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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CC, all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2630/2024 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via N. Sole 34, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 13.9.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, con lettera del 7.6.2024 l'agenzia dell' comunicava la CP_1 riliquidazione della prestazione di anticipo pensionistico per APE SOCIALE concessa il 9.2.2023 con decorrenza giugno 2022 e scadenza aprile 2026, rilevando un indebito a carico dello stesso di €
1815,13 per avere percepito la prestazione indebitamente nei mesi di maggio 2024 e giugno 2024, con cessazione della prestazione con decorrenza 1.5.2024, data nella quale avrebbe maturato i requisiti per la pensione. Ritenendo illegittima la pretesa, in quanto a maggio 2024 non aveva maturato i requisiti per la percezione di alcuna pensione anticipata, e la norma (Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/05/2017 n. 88 art. 8 emesso in applicazione del comma 185 dell''art. 1 della L.
232 del 2016) non dispone assolutamente la decadenza /cessazione della prestazione per la ipotesi in cui successivamente alla concessione dell'ape sociale maturino in capo al lavoratore i requisiti per la percezione di un trattamento pensionistico diretto e che lo stesso venga lui erogato, ricorreva davanti il giudice del lavoro allegando la violazione dell'l'art. 1 co. 179 della L. 232 del 201, del comma 183 art della L. 232 del 2016 , Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2017 n.
88.
Tanto premesso, domandava di accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 1815,13, per le ragioni innanzi libellate con diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' in forza della suddetta procedura di recupero indebito;
con vittoria CP_1 di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva la infondatezza CP_1 in diritto della domanda, e domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Preliminarmente e eccezioni sollevate dall' vanno disattese in quanto sconfessate CP_2 dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
3. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce la violazione della legge in materia di APE SOCIALE come in premessa articolata, e comunque l'illegittimità del provvedimento dell' in data 7.6.2024 con la quale CP_1
l' agisce in restituzione della somma di € 1.815,13 a titolo di APE SOCIALE nel periodo CP_1
1.6.2022/1.4.2024.
La doglianza non può essere condivisa. L'indebito opposto origina dalla percezione di somme a titolo di APE sociale non spettanti in quanto il ricorrente risulta percettore da aprile 2024 di pensione estera. L' una volta venuto a CP_1 conoscenza della percezione della pensione estera dal 2024 ha rivalutato la situazione del ricorrente, scaturendo così l'obbligo della parziale restituzione per motivi reddituali.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito sussiste in quanto il ricorrente, da aprile 2024 è divenuto titolare di pensione estera, per cui in applicazione del disposto normativo in materia, come peraltro previsto nella circolare n. 100 del 2017, è da escludere il diritto alla percezione CP_1 dell'APE sociale in caso di percezione di pensione estera;
la norma non opera distinzioni né per ratei né distingue se la pensione era preesistente o sopravvenuta (punto 3 della circolare in rif. all'articolo
2, comma 1, e l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio
2017 n. 88, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, "non possono conseguire
l'APE sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero".
Tant'è, al punto 4 si stabilisce che “Cause di decadenza dall'indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 8, commi 1 e 2, del decreto) Ove in corso di fruizione dell'APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, il medesimo decade dal diritto all'indennità dalla data di decorrenza della pensione (art. 8, comma
2, del decreto). Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile", per cui solo la percezione di una pensione indiretta oppure di invalidità civile non impedisce il diritto all'APE sociale”.
Nel merito, il ricorrente domanda di accertare la non debenza della somma rivendicata dall' , CP_2 tuttavia nel momento in cui ha iniziato a percepire la pensione estera è venuto meno il diritto all'APE
Sociale, perchè la legge istitutiva di questa forma di accompagnamento alla pensione di vecchiaia esclude la compatibilità con qualsiasi tipologia di pensione diretta (comma 180 della Legge 232/2016, in base al quale «l'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto), e perché proprio la circolare n. 100/2017 lo prevede prescindendo dall'importo del trattamento previdenziale, con CP_1 unica eccezione, la compatibilità con i redditi da lavoro occasionale fino a 5mila euro annui.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato perché non fondato.
4. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 13.9.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CC, all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2630/2024 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via N. Sole 34, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 13.9.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, con lettera del 7.6.2024 l'agenzia dell' comunicava la CP_1 riliquidazione della prestazione di anticipo pensionistico per APE SOCIALE concessa il 9.2.2023 con decorrenza giugno 2022 e scadenza aprile 2026, rilevando un indebito a carico dello stesso di €
1815,13 per avere percepito la prestazione indebitamente nei mesi di maggio 2024 e giugno 2024, con cessazione della prestazione con decorrenza 1.5.2024, data nella quale avrebbe maturato i requisiti per la pensione. Ritenendo illegittima la pretesa, in quanto a maggio 2024 non aveva maturato i requisiti per la percezione di alcuna pensione anticipata, e la norma (Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/05/2017 n. 88 art. 8 emesso in applicazione del comma 185 dell''art. 1 della L.
232 del 2016) non dispone assolutamente la decadenza /cessazione della prestazione per la ipotesi in cui successivamente alla concessione dell'ape sociale maturino in capo al lavoratore i requisiti per la percezione di un trattamento pensionistico diretto e che lo stesso venga lui erogato, ricorreva davanti il giudice del lavoro allegando la violazione dell'l'art. 1 co. 179 della L. 232 del 201, del comma 183 art della L. 232 del 2016 , Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2017 n.
88.
Tanto premesso, domandava di accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 1815,13, per le ragioni innanzi libellate con diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' in forza della suddetta procedura di recupero indebito;
con vittoria CP_1 di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva la infondatezza CP_1 in diritto della domanda, e domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni attoree.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Preliminarmente e eccezioni sollevate dall' vanno disattese in quanto sconfessate CP_2 dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
3. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce la violazione della legge in materia di APE SOCIALE come in premessa articolata, e comunque l'illegittimità del provvedimento dell' in data 7.6.2024 con la quale CP_1
l' agisce in restituzione della somma di € 1.815,13 a titolo di APE SOCIALE nel periodo CP_1
1.6.2022/1.4.2024.
La doglianza non può essere condivisa. L'indebito opposto origina dalla percezione di somme a titolo di APE sociale non spettanti in quanto il ricorrente risulta percettore da aprile 2024 di pensione estera. L' una volta venuto a CP_1 conoscenza della percezione della pensione estera dal 2024 ha rivalutato la situazione del ricorrente, scaturendo così l'obbligo della parziale restituzione per motivi reddituali.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito sussiste in quanto il ricorrente, da aprile 2024 è divenuto titolare di pensione estera, per cui in applicazione del disposto normativo in materia, come peraltro previsto nella circolare n. 100 del 2017, è da escludere il diritto alla percezione CP_1 dell'APE sociale in caso di percezione di pensione estera;
la norma non opera distinzioni né per ratei né distingue se la pensione era preesistente o sopravvenuta (punto 3 della circolare in rif. all'articolo
2, comma 1, e l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio
2017 n. 88, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, "non possono conseguire
l'APE sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero".
Tant'è, al punto 4 si stabilisce che “Cause di decadenza dall'indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 8, commi 1 e 2, del decreto) Ove in corso di fruizione dell'APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, il medesimo decade dal diritto all'indennità dalla data di decorrenza della pensione (art. 8, comma
2, del decreto). Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile", per cui solo la percezione di una pensione indiretta oppure di invalidità civile non impedisce il diritto all'APE sociale”.
Nel merito, il ricorrente domanda di accertare la non debenza della somma rivendicata dall' , CP_2 tuttavia nel momento in cui ha iniziato a percepire la pensione estera è venuto meno il diritto all'APE
Sociale, perchè la legge istitutiva di questa forma di accompagnamento alla pensione di vecchiaia esclude la compatibilità con qualsiasi tipologia di pensione diretta (comma 180 della Legge 232/2016, in base al quale «l'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto), e perché proprio la circolare n. 100/2017 lo prevede prescindendo dall'importo del trattamento previdenziale, con CP_1 unica eccezione, la compatibilità con i redditi da lavoro occasionale fino a 5mila euro annui.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato perché non fondato.
4. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 13.9.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CC