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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5993/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
18/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. CREA PASQUALE FABIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TICOZZI MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
11/11/1980 e ato a IN (UD) il 31/01/1984 , matrimonio contratto Parte_2
il 17/06/2016 e trascritto al n. 470, Parte II, Serie C, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CODROIPO, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita a Treviso in via Gritti n. 21 viene assegnata alla sig.ra che l'abiterà Pt_1
unitamente alle figlie, con impegno del sig. reperire nuova soluzione abitativa entro un mese Pt_2
dal deposito della sentenza di omologa;
3) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo garantendo in particolare reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione;
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le seguenti modalità: dal martedì Pt_2
all'uscita di scuola sino al mercoledì successivo entro l'ora di cena, allorquando il papà avrà cura di riaccompagnare le figlie presso la madre;
nel suddetto periodo il sig. zanni provvederà all'accompagnamento a scuola e alle attività sportive e/o extracurricolari delle figlie;
un fine settimana
2 al mese, dal sabato mattina alle 9.00 alla domenica sera alle 21.00, dopo la somministrazione della cena, oltre ad una domenica ulteriore dalle 9.00 alle 21.00 da concordare tempestivamente tra i coniugi sulla scorta del calendario lavorativo del sig. il fine settimana e la domenica prescelte dal sig. Pt_2 Pt_2
dovranno essere comunicate il mese precedente per il mese successivo. Eventuali deroghe dovranno essere previamente comunicate all'altro genitore il quale, se non sarà nelle condizioni di sostituire il genitore affidatario si potrà avvalere di una baby sitter addebitando a costui la spesa;
Quanto alle vacanze estive: e trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non Per_1 Per_2
consecutive nel periodo ricompreso tra il termine e la ripresa della scuola;
5) Quanto alle festività: ogni anno le figlie trascorreranno metà del periodo Natalizio e Pasquale con ciascun genitore, tenendo conto che la vigilia di Natale compreso il pernotto staranno con il padre, il pranzo di Natale con la madre e la cena di natale nuovamente con il padre;
Il Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno alternati di anno in anno;
6) Nel periodo in cui le minori saranno domiciliate presso ciascun genitore, lo stesso si impegna a svolgere in prima persona le funzioni e le responsabilità genitoriali in prima persona esercitando la relativa potestà separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
7) Le questioni di straordinaria amministrazione e decisioni di maggior interesse che riguardano le minori, relativamente all'istruzione, all'educazione, ed alla salute, tenuto conto dei bisogni delle stesse, delle capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, verranno assunte di comune accordo, fatte salve le necessità urgenti;
8) I coniugi eviteranno di frequentare i nuovi eventuali compagni alla presenza delle figlie per almeno un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso;
9) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori il sig. erserà la somma mensile di Pt_2
€ 1.000,00= in ragione di € 500,00= per ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra il suddetto assegno non sarà oggetto di rivalutazione sino al 2026 compreso;
Pt_1
10) Le spese straordinarie per la cui elencazione si rimanda al Protocollo di Intesa del Tribunale di
3 Treviso verranno ripartite al 50% tra i coniugi: tra esse rientreranno anche le spese per la baby sitter laddove non fosse possibile delegare l'altro genitore nella sorveglianza e accudimento delle figlie.
11) Con particolare riferimento alle rette scolastiche, i coniugi convengono di sostenerle, nella misura del 50% ciascuno, sino al mese di giugno 2025, allorquando terminerà il proprio ciclo di studi Per_1
alle scuole medie. Le rette scolastiche di sino al completamento della Scuola Primaria di Per_2
Secondo Grado saranno invece sostenute integralmente dal sig. Pt_2
12) L'assegno unico rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra Pt_1
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
14) Le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile che costituisce la casa familiare continueranno ad essere onorate nella misura del 50% da ciascun coniuge;
15) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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