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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 41/2020 r.g promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...],
con il patrocinio dell'avv.to Nadia Berardi
parte ricorrente
contro
, Controparte_1
nato a [...] il [...],
con il patrocinio dell'avv.to Armando Placidi
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 27 luglio 2002.
Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (n. il 25 settembre 2004) e (n. Per_1 Per_2
l'11 settembre 2008).
a convenuto in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale di dichiarare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno e disciplina del diritto di visita paterno, prevedendo inoltre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere Controparte_1
alla n assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Pt_1 Per_1
e quantificato in € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla pronuncia di separazione Controparte_1
personale dei coniugi e alla richiesta di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori ma ha contestato le altre richieste ex adverso formulate, chiedendo il collocamento paritetico alternato, l'assegnazione della casa coniugale sita in via Bisegna
21 di proprietà dei genitori del resistente con previsione del mantenimento diretto delle minori nei periodi di permanenza presso ciascun genitore oltre alla ripartizione tra le parti delle spese straordinarie nella misura del 50%.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto e ha confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento di e presso la Per_1 Per_2
madre e regolamentando la frequentazione paterna;
ha disposto l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole la somma di € 300,00 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, ponendo a carico di entrambe le parti, in eguale misura, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti le figlie.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, assunte le prove orali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, premesso che, nelle more del giudizio, la figlia delle parti (n. il 25 settembre 2004) è divenuta maggiorenne, il Per_1
Collegio ritiene di poter condividere quanto disposto con l'ordinanza presidenziale relativamente al regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_2
considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c.
esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato,
nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di circostanze ostative, non sussistenti nel caso in esame. Nei suoi atti conclusivi, il padre ha insistito per un collocamento paritario per la figlia, proposta che non si ritiene di accogliere in quanto l'attuale frequentazione,
come stabilita fin dall'ordinanza presidenziale, è funzionale a garantire la stabilità
abitativa e organizzativa della minore derivante dalla previsione di un unico domicilio di stabile residenza, oltre ad essere conforme a un consolidato stato di fatto atteso che Per_2
ha sempre convissuto con la madre fin dal momento della separazione dei genitori.
Assegnazione della casa coniugale
La domanda formulata dal resistente di assegnazione della casa coniugale sita in Roma
alla via Bisegna n. 21, di proprietà dei genitori di lui, deve essere rigettata stante il collocamento della prole presso il domicilio materno in Roma via Giorgio De Chirico 62.
Invero, il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti per cui, nel caso di specie in cui la prole non vive presso il domicilio paterno, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è
preordinato non ha alcuna ragione di sussistere. Assegno di mantenimento per i figli
Con riguardo agli aspetti economici come emersi dalla documentazione complessivamente acquisita, deve rilevarsi che:
la moglie: lavora alle dipendenze di con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato, con retribuzione di circa € 1.400,00 mensili per quattordici mensilità e ha dichiarato un reddito netto di € 17.420,00 percepito nell'anno 2018; un reddito di €
17.814,73 percepito nell'anno 2019 (v. cu in atti) e di non essere gravata da mutui,
finanziamenti e canone di locazione per la casa dove ove vive, di proprietà suoi genitori;
il marito: ha rappresentato di essere affetto da cardiomiopatia dilatativa idiopatica severa,
sottoposto a impianto di PMK/AICD biventricolare;
percepisce un assegno di invalidità
di circa € 1.039,00 mensili corrisposta per 13 mensilità e ha dichiarato un reddito netto di
€ 13.751,61 percepito nell'anno 2019; un reddito netto di € 13.797,13 percepito nell'anno
2020; un reddito netto di € 13.808,51 percepito nell'anno 2021 e di non essere gravato da mutui, finanziamenti e canone di locazione per la casa ove vive, di proprietà dei suoi genitori.
Ciò posto, visti i redditi delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza delle figlie con i genitori e delle loro presumibili esigenze, il Collegio ritiene equo confermare nella misura di euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel
quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie,
perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione,
che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo). Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1
Roma, in data 27 luglio 2002;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno2002, atto 00738, parte 2, serie A05);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_2
genitoriale; le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
- dispone che la minore sia collocata presso la madre;
- rigetta la domanda di parte resistente di assegnazione della casa familiare sita in Roma,
via Bisegna n. 21;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore a weekend alternati dal venerdì
all'uscita di scuola (o dalle 13.00 se non c'è scuola) sino al lunedì successivo accompagnandola a scuola (o presso la casa materna se non c'è scuola). Il padre andrà a prendere la figlia più piccola a scuola tutti i giorni alle ore 14:00 e la terrà con sé per Per_2
pranzo fino a quando la riaccompagnerà a casa alle ore 15; il martedì ed il giovedì
provvederà ad accompagnarla presso la scuola di danza (fintanto che la frequenterà), dove sarà cura della madre andare a riprenderla. La figlia minore pernotterà dal padre il Per_2
mercoledì sera. Nel periodo delle vacanze estive compreso tra l'inizio del mese di luglio e la prima settimana di settembre, ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 30 giugno di ogni anno, il periodo di 20 giorni anche non consecutivi che trascorrerà con la figlia minore (con sospensione temporanea in quel periodo della ordinaria frequentazione); per il restante periodo festivo si applicherà il regime di ordinaria frequentazione, salvo diverso accordo;
nel periodo natalizio la figlia minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Il giorno del compleanno della figlia minore ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia o il pranzo o la cena. Nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì
dell'angelo, ad anni alterni;
indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere, comunque, con sé la figlia minore il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- determina in euro 300,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento delle figlie e , da corrispondersi a CP_1 Per_1 Per_2 Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla
[...]
domanda, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per le figlie, come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, di cui alla parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 7 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 41/2020 r.g promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...],
con il patrocinio dell'avv.to Nadia Berardi
parte ricorrente
contro
, Controparte_1
nato a [...] il [...],
con il patrocinio dell'avv.to Armando Placidi
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 27 luglio 2002.
Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (n. il 25 settembre 2004) e (n. Per_1 Per_2
l'11 settembre 2008).
a convenuto in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale di dichiarare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno e disciplina del diritto di visita paterno, prevedendo inoltre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere Controparte_1
alla n assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Pt_1 Per_1
e quantificato in € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla pronuncia di separazione Controparte_1
personale dei coniugi e alla richiesta di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori ma ha contestato le altre richieste ex adverso formulate, chiedendo il collocamento paritetico alternato, l'assegnazione della casa coniugale sita in via Bisegna
21 di proprietà dei genitori del resistente con previsione del mantenimento diretto delle minori nei periodi di permanenza presso ciascun genitore oltre alla ripartizione tra le parti delle spese straordinarie nella misura del 50%.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto e ha confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento di e presso la Per_1 Per_2
madre e regolamentando la frequentazione paterna;
ha disposto l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole la somma di € 300,00 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, ponendo a carico di entrambe le parti, in eguale misura, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti le figlie.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, assunte le prove orali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, premesso che, nelle more del giudizio, la figlia delle parti (n. il 25 settembre 2004) è divenuta maggiorenne, il Per_1
Collegio ritiene di poter condividere quanto disposto con l'ordinanza presidenziale relativamente al regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_2
considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c.
esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato,
nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di circostanze ostative, non sussistenti nel caso in esame. Nei suoi atti conclusivi, il padre ha insistito per un collocamento paritario per la figlia, proposta che non si ritiene di accogliere in quanto l'attuale frequentazione,
come stabilita fin dall'ordinanza presidenziale, è funzionale a garantire la stabilità
abitativa e organizzativa della minore derivante dalla previsione di un unico domicilio di stabile residenza, oltre ad essere conforme a un consolidato stato di fatto atteso che Per_2
ha sempre convissuto con la madre fin dal momento della separazione dei genitori.
Assegnazione della casa coniugale
La domanda formulata dal resistente di assegnazione della casa coniugale sita in Roma
alla via Bisegna n. 21, di proprietà dei genitori di lui, deve essere rigettata stante il collocamento della prole presso il domicilio materno in Roma via Giorgio De Chirico 62.
Invero, il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti per cui, nel caso di specie in cui la prole non vive presso il domicilio paterno, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è
preordinato non ha alcuna ragione di sussistere. Assegno di mantenimento per i figli
Con riguardo agli aspetti economici come emersi dalla documentazione complessivamente acquisita, deve rilevarsi che:
la moglie: lavora alle dipendenze di con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato, con retribuzione di circa € 1.400,00 mensili per quattordici mensilità e ha dichiarato un reddito netto di € 17.420,00 percepito nell'anno 2018; un reddito di €
17.814,73 percepito nell'anno 2019 (v. cu in atti) e di non essere gravata da mutui,
finanziamenti e canone di locazione per la casa dove ove vive, di proprietà suoi genitori;
il marito: ha rappresentato di essere affetto da cardiomiopatia dilatativa idiopatica severa,
sottoposto a impianto di PMK/AICD biventricolare;
percepisce un assegno di invalidità
di circa € 1.039,00 mensili corrisposta per 13 mensilità e ha dichiarato un reddito netto di
€ 13.751,61 percepito nell'anno 2019; un reddito netto di € 13.797,13 percepito nell'anno
2020; un reddito netto di € 13.808,51 percepito nell'anno 2021 e di non essere gravato da mutui, finanziamenti e canone di locazione per la casa ove vive, di proprietà dei suoi genitori.
Ciò posto, visti i redditi delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza delle figlie con i genitori e delle loro presumibili esigenze, il Collegio ritiene equo confermare nella misura di euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel
quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie,
perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione,
che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo). Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Controparte_1
Roma, in data 27 luglio 2002;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno2002, atto 00738, parte 2, serie A05);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_2
genitoriale; le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
- dispone che la minore sia collocata presso la madre;
- rigetta la domanda di parte resistente di assegnazione della casa familiare sita in Roma,
via Bisegna n. 21;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore a weekend alternati dal venerdì
all'uscita di scuola (o dalle 13.00 se non c'è scuola) sino al lunedì successivo accompagnandola a scuola (o presso la casa materna se non c'è scuola). Il padre andrà a prendere la figlia più piccola a scuola tutti i giorni alle ore 14:00 e la terrà con sé per Per_2
pranzo fino a quando la riaccompagnerà a casa alle ore 15; il martedì ed il giovedì
provvederà ad accompagnarla presso la scuola di danza (fintanto che la frequenterà), dove sarà cura della madre andare a riprenderla. La figlia minore pernotterà dal padre il Per_2
mercoledì sera. Nel periodo delle vacanze estive compreso tra l'inizio del mese di luglio e la prima settimana di settembre, ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 30 giugno di ogni anno, il periodo di 20 giorni anche non consecutivi che trascorrerà con la figlia minore (con sospensione temporanea in quel periodo della ordinaria frequentazione); per il restante periodo festivo si applicherà il regime di ordinaria frequentazione, salvo diverso accordo;
nel periodo natalizio la figlia minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Il giorno del compleanno della figlia minore ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia o il pranzo o la cena. Nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì
dell'angelo, ad anni alterni;
indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere, comunque, con sé la figlia minore il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- determina in euro 300,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento delle figlie e , da corrispondersi a CP_1 Per_1 Per_2 Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla
[...]
domanda, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per le figlie, come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, di cui alla parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 7 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi