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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2534/2022 r. g. sez. lav., vertente tra
(P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 CP_1
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, subentrata a
[...]
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della società in persona del suo procuratore e legale rapp.te Controparte_2
p.t., sig. (CF: ) in virtù dei poteri conferiti Controparte_3 C.F._1
giusto atto notarile, Notaio di Roma, repertorio nr 177893 raccolta nr Persona_1
11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sozio (CF:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito C.F._2
in Napoli alla Via Torquato Tasso n. 65 (posta certificata:
Email_1
APPELLANTE
e con sede centrale in Controparte_4
Roma in persona del Presidente p.t., con sede centrale in Roma, in persona del
Presidente pro tempore, in proprio e quale mandatario di “ Controparte_5 [...]
), ai sensi dell'art. 13 della L. n° 448/98 ed Controparte_6
1 in virtù di procura speciale del 26.7.2001, per notaio (rep. n° 10804 – Persona_2
raccolta n° 2777), a seguito di contratto di cessione del 29.11.99 (art. 9.5.) rappresentato e difeso dall' AVV.TO ANNA OLIVA, per procura generale alle liti Notaio di FIUMICINO 23.01.2023 ed elettivamente domiciliato presso Persona_3
l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via DE GASPERI (il procuratore ha chiesto che le comunicazioni vengano inviate al n. fax 0817557145 o sulla pec
E
Email_2
NONCHE'
- contumace Controparte_7
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1058/2022 pubblicata il
19 maggio 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2019 la esponeva di avere Controparte_7
avuto conoscenza da estratto di ruolo rilasciato dall' Parte_1
dell'esistenza dei seguenti avvisi di addebito:
1- avviso di addebito n°37120112001258541000 recante data di notifica 23/09/2011 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 anno 2011 dell'ente – Sede di Nola per importo pari a euro CP_4
4.624,47; 2- avviso di addebito n°37120112002728951000 recante data di notifica
09/01/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 anno 2011 dell'ente – CP_4
Sede di Nola per importo pari a euro 4.093,69; 3- avviso di addebito n°37120120006094041000 recante data di notifica 26/07/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 rettificativi anno 2010-2011 dell'ente – Sede di Nola per CP_4
importo pari a euro 16.518,27; 4- avviso di addebito n°37120120007482973000 recante data di notifica 28/09/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 anno 2011 dell'ente – Sede di Nola per importo pari a euro 2.921,96; 5- avviso di CP_4
addebito n°37120120010747879000 recante data di notifica 28/11/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 rettificativi anno 2012 dell'ente – Sede di Nola CP_4
per importo pari a euro 2.595,13; 6- Avviso di addebito n°37120130005542286000 recante data di notifica 05/06/2013 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm/10
2 anno 2011 dell'ente sede di Nola per importo pari al netto di sanzioni e interessi CP_8
ad euro 46.961,64; 7- Avviso di addebito n°37120130005778834000 recante data di notifica 03/07/2013 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm/10 anno 2012 dell'ente sede di Nola per importo pari al netto di sanzioni e interessi ad euro 8.096,80; 8- CP_8
Avviso di addebito n°37120130010286910000 recante data di notifica 10/01/2014 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm/10 rettificato più spese di notifica anno
2012-2013 dell'ente sede di Nola per importo pari al netto di sanzioni e interessi CP_8
ad euro 64.239,73; 9- Avviso di addebito n°37120130010529922000 recante data di notifica 10/01/2014 riguardante l'iscrizione a ruolo di notifica e contributi CP_9
previdenziali anno 2012-2013 dell'ente sede di Nola per importo pari al netto di CP_8
sanzioni e interessi ad euro 6.530,70. L'istante rivendicava la sussistenza dell'interesse ad agire e chiedeva dichiararsi la prescrizione di ogni credito per decorso del termine quinquennale decorrente dalla notificazione dei titoli di formazione stragiudiziale.
Integrato il contraddittorio, si costituivano sia l' che l' CP_4 Parte_1
che eccepivano il difetto di interesse ad agire della parte istante,
[...]
evidenziando che tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati.
Chiedevano, quindi, in via principale dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito invocavano il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nola, disposta la riunione del procedimento con cui era stato opposto l'avviso di addebito n. 37120160022439931000, accoglieva il ricorso in opposizione all'estratto di ruolo attinente ai titoli sopra indicati, rigettando l'opposizione a quest'ultimo avviso di addebito.
Con ricorso depositato il giorno 14.10.2022 l' proponeva appello avverso la CP_10
sentenza in epigrafe, contestandone parzialmente la legittimità, laddove era stata ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_4
che aderiva alle stesse conclusioni dell'Agenzia. Rimaneva, invece, contumace la società Controparte_7
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 14 luglio 2024, la causa è stata
3 riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata è passata in giudicato quanto alla pronuncia di rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito oggetto del giudizio n.2021/2019 RG, atteso che la stessa non è stata investita dal gravame.
Quanto alla questione assorbente, rappresentata dall'interesse ad agire in opposizione al mero estratto di ruolo, si evidenzia che la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata è un vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr. Cass. 19268/2016).
La giurisprudenza di legittimità, originariamente, reiteratamente affermava che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (Cass. 22946/16) chiariva che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16).
La S.C. sottolineava che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, avrebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risulta applicativo del principio stabilito
4 da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che affermava l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre in assenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è
la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica (ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. riconoscevano la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta).
Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 ha stabilito che:
«L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata,”è inammissibile per carenza di
5 interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c.,proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore
6 non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire dell'appellato in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, stante l'assenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione in esame correttamente dichiarato dal primo giudice.
Peraltro, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…”
La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
7 L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, la sentenza in esame deve essere parzialmente modificata in quanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo iscritta al n. 2006/2019 RG del Tribunale di Nola;
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2534/2022 r. g. sez. lav., vertente tra
(P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 CP_1
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, subentrata a
[...]
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della società in persona del suo procuratore e legale rapp.te Controparte_2
p.t., sig. (CF: ) in virtù dei poteri conferiti Controparte_3 C.F._1
giusto atto notarile, Notaio di Roma, repertorio nr 177893 raccolta nr Persona_1
11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sozio (CF:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito C.F._2
in Napoli alla Via Torquato Tasso n. 65 (posta certificata:
Email_1
APPELLANTE
e con sede centrale in Controparte_4
Roma in persona del Presidente p.t., con sede centrale in Roma, in persona del
Presidente pro tempore, in proprio e quale mandatario di “ Controparte_5 [...]
), ai sensi dell'art. 13 della L. n° 448/98 ed Controparte_6
1 in virtù di procura speciale del 26.7.2001, per notaio (rep. n° 10804 – Persona_2
raccolta n° 2777), a seguito di contratto di cessione del 29.11.99 (art. 9.5.) rappresentato e difeso dall' AVV.TO ANNA OLIVA, per procura generale alle liti Notaio di FIUMICINO 23.01.2023 ed elettivamente domiciliato presso Persona_3
l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via DE GASPERI (il procuratore ha chiesto che le comunicazioni vengano inviate al n. fax 0817557145 o sulla pec
E
Email_2
NONCHE'
- contumace Controparte_7
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1058/2022 pubblicata il
19 maggio 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2019 la esponeva di avere Controparte_7
avuto conoscenza da estratto di ruolo rilasciato dall' Parte_1
dell'esistenza dei seguenti avvisi di addebito:
1- avviso di addebito n°37120112001258541000 recante data di notifica 23/09/2011 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 anno 2011 dell'ente – Sede di Nola per importo pari a euro CP_4
4.624,47; 2- avviso di addebito n°37120112002728951000 recante data di notifica
09/01/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 anno 2011 dell'ente – CP_4
Sede di Nola per importo pari a euro 4.093,69; 3- avviso di addebito n°37120120006094041000 recante data di notifica 26/07/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 rettificativi anno 2010-2011 dell'ente – Sede di Nola per CP_4
importo pari a euro 16.518,27; 4- avviso di addebito n°37120120007482973000 recante data di notifica 28/09/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 anno 2011 dell'ente – Sede di Nola per importo pari a euro 2.921,96; 5- avviso di CP_4
addebito n°37120120010747879000 recante data di notifica 28/11/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm 10 rettificativi anno 2012 dell'ente – Sede di Nola CP_4
per importo pari a euro 2.595,13; 6- Avviso di addebito n°37120130005542286000 recante data di notifica 05/06/2013 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm/10
2 anno 2011 dell'ente sede di Nola per importo pari al netto di sanzioni e interessi CP_8
ad euro 46.961,64; 7- Avviso di addebito n°37120130005778834000 recante data di notifica 03/07/2013 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm/10 anno 2012 dell'ente sede di Nola per importo pari al netto di sanzioni e interessi ad euro 8.096,80; 8- CP_8
Avviso di addebito n°37120130010286910000 recante data di notifica 10/01/2014 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello dm/10 rettificato più spese di notifica anno
2012-2013 dell'ente sede di Nola per importo pari al netto di sanzioni e interessi CP_8
ad euro 64.239,73; 9- Avviso di addebito n°37120130010529922000 recante data di notifica 10/01/2014 riguardante l'iscrizione a ruolo di notifica e contributi CP_9
previdenziali anno 2012-2013 dell'ente sede di Nola per importo pari al netto di CP_8
sanzioni e interessi ad euro 6.530,70. L'istante rivendicava la sussistenza dell'interesse ad agire e chiedeva dichiararsi la prescrizione di ogni credito per decorso del termine quinquennale decorrente dalla notificazione dei titoli di formazione stragiudiziale.
Integrato il contraddittorio, si costituivano sia l' che l' CP_4 Parte_1
che eccepivano il difetto di interesse ad agire della parte istante,
[...]
evidenziando che tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati.
Chiedevano, quindi, in via principale dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito invocavano il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nola, disposta la riunione del procedimento con cui era stato opposto l'avviso di addebito n. 37120160022439931000, accoglieva il ricorso in opposizione all'estratto di ruolo attinente ai titoli sopra indicati, rigettando l'opposizione a quest'ultimo avviso di addebito.
Con ricorso depositato il giorno 14.10.2022 l' proponeva appello avverso la CP_10
sentenza in epigrafe, contestandone parzialmente la legittimità, laddove era stata ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_4
che aderiva alle stesse conclusioni dell'Agenzia. Rimaneva, invece, contumace la società Controparte_7
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 14 luglio 2024, la causa è stata
3 riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata è passata in giudicato quanto alla pronuncia di rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito oggetto del giudizio n.2021/2019 RG, atteso che la stessa non è stata investita dal gravame.
Quanto alla questione assorbente, rappresentata dall'interesse ad agire in opposizione al mero estratto di ruolo, si evidenzia che la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata è un vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr. Cass. 19268/2016).
La giurisprudenza di legittimità, originariamente, reiteratamente affermava che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (Cass. 22946/16) chiariva che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16).
La S.C. sottolineava che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, avrebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risulta applicativo del principio stabilito
4 da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che affermava l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre in assenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è
la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica (ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. riconoscevano la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta).
Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 ha stabilito che:
«L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata,”è inammissibile per carenza di
5 interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c.,proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore
6 non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire dell'appellato in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, stante l'assenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione in esame correttamente dichiarato dal primo giudice.
Peraltro, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…”
La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
7 L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, la sentenza in esame deve essere parzialmente modificata in quanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo iscritta al n. 2006/2019 RG del Tribunale di Nola;
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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