Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1977, n. 326
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Sentenza 22 gennaio 1977

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L'istallazione di un cancello di chiusura dell'accesso di una strada privata, senza offrire la chiave al titolare di una servitu di passaggio per detta strada e, anzi, accompagnata dalla contestazione del diritto al passaggio stesso, costituisce spoglio della servitu suscettibile di tutela possessoria, essendo irrilevante a tal fine che detto cancello venga lasciato temporaneamente aperto. ( V 913/66, mass n 321824).*

Il convenuto nel giudizio possessorio per la tutela di una servitu di passaggio, qualora, nella sua qualita di proprietario o comproprietario anche di uno solo dei fondi serventi, contesti allo attore il possesso della servitu, assume, proprio in forza di tale contestazione, la titolarita passiva della situazione possessoria controversa e, quindi, la legittimazione passiva alla causa, a nulla rilevando che egli si dichiari estraneo al fatto materiale dello spoglio, operato in un fondo altrui, una volta che l'esistenza del possesso tutelabile debba essere accertata anche nei suoi confronti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1977, n. 326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 326
    Data del deposito : 22 gennaio 1977

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