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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 454 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.11.1976 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. RUSSO CRISTINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nat a CATANIA (CT) 29/11/1975 CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. PANTANO MASSIMO e
GIANLUIDGI DI BENEDETTO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 3.4.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/05/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 8.9.2007 , dalla CP_1
cui unione non erano nati figli
Esponeva che con provvedimento del 15.1.2024 era stata pronunciata la separazione dei coniugi che gli sessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio, CP_1
formulando in via riconvenzionale domanda per la corresponsione di assegno divorzile
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data , passata in giudicato, 15.1.2024
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo invece alle domande economiche, ivi compresa la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta inerente all'assegno divorzile, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno divorzile è infondata e deve pertanto essere respinta.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico- patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, basti osservare che come risulta dalla sentenza di separazione resa tra le parti, e passata in giudicato, entrambe le parti hanno propri redditi mentre non sussiste adeguata prova in ordine al necessario squilibrio reddituale.
Giova al rigardo rilevare che il ricorrente ha dichiarato, e provato mediante la produzione documentale in atti di percepire un reddito medio mensile di circa €
1.300.00 mensile, mentre la resistente ha dichiarato in sede di udienza di comparizione di percepire una retribuzione di circa € 650.00 mensili.
E' a dire tuttavia, che la resistente ha l'uso esclusivo della casa coniugale, in comproprietà tra le parti che risulta gravata di mutuo del cui pagamento , per come incontestato tra le parti, è gravato unicamente il ricorrente.
Orbene è evidente e che l'uso esclusivo della casa coniugale, in mancanza di figli, costituisce certamente un elemento che questo tribunale deve valutare al fine di accertare i presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile e ciò a maggiore e ove le spese del mutuo gravano sulla parte che del bene non dispone.
La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 8.9.2007 atto trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello Stato civile del Comune di Caltagirone atto n 116 parte II serie A
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta di assegno divorzile;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 04/06/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 454 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.11.1976 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. RUSSO CRISTINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nat a CATANIA (CT) 29/11/1975 CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. PANTANO MASSIMO e
GIANLUIDGI DI BENEDETTO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 3.4.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/05/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 8.9.2007 , dalla CP_1
cui unione non erano nati figli
Esponeva che con provvedimento del 15.1.2024 era stata pronunciata la separazione dei coniugi che gli sessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio, CP_1
formulando in via riconvenzionale domanda per la corresponsione di assegno divorzile
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data , passata in giudicato, 15.1.2024
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo invece alle domande economiche, ivi compresa la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta inerente all'assegno divorzile, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno divorzile è infondata e deve pertanto essere respinta.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico- patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, basti osservare che come risulta dalla sentenza di separazione resa tra le parti, e passata in giudicato, entrambe le parti hanno propri redditi mentre non sussiste adeguata prova in ordine al necessario squilibrio reddituale.
Giova al rigardo rilevare che il ricorrente ha dichiarato, e provato mediante la produzione documentale in atti di percepire un reddito medio mensile di circa €
1.300.00 mensile, mentre la resistente ha dichiarato in sede di udienza di comparizione di percepire una retribuzione di circa € 650.00 mensili.
E' a dire tuttavia, che la resistente ha l'uso esclusivo della casa coniugale, in comproprietà tra le parti che risulta gravata di mutuo del cui pagamento , per come incontestato tra le parti, è gravato unicamente il ricorrente.
Orbene è evidente e che l'uso esclusivo della casa coniugale, in mancanza di figli, costituisce certamente un elemento che questo tribunale deve valutare al fine di accertare i presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile e ciò a maggiore e ove le spese del mutuo gravano sulla parte che del bene non dispone.
La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 8.9.2007 atto trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello Stato civile del Comune di Caltagirone atto n 116 parte II serie A
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta di assegno divorzile;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 04/06/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo