2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.
Chiunque, con violenza [581] o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa(2) è punito con la reclusione fino a quattro anni(3). La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Leggi di più…Diritto / Il nuovo affidamento condiviso: risvolti pratici della bigenitorialità Il 20 ottobre 2004 viene approvata la proposta di legge n.66/01 in tema di affidamento congiunto dei figli e il 26 gennaio 2006, con il si al disegno di legge n... Diritto / Amministratore di società, conflitto di interessi e difetto di rappresentanza La prima sezione civile (sentenza n. 15215 del 26 gennaio 2006) è intervenuta su un argomento che periodicamente è oggetto di decisioni giurisprudenziali: l... Diritto / La tutela dei crediti prededucibili nel fallimento Sommario: 1. La motivazione della sentenza in rassegna 2. I fatti di causa 3. La tutela dei crediti prededucibili (art. 111 L.F.) 4. La …
Leggi di più…1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero (1) con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. 2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a …
Leggi di più…1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. 3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338. 4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. Rassegna giurisprudenziale Remissione della querela (art. 340) Integra …
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