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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/07/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 09.07.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Ester Spada Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso in giudizio dall'avv. Anna Lorusso
Resistente
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.06.2023 il ricorrente - premesso di essere dipendente di
[...]
dal 4.9.2012 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, CP_1 inquadrato a livello D del Ccnl per il personale non dirigente di con CP_1 mansioni di portalettere e di essere stato assegnato, a decorrere dal 1.2.2022, al
CD Taranto recapito sud, dapprima in qualità di scorta e addetto alla “linea business” e, a decorrere dal 09.06.2022, come titolare della zona 4, comprendente tutte le vie della città indicate nel mood. 44/R, in qualità di addetto l'Articolazione di Base, con attività lavorativa ripartita su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per 7,12 ore al giorno dalla 8.30 alle 15.57 – impugnava e contestava la legittimità del provvedimento disciplinare emesso in data 21.12.2022 con cui veniva applicata la sanzione della sospensione di quattro giorni dal servizio con privazione della retribuzione in ragione delle condotte contestate con nota di contestazione del 16.11.2022.
In particolare, la società datrice di lavoro contestava al ricorrente, per le giornate del 13,14,18 e 19 ottobre 2022, il mancato recapito di un certo quantitativo di chili di corrispondenza, a fronte dei chili assegnati, nonché la mancata tracciatura di un certo quantitativo di pezzi di corrispondenza della linea Evolution con tracciatura al civico e il recapito non tentato di un determinato numero di oggetti a firma, evidenziando l'eccessivo numero di oggetti postali non recapitati rispetto al carico assegnato.
Tali condotte inadempienti venivano contestate al lavoratore per violazione dell'art. 52 Ccnl di settore del 23.06.2021 e degli obblighi e doveri gravanti sul dipendente in attuazione degli artt. 2104 e 2015 c.c., in quanto lo stesso “non ha adempiuto diligentemente agli obblighi previsti in relazione alla mansione di portalettere, violando le disposizioni vigenti in materia di recapito”.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio chiedendo di: “a) accertare e dichiarare la tardività e la mancanza di specificazione delle contestazioni disciplinari;
b) accertare
e dichiarare, in ogni caso, che non sussiste alcuna responsabilità disciplinarmente rilevante del Sig. in relazione a tutti i fatti oggetto della contestazione del Pt_1
16.11.2022, stante la loro non rispondenza al vero e/o in quanto non costituenti comportamento disciplinarmente rilevante e/o in quanto non imputabili a colpa o responsabilità del ricorrente e, comunque, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa che precede;
c) accertare e dichiarare, conseguentemente la nullità, inefficacia e, comunque, l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con la nota del
16.11.2022, consistita nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 4, revocando, per l'effetto, la detta disposizione, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
d) accertare e dichiarare, in subordine, la sproporzione della sanzione disciplinare adottata dall'azienda in relazione ai fatti mancanza contestati dichiarando in ogni caso nullo e/o annullando il provvedimento impugnato e) condannare, conseguentemente, alla refusione in favore del Controparte_1 lavoratore della retribuzione decurtata e non percepita per gli illegittimi quattro giorni di sospensione”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, con propria memoria, contestava quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e con deposito di note scritte e, ritenuta matura, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni di genericità e tardività delle contestazioni disciplinari sollevate da parte ricorrente esse devono essere rigettate in quanto infondate. Per consolidato orientamento giurisprudenziale si osserva, con riguardo alla specificità dell'addebito disciplinare, che è principio interpretativo consolidato, in relazione al procedimento previsto dall'art. 7 st. lav., che il requisito di specificità della contestazione disciplinare sia integrato quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (cfr. Cass. civ. n. 26199/2019; Cass. civ. n.
9590/2018); compito del giudice di merito è verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto materiale contestato, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. civ. n. 6889/2018).
Ebbene, nel caso di specie, sono state specificamente indicate le condotte disciplinarmente rilevanti sia sotto il profilo materiale che temporale (“in data
13/10/2022, come da verifica effettuata dai capisquadra del CC di Taranto Sud, a fronte di 21 Kg di corrispondenza indescritta presa in carico, non ha recapitato ben
15 Kg di corrispondenza. Inoltre, a fronte di 79 pezzi della Linea Evolution da tracciare al civico, sono risultati non tracciati 53 pezzi;
in data 14/10/2022, a fronte di 25 Kg di corrispondenza indescritta presa in carico, non ha recapitato ben 17 Kg di corrispondenza. Inoltre, a fronte di 60 pezzi di Linea Evolution da tracciare al civico, sono risultati non tracciati 53 pezzi. Infine, a fronte di 64 oggetti a firma presi in carico (di cui 21 risultati inesitati) ha dichiarato il “recapito non tentato” per 18 pezzi…”).
Alcun pregiudizio al diritto di difesa è stato, dunque, arrecato al ricorrente il quale ha potuto difendersi sia in sede di giustificazioni che in questa sede, deducendo fatti e mezzi di prova a discarico, senza che la mancata indicazione di alcuni elementi (es. tipologia di posta non consegnata) abbia determinato un insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. Parimenti, sotto il profilo della tempestività della contestazione disciplinare la giurisprudenza ha precisato che “l'immediatezza - o, comunque, la tempestività - della contestazione in sede disciplinare va valutata dal giudice di merito tenendo conto di ragioni che possono determinare un eventuale ritardo, quale il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, tale da giustificare un ritardo del provvedimento disciplinare”
(Cassazione civile , sez. lav. , 26/06/2024 , n. 17646).
Ebbene, nel caso di specie si osserva che i fatti contestati attengono a quattro giorni del mese di ottobre 2022. Pertanto, non può ritenersi tardiva la contestazione intervenuta nel mese di novembre (cfr. contestazione del 16.11.2022), anche tenuto conto delle dimensioni della società datrice di lavoro e della necessità di compiere valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinate delle circostanze fattuali rilevate.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
La società datrice di lavoro ha irrogato la sanzione conservativa impugnata in ragione della reiterata consegna di un numero di chili di corrispondenza, pezzi della
Linea Evolution con tracciatura al civico e prodotti a firma inferiore rispetto al quantitativo da consegnare nella giornata. In particolare, veniva rilevato e contestato l'elevato numero di recapiti non tentati e di pezzi non tracciati al civico,
a fronte del carico di lavoro giornaliero, con relativo dedotto inadempimento degli obblighi previsti in relazione alla mansione di portalettere.
Tali condotte sono contestate e sanzionate in quanto sintomatiche di “scarso rendimento”, addebitato al ricorrente in termini di violazione dell'obbligo di diligenza richiamato ex art. 52 Ccnl di settore.
Pertanto, ai fini della risoluzione della presente controversia occorrerà verificare se lo “scarso rendimento” rilevato sia effettivamente addebitabile ad una condotta negligente di notevole rilevanza ed allo stesso imputabile e rimproverabile.
In tema di “scarso rendimento” la giurisprudenza, con pronunce relative ad ipotesi di licenziamento ma estensibili anche a fattispecie sanzionatorie conservative, ha chiarito che “lo scarso rendimento, quand'anche previsto da leggi speciali come autonoma causa di licenziamento, è legato — piuttosto che al dato obiettivo della inidoneità della prestazione al conseguimento degli obiettivi aziendali — ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile”
(Cassazione civile sez. lav., 23/03/2017, n.7522). Pertanto, il datore di lavoro, oltre che provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, è tenuto a dimostrare la sussistenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complessivo alla cui valutazione concorre l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato. Fra questi rilevano il grado di diligenza richiesto e quello usato dal prestatore, nonché l'incidenza della organizzazione d'impresa e dei fattori socio-ambientali.
Difatti, nel lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato, ma alla messa a disposizione delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, purché la prestazione sia comunque eseguita con quella diligenza e quella professionalità proprie delle mansioni svolte (in tal senso, tra le prime pronunce si pensi alla Cass. civ. Sez. lavoro, 20/08/1991, n. 8973, pur se afferente al diverso caso di licenziamento del lavoratore per cd. scarso rendimento). Corollario di tale tesi, sotto il profilo probatorio è che, nell'ipotesi di scarso rendimento,
l'inadempimento del lavoratore deve essere imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa e deve essere provato dal datore con specifico riguardo alla negligenza, potendo dipendere l'inadeguatezza della prestazione resa dalla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, da fattori non imputabili a colpa del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta non sono emersi profili di responsabilità del a titolo di colpa, né tantomeno di dolo, sub specie di Pt_1 negligenza notevole, imputabile al portalettere.
Piuttosto, è emerso che il parziale inadempimento del ricorrente era riconducibile a fattori di organizzazione dell'attività aziendale, quali l'orario di inizio e fine della gita di consegna, non corrispondenti agli orari di apertura degli esercizi commerciali cui la posta doveva essere consegnata, l'ampiezza della zona di consegna, nonché la sussistenza di problematiche connesse al funzionamento del sistema Geopost utilizzato per il recapito dei pezzi della Linea Evolution con tracciatura al civico.
Dall'istruttoria orale svolta è, infatti, emerso che il ricorrente a decorrere, quantomeno, da agosto 2022 era diventato titolare della zona 4 ed era transitato dalla Linea Business alla Articolazione di Base ove si occupava della consegna della posta sulla base del mod. 44/R nonché della consegna dei pezzi della linea
Evolution con tracciatura al civico (cfr. dich. “non sono in grado di riferire Tes_1 da quando è stato applicato all'area di base posso, però, dire che da quando io sono arrivato, nell'agosto del 2022, il era già applicato all'area di base (…) non è Pt_1 vero che il carico di lavoro del portalettere viene stabilito sulla base di obiettivi in quanto risponde alle indicazioni del mod. 44/R in riferimento alla posta registrata e consiste in tutto ciò che arriva in giornata, con riferimento alla c.d. posta indescritta”; dich. “la prestazione lavorativa del portalettere è diversa a Persona_1 seconda che si tratti di linea business o articolazione di base in quest'ultimo caso c'è il modello 44 R che in base alla percorrenza e al numero insomma calcola un numero di affido di prodotti a firma (…) la media dei prodotti a firma può variare in aumento
o in diminuzione sia in base ai prodotti da consegnare nella giornata che in base all'ampiezza della zona”).
Ne consegue che le condotte contestate in relazione al mese di ottobre 2022 sono state tenute dal in qualità di addetto alla Articolazione di Base. Pt_1
Con riferimento alle mansioni di portalettere addetto alla Articolazione di Base, nulla è stato riferito in relazione alla consegna di un determinato quantitativo di chili di corrispondenza. Tale circostanza non è stata fatta oggetto di specifici capitoli di prova né è emersa nel corso dell'istruttoria sulla base delle dichiarazioni rese dai tasti ovvero sulla base della documentazione depositata in atti.
Pertanto, non risulta che tra gli obietti vi dei portalettere in genere e, nello specifico degli addetti alla Articolazione di Base, vi sia la consegna di un determinato quantitativo di chili di corrispondenza anche considerato che alcuna attività di pesatura viene compiuta prima e dopo la gita di consegna.
In relazione a tele profilo di contestazione, la parte convenuta su cui gravava il relativo onere non solo non ha provato la sussistenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore ma, a monte, non ha dimostrato la sussistenza di un obiettivo in termini di consegna di un determinato quantitativo di chili di corrispondenza, il mancato raggiungimento del risultato atteso e la sua oggettiva esigibilità.
Con riferimento alle altre condotte contestate (mancata tracciatura al civico di un numero rilevante di pezzi della Linea Evolution e non tentato recapito di oggetti a firma) sono emerse diverse criticità nell'organizzazione e nel funzionamento aziendale.
Con riferimento alla consegna dei pezzi postali della Linea Evolution essa avviene con tracciatura al civico attraverso l'utilizzo del sistema Geopost. Pertanto, la posta viene smistata sulla base delle zone di consegna ed acquisita dai rispettivi portalettere addetti alla zona attraverso la scansione di un codice a barre con diverse problematicità connesse all'utilizzo del sistema Geopost. I testi hanno riferito che tale sistema non veniva aggiornato e capitava frequentemente che il portalettere acquisisse pezzi di corrispondenza spettanti ad altri portalettere di altre zone ovvero ad agli addetti su altre linee di consegna che, dunque, non potevano essere consegnati pur rimanendo registrati sul palmare. È emerso, poi, che tali criticità erano state segnalate a livello centrale al fine di tentare una risoluzione del problema. Peraltro, è emerso che la tracciatura riguardava solo il
20% del carico giornaliero e, dunque, una percentuale inferiore rispetto al quantitativo assegnato (cfr. dich. Palumbo “la corrispondenza relativa alla linea
Evolution viene lavorata dal centro primario di Bari, per la precisione centro meccanizzato postale, dove viene diviso per rione sub zona ma, quotidianamente, all'interno vengono rinvenuti disguidi, ovvero prodotti appartenenti ad altre zone diverse da quelle indicate (…)il portalettere provvede a scansionare il codice a barre della busta riferita alla propria zona così acquisendo sul palmare tutto il contenuto della stessa e, pertanto, anche i disguidi di cui ho detto innanzi. Si tratta di problematiche consolidate che si verificano ogni giorno a causa del mancato aggiornamento del Geo post. Preciso che Geo post non è puntualmente aggiornato nel senso che, nonostante le nostre segnalazioni, non vengono integrati i dati per correggere gli errori (…) confermo che uno degli errori più frequenti del Geo post è la mancata indicazione, nelle varie zone, della presenza dei c.d. Grandi Utenti che competono solo sulla linea mercato e non sull'articolazione di base (…)preciso che lo scambio di corrispondenza tra i portalettere avviene solo nel caso in cui si riconosca il portalettere della relativa zona, altrimenti tutto ciò che viene reperito nella busta come non appartenente sulla propria zona viene addirittura lasciato in delle cassette successivamente ripartito in un casellario dai cosiddetti ripartitori o dal caposquadra
(…) anche il materiale che finisce nella cassetta per il successivo smistamento rimane comunque acquisito nel palmare del portalettere. Tanto è ancor più vero ove si consideri che il rapportino del palmare non corrisponde mai tra quanto preso in carico
e quanto effettivamente lavorato;
in riferimento alla circostanza 12 preciso che anche
l'eventuale mancata lavorazione del portalettere a cui è stato materialmente consegnata la corrispondenza per competenza di zona sarà posta a carico del portalettere originario, ovvero colui che ha inizialmente acquisito i pezzi sul proprio palmare. Tengo a precisare che per il portalettere originario si tratterà di una doppia fittizia inadempienza a causa della mancata corrispondenza come già detto della quantità di materiale acquisito con quello effettivamente lavorato (…) tali disguidi accadono quotidianamente e la verifica di tali inconvenienti è stato oggetto di specifica valutazione in ufficio con il direttore. In particolare, abbiamo provveduto, in fase di implementazione del prodotto Evolution, a fare delle prove scansionando prodotti singolarmente che, nonostante la regolare tracciatura in acquisizione delle operazioni di recapito, non risultavano registrati al rientro in sede nella stampa del rapportino”; cfr. dich. “il cruscotto qualità con cadenza settimanale serve a Per_2 monitorare la qualità del centro attraverso il monitoraggio dell'attività del portalettere in riferimento a tre indicatori ovvero: 1) la tracciatura del civico attinente al portalettere sull'articolazione di base;
consente di verificare la corrispondenza tra il carico assegnato al portalettere e l'effettivo recapito afferente la linea Evolution.
Preciso che, di tutto il carico giornaliero, solo una parte, ovvero il 20% circa, viene tracciata (…)”). All'esito della prova è emerso che anche eventuali soluzioni a tali problematiche, suggerite da prassi aziendali ed implicanti una maggiore organizzazione o diligenza del portalettere, si sono rivelate non praticabili in quanto produttive di un ulteriore rallentamento del sistema e della gita di consegna, già ridotta ad una fascia oraria inferiore rispetto al turno di lavoro a causa di operazioni preliminari e prodromiche alla consegna (cfr. dich. “i disguidi eventuali, Per_1 peraltro contenuti nel numero, possono essere facilmente risolti senza alcuna penalizzazione per il portalettere. È, infatti, data indicazione agli uffici di recapito che, nel caso in cui si rinvenga un prodotto non collegato alla zona del portalettere, il caposquadra deve provvedere a regolarizzare la posizione scaricando il pezzo di carico di lavoro assegnato al portalettere per inserirlo nel carico del portalettere della zona corretta. Il portalettere, inoltre, potrebbe manualmente indicare che quel pezzo non rientra nel suo carico di lavoro. Tanto posso dire poiché queste sono le indicazioni aziendali. Non posso riferire se, di fatto, ciò viene attuato nell'ufficio di recapito.”; cfr. dich. “preciso che le attività di consegna o mancata consegna prodotto Tes_2 erroneamente contenuto nella busta del portalettere che viene consegnato all'effettivo portalettere competente per zona, rimane comunque registrato nel palmare del portalettere originario, ovvero colui che ha scansionato il codice a barre della busta, in quanto sarebbe un enorme dispendio di tempo dover manualmente riacquisire ogni singolo pezzo in maniera corretta e, poiché tali disguidi sono all'ordine del giorno ed accadono in maniera numerosa, si paralizzerebbe completamente la nostra attività
(…) attualmente, io mi occupo proprio dell'assistenza tecnica in relazione ai dati acquisiti dai palmari al rientro dei portalettere dalla gita e, spesso, ci si accorge che il palmare non ha sincronizzato i dati di consegna e, pertanto, se si tratta di pezzi a firma si fa riferimento al mod. 28 aut, che il portalettere provvede a compilare manualmente, se si tratta di corrispondenza semplice non a firma, sorge il problema di dover ricostruire le attività del portalettere. Tali disguidi, come detto, si rilevano solo in una fase successiva alla consegna, ovvero al rientro dalla gita, e, pertanto, il portalettere al momento della consegna è ignaro della disfunzione presentata al momento dal palmare (…) aggiungo che può capitare che risulti caricato su due 28 aut diversi e, pertanto, appartenenti a due diverse zone, il medesimo prodotto a firma
e questo manda in tilt il sistema di registrazione dei palmari che, trovandosi un prodotto identico, non effettueranno la sincronizzazione”).
Ulteriori criticità sono emerse con riferimento alla consegna dei prodotti a firma in quanto i testi escussi hanno dichiarato che l'orario della gita di consegna non coincideva con l'orario del turno lavorativo del ricorrente, articolato dalle 08.30 alle
15.57. In particolare, il compimento di una serie di attività preliminari e successive alla gita di consegna implicavano che lo stesso dovesse limitare il tempo di consegna, con la conseguenza di dover coprire una vasta area di consegna (cfr. mod. 44/R) in una fascia oraria in cui molti esercizi commerciali risultano chiusi al pubblico. Tale problematica, è stata posta all'attenzione della Direzione Centrale in quanto comune ai portalettere e non risolvibile efficacemente richiedendo agli incaricati una maggiore organizzazione nella gita di consegna (cfr. dich. CP_2
“confermo la circostanza 15 del ricorso preciso che l'uscita è prevista solo dopo aver svolto le attività prodromiche alla consegna che necessitano di circa un'ora e mezza
o due a seconda del prodotto (…) Confermo la circostanza 20 del ricorso preciso che dette zone sono notoriamente problematiche tant'è che in caso di assenza del signor
lo stesso viene sostituito con due postini in quanto uno solo non è in grado di Pt_1 smaltire il carico quotidiano. Anche quando viene sostituito da un solo postino vi è costantemente giacenza (…) considerata la zona, vi sono numerosi plessi molto datati ai quali, peraltro, è inibito l'accesso interno per presenza di sbarre o cancelli e, in alcuni casi, anche di citofoni esterni. Ciò mette il postino nella condizione di lunghe attese o, addirittura, impossibilità di recapito non riuscendo proprio ad accedere al plesso”; cfr. dich. “Eventuali disservizi non dovuti alla responsabilità del Per_2 portalettere saranno oggetto di specifico monitoraggio in occasione della ristrutturazione che sta interessando proprio nell'ultimo periodo, consistente CP_1 dell'accorpamento in un unico centro logistico degli attuali due centri di recapito Todi
Taranto. Ad esempio, verrà gestito il problema relativo alla chiusura degli esercizi commerciali o delle aziende in generale o degli studi professionali, così come delle scuole guida, che capitano in concomitanza con la fascia oraria di recapito del portalettere. Preciso che tali problematiche ci sono sempre state ma sino ad oggi veniva richiesto al portalettere di risolvere il problema organizzando la sua gita di recapito di conseguenza”).
L'istruttoria svolta ha, dunque, fatto emergere un quadro connotato da criticità e problemi organizzativi inerenti l'attività di consegna di prodotti a firma e di posta con tracciatura al civico che impatta in generale sull'attività dei portalettere, così da escludere che il “mancato rendimento” contestato al possa essere Pt_1 riconducibile allo stesso per dolo o colpa.
Infatti, a fronte di tali elementi probatori sintomatici della non rimproverabilità e rinconducibilità del parziale inadempimento alla scarsa diligenza del ricorrente, parte convenuta non ha dimostrato la colpa, sub specie di negligenza, del Pt_1 quale fattore determinante dello scarso rendimento disciplinarmente contestato.
Difatti, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti non sono emersi elementi o indici a cui parametrare il grado di diligenza (e non di efficienza sub specie di raggiungimento degli obiettivi) richiesto al ricorrente, con conseguente impossibilità di valutare la soglia di inadempimento rimproverabile.
Gli stessi principi cardine della normativa UNI EN ISO 9001:2015 cui soggiace il personale di e di cui lo stesso ricorrente era a conoscenza, come CP_1 confermato dai testi (cfr. dich. e che confermano le Persona_1 Per_2 circostanze 4 e 9 della memoria), recano indicazioni del tutto generiche quali
“mantenere adeguata la qualità delle prestazioni, in particolare, garantendo l'efficienza alla continuità del servizio nel rispetto dei requisiti richiesti, mantenere adeguati servizi offerti ai clienti, rispettare i tempi e ottimizzare il rapporto costo/qualità dei prodotti/servizi”, inidonee a parametrare il grado di diligenza ordinario richiesto nell'espletamento della prestazione. Laddove, si rammenta, il grado di diligenza richiesto consiste nello sforzo che può legittimamente essere richiesto al prestatore di lavoro nell'adempimento dell'obbligazione. Sebbene, inoltre, i testi di parte convenuta hanno riferito che l'organizzazione della gita di consegna era rimessa alla diligenza del ricorrente, che avrebbe dovuto impostare le consegne sulla base degli orari/abitudini dei clienti, e che il Pt_1 sia stato agevolato attraverso la riduzione del carico di lavoro e attraverso l'assegnazione sempre alla stessa zona di consegna ((cfr. dich. Persona_1
“la signora ha detta la qualità mi riferì di ricevere reclami con specifico Parte_2 riferimento alle mancate consegne sia di pacchi che di patenti presso attività commerciali della linea business afferenti alla zona di competenza del signor Pt_1
(…) preciso anziché sempre in riferimento alle attività svolte da sulla linea
[...] Pt_1 business il carico di lavoro assegnato allo stesso era anche inferiore a quello medio dell'ufficio”). Si osserva che tali circostanze, oltre che relative al allorquando Pt_1 addetto alla linea Business e non alla Articolazione di Base come nel caso delle condotte in contestazione, non sono da sole sufficienti, in presenza delle criticità di sistema evidenziate, a ricondurre lo scarso rendimento ad un comportamento negligente del lavoratore.
Pertanto, i fatti contestati e sanzionati, oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi imputabili a titolo di colpa al ricorrente.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata il 21.12.2022 per quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione in favore del lavoratore della retribuzione già eventualmente trattenuta per i predetti giorni di sospensione.
Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenendo conto, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, della tipologia e consistenza della sanzione irrogata e della non particolare complessità della controversia (cfr. Cass. 968/2022).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Accoglie il ricorso e annulla la sanzione disciplinare irrogata il 21.12.2022 e, per l'effetto, condanna la società convenuta alla restituzione in favore del lavoratore della retribuzione trattenuta per i quattro giorni di sospensione applicati;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.700,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso come per legge e IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 09.07.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Ester Spada Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso in giudizio dall'avv. Anna Lorusso
Resistente
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.06.2023 il ricorrente - premesso di essere dipendente di
[...]
dal 4.9.2012 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, CP_1 inquadrato a livello D del Ccnl per il personale non dirigente di con CP_1 mansioni di portalettere e di essere stato assegnato, a decorrere dal 1.2.2022, al
CD Taranto recapito sud, dapprima in qualità di scorta e addetto alla “linea business” e, a decorrere dal 09.06.2022, come titolare della zona 4, comprendente tutte le vie della città indicate nel mood. 44/R, in qualità di addetto l'Articolazione di Base, con attività lavorativa ripartita su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per 7,12 ore al giorno dalla 8.30 alle 15.57 – impugnava e contestava la legittimità del provvedimento disciplinare emesso in data 21.12.2022 con cui veniva applicata la sanzione della sospensione di quattro giorni dal servizio con privazione della retribuzione in ragione delle condotte contestate con nota di contestazione del 16.11.2022.
In particolare, la società datrice di lavoro contestava al ricorrente, per le giornate del 13,14,18 e 19 ottobre 2022, il mancato recapito di un certo quantitativo di chili di corrispondenza, a fronte dei chili assegnati, nonché la mancata tracciatura di un certo quantitativo di pezzi di corrispondenza della linea Evolution con tracciatura al civico e il recapito non tentato di un determinato numero di oggetti a firma, evidenziando l'eccessivo numero di oggetti postali non recapitati rispetto al carico assegnato.
Tali condotte inadempienti venivano contestate al lavoratore per violazione dell'art. 52 Ccnl di settore del 23.06.2021 e degli obblighi e doveri gravanti sul dipendente in attuazione degli artt. 2104 e 2015 c.c., in quanto lo stesso “non ha adempiuto diligentemente agli obblighi previsti in relazione alla mansione di portalettere, violando le disposizioni vigenti in materia di recapito”.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio chiedendo di: “a) accertare e dichiarare la tardività e la mancanza di specificazione delle contestazioni disciplinari;
b) accertare
e dichiarare, in ogni caso, che non sussiste alcuna responsabilità disciplinarmente rilevante del Sig. in relazione a tutti i fatti oggetto della contestazione del Pt_1
16.11.2022, stante la loro non rispondenza al vero e/o in quanto non costituenti comportamento disciplinarmente rilevante e/o in quanto non imputabili a colpa o responsabilità del ricorrente e, comunque, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa che precede;
c) accertare e dichiarare, conseguentemente la nullità, inefficacia e, comunque, l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con la nota del
16.11.2022, consistita nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 4, revocando, per l'effetto, la detta disposizione, per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
d) accertare e dichiarare, in subordine, la sproporzione della sanzione disciplinare adottata dall'azienda in relazione ai fatti mancanza contestati dichiarando in ogni caso nullo e/o annullando il provvedimento impugnato e) condannare, conseguentemente, alla refusione in favore del Controparte_1 lavoratore della retribuzione decurtata e non percepita per gli illegittimi quattro giorni di sospensione”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, con propria memoria, contestava quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e con deposito di note scritte e, ritenuta matura, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni di genericità e tardività delle contestazioni disciplinari sollevate da parte ricorrente esse devono essere rigettate in quanto infondate. Per consolidato orientamento giurisprudenziale si osserva, con riguardo alla specificità dell'addebito disciplinare, che è principio interpretativo consolidato, in relazione al procedimento previsto dall'art. 7 st. lav., che il requisito di specificità della contestazione disciplinare sia integrato quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (cfr. Cass. civ. n. 26199/2019; Cass. civ. n.
9590/2018); compito del giudice di merito è verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto materiale contestato, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. civ. n. 6889/2018).
Ebbene, nel caso di specie, sono state specificamente indicate le condotte disciplinarmente rilevanti sia sotto il profilo materiale che temporale (“in data
13/10/2022, come da verifica effettuata dai capisquadra del CC di Taranto Sud, a fronte di 21 Kg di corrispondenza indescritta presa in carico, non ha recapitato ben
15 Kg di corrispondenza. Inoltre, a fronte di 79 pezzi della Linea Evolution da tracciare al civico, sono risultati non tracciati 53 pezzi;
in data 14/10/2022, a fronte di 25 Kg di corrispondenza indescritta presa in carico, non ha recapitato ben 17 Kg di corrispondenza. Inoltre, a fronte di 60 pezzi di Linea Evolution da tracciare al civico, sono risultati non tracciati 53 pezzi. Infine, a fronte di 64 oggetti a firma presi in carico (di cui 21 risultati inesitati) ha dichiarato il “recapito non tentato” per 18 pezzi…”).
Alcun pregiudizio al diritto di difesa è stato, dunque, arrecato al ricorrente il quale ha potuto difendersi sia in sede di giustificazioni che in questa sede, deducendo fatti e mezzi di prova a discarico, senza che la mancata indicazione di alcuni elementi (es. tipologia di posta non consegnata) abbia determinato un insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. Parimenti, sotto il profilo della tempestività della contestazione disciplinare la giurisprudenza ha precisato che “l'immediatezza - o, comunque, la tempestività - della contestazione in sede disciplinare va valutata dal giudice di merito tenendo conto di ragioni che possono determinare un eventuale ritardo, quale il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, tale da giustificare un ritardo del provvedimento disciplinare”
(Cassazione civile , sez. lav. , 26/06/2024 , n. 17646).
Ebbene, nel caso di specie si osserva che i fatti contestati attengono a quattro giorni del mese di ottobre 2022. Pertanto, non può ritenersi tardiva la contestazione intervenuta nel mese di novembre (cfr. contestazione del 16.11.2022), anche tenuto conto delle dimensioni della società datrice di lavoro e della necessità di compiere valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinate delle circostanze fattuali rilevate.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
La società datrice di lavoro ha irrogato la sanzione conservativa impugnata in ragione della reiterata consegna di un numero di chili di corrispondenza, pezzi della
Linea Evolution con tracciatura al civico e prodotti a firma inferiore rispetto al quantitativo da consegnare nella giornata. In particolare, veniva rilevato e contestato l'elevato numero di recapiti non tentati e di pezzi non tracciati al civico,
a fronte del carico di lavoro giornaliero, con relativo dedotto inadempimento degli obblighi previsti in relazione alla mansione di portalettere.
Tali condotte sono contestate e sanzionate in quanto sintomatiche di “scarso rendimento”, addebitato al ricorrente in termini di violazione dell'obbligo di diligenza richiamato ex art. 52 Ccnl di settore.
Pertanto, ai fini della risoluzione della presente controversia occorrerà verificare se lo “scarso rendimento” rilevato sia effettivamente addebitabile ad una condotta negligente di notevole rilevanza ed allo stesso imputabile e rimproverabile.
In tema di “scarso rendimento” la giurisprudenza, con pronunce relative ad ipotesi di licenziamento ma estensibili anche a fattispecie sanzionatorie conservative, ha chiarito che “lo scarso rendimento, quand'anche previsto da leggi speciali come autonoma causa di licenziamento, è legato — piuttosto che al dato obiettivo della inidoneità della prestazione al conseguimento degli obiettivi aziendali — ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile”
(Cassazione civile sez. lav., 23/03/2017, n.7522). Pertanto, il datore di lavoro, oltre che provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, è tenuto a dimostrare la sussistenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complessivo alla cui valutazione concorre l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato. Fra questi rilevano il grado di diligenza richiesto e quello usato dal prestatore, nonché l'incidenza della organizzazione d'impresa e dei fattori socio-ambientali.
Difatti, nel lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato, ma alla messa a disposizione delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, purché la prestazione sia comunque eseguita con quella diligenza e quella professionalità proprie delle mansioni svolte (in tal senso, tra le prime pronunce si pensi alla Cass. civ. Sez. lavoro, 20/08/1991, n. 8973, pur se afferente al diverso caso di licenziamento del lavoratore per cd. scarso rendimento). Corollario di tale tesi, sotto il profilo probatorio è che, nell'ipotesi di scarso rendimento,
l'inadempimento del lavoratore deve essere imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa e deve essere provato dal datore con specifico riguardo alla negligenza, potendo dipendere l'inadeguatezza della prestazione resa dalla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, da fattori non imputabili a colpa del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria svolta non sono emersi profili di responsabilità del a titolo di colpa, né tantomeno di dolo, sub specie di Pt_1 negligenza notevole, imputabile al portalettere.
Piuttosto, è emerso che il parziale inadempimento del ricorrente era riconducibile a fattori di organizzazione dell'attività aziendale, quali l'orario di inizio e fine della gita di consegna, non corrispondenti agli orari di apertura degli esercizi commerciali cui la posta doveva essere consegnata, l'ampiezza della zona di consegna, nonché la sussistenza di problematiche connesse al funzionamento del sistema Geopost utilizzato per il recapito dei pezzi della Linea Evolution con tracciatura al civico.
Dall'istruttoria orale svolta è, infatti, emerso che il ricorrente a decorrere, quantomeno, da agosto 2022 era diventato titolare della zona 4 ed era transitato dalla Linea Business alla Articolazione di Base ove si occupava della consegna della posta sulla base del mod. 44/R nonché della consegna dei pezzi della linea
Evolution con tracciatura al civico (cfr. dich. “non sono in grado di riferire Tes_1 da quando è stato applicato all'area di base posso, però, dire che da quando io sono arrivato, nell'agosto del 2022, il era già applicato all'area di base (…) non è Pt_1 vero che il carico di lavoro del portalettere viene stabilito sulla base di obiettivi in quanto risponde alle indicazioni del mod. 44/R in riferimento alla posta registrata e consiste in tutto ciò che arriva in giornata, con riferimento alla c.d. posta indescritta”; dich. “la prestazione lavorativa del portalettere è diversa a Persona_1 seconda che si tratti di linea business o articolazione di base in quest'ultimo caso c'è il modello 44 R che in base alla percorrenza e al numero insomma calcola un numero di affido di prodotti a firma (…) la media dei prodotti a firma può variare in aumento
o in diminuzione sia in base ai prodotti da consegnare nella giornata che in base all'ampiezza della zona”).
Ne consegue che le condotte contestate in relazione al mese di ottobre 2022 sono state tenute dal in qualità di addetto alla Articolazione di Base. Pt_1
Con riferimento alle mansioni di portalettere addetto alla Articolazione di Base, nulla è stato riferito in relazione alla consegna di un determinato quantitativo di chili di corrispondenza. Tale circostanza non è stata fatta oggetto di specifici capitoli di prova né è emersa nel corso dell'istruttoria sulla base delle dichiarazioni rese dai tasti ovvero sulla base della documentazione depositata in atti.
Pertanto, non risulta che tra gli obietti vi dei portalettere in genere e, nello specifico degli addetti alla Articolazione di Base, vi sia la consegna di un determinato quantitativo di chili di corrispondenza anche considerato che alcuna attività di pesatura viene compiuta prima e dopo la gita di consegna.
In relazione a tele profilo di contestazione, la parte convenuta su cui gravava il relativo onere non solo non ha provato la sussistenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore ma, a monte, non ha dimostrato la sussistenza di un obiettivo in termini di consegna di un determinato quantitativo di chili di corrispondenza, il mancato raggiungimento del risultato atteso e la sua oggettiva esigibilità.
Con riferimento alle altre condotte contestate (mancata tracciatura al civico di un numero rilevante di pezzi della Linea Evolution e non tentato recapito di oggetti a firma) sono emerse diverse criticità nell'organizzazione e nel funzionamento aziendale.
Con riferimento alla consegna dei pezzi postali della Linea Evolution essa avviene con tracciatura al civico attraverso l'utilizzo del sistema Geopost. Pertanto, la posta viene smistata sulla base delle zone di consegna ed acquisita dai rispettivi portalettere addetti alla zona attraverso la scansione di un codice a barre con diverse problematicità connesse all'utilizzo del sistema Geopost. I testi hanno riferito che tale sistema non veniva aggiornato e capitava frequentemente che il portalettere acquisisse pezzi di corrispondenza spettanti ad altri portalettere di altre zone ovvero ad agli addetti su altre linee di consegna che, dunque, non potevano essere consegnati pur rimanendo registrati sul palmare. È emerso, poi, che tali criticità erano state segnalate a livello centrale al fine di tentare una risoluzione del problema. Peraltro, è emerso che la tracciatura riguardava solo il
20% del carico giornaliero e, dunque, una percentuale inferiore rispetto al quantitativo assegnato (cfr. dich. Palumbo “la corrispondenza relativa alla linea
Evolution viene lavorata dal centro primario di Bari, per la precisione centro meccanizzato postale, dove viene diviso per rione sub zona ma, quotidianamente, all'interno vengono rinvenuti disguidi, ovvero prodotti appartenenti ad altre zone diverse da quelle indicate (…)il portalettere provvede a scansionare il codice a barre della busta riferita alla propria zona così acquisendo sul palmare tutto il contenuto della stessa e, pertanto, anche i disguidi di cui ho detto innanzi. Si tratta di problematiche consolidate che si verificano ogni giorno a causa del mancato aggiornamento del Geo post. Preciso che Geo post non è puntualmente aggiornato nel senso che, nonostante le nostre segnalazioni, non vengono integrati i dati per correggere gli errori (…) confermo che uno degli errori più frequenti del Geo post è la mancata indicazione, nelle varie zone, della presenza dei c.d. Grandi Utenti che competono solo sulla linea mercato e non sull'articolazione di base (…)preciso che lo scambio di corrispondenza tra i portalettere avviene solo nel caso in cui si riconosca il portalettere della relativa zona, altrimenti tutto ciò che viene reperito nella busta come non appartenente sulla propria zona viene addirittura lasciato in delle cassette successivamente ripartito in un casellario dai cosiddetti ripartitori o dal caposquadra
(…) anche il materiale che finisce nella cassetta per il successivo smistamento rimane comunque acquisito nel palmare del portalettere. Tanto è ancor più vero ove si consideri che il rapportino del palmare non corrisponde mai tra quanto preso in carico
e quanto effettivamente lavorato;
in riferimento alla circostanza 12 preciso che anche
l'eventuale mancata lavorazione del portalettere a cui è stato materialmente consegnata la corrispondenza per competenza di zona sarà posta a carico del portalettere originario, ovvero colui che ha inizialmente acquisito i pezzi sul proprio palmare. Tengo a precisare che per il portalettere originario si tratterà di una doppia fittizia inadempienza a causa della mancata corrispondenza come già detto della quantità di materiale acquisito con quello effettivamente lavorato (…) tali disguidi accadono quotidianamente e la verifica di tali inconvenienti è stato oggetto di specifica valutazione in ufficio con il direttore. In particolare, abbiamo provveduto, in fase di implementazione del prodotto Evolution, a fare delle prove scansionando prodotti singolarmente che, nonostante la regolare tracciatura in acquisizione delle operazioni di recapito, non risultavano registrati al rientro in sede nella stampa del rapportino”; cfr. dich. “il cruscotto qualità con cadenza settimanale serve a Per_2 monitorare la qualità del centro attraverso il monitoraggio dell'attività del portalettere in riferimento a tre indicatori ovvero: 1) la tracciatura del civico attinente al portalettere sull'articolazione di base;
consente di verificare la corrispondenza tra il carico assegnato al portalettere e l'effettivo recapito afferente la linea Evolution.
Preciso che, di tutto il carico giornaliero, solo una parte, ovvero il 20% circa, viene tracciata (…)”). All'esito della prova è emerso che anche eventuali soluzioni a tali problematiche, suggerite da prassi aziendali ed implicanti una maggiore organizzazione o diligenza del portalettere, si sono rivelate non praticabili in quanto produttive di un ulteriore rallentamento del sistema e della gita di consegna, già ridotta ad una fascia oraria inferiore rispetto al turno di lavoro a causa di operazioni preliminari e prodromiche alla consegna (cfr. dich. “i disguidi eventuali, Per_1 peraltro contenuti nel numero, possono essere facilmente risolti senza alcuna penalizzazione per il portalettere. È, infatti, data indicazione agli uffici di recapito che, nel caso in cui si rinvenga un prodotto non collegato alla zona del portalettere, il caposquadra deve provvedere a regolarizzare la posizione scaricando il pezzo di carico di lavoro assegnato al portalettere per inserirlo nel carico del portalettere della zona corretta. Il portalettere, inoltre, potrebbe manualmente indicare che quel pezzo non rientra nel suo carico di lavoro. Tanto posso dire poiché queste sono le indicazioni aziendali. Non posso riferire se, di fatto, ciò viene attuato nell'ufficio di recapito.”; cfr. dich. “preciso che le attività di consegna o mancata consegna prodotto Tes_2 erroneamente contenuto nella busta del portalettere che viene consegnato all'effettivo portalettere competente per zona, rimane comunque registrato nel palmare del portalettere originario, ovvero colui che ha scansionato il codice a barre della busta, in quanto sarebbe un enorme dispendio di tempo dover manualmente riacquisire ogni singolo pezzo in maniera corretta e, poiché tali disguidi sono all'ordine del giorno ed accadono in maniera numerosa, si paralizzerebbe completamente la nostra attività
(…) attualmente, io mi occupo proprio dell'assistenza tecnica in relazione ai dati acquisiti dai palmari al rientro dei portalettere dalla gita e, spesso, ci si accorge che il palmare non ha sincronizzato i dati di consegna e, pertanto, se si tratta di pezzi a firma si fa riferimento al mod. 28 aut, che il portalettere provvede a compilare manualmente, se si tratta di corrispondenza semplice non a firma, sorge il problema di dover ricostruire le attività del portalettere. Tali disguidi, come detto, si rilevano solo in una fase successiva alla consegna, ovvero al rientro dalla gita, e, pertanto, il portalettere al momento della consegna è ignaro della disfunzione presentata al momento dal palmare (…) aggiungo che può capitare che risulti caricato su due 28 aut diversi e, pertanto, appartenenti a due diverse zone, il medesimo prodotto a firma
e questo manda in tilt il sistema di registrazione dei palmari che, trovandosi un prodotto identico, non effettueranno la sincronizzazione”).
Ulteriori criticità sono emerse con riferimento alla consegna dei prodotti a firma in quanto i testi escussi hanno dichiarato che l'orario della gita di consegna non coincideva con l'orario del turno lavorativo del ricorrente, articolato dalle 08.30 alle
15.57. In particolare, il compimento di una serie di attività preliminari e successive alla gita di consegna implicavano che lo stesso dovesse limitare il tempo di consegna, con la conseguenza di dover coprire una vasta area di consegna (cfr. mod. 44/R) in una fascia oraria in cui molti esercizi commerciali risultano chiusi al pubblico. Tale problematica, è stata posta all'attenzione della Direzione Centrale in quanto comune ai portalettere e non risolvibile efficacemente richiedendo agli incaricati una maggiore organizzazione nella gita di consegna (cfr. dich. CP_2
“confermo la circostanza 15 del ricorso preciso che l'uscita è prevista solo dopo aver svolto le attività prodromiche alla consegna che necessitano di circa un'ora e mezza
o due a seconda del prodotto (…) Confermo la circostanza 20 del ricorso preciso che dette zone sono notoriamente problematiche tant'è che in caso di assenza del signor
lo stesso viene sostituito con due postini in quanto uno solo non è in grado di Pt_1 smaltire il carico quotidiano. Anche quando viene sostituito da un solo postino vi è costantemente giacenza (…) considerata la zona, vi sono numerosi plessi molto datati ai quali, peraltro, è inibito l'accesso interno per presenza di sbarre o cancelli e, in alcuni casi, anche di citofoni esterni. Ciò mette il postino nella condizione di lunghe attese o, addirittura, impossibilità di recapito non riuscendo proprio ad accedere al plesso”; cfr. dich. “Eventuali disservizi non dovuti alla responsabilità del Per_2 portalettere saranno oggetto di specifico monitoraggio in occasione della ristrutturazione che sta interessando proprio nell'ultimo periodo, consistente CP_1 dell'accorpamento in un unico centro logistico degli attuali due centri di recapito Todi
Taranto. Ad esempio, verrà gestito il problema relativo alla chiusura degli esercizi commerciali o delle aziende in generale o degli studi professionali, così come delle scuole guida, che capitano in concomitanza con la fascia oraria di recapito del portalettere. Preciso che tali problematiche ci sono sempre state ma sino ad oggi veniva richiesto al portalettere di risolvere il problema organizzando la sua gita di recapito di conseguenza”).
L'istruttoria svolta ha, dunque, fatto emergere un quadro connotato da criticità e problemi organizzativi inerenti l'attività di consegna di prodotti a firma e di posta con tracciatura al civico che impatta in generale sull'attività dei portalettere, così da escludere che il “mancato rendimento” contestato al possa essere Pt_1 riconducibile allo stesso per dolo o colpa.
Infatti, a fronte di tali elementi probatori sintomatici della non rimproverabilità e rinconducibilità del parziale inadempimento alla scarsa diligenza del ricorrente, parte convenuta non ha dimostrato la colpa, sub specie di negligenza, del Pt_1 quale fattore determinante dello scarso rendimento disciplinarmente contestato.
Difatti, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti non sono emersi elementi o indici a cui parametrare il grado di diligenza (e non di efficienza sub specie di raggiungimento degli obiettivi) richiesto al ricorrente, con conseguente impossibilità di valutare la soglia di inadempimento rimproverabile.
Gli stessi principi cardine della normativa UNI EN ISO 9001:2015 cui soggiace il personale di e di cui lo stesso ricorrente era a conoscenza, come CP_1 confermato dai testi (cfr. dich. e che confermano le Persona_1 Per_2 circostanze 4 e 9 della memoria), recano indicazioni del tutto generiche quali
“mantenere adeguata la qualità delle prestazioni, in particolare, garantendo l'efficienza alla continuità del servizio nel rispetto dei requisiti richiesti, mantenere adeguati servizi offerti ai clienti, rispettare i tempi e ottimizzare il rapporto costo/qualità dei prodotti/servizi”, inidonee a parametrare il grado di diligenza ordinario richiesto nell'espletamento della prestazione. Laddove, si rammenta, il grado di diligenza richiesto consiste nello sforzo che può legittimamente essere richiesto al prestatore di lavoro nell'adempimento dell'obbligazione. Sebbene, inoltre, i testi di parte convenuta hanno riferito che l'organizzazione della gita di consegna era rimessa alla diligenza del ricorrente, che avrebbe dovuto impostare le consegne sulla base degli orari/abitudini dei clienti, e che il Pt_1 sia stato agevolato attraverso la riduzione del carico di lavoro e attraverso l'assegnazione sempre alla stessa zona di consegna ((cfr. dich. Persona_1
“la signora ha detta la qualità mi riferì di ricevere reclami con specifico Parte_2 riferimento alle mancate consegne sia di pacchi che di patenti presso attività commerciali della linea business afferenti alla zona di competenza del signor Pt_1
(…) preciso anziché sempre in riferimento alle attività svolte da sulla linea
[...] Pt_1 business il carico di lavoro assegnato allo stesso era anche inferiore a quello medio dell'ufficio”). Si osserva che tali circostanze, oltre che relative al allorquando Pt_1 addetto alla linea Business e non alla Articolazione di Base come nel caso delle condotte in contestazione, non sono da sole sufficienti, in presenza delle criticità di sistema evidenziate, a ricondurre lo scarso rendimento ad un comportamento negligente del lavoratore.
Pertanto, i fatti contestati e sanzionati, oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi imputabili a titolo di colpa al ricorrente.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata il 21.12.2022 per quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione in favore del lavoratore della retribuzione già eventualmente trattenuta per i predetti giorni di sospensione.
Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenendo conto, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, della tipologia e consistenza della sanzione irrogata e della non particolare complessità della controversia (cfr. Cass. 968/2022).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Accoglie il ricorso e annulla la sanzione disciplinare irrogata il 21.12.2022 e, per l'effetto, condanna la società convenuta alla restituzione in favore del lavoratore della retribuzione trattenuta per i quattro giorni di sospensione applicati;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.700,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso come per legge e IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli