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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 225 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 12.02.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Prati, 16 38068 Rovereto ITALIA;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. DEBORA ADAMI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Paoli n. 17;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da ricorso.
Parte convenuta: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “si accolga il ricorso” (dep. 25.03.2025)
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 12.02.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni mantenimento del figlio nato il [...], così Per_1
come stabilite sentenza di divorzio n. 65/2014, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il 21.02.2014, così come modificata dal decreto pubblicato il 15.06.2021 sub V.G. 776/2021 dal medesimo
Tribunale.
2. In data 25.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3.2. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore/della minore/dei minori/delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 65/2014, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il 21.02.2014, così come modificata dal decreto pubblicato il 15.06.2021 sub V.G. 776/2021 dal medesimo Tribunale, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1) Quanto al mantenimento dei tre figli, si stabilisce che:
a) il padre Sig. versi alla madre Sig.ra per il figlio Parte_1 Parte_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente e convivente con la madre, un assegno mensile di €
400,00 a far data dalla mensilità di novembre 2024 da versarsi sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà di eventuali spese straordinarie per l'iscrizione, nel frattempo, del figlio ad eventuali corsi di specializzazione da decidere previo confronto tra i genitori e con il figlio;
nonché salvo quanto stabilito di seguito per le spese mediche.
b) I genitori convengono sin d'ora che il versamento di detto assegno abbia a cessare con il
30.10.2025, ovvero anche prima qualora che ha terminato gli studi ed è in cerca di Per_1 un'occupazione lavorativa, dovesse nel frattempo reperire un lavoro che gli garantisca un minimo di stabilità ed autosufficienza lavorativa ed economica;
con impegno a farne tempestiva comunicazione al sig. Pt_1
2) Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si prevede sin d'ora che qualora tutti e tre i figli degli istanti necessitassero di spese straordinarie, impreviste ed imprevedibili, di tipo medico/dentistico non coperte dal SSN, che i figli non sarebbero in grado di sostenere autonomamente, esse saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, previo accordo e scambio di eventuali preventivi.
pagina2 di 3 3) La Sig.ra rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del Sig. per arretrati a titolo di Pt_2 Pt_1 mancato aggiornamento all'indice ISTAT dell'assegno di mantenimento;
ovvero a titolo di quota parte delle spese straordinarie ad oggi non richieste;
nel mentre, il Sig. rinuncia a qualsiasi Pt_1
eventuale pretesa nei confronti della Sig.ra a titolo di restituzione somme, ovvero per Pt_2 rimborso sanzioni richieste, contestate o da contestare dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio riconducibili a detrazioni figli a carico) ovvero ad altro titolo.
4) Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 225 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 12.02.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Prati, 16 38068 Rovereto ITALIA;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. DEBORA ADAMI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Paoli n. 17;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da ricorso.
Parte convenuta: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “si accolga il ricorso” (dep. 25.03.2025)
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 12.02.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni mantenimento del figlio nato il [...], così Per_1
come stabilite sentenza di divorzio n. 65/2014, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il 21.02.2014, così come modificata dal decreto pubblicato il 15.06.2021 sub V.G. 776/2021 dal medesimo
Tribunale.
2. In data 25.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3.2. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore/della minore/dei minori/delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 65/2014, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il 21.02.2014, così come modificata dal decreto pubblicato il 15.06.2021 sub V.G. 776/2021 dal medesimo Tribunale, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1) Quanto al mantenimento dei tre figli, si stabilisce che:
a) il padre Sig. versi alla madre Sig.ra per il figlio Parte_1 Parte_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente e convivente con la madre, un assegno mensile di €
400,00 a far data dalla mensilità di novembre 2024 da versarsi sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà di eventuali spese straordinarie per l'iscrizione, nel frattempo, del figlio ad eventuali corsi di specializzazione da decidere previo confronto tra i genitori e con il figlio;
nonché salvo quanto stabilito di seguito per le spese mediche.
b) I genitori convengono sin d'ora che il versamento di detto assegno abbia a cessare con il
30.10.2025, ovvero anche prima qualora che ha terminato gli studi ed è in cerca di Per_1 un'occupazione lavorativa, dovesse nel frattempo reperire un lavoro che gli garantisca un minimo di stabilità ed autosufficienza lavorativa ed economica;
con impegno a farne tempestiva comunicazione al sig. Pt_1
2) Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si prevede sin d'ora che qualora tutti e tre i figli degli istanti necessitassero di spese straordinarie, impreviste ed imprevedibili, di tipo medico/dentistico non coperte dal SSN, che i figli non sarebbero in grado di sostenere autonomamente, esse saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, previo accordo e scambio di eventuali preventivi.
pagina2 di 3 3) La Sig.ra rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del Sig. per arretrati a titolo di Pt_2 Pt_1 mancato aggiornamento all'indice ISTAT dell'assegno di mantenimento;
ovvero a titolo di quota parte delle spese straordinarie ad oggi non richieste;
nel mentre, il Sig. rinuncia a qualsiasi Pt_1
eventuale pretesa nei confronti della Sig.ra a titolo di restituzione somme, ovvero per Pt_2 rimborso sanzioni richieste, contestate o da contestare dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio riconducibili a detrazioni figli a carico) ovvero ad altro titolo.
4) Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3