Sentenza 28 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/07/2022, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01312/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2017, proposto da
Studiocinque Outdoor S.r.l.u, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso lo studio AL (Gestipos Srl) CA in Lecce, viale Marconi n. 7;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio Antonio UT in Lecce, via Umberto i n. 28;
per l'annullamento
- della Nota Prot. N. 108195, del 19.12.2016, notificata alla ricorrente il 27.12.2016, a firma del Dirigente del Settore Tributi – Servizio impiantistica Pubblicitaria del Comune di Brindisi, dall'oggetto “Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione n. 3 del 09.03.2007 riguardante l'installazione su suolo pubblico di n. 3 impianti pubblicitari delle dimensioni di mt 6x3.–Riscontro-;
- della Nota Prot. N. 108186, del 19.12.2016, notificata alla ricorrente il 27.12.2016, a firma del Dirigente del Settore Tributi – Servizio impiantistica Pubblicitaria del Comune di Brindisi, dall'oggetto “ Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione n. 2 del 09.03.2007 riguardante l'installazione su suolo pubblico di n. 10 cartelli pubblicitari delle dimensioni di mt 1,40 x 2,00 –Riscontro-;
nonché
Della delibera di G.M. n. 201 del 15.12.2016, avente ad oggetto la “Proroga delle autorizzazioni riguardanti gli impianti pubblicitari in scadenza al 31.12.2016”;
-del P.G.I.P. vigente nel Comune di Brindisi, approvato con Deliberazione di C.S. n. 70 del 22.06.2004, limitatamente all'art. 1.3, qualora interpretabile come norme dalla portata caducatoria del piano medesimo;
-del P.G.I.P. vigente nel Comune di Brindisi, approvato con Deliberazione di C.S. n. 70 del 22.06.2004, limitatamente all'art. 25 relativo all'applicazione del Contributo di Miglioria Ambientale.
- di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente;
nonché per l'ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA
- del diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento, in riscontro all'istanza presentata, all'esito della verifica dei presupposti di permanenza degli impianti sotto il profilo della conformità alle prescrizioni tecniche previste dal PGIP, di rinnovo novennale o, in estremo subordine, triennale delle autorizzazioni predette, al fine di esercitare la propria impresa nel Comune di Brindisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti in collegamento da remoti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, che opera nel settore dell’impiantistica pubblicitaria, a seguito dell’approvazione da parte del Comune di Brindisi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, giusta delibera C.S. n. 70/2004, ha conseguito titolo per l’installazione di impianti pubblicitari di cui alle autorizzazioni nn., 3 (tre impianti), 2 ( dieci impianti) per la durata di anni nove.
In data 27 maggio 2016 la ricorrente chiedeva il rinnovo delle autorizzazioni per ulteriore identico periodo.
Dopo ulteriori solleciti, il Comune di Brindisi con nota del 27.12.2016 comunicava l’intendimento di denegare il richiesto rinnovo dei titoli autorizzativi, concedendo invece una proroga di soli 12 mesi al fine di pervenire all’approvazione di nuovo P.G.I.P., stante l’intervenuta decadenza automatica di quello approvato nel 2004, richiedendo altresì il deposito di documentazione integrativa.
La ricorrente, pur depositando la documentazione integrativa richiesta ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento e deducendo, a supporto della domanda, i seguenti motivi di censura:
1. Violazione del P.G.I.P. del Comune di Brindisi approvato con delibera C.S. n. 70/2004, violazione dell’art. 53 co. 6 del D.P.R.495/92; incompetenza della Giunta Municipale e violazione dell’art. 42 c. 2 lett. a) del D. Lgs del 267/2000; violazione artt. 1 e 2 L. 241/90; violazione dei principi di affidamento e proporzionalità, nonché in eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 ,7 e 38 del D. Lgs 507/93 e degli artt. 52, 62 e 63 del D. Lgs 446/97 (nella parte in cui nelle note impugnate si pretendi il pagamento del contributo di miglioria ambientale);
3. Violazione art. 1 L. 241/90, nonché violazione del principio di giusto procedimento, nonché violazione art. 21 co. 7 del P.G.I.P..
Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie difensive, all’udienza del 21 luglio 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Condivide infatti il Collegio la tesi sostenuta dalla difesa del Comune di Brindisi con riferimento all’automatica decadenza del P.G.I.P. alla scadenza del quinquennio dalla data di sua approvazione.
Ed invero il Piano in questione risulta espressamente previsto come soggetto a verifica continua, risultando di conseguenza incoerente ed ultronea una ritenuta sua revisione.
Peraltro l’intervenuta decadenza del Piano risulta temperata dall’intervenuta concessione di termine di proroga, giustificato anche in relazione ai tempi di redazione e approvazione del nuovo Piano, successivamente adottato con delibera C.C. n. 40 del 2021, nonché all’esigenza di previsione di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei siti secondo quanto previsto dal Consiglio di Stato nella sentenza A.P. n. 5 del 25.2.2013 in conformità della normativa derivante dall’Unione Europea.
L’intervenuta automatica decadenza del Piano poteva consentire il ricorso ad una azione avverso l’inerzia del Comune nell’approvazione del nuovo P.G.I.P., esclusa viceversa una prorogatio del Piano decaduto, in quanto non prevista da alcuna norma ed anzi contraddetta espressamente dall’art. 21.11 del medesimo Piano, che stabilisce l’obbligo del titolare di “provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune”.
La decadenza automatica ai sensi dell’art.1.3 del Piano non determina pertanto alcun effetto di prorogatio, né autorizza una pretesa al rinnovo delle autorizzazioni, anche in considerazione del fatto che la predetta previsione di Piano, che prevede una durata quinquennale, non è stata oggetto di specifica impugnazione.
Né assume rilevanza in senso contrario l’affermazione della difesa della ricorrente relativa al fatto che nel nuovo Piano adottato il Comune abbia ritenuto di accedere ancora al regime autorizzatorio in luogo del ricorso a gara ad evidenza pubblica.
Rileva infine il Collegio che a norma dell’art. 26.1 del P.G.I.P. gli impianti pubblicitari di cui trattasi non possono che ritenersi ricompresi tra gli impianti privati di affissione, esclusa qualsivoglia assimilazione con gli impianti di pubblica affissione, che sono esclusivamente quelli indicati alle lettere A, B e C.
Risulta altresì infondato il motivo di censura con cui si deduce l’incompetenza della Giunta Municipale, atteso che nel caso di specie la Giunta Municipale si è limitata a disporre una proroga temporanea di dodici mesi, senza in alcun modo interferire sulle statuizioni di Piano.
Risulta infine infondato il motivo numero 2, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine alla giurisdizione o meno del Giudice amministrativo, atteso che detto contributo risulta previsto non già dalle note impugnate bensì dall’art. 25 del P.G.I.P. del 2004 (non oggetto di specifica impugnazione) e, ancor prima, dall’art. 3 del D. Lgs 31.12.97 n. 446.
Rileva infine il Collegio che sulla questione ricorrono specifici precedenti conformi, come T.A.R. Puglia - Lecce Sez. Terza n. 344/2016 e 329/2017, quest’ultima peraltro integralmente confermata con sentenza del Consiglio di Stato Sezione Quinta n. 3269/18; nonché Consiglio di Stato Sezione Quinta n. 286/2021 dell’8.1.2021e da ultimo TAR Puglia- Lecce n. 1071/2022 del 28.6.2022.
Il ricorso va dunque complessivamente respinto.
Ragioni equitative inducono tuttavia il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO