Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7184 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.6.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Lecce, al Parte_1 C.F._1 vico San Giusto n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Gabriele Ciardo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in qualità di legale Controparte_1 C.F._2 rappresentate dell'impresa individuale “ ”, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Zanardelli n. 7, presso lo studio dell'avv.
Tommaso Fasiello che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: lesioni personali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
[...]
nei confronti di per i danni subiti a causa della Parte_1 Controparte_1
L'attrice ha dedotto di essere “scivolata lungo il pavimento reso viscido dalla presenza di acqua versata per le pulizie in atto, non visibile e non segnalata” e di aver riportato gravi lesioni che hanno reso necessario il ricovero presso l'ospedale” V.Fazzi” di Lecce.
Si è costituita in giudizio con propria comparsa la convenuta contestando in fatto ed in diritto la pretesa attorea e chiedendo in via principale il rigetto della domanda e, in via subordinata, di dichiarare il concorso colposo prevalente dell'attrice nella causazione del sinistro, con rideterminazione del quantum e con vittoria dele spese di lite.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale dell'attrice, con prove testimoniali e con una CTU medico- legale.
All'udienza del 3.6.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*********
Valutato il complesso delle risultanze probatorie acquisite, ritiene il Giudicante che la domanda attorea è fondata.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento ermeneutico espresso dalla
Corte di Cassazione, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n.
27724/2018).
In punto di ripartizione dell'onere della prova, coerentemente con i principi espressi dal supremo consesso, si evidenzia che “l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. civ. n. 858/2008; Cass. civ. n. 5910/2011); l'art. 2051 c.c. infatti “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (vds. Cass. civ. n.
15761/2016).
È opportuno chiarire che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste in caso di uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità
- o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.; in particolare, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 2345/2019; Cass. n. 9009/2015; già Cass. 10300/07).
Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.
Conclusivamente, per quanto in questa sede d'interesse, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 2482/2018, n. 287/2015 e n.
23929/2013).
Venendo al caso di specie, la convenuta ha contestato che le lesioni riportate dall'attrice siano da ascrivere alla caduta avvenuta presso l'esercizio commerciale, in quanto nel referto di P.S. veniva riportata una “caduta accidentale presso il proprio domicilio”.
Si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il certificato medico rilasciato dal P.S. è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso la cui efficacia probatoria privilegiata è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti alla sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. civ., ord. n. 16030 del 28 luglio 2020).
Il valore di prova legale, dunque, non si estende anche alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni e la veridicità di quanto dichiarato può essere contrastata con i mezzi di prova previsti dall'ordinamento. Sotto tale profilo, infatti, il referto non è vincolante, restando affidata alla libera valutazione del giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse e lo stesso paziente potrebbe ben dimostrare di aver riferito al medico certificatore circostanze non veritiere.
Ridimensionato il valore probatorio del richiamato certificato sanitario – nella parte in cui viene attestata una caduta accidentale presso il domicilio dell'attrice -vanno esaminate le prove orali raccolte in corso di causa.
Il teste oculare ha dichiarato: “Ricordo che ero prima della signora Testimone_1 all'ingresso del negozio, ma ho fatto passare davanti lei tenendo la porta aperta. La Part sig.ra (che non conoscevo) ha fatto un paio di passi e, poi, è scivolata a terra. Nel punto in cui è caduta la signora ricordo che a terra era bagnato;
l'ho soccorsa personalmente insieme alla proprietaria e ad altre due signore ivi presenti, probabilmente clienti. Mi sono accorto che era bagnato quando piegandomi mi sono appoggiato a terra per aiutare la signora a rialzarsi. Non c'era alcuna segnalazione.
Ricordo la presenza di una mazza, di un secchio e di uno straccio all'angolo destro dando le spalle alla porta di ingresso. All'interno del secchio non so dire se ci fosse acqua.
Confermo che la signora titolare del negozio, dopo la caduta dell'attrice riferì che CP_1 aveva fatto pulire e si scusò per l'accaduto…ho accompagnato io la signora al Pronto
Soccorso ed ero presente quando riferì di essere caduta in un negozio”.
Inattendibili, invece, le dichiarazioni della teste di parte convenuta , la Testimone_2 quale ha rappresentato una dinamica del sinistro che contrasta con quanto dedotto dalla stessa convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta.
La teste ha, infatti, dichiarato “ in relazione al capitolo 11 della memoria di parte convenuta, confermo di essermi trovata il 28.12.2016 come cliente all'interno del negozio
“ di … allorché entrò nel negozio la sig.ra Controparte_2 Controparte_1
, che allora non conoscevo ma non confermo l'orario del capitolo 11 della Parte_1 memoria istruttoria del difensore della convenuta così come viene letto;
si trattava di tarda mattinata, almeno mezzogiorno e oltre, in questo ricordo che come d'abitudine la titolare del negozio aveva già chiuso la porta a chiave dall'interno, avvicinandosi l'orario Part di chiusura e, pertanto, per fare entrare la sig.ra ha dovuto avvicinarsi ad aprire. La Part sig.ra è caduta mentre entrava nel negozio, essendo inciampata su una piccola soglia di ingresso facente parte dell'infisso della porta nel negozio;
ribadisco che è inciampata Part sulla soglia di ingresso costituita da un piccolo rialzo. La sig.ra è stata soccorsa da me, dalla titolare e da un altro signore che attendeva la moglie, che era in bagno.
Nell'immediato tutti ci siamo offerti di accompagnarla al pronto soccorso, lamentando dolori al braccio sinistro e dicendo che si trattava proprio del braccio dove si era fatta male anni prima. Io, abitando nelle vicinanze, andai a prendere il ghiaccio ed una Part pomata e la soccorsi apponendo nel braccio dolorante entrambi. La sig.ra non rimase nel negozio per ultimare gli acquisti ma la accompagno io e la titolare alla macchina.
Ribadisco che non ha voluto essere accompagnata al pronto soccorso dicendo “è un dolore che mi porto da anni, poi mi passa” mettendosi alla guida della vettura”.
Stante le dichiarazioni della teste , la convenuta avrebbe assistito alla Tes_2 CP_1 caduta dell'attrice, “inciampata su una piccola soglia di ingresso facente parte dell'infisso della porta nel negozio” che la stessa proprietaria avrebbe aperto. Eppure, di tanto, non vi è traccia negli scritti difensivi. Al contrario, la convenuta ha dedotto la responsabilità esclusiva dell'attrice che “non ha rispettato le norme della prudenza e diligenza che avrebbero dovuto indurla a prestare maggiore cautela nel camminare su un pavimento nel mentre si stavano effettuando le pulizie” (pag. 4 della Comparsa di costituzione e risposta).
L'istruttoria orale espletata ha, dunque, permesso di accertare la veridicità della ricostruzione fattuale operata dall'attrice, la quale risulta effettivamente caduta all'interno del negozio a causa della pavimentazione bagnata e Controparte_2 non segnalata.
La responsabilità esclusiva dell'evento è da imputarsi alla proprietaria dell'esercizio commerciale, la quale non ha fornito prova liberatoria e dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, impendendo, ad esempio, l'accesso in corrispondenza del pavimento bagnato o apponendo un cartello al fine di avvertire gli utenti della situazione di pericolo, laddove nessun tipo di colpa può essere imputata alla danneggiata che non risulta aver violato alcuna regola prudenziale di condotta in merito.
In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito dall'attrice, si fa integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto tratte a seguito di corretti accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, con applicazione di corretti criteri e di un condivisibile iter logico.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato che l'attrice, a seguito della caduta accidentale del 28.12.2016, ha subito Co una “FRATTURA SCOMPOSTA DEL'EPIFISI PROSSIMALE DELL'OMERO ” statuendo la piena compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento, così come ricostruito in sede processuale.
Il CTU ha altresì rilevato che “a seguito delle lesioni sofferte in occasione del sinistro de quo, residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 18%” con:
- Inabilità temporanea totale pari a 30gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 120 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 160 gg
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che l'attrice al momento del sinistro aveva 66 anni e applicando la Tabella del Tribunale di Milano aggiornata all'attualità:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Danno biologico risarcibile € 43.379,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 58.128,00
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 160
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.600,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.950,00
TOTALE GENERALE: € 73.078,00
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sulla somma rivalutata sono dovuti inoltre interessi legali sino al soddisfo.
L'attrice ha inoltre diritto al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro occorso, documentate e ritenute congrue dal CTU per un importo di €
1.305,43.
Le spese di lite, anche CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 7184/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di per il CP_1 Controparte_1 sinistro occorso in data 28.12.2016;
b) condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore di Parte_1
, liquidato in € 73.078,00 per danni alla persona, oltre interessi legali su tale
[...] somma, prima devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata, e in € 1.305,43 per rimborso spese mediche, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 786,00 per spese ed € 13.630,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
d) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta. La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 4.6.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.ssa Daniela Mauro.