntiva che non consente, di per sé, di concludere in tal senso, l'opponente ha assunto l'obbligazione di pagare tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria in adempimento degli obblighi assunti con il contratto e con i relativi allegati. Pertanto, diversamente da quanto pattuito nella fideiussione rilasciata nel 1998, non vi è il riferimento ad ogni rapporto, presente o futuro, instaurato tra l'istituto di credito e la debitrice principale.
Ora, come ricordato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia ha riscontrato la contrarietà dello “Schema ABI” alla normativa antitrust europea in quanto ha previsto uno schema uniforme di cui possono avvalersi gli istituti bancari nel momento in cui predispongano modelli relativi a fideiussioni omnibus: la nullità derivata che colpisce l'intesa a valle, quale frutto dell'intesa a monte, è configurabile soltanto in relazione a fideiussioni omnibus, non già rispetto a fideiussioni specifiche (Cass., n. 657, n. 660, n. 675 e n.
1170 del 2025).
Pertanto, la fideiussione prestata dall'opponente con il contratto di mutuo del 2005 sfugge alla censura di nullità mossa dall'opponente, per cui la deroga all'art. 1957 c.c. risulta valida ed efficace e l'opposta non avrebbe dovuto, necessariamente, avviare una qualsiasi iniziativa nei confronti della debitrice principale o dell'opponente entro il termine perentorio di sei mesi ivi previsto.
4.3 Cionondimeno, il diritto di credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente in forza della fideiussione dal medesimo concessa con il contratto di mutuo del 2005 è caduto in prescrizione. Infatti, nonostante l'art. 168 l.f. stabilisca che «dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutivi e cautelari sul patrimonio del debitore», l'opposta ben
7 avrebbe potuto “costituire in mora” l'opponente, sia durante che dopo la “stasi” ex art. 168 l.f., onde interrompere il corso del termine decennale di prescrizione (art. 1219 e 2943 c.c.); prescrizione decorrente da quando l'obbligazione è divenuta esigibile (art. 2935 c.c.), ossia dal momento in cui è
“scaduta”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1186 c.c., 55 e 169 l.f.
5. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, previa declaratoria, da un lato, della nullità parziale della fideiussione concessa dall'opponente in data 09.04.1998, rinnovata in data 09.12.2005 (la competenza deve ritenersi radicata presso questo Tribunale, in quanto, seppur in astratto sussisterebbe la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, è oramai maturata la preclusione ex art. 38 c.p.c.), dall'altro, dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta in forza della fideiussione prestata dal con il Pt_1 contratto di mutuo del 20.07.2005.
Devono essere rigettate, invece, tanto la domanda proposta dall'opponente volta all'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo del 20.07.2005, quanto la domanda formulata dall'opposta per sentir condannare l'opponente al pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto.
La domanda proposta in via subordinata dall'opponente deve ritenersi assorbita, in conseguenza dell'accoglimento delle domande proposte in via principale, che soddisfano l'interesse dell'opponente (la decadenza e la prescrizione maturate rendono evidentemente superflui i risultati della CTU espletata in corso di giudizio).
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione tanto dell'esito complessivo del giudizio unitario che prende avvio dal deposito del ricorso monitorio e si conclude con la definizione del giudizio di opposizione (Cass., SS.UU., n. 927/2022), quanto della soccombenza reciproca (Cass., SS.UU., n. 32061/2022), determinata, da un lato, dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di nullità della fideiussione di cui all'art. 6 dell'atto del 1998, dalla revoca del decreto ingiuntivo e dal conseguente rigetto della domanda di condanna formulata dall'opposta; dall'altro, dal rigetto della domanda volta all'accertamento della nullità della fideiussione concessa con il contratto di mutuo del 20.07.2005 e della domanda avente ad oggetto la qualificazione della garanzia personale prestata dall'opponente quale contratto autonomo di garanzia.
7. Le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 12.09.2023, devono essere poste definitivamente a carico dell'opponente, in considerazione degli esiti della CTU stessa, che ha
8 appurato la validità del contratto di mutuo posto a base del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. DA PA, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1025/2021, vertente tra e Parte_1 [...]
e per essa e per essa così provvede: CP_1 CP_2 Controparte_3
1) Accerta e dichiara la nullità parziale della fideiussione concessa in data 09.04.1998, rinnovata in data 09.12.2005, da in favore di CA NT dei PA di SI, nei limiti e per le Parte_1 ragioni indicate in motivazione;
2) Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da Controparte_1
e per essa e per essa nei confronti di
[...] CP_2 Controparte_3
in forza della fideiussione concessa mediante il contratto di mutuo concluso in data Parte_1
20.07.2005 per atto a rogito Notaio (Rep. n. 59883; Racc. n. 32348); Persona_1
3) Dichiara che non deve nulla a Parte_1 Controparte_1
4) Revoca il decreto ingiuntivo n. 185/2021 (R.G. 484/2021) emesso da questo Tribunale in data
27.02.2021;
5) Rigetta la domanda volta all'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo concluso per atto di Notaio in data 20.07.2005 (Rep. n. 59883; Racc. n. Persona_1
32348);
6) Rigetta la domanda formulata da e per essa e per essa Controparte_1 CP_2
per sentir condannare l'opponente al pagamento della somma Controparte_3 portata nel decreto ingiuntivo opposto;
9 7) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con provvedimento Parte_1 del 12.09.2023;
8) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, il 02.12.2025
Il Giudice
Dott. DA PA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. DA PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025/2021 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.09.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla Via Giuseppe Garibaldi n. 60, ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via I. Garbini
n. 29/G, presso lo studio dell'avv. Carmelo Ratano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
contro
(C.F. n. ), e per essa e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38, ivi elettivamente domiciliata alla Via C. Colombo n.
177, presso lo studio degli avv.ti Michele Ranchino e Tommaso Ranchino, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 185/2021 (R.G. n. Parte_1
484/2021), emesso in data 27.02.2021, con il quale in qualità di Controparte_3
1 mandataria di a propria volta mandataria di gli intimava il CP_2 Controparte_1 pagamento dell'importo di € 209.436,31, oltre accessori, quale debito asseritamente maturato dalla società Agrivalle S.r.L. in forza del contratto di mutuo fondiario n. 5000422 (atto pubblico Rep.
59883; Racc., n. 32348) concluso in data 20.07.2005.
Il premesso di essersi costituito fideiussore della società Agrivalle S.r.L., ha chiesto Pt_1 revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiararsi non dovuta alcuna somma, in ragione: a) della carenza di titolarità attiva dell'opposta, la quale non avrebbe dimostrato l'inclusione del credito vantato nell'asserita cessione in blocco, in quanto non solo non avrebbe prodotto il contratto Contr di cessione, ma avrebbe acquistato dalla un “insieme di crediti”, genericamente indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal quale, peraltro, si evincerebbero ulteriori cessioni effettuate nel medesimo giorno in suo favore;
b) della prescrizione del diritto di credito vantato, in quanto dalla data di ammissione al concordato preventivo della società Agrivalle S.r.L., fino alla sua omologazione, avvenuta in data 04.02.2010, e anche successivamente, non aveva ricevuto alcuna richiesta di pagamento o messa in mora, così come la debitrice principale;
c) della non debenza degli interessi moratori pattuiti, essendo l'art. 1224 c.c. applicabile soltanto al rapporto creditore-debitore principale;
d) della nullità sia dell'atto di fideiussione del 09.04.1998, rinnovato in data 09.12.2005, sia della fideiussione prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, in quanto contenenti clausole conformi agli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005; e) della nullità parziale dei medesimi atti di fideiussione, cui conseguirebbe la liberazione del fideiussore, ex art. 1957 c.c., poiché la controparte non avrebbe assunto alcuna iniziativa nei confronti della debitrice principale a partire dal 2014, quando è stato pagato integralmente il concordato, fino al 2017; f) della natura della garanzia personale prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, qualificabile come contratto autonomo di garanzia, in quanto vi è previsto il pagamento “a semplice richiesta” in uno alla rinuncia a sollevare ogni eccezione, derivandone la mancanza di accessorietà rispetto al credito;
g) dell'usurarietà dei tassi di interesse, alla data del 19.06.2007, quando il TAEG era pari al 9,054%, a fronte di un tasso soglia del trimestre, determinato in base al D.M. 20.03.2007, pari al 7,965%.
2. Si è costituita in giudizio (nel prosieguo, « »), a mezzo della Controparte_1 CP_1 mandataria a propria volta a mezzo della mandataria CP_2 Controparte_3
instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del provvedimento monitorio, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate ovvero della somma ritenuta di giustizia.
2 L'opposta ha osservato che il rapporto è sorto in data anteriore al 2016, nonché risolto e classificato
“a sofferenza” prima di tale data, conformemente ai criteri indicati nell'avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017, ove è anche indicato il sito web dal quale si evincerebbe il codice identificativo “FG 1459302”, riferito alla posizione dell'opponente.
L'opposta, inoltre, ha rilevato che dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e sino al momento in cui il decreto di omologa diviene definitivo vige il divieto per i creditori con titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari contro il debitore, divenendo i rispettivi crediti esigibili una volta che siano inseriti nel piano di riparto, predisposto soltanto nel 2014.
La ha altresì evidenziato che, in caso di nullità, comunque parziale, del contratto per CP_1 contrarietà alla normativa europea antitrust, l'unica tutela riconosciuta al cliente sarebbe quella risarcitoria.
L'opposta, ancora, ha ritenuto valida la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., nonché destituite di fondamento le argomentazioni avversarie in ordine alla natura della garanzia personale prestata, rilevando al contempo che la normativa antiusura non sarebbe applicabile agli interessi moratori, perché la legge n. 108/96 stabilisce un unico tasso soglia per gli interessi corrispettivi e non è ammessa la sommatoria dei primi con i secondi, aventi funzione diversa e non dovuti al momento della conclusione del contratto, giacché meri oneri eventuali.
La , infine, ha dedotto che l'ammortamento alla francese non comporta alcun CP_1 fenomeno anatocistico, perché gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente, depurata dagli interessi maturati nel periodo precedente.
3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., espletata una CTU tecnico-contabile e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, di ausilio per individuare anche tra varie questioni di merito la questione di più pronta e agevole soluzione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale (Cass., SS.UU., n. 24172/2025; Cass.,
SS.UU., n. 26242 e n. 26243 del 2014), tenuto conto che rientra tra i poteri-doveri del giudice quello (non solo di rilevare, ma anche) di esaminare eventuali profili di nullità dell'atto negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, nonché in considerazione della natura comunque
3 “assorbente” dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e dell'eccezione di prescrizione, le altre eccezioni pure sollevate dall'opponente non saranno vagliate.
4.1 Muovendo dall'eccezione ex art. 1957 c.c., si osserva che le garanzie personali prestate dall'opponente in favore della CA NT dei PA di SI (all. 9 fascicolo monitorio parte opposta) devono essere qualificate come “fideiussioni”, non già come “contratti autonomi di garanzia” o “garanzie autonome”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le tante, Cass., SS.UU., n. 3947/2010), dopo aver stabilito che la fideiussione comporta l'assunzione, da parte del garante, di un'obbligazione del medesimo contenuto quali-quantitativo di quella contratta dal debitore principale, mentre il contratto autonomo di garanzia implica la traslazione del rischio economico derivante dall'inadempimento del debitore in capo al garante, ha affermato che le clausole “pagamento a prima richiesta” e “senza eccezioni” sono, generalmente, idonee a configurare un contratto autonomo di garanzia, perché incompatibili con l'accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Tuttavia, la natura giuridica di un negozio non può che essere ricostruita muovendo dalla sua causa in concreto, ossia lo scopo pratico perseguito dalle parti nel momento in cui manifestano la propria volontà negoziale;
volontà da ricercare avvalendosi delle generali regole di ermeneutica negoziale stabilite dagli artt. 1362 e ss. c.c., fra le quali figura, dopo il criterio letterale (teso a valorizzare le espressioni utilizzate dalle parti) e il criterio teleologico (volto a far emergere la comune intenzione delle parti, avuto riguardo al loro comportamento complessivo, precedente e successivo alla conclusione del negozio), il criterio della interpretazione sistematica delle clausole, che impone di interpretarle «le une per mezzo delle altre», onde evitare di considerarle atomisticamente (art. 1363
c.c.). Deve tenersi in debito conto, altresì, il comportamento processuale delle parti, evincibile dalle loro deduzioni e richieste (artt. 115 e 116 c.p.c.).
4.1.1 Ebbene, quanto alla garanzia personale prestata con l'atto del 1998, rinnovata nel 2005, si rileca che: a) lo stesso discorre di “fideiussione” riferendosi al ridetto atto;
b) l'opponente Pt_1 ha chiesto di accertare la nullità della garanzia stessa, sul presupposto, appunto, che si tratti di fideiussione;
c) il medesimo ha garantito l'adempimento di ogni obbligazione, presente e Pt_1 futura, assunta dalla debitrice principale, pattuendo anche l'importo massimo garantito - richiesto dall'art. 1932 c.c. quale contenuto necessario delle fideiussione omnibus; d) l'opponente si è solidalmente obbligato, unitamente alla debitrice principale, nei confronti dell'istituto di credito;
e) il suo recesso sarebbe stato efficace soltanto nel momento in cui la debitrice principale avesse cessato di utilizzare il credito;
f) l'opponente si sarebbe dovuto tenere sempre informato circa la
4 situazione economica della debitrice principale, mentre l'istituto di credito avrebbe dovuto comunicare al primo l'entità dell'esposizione debitoria maturata dalla debitrice stessa;
g) il Pt_1 ha pattuito che i diritti della CA sarebbero rimasti integri fino a quando sarebbe stato obbligato il debitore principale;
h) l'eventuale decadenza dal beneficio del termine del debitore principale si Contr sarebbe estesa anche al garante, che avrebbe dovuto corrispondere alla gli interessi moratori nella stessa misura di quelli dovuti dalla debitrice principale.
Tale regolamentazione, da un lato, è sintomatica della accessorietà della garanzia personale prestata dall'opponente, stante la coincidenza tra il contenuto dell'obbligazione principale e quello dell'obbligazione cui è tenuto il garante, nonché della volontà dell'opponente di obbligarsi, unitamente alla debitrice principale, all'adempimento delle stesse obbligazioni dalla medesima assunte;
dall'altro, esclude che le parti avessero voluto pattuire una garanzia volta a tenere indenne il creditore in caso di inadempimento del debitore principale, traslandone il rischio economico sul garante.
Pertanto, la circostanza che l'opponente avesse acconsentito a pagare all'istituto di credito “a semplice richiesta scritta”, locuzione peraltro non accompagnata dall'altra formula “senza eccezioni”, (utilizzata piuttosto in relazione all'esercizio del diritto di recesso dell'istituto di credito), non vale a qualificare la garanzia personale de qua quale “contratto autonomo di garanzia”; trattasi, piuttosto, di una clausola accessoria apposta ad una fideiussione omnibus, frutto dell'autonomia negoziale delle parti, che non ne snatura la funzione.
Del resto, la giurisprudenza ritiene che qualora in una fideiussione sia stata inserita la clausola del pagamento, da parte del garante, “a semplice richiesta scritta”, la “istanza” idonea ad impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può consistere anche in una diffida di pagamento indirizzata al debitore principale (Cass., n. 22346/2017), o, in alternativa, al fideiussore, qualora non sia stato pattuito il beneficio di escussione (Cass., n. 24296/2017; Cass., n. 18779/2017): la premessa di una tale conclusione non può che essere la qualificazione di un negozio, contenente la clausola del pagamento “a semplice richiesta scritta”, come fideiussione, non già come contratto autonomo di garanzia, al quale l'art. 1957 c.c. non è applicabile. Contr Pertanto, nel credito ceduto dalla all'odierna opposta deve ritenersi compreso anche il credito Contr vantato dalla nei confronti dell'opponente in forza delle fideiussioni dal medesimo rilasciate in favore del creditore originario, quali accessori del credito stesso.
Ne discende il rigetto della domanda volta all'accertamento della natura di contratto autonomo di garanzia della garanzia personale concessa dall'opponente.
5 4.1.2 Qualificata la garanzia personale prestata dall'opponente come fideiussione omnibus, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che la nullità “derivata” di un'intesa “a valle”, cagionata dalla nullità di un'intesa “a monte” per contrarietà alle regole della concorrenza (art. 101 TFUE;
art. 2, legge n. 287/1990), è parziale, in quanto travolge solamente le clausole che risultino conformi a quelle di cui al modello ABI - dichiarato non conforme alla disciplina europea in materia di concorrenza con provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia
(all. 2 dell'atto di opposizione) -, salvo che la parte interessata alleghi e provi (ma, ancor prima, deduca) fatti dai quali risulti che non avrebbe concluso il contratto in mancanza della clausola o delle clausole colpite da nullità, di modo che quest'ultima si estenda all'intero contratto, ex art. 1419 c.c. (Cass., SS.UU., n. 41994/2021).
Ebbene, l'art. 6 della fideiussione prestata dall'opponente in data 1998, rinnovata nel 2005 (relativo alla deroga all'art. 1957 c.c.), ha un contenuto identico a quello dell'art. 6 dello “Schema ABI”, riportato nel provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia.
Ne discende, da un lato, la nullità dell'art. 6 della fideiussione concessa dall'opponente in favore di
CA NT dei PA di SI nel 1998 - nullità da ritenersi parziale, in mancanza di deduzione e prova in relazione al fatto che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza la clausola colpita da nullità –; dall'altro, l'inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c., che quindi trova applicazione.
L'art. 1957 c.c. stabilisce che «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».
Ora, la società Agrivalle S.r.L., debitrice principale, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2010 (all.10 fascicolo monitorio di parte opposta); da quel momento, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, c. 2 (“i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti alla data dichiarazione di fallimento”) e 169 l.f. (in forza del quale si applica, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, fra l'altro, l'art. 55), l'obbligazione assunta dalla debitrice principale era da considerarsi “scaduta”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.: a partire da tale momento, l'istituto di credito avrebbe dovuto proporre, entro sei mesi, le proprie istanze, anche stragiudiziali - figurando nella fideiussione la clausola del pagamento “a semplice richiesta scritta” - contro il debitore principale ovvero nei confronti dell'opponente, in quanto nella stessa fideiussione non risulta il “beneficio di escussione”.
6 4.2 Analogamente, la garanzia personale prestata dall'opponente con il contratto di mutuo concluso dalla società Agrivalle S.r.L. con la CA NT dei PA di SI nel 2005 (all. 8 fascicolo monitorio di parte opposta) deve essere qualificata come fideiussione.
Infatti, la previsione del pagamento “a prima richiesta”, come anticipato, non vale sempre e comunque ad escludere l'accessorietà della garanzia personale rispetto all'obbligazione principale, mentre la “rinuncia a sollevare ogni contestazione, eccezione e riserva” deve essere intesa come una clausola “solve et repete”, in forza della quale il fideiussore si obbliga a pagare al creditore in ogni caso, salvo poi chiedere la restituzione di quanto corrispostogli qualora dovessero emergere profili di nullità delle pattuizioni sottostanti.
Tuttavia, trattasi di fideiussione specifica, non già di fideiussione omnibus, in quanto, nonostante la previsione di un importo massimo garantito, che consiste in una pattuizione aggiuntiva che non consente, di per sé, di concludere in tal senso, l'opponente ha assunto l'obbligazione di pagare tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria in adempimento degli obblighi assunti con il contratto e con i relativi allegati. Pertanto, diversamente da quanto pattuito nella fideiussione rilasciata nel 1998, non vi è il riferimento ad ogni rapporto, presente o futuro, instaurato tra l'istituto di credito e la debitrice principale.
Ora, come ricordato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il provvedimento n. 55/2005 della CA d'Italia ha riscontrato la contrarietà dello “Schema ABI” alla normativa antitrust europea in quanto ha previsto uno schema uniforme di cui possono avvalersi gli istituti bancari nel momento in cui predispongano modelli relativi a fideiussioni omnibus: la nullità derivata che colpisce l'intesa a valle, quale frutto dell'intesa a monte, è configurabile soltanto in relazione a fideiussioni omnibus, non già rispetto a fideiussioni specifiche (Cass., n. 657, n. 660, n. 675 e n.
1170 del 2025).
Pertanto, la fideiussione prestata dall'opponente con il contratto di mutuo del 2005 sfugge alla censura di nullità mossa dall'opponente, per cui la deroga all'art. 1957 c.c. risulta valida ed efficace e l'opposta non avrebbe dovuto, necessariamente, avviare una qualsiasi iniziativa nei confronti della debitrice principale o dell'opponente entro il termine perentorio di sei mesi ivi previsto.
4.3 Cionondimeno, il diritto di credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente in forza della fideiussione dal medesimo concessa con il contratto di mutuo del 2005 è caduto in prescrizione. Infatti, nonostante l'art. 168 l.f. stabilisca che «dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutivi e cautelari sul patrimonio del debitore», l'opposta ben
7 avrebbe potuto “costituire in mora” l'opponente, sia durante che dopo la “stasi” ex art. 168 l.f., onde interrompere il corso del termine decennale di prescrizione (art. 1219 e 2943 c.c.); prescrizione decorrente da quando l'obbligazione è divenuta esigibile (art. 2935 c.c.), ossia dal momento in cui è
“scaduta”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1186 c.c., 55 e 169 l.f.
5. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, previa declaratoria, da un lato, della nullità parziale della fideiussione concessa dall'opponente in data 09.04.1998, rinnovata in data 09.12.2005 (la competenza deve ritenersi radicata presso questo Tribunale, in quanto, seppur in astratto sussisterebbe la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, è oramai maturata la preclusione ex art. 38 c.p.c.), dall'altro, dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta in forza della fideiussione prestata dal con il Pt_1 contratto di mutuo del 20.07.2005.
Devono essere rigettate, invece, tanto la domanda proposta dall'opponente volta all'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo del 20.07.2005, quanto la domanda formulata dall'opposta per sentir condannare l'opponente al pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto.
La domanda proposta in via subordinata dall'opponente deve ritenersi assorbita, in conseguenza dell'accoglimento delle domande proposte in via principale, che soddisfano l'interesse dell'opponente (la decadenza e la prescrizione maturate rendono evidentemente superflui i risultati della CTU espletata in corso di giudizio).
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione tanto dell'esito complessivo del giudizio unitario che prende avvio dal deposito del ricorso monitorio e si conclude con la definizione del giudizio di opposizione (Cass., SS.UU., n. 927/2022), quanto della soccombenza reciproca (Cass., SS.UU., n. 32061/2022), determinata, da un lato, dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di nullità della fideiussione di cui all'art. 6 dell'atto del 1998, dalla revoca del decreto ingiuntivo e dal conseguente rigetto della domanda di condanna formulata dall'opposta; dall'altro, dal rigetto della domanda volta all'accertamento della nullità della fideiussione concessa con il contratto di mutuo del 20.07.2005 e della domanda avente ad oggetto la qualificazione della garanzia personale prestata dall'opponente quale contratto autonomo di garanzia.
7. Le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 12.09.2023, devono essere poste definitivamente a carico dell'opponente, in considerazione degli esiti della CTU stessa, che ha
8 appurato la validità del contratto di mutuo posto a base del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. DA PA, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1025/2021, vertente tra e Parte_1 [...]
e per essa e per essa così provvede: CP_1 CP_2 Controparte_3
1) Accerta e dichiara la nullità parziale della fideiussione concessa in data 09.04.1998, rinnovata in data 09.12.2005, da in favore di CA NT dei PA di SI, nei limiti e per le Parte_1 ragioni indicate in motivazione;
2) Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da Controparte_1
e per essa e per essa nei confronti di
[...] CP_2 Controparte_3
in forza della fideiussione concessa mediante il contratto di mutuo concluso in data Parte_1
20.07.2005 per atto a rogito Notaio (Rep. n. 59883; Racc. n. 32348); Persona_1
3) Dichiara che non deve nulla a Parte_1 Controparte_1
4) Revoca il decreto ingiuntivo n. 185/2021 (R.G. 484/2021) emesso da questo Tribunale in data
27.02.2021;
5) Rigetta la domanda volta all'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo concluso per atto di Notaio in data 20.07.2005 (Rep. n. 59883; Racc. n. Persona_1
32348);
6) Rigetta la domanda formulata da e per essa e per essa Controparte_1 CP_2
per sentir condannare l'opponente al pagamento della somma Controparte_3 portata nel decreto ingiuntivo opposto;
9 7) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con provvedimento Parte_1 del 12.09.2023;
8) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, il 02.12.2025
Il Giudice
Dott. DA PA
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