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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8959/2022 tra le parti:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
sig. con sede in San Gimignano (SI), Località Canonica, Via del Ponte n. 3, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. ENNIO ZANI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio del suo difensore in Firenze, Via de' Federighi n. 3 ATTRICE
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_1 P.IVA_2 [...]
, con sede in Empoli, con il patrocinio dell'avv. LUIGI BIMBI (C.F. ), CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Pisa, Via Palestro n. 25 CONVENUTA
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Piaccia al Sig. Giudice del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: Nel merito: Condannare parte convenuta, per le causali di cui alla narrativa, al risarcimento
e comunque al rimborso in favore della società ricorrente della complessiva somma capitale di Euro
7.806,28, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (31/3/2022) al saldo, o a quella diversa somma che risultasse dovuta e/o di giustizia, oltre alle spese legali del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio espletato ante causam (cfr. doc.6) per Euro 2.949,89, come da allegata fattura
(doc.12). In via istruttoria:
- Ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta, nonché prova per testimoni, sulle circostanze capitolate ai nn.
1-7 della parte narrativa del presente atto, da intendersi qui per integralmente riportate, trascritte e precedute da rituale “DCV”, indicando a
pagina 1 di 7 testimoni i Sig. legale rappresentante pro-tempore Testimone_1 Parte_3
con riserva di indicarne eventuali altri nell'assegnando termine e di eventuali Testimone_2
ulteriori deduzioni istruttorie;
- Ammettere all'esito delle prove orali, stante la contestazione avversaria in punto di quantum, e qualora la S.V. lo ritenga opportuna, C.T.U. in odine alla entità e alla congruità dei lavori di riparazione per cui è causa.
In ogni caso: Von vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, in via istruttoria, ammettere la richiesta
d'integrazione della CTU non ammessa;
in via preliminare, dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione attiva di rispetto alla domanda cui si resiste;
sempre in via preliminare Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ai sensi dell'art. 1808 c.c.; nel merito, CP_1 rigettare le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum e rigettare conseguentemente la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1 confronti di . Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3 agosto 2022, ha Parte_1
chiesto la condanna di al pagamento della somma di euro 7.806,28, a titolo di CP_1
risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito a seguito della rottura della fognatura adiacente al fabbricato industriale sito in San Gimignano (SI), Via del Ponte n.3, nonché al rimborso delle spese legali relative al procedimento di negoziazione assistita obbligatorio espletato ante causam, pari ad euro 2.949,89.
In particolare, l'attrice ha rilevato l'inadempimento della società convenuta, evidenziando:
- che, è conduttrice di un fabbricato industriale sito in San Gimignano (SI), Via Parte_1 del Ponte n.3, nonché comodataria dell'appezzamento di terreno adiacente al suddetto immobile;
- che l'attrice ha incaricato la DI di effettuare dei lavori di scavo per sostituire la Testimone_2 terra con del materiale inerte al fine di realizzare un piazzale di stoccaggio merci nell'appezzamento di terra sopra citato;
pagina 2 di 7 - che a seguito delle operazioni anzidette, ha potuto constatare la rottura della Parte_1
fognatura sottostante il terreno;
- che l'attrice ha formalmente invitato quale ente gestore, ad intervenire al fine di CP_1
ripristinare le fognature;
- che a fronte dell'inerzia della convenuta, ha dovuto effettuare le riparazioni a Parte_1
proprie spese, sostenendo un costo complessivo pari ad euro 7.806,28, oltre IVA;
- che a nulla sono valsi i tentativi di comporre bonariamente la vertenza.
Costituitasi in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva CP_1
della società attrice, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
All'udienza del 22 novembre 2022 è stato disposto il mutamento del rito, stante la necessità di un'istruzione non sommaria.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite l'assunzione di prove testimoniali all'udienza del 12 marzo 2024, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26 novembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda è fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
Di conseguenza, in primo luogo è doveroso esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società svolta da parte convenuta. Sul punto, si rammenta anzitutto che, per Parte_1 costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere.” (Cass. n. 4003/2006, in senso conforme: Cass. n. 21011/2010 e Cass. n.
3082/2015). pagina 3 di 7 Oltre a ciò, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante.” (Cass. n. 14269/2017).
Venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che parte attrice abbia debitamente assolto ai sopra citati oneri probatori.
È documentalmente provato, infatti, che in qualità di conduttrice del fabbricato Parte_1
industriale sito in San Gimignano (SI), mappale 4, particella 832, si è impegnata ad eseguire a proprio esclusivo onere, cura e spese, tutte le opere di completamento e adattamento eventualmente necessarie per lo svolgimento della propria attività (cfr. docc.
7-10 di parte attrice).
Ed invero, non vi è dubbio che le opere di scavo eseguite sul terreno adiacente all'immobile anzidetto, catastalmente identificato dal mappale 4, particella 651 e concesso in comodato all'attrice, siano correlabili all'attività imprenditoriale esercitata da quest'ultima, in quanto finalizzati alla realizzazione di un piazzale di stoccaggio merci.
Inoltre, è provato per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che i costi relativi al ripristino delle fognature sottostanti al terreno anzidetto sono stati sostenuti da Parte_1
Risulta quindi evidente che il soggetto proprietario della particella 651 non può avanzare alcuna pretesa in relazione alla fattispecie de quo.
Sussiste pertanto la legittimazione ad agire dell'odierna attrice.
2. Analogamente, non vi possono essere dubbi circa la legittimazione passiva di CP_1
La Suprema Corte ha statuito che "gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (Cass. n. 6665/2009).
L'ente gestore, quale soggetto tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res.
pagina 4 di 7 Nel caso concreto, come si evince dall'art. 1 lett. f) del decreto di asservimento 1/2021, “le tubazioni, i cavidotti, i manufatti, i pozzetti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative alla fognatura, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà del Gestore pro tempore del Servizio Idrico Integrato
ACQUE S.p.A.” (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Le eccezioni svolte in via preliminare da parte convenuta vanno pertanto rigettate.
3. Venendo al merito, si rileva che il consulente d'ufficio geom. all'esito delle Persona_1 operazioni peritali effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “La vecchia condotta fognaria, realizzata dal Comune di San Gimignano quale opera di urbanizzazione di una zona industriale negli anni 60, era costituita da elementi prefabbricati in c.l.s. di esiguo spessore
(doc. 10 e 11 parte resistente) e, quindi non idonei a sopportare carichi pesanti ammissibili in una zona con destinazione urbanistica industriale. Il CTU aggiunge che la tubazione in oggetto era posta ad una quota troppo superficiale (circa 20-30 cm) rispetto al piano di calpestio del piazzale e non erano stati previsti, in fase di realizzazione, idonei sistemi di ripartizioni dei carichi che avrebbero evitato la rottura delle tubazioni in più punti come meglio riportato in atti.
La concomitanza di questi due fattori, ovvero l'esiguo spessore degli elementi che costituivano la vecchia fognatura e la sua posa in opera troppo superficiale (circa 20-30 cm) rispetto al piano di calpestio del piazzale, hanno comportato la rottura e/o danneggiamento della parte superiore della fognatura che attraversa il mappale 651.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in relazione all'accertamento del nesso di causalità tra la rete fognaria e la rottura della medesima, risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Di contro, non paiono condivisibili le argomentazioni di laddove paventano un uso CP_1
improprio del piazzale, stante il transito di mezzi pesanti sullo stesso.
Tali contestazioni, oltre ad essere prive di un adeguato supporto probatorio, risultano nettamente smentite dalle valutazioni espresse dal consulente d'ufficio, il quale ha chiaramente sottolineato la destinazione urbanistica industriale dell'area in questione.
Parimenti infondata è la tesi di parte convenuta secondo cui i lavori eseguiti da Parte_1 sono in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1 lett. e) del decreto di asservimento 1/2021.
Difatti, la sostituzione del “terreno misto a inerte”, che, stando all'elaborato del geom. Persona_1 ricopriva originariamente il piazzale identificato dalla particella 651, con l'attuale “materiale riciclato
e stabilizzato di cava”, non può certamente essere parificato alla costruzione di un'opera. pagina 5 di 7 Inoltre, non vi è prova alcuna del fatto che l'intervento di ripristino ha modificato la profondità di posa della tubazione, posto che tale circostanza, specificatamente contestata dalla società attrice, non è stata riscontrata nel corso delle operazioni peritali.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha sottolineato che “le attività svolte dalla dal 2016, in Pt_1
merito alla rottura o danneggiamento della parte superiore della condotta fognaria, non hanno influito sulla servitù in quanto la stessa tubazione è posta ad una quota inferiore rispetto al piano di calpestio del piazzale.”.
È quindi di tutta evidenza che non ha posto in essere alcuna attività contraria al Parte_1
dispositivo del suddetto decreto di asservimento.
Pertanto, posto che “le cause, in merito alla rottura o danneggiamento della parte superiore della condotta fognaria sono lo spessore esiguo della tubazione, il materiale vetusto e la profondità della fognatura non idonei per la zona su cui insiste”, è tenuta a rimborsare alla società attrice CP_1
i costi sostenuti per il ripristino delle condutture per cui è causa.
D'altronde, lo stesso art. 1 del decreto di asservimento citato dalla convenuta precisa, alla lett. l), che
“qualsiasi responsabilità, connessa e conseguente alla messa in opera, alla manutenzione o alla modifica della tubazione e dei cavidotti, è a carico del Gestore pro tempore del Servizio idrico integrato ACQUE S.p.A.”.
Ed invero, anche il teste sentito in controprova sui capitoli dedotti da Tes_3 Parte_1
ha confermato che la società convenuta è già intervenuta in passato per riparare la fognatura in
[...]
caso di danneggiamento.
4. Per quel che attiene al quantum, le fatture versate in atti da parte attrice documentano costi di ripristino pari a complessivi euro 7.806,28, oltre IVA (cfr. docc.
3-5 di parte attrice).
Il CTU ha ritenuto il detto importo “congruo e minore rispetto ai prezzi desunti dal corrente mercato e delle voci del prezzario della Regione Toscana.”.
Sussiste pertanto il diritto di al ristoro della somma richiesta. Parte_1
pagina 6 di 7 5. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico della convenuta, in forza del principio generale della soccombenza. Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte soccombente.
Sono inoltre dovute le spese per l'assistenza del legale nella fase pre-contenziosa, quantificate come da fattura prodotta in giudizio, rammentandosi al riguardo che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (Cass. n. 24481/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
euro 7.806,28, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna rimborsare a le spese per l'assistenza del legale nella CP_1 Parte_1
fase pre-contenziosa, quantificate nella misura complessiva di euro 2.949,89.
4) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8959/2022 tra le parti:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
sig. con sede in San Gimignano (SI), Località Canonica, Via del Ponte n. 3, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. ENNIO ZANI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio del suo difensore in Firenze, Via de' Federighi n. 3 ATTRICE
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_1 P.IVA_2 [...]
, con sede in Empoli, con il patrocinio dell'avv. LUIGI BIMBI (C.F. ), CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Pisa, Via Palestro n. 25 CONVENUTA
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Piaccia al Sig. Giudice del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: Nel merito: Condannare parte convenuta, per le causali di cui alla narrativa, al risarcimento
e comunque al rimborso in favore della società ricorrente della complessiva somma capitale di Euro
7.806,28, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (31/3/2022) al saldo, o a quella diversa somma che risultasse dovuta e/o di giustizia, oltre alle spese legali del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio espletato ante causam (cfr. doc.6) per Euro 2.949,89, come da allegata fattura
(doc.12). In via istruttoria:
- Ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta, nonché prova per testimoni, sulle circostanze capitolate ai nn.
1-7 della parte narrativa del presente atto, da intendersi qui per integralmente riportate, trascritte e precedute da rituale “DCV”, indicando a
pagina 1 di 7 testimoni i Sig. legale rappresentante pro-tempore Testimone_1 Parte_3
con riserva di indicarne eventuali altri nell'assegnando termine e di eventuali Testimone_2
ulteriori deduzioni istruttorie;
- Ammettere all'esito delle prove orali, stante la contestazione avversaria in punto di quantum, e qualora la S.V. lo ritenga opportuna, C.T.U. in odine alla entità e alla congruità dei lavori di riparazione per cui è causa.
In ogni caso: Von vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, in via istruttoria, ammettere la richiesta
d'integrazione della CTU non ammessa;
in via preliminare, dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione attiva di rispetto alla domanda cui si resiste;
sempre in via preliminare Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ai sensi dell'art. 1808 c.c.; nel merito, CP_1 rigettare le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum e rigettare conseguentemente la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1 confronti di . Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3 agosto 2022, ha Parte_1
chiesto la condanna di al pagamento della somma di euro 7.806,28, a titolo di CP_1
risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito a seguito della rottura della fognatura adiacente al fabbricato industriale sito in San Gimignano (SI), Via del Ponte n.3, nonché al rimborso delle spese legali relative al procedimento di negoziazione assistita obbligatorio espletato ante causam, pari ad euro 2.949,89.
In particolare, l'attrice ha rilevato l'inadempimento della società convenuta, evidenziando:
- che, è conduttrice di un fabbricato industriale sito in San Gimignano (SI), Via Parte_1 del Ponte n.3, nonché comodataria dell'appezzamento di terreno adiacente al suddetto immobile;
- che l'attrice ha incaricato la DI di effettuare dei lavori di scavo per sostituire la Testimone_2 terra con del materiale inerte al fine di realizzare un piazzale di stoccaggio merci nell'appezzamento di terra sopra citato;
pagina 2 di 7 - che a seguito delle operazioni anzidette, ha potuto constatare la rottura della Parte_1
fognatura sottostante il terreno;
- che l'attrice ha formalmente invitato quale ente gestore, ad intervenire al fine di CP_1
ripristinare le fognature;
- che a fronte dell'inerzia della convenuta, ha dovuto effettuare le riparazioni a Parte_1
proprie spese, sostenendo un costo complessivo pari ad euro 7.806,28, oltre IVA;
- che a nulla sono valsi i tentativi di comporre bonariamente la vertenza.
Costituitasi in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva CP_1
della società attrice, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
All'udienza del 22 novembre 2022 è stato disposto il mutamento del rito, stante la necessità di un'istruzione non sommaria.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite l'assunzione di prove testimoniali all'udienza del 12 marzo 2024, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26 novembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda è fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
Di conseguenza, in primo luogo è doveroso esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società svolta da parte convenuta. Sul punto, si rammenta anzitutto che, per Parte_1 costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere.” (Cass. n. 4003/2006, in senso conforme: Cass. n. 21011/2010 e Cass. n.
3082/2015). pagina 3 di 7 Oltre a ciò, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante.” (Cass. n. 14269/2017).
Venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che parte attrice abbia debitamente assolto ai sopra citati oneri probatori.
È documentalmente provato, infatti, che in qualità di conduttrice del fabbricato Parte_1
industriale sito in San Gimignano (SI), mappale 4, particella 832, si è impegnata ad eseguire a proprio esclusivo onere, cura e spese, tutte le opere di completamento e adattamento eventualmente necessarie per lo svolgimento della propria attività (cfr. docc.
7-10 di parte attrice).
Ed invero, non vi è dubbio che le opere di scavo eseguite sul terreno adiacente all'immobile anzidetto, catastalmente identificato dal mappale 4, particella 651 e concesso in comodato all'attrice, siano correlabili all'attività imprenditoriale esercitata da quest'ultima, in quanto finalizzati alla realizzazione di un piazzale di stoccaggio merci.
Inoltre, è provato per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che i costi relativi al ripristino delle fognature sottostanti al terreno anzidetto sono stati sostenuti da Parte_1
Risulta quindi evidente che il soggetto proprietario della particella 651 non può avanzare alcuna pretesa in relazione alla fattispecie de quo.
Sussiste pertanto la legittimazione ad agire dell'odierna attrice.
2. Analogamente, non vi possono essere dubbi circa la legittimazione passiva di CP_1
La Suprema Corte ha statuito che "gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (Cass. n. 6665/2009).
L'ente gestore, quale soggetto tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res.
pagina 4 di 7 Nel caso concreto, come si evince dall'art. 1 lett. f) del decreto di asservimento 1/2021, “le tubazioni, i cavidotti, i manufatti, i pozzetti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative alla fognatura, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà del Gestore pro tempore del Servizio Idrico Integrato
ACQUE S.p.A.” (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Le eccezioni svolte in via preliminare da parte convenuta vanno pertanto rigettate.
3. Venendo al merito, si rileva che il consulente d'ufficio geom. all'esito delle Persona_1 operazioni peritali effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “La vecchia condotta fognaria, realizzata dal Comune di San Gimignano quale opera di urbanizzazione di una zona industriale negli anni 60, era costituita da elementi prefabbricati in c.l.s. di esiguo spessore
(doc. 10 e 11 parte resistente) e, quindi non idonei a sopportare carichi pesanti ammissibili in una zona con destinazione urbanistica industriale. Il CTU aggiunge che la tubazione in oggetto era posta ad una quota troppo superficiale (circa 20-30 cm) rispetto al piano di calpestio del piazzale e non erano stati previsti, in fase di realizzazione, idonei sistemi di ripartizioni dei carichi che avrebbero evitato la rottura delle tubazioni in più punti come meglio riportato in atti.
La concomitanza di questi due fattori, ovvero l'esiguo spessore degli elementi che costituivano la vecchia fognatura e la sua posa in opera troppo superficiale (circa 20-30 cm) rispetto al piano di calpestio del piazzale, hanno comportato la rottura e/o danneggiamento della parte superiore della fognatura che attraversa il mappale 651.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in relazione all'accertamento del nesso di causalità tra la rete fognaria e la rottura della medesima, risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Di contro, non paiono condivisibili le argomentazioni di laddove paventano un uso CP_1
improprio del piazzale, stante il transito di mezzi pesanti sullo stesso.
Tali contestazioni, oltre ad essere prive di un adeguato supporto probatorio, risultano nettamente smentite dalle valutazioni espresse dal consulente d'ufficio, il quale ha chiaramente sottolineato la destinazione urbanistica industriale dell'area in questione.
Parimenti infondata è la tesi di parte convenuta secondo cui i lavori eseguiti da Parte_1 sono in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1 lett. e) del decreto di asservimento 1/2021.
Difatti, la sostituzione del “terreno misto a inerte”, che, stando all'elaborato del geom. Persona_1 ricopriva originariamente il piazzale identificato dalla particella 651, con l'attuale “materiale riciclato
e stabilizzato di cava”, non può certamente essere parificato alla costruzione di un'opera. pagina 5 di 7 Inoltre, non vi è prova alcuna del fatto che l'intervento di ripristino ha modificato la profondità di posa della tubazione, posto che tale circostanza, specificatamente contestata dalla società attrice, non è stata riscontrata nel corso delle operazioni peritali.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha sottolineato che “le attività svolte dalla dal 2016, in Pt_1
merito alla rottura o danneggiamento della parte superiore della condotta fognaria, non hanno influito sulla servitù in quanto la stessa tubazione è posta ad una quota inferiore rispetto al piano di calpestio del piazzale.”.
È quindi di tutta evidenza che non ha posto in essere alcuna attività contraria al Parte_1
dispositivo del suddetto decreto di asservimento.
Pertanto, posto che “le cause, in merito alla rottura o danneggiamento della parte superiore della condotta fognaria sono lo spessore esiguo della tubazione, il materiale vetusto e la profondità della fognatura non idonei per la zona su cui insiste”, è tenuta a rimborsare alla società attrice CP_1
i costi sostenuti per il ripristino delle condutture per cui è causa.
D'altronde, lo stesso art. 1 del decreto di asservimento citato dalla convenuta precisa, alla lett. l), che
“qualsiasi responsabilità, connessa e conseguente alla messa in opera, alla manutenzione o alla modifica della tubazione e dei cavidotti, è a carico del Gestore pro tempore del Servizio idrico integrato ACQUE S.p.A.”.
Ed invero, anche il teste sentito in controprova sui capitoli dedotti da Tes_3 Parte_1
ha confermato che la società convenuta è già intervenuta in passato per riparare la fognatura in
[...]
caso di danneggiamento.
4. Per quel che attiene al quantum, le fatture versate in atti da parte attrice documentano costi di ripristino pari a complessivi euro 7.806,28, oltre IVA (cfr. docc.
3-5 di parte attrice).
Il CTU ha ritenuto il detto importo “congruo e minore rispetto ai prezzi desunti dal corrente mercato e delle voci del prezzario della Regione Toscana.”.
Sussiste pertanto il diritto di al ristoro della somma richiesta. Parte_1
pagina 6 di 7 5. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico della convenuta, in forza del principio generale della soccombenza. Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte soccombente.
Sono inoltre dovute le spese per l'assistenza del legale nella fase pre-contenziosa, quantificate come da fattura prodotta in giudizio, rammentandosi al riguardo che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (Cass. n. 24481/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
euro 7.806,28, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna rimborsare a le spese per l'assistenza del legale nella CP_1 Parte_1
fase pre-contenziosa, quantificate nella misura complessiva di euro 2.949,89.
4) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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