TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Palmi, nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3350 2025 R.G. Lavoro
TRA
, ( ) nata il [...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Romano del
Foro di Palmi, ( ), elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._2 giudizio presso il suo studio in Palmi (RC) via San Leonardo n. 18, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore – che agisce in proprio e, ai P.IVA_1 sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, quale mandatario della
[...]
c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Palmi
(RC), Via A. Volta, 2, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv.
RI Lo SC, giusta procura in atti;
Resistente
NONCHE'
(CF Controparte_3
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ( , presso i cui uffici Controparte_3 P.IVA_4 in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
Resistente NONCHE'
, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar Controparte_4
n. 14 (C.F.: e P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per P.IVA_5 esso il Dott. in qualità di responsabile Atti introduttivi del giudizio Controparte_5
, giusta procura speciale rilasciata da , con atto per CP_3 Controparte_4
Notaio Dr. in Roma, Rep. N. 183055 Racc. n. 13239 del 23/07/2025 (all. Persona_1
a), ente subentrante a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle società gruppo , in virtù del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. CP_6
225/2016, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2016, rappresentata e difesa dall'Avv.
TT AL (C.F.: ) presso il cui studio in Cosenza alla Via C.F._3
Beato Umile n. 14 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Intimata
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28/10/2025 parte ricorrente esponeva che in data 23.5.2025, le era stata notificata intimazione di pagamento n.09420259005743234/000 in atti, relativa a molteplici cartelle di pagamento, tra cui 39 portanti debiti che ricadono nella competenza per materia del Giudice del Lavoro, per le quali proponeva e delimitava espressamente la domanda giudiziale:
1. cartella n. n.09420080032736092000, ente che ha emesso il ruolo di CP_1 [...]
, notificata il 16/6/2009 per € 6.464,03, emessa in relazione a contributi CP_3 commercianti ed interessi - anno riferimento del debito 2008;
2. Cartella n.09420140031555791000, Ente che ha emesso il ruolo Direzione provinciale del lavoro di , notificata il 4/5/2015, per € 4.860,86, emessa in relazione Controparte_3
a rec. Spese proc. 689/81, sanzioni amministrative, maggiorazioni - anno riferimento del debito 2012;
3. Cartella n.09420170010065864000, ente che ha emesso il ruolo di CP_7 [...]
, notificata il 22/09/2017 per € 40.06, emessa in relazione a regolazione premi CP_3
e sanzioni - anno del debito 2015; CP_7
4. Cartella n.09420170017755146000, ente che ha emesso il ruolo di CP_7 [...]
, notificata il 5/02/2018 per € 1754,70 emessa in relazione a regolazione premi CP_3 evasi, sanzioni ed interessi- anno del debito 2015, 2016 e 2017; CP_7
5. Cartella n.09420190001597671000, ente che ha emesso il ruolo di CP_7 Controparte_3 notificata il 24/01/2019 per € 156,76 emessa in relazione a premi e sanzioni - anno CP_7 del debito 2017 e 2018; 6 Cartella n.09420190019630270000, ente che ha emesso il ruolo di CP_7 Controparte_3 notificata il 3/09/2019 per € 444,29 emessa in relazione a premi e sanzioni - anno del CP_7 debito 2017.2018, 2019;
7. Avviso di addebito n.39420120000474214000, notificato il 23/04/2012 Ente che ha emesso il ruolo per € 5.049,27 in relazione a contributi IVS Controparte_8 fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2010 2011;
8. Avviso di addebito n.39420120003254611000, notificato il 6/12/2012 Ente che ha emesso il ruolo per € 5253,73 in relazione a contributi IVS Controparte_8 fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2011 2012;
9. Avviso di addebito n.39420130000173458000, notificato il 9/04/2013 Ente che ha emesso il ruolo per € 2700,83 in relazione a contributi IVS Controparte_8 fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2012;
10. Avviso di addebito n.39420130003652264000, notificato il 9/3/2014 Ente che ha emesso il ruolo di per € 5353,08 in relazione a contributi IVS CP_8 Controparte_3 fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2012;
11. Avviso di addebito n.39420140001223634000, notificato il 20/6/2014 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.575,43 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2013;
12. Avviso di addebito n.39420140002733567000, notificato il 22/10/2014 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.528,00 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2013;
13. Avviso di addebito n.39420140003301271000, notificato il 23/12/2014 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 4.060,10 in relazione a Modello CP_8 Controparte_3
DM 10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2014;
14. Avviso di addebito n.39420140005152173000, notificato il 17/8/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5658,73 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2014
15. Avviso di addebito n.39420150001740268000, notificato il 23/10/2015 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.601,49 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2014
16. Avviso di addebito n.39420160001314673000, notificato il 17/8/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.571,98 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2015-2016
17. Avviso di addebito n.39420160001907550000, notificato l'11/7/2016 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1144,37 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2015;
18. Avviso di addebito n.39420160002255900000, notificato il 18/10/2016 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1269,57 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2016;
19 Avviso di addebito n.39420160003712255000, notificato il 21/11/2016 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.520,99 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2015;
20. Avviso di addebito n.39420160004790853000, notificato il 28/12/2016 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 775,49 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2016;
21. Avviso di addebito n.39420170000619479000, notificato il 2/8/2017 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1459,91 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2016 - 2017;
22. Avviso di addebito n.39420170002280644000, notificato il 29/9/2017 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 11.100,26 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento 2016
23. Avviso di addebito n.39420170003029189000, notificato l'8/11/2017 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 766,76 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2017;
24. Avviso di addebito n.39420170003531086000, notificato il 13/12/2017 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1000,70 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2017;
25. Avviso di addebito n.39420180000119686000, notificato il 10/4/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 506, 84 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3 10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2017;
26. Avviso di addebito n.39420180000386457000, notificato il 5/6/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 768,23 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2017;
27. Avviso di addebito n.39420180000812136000, notificato il 28/6/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 8357,02 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento 2016
28. Avviso di addebito n.39420180001401369000, notificato il 23/8/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 236,64 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
29. Avviso di addebito n.39420180002823057000, notificato il 9/11/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1250,55 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
30. Avviso di addebito n.39420180003209516000, notificato il 18/12/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 465,22 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
31. Avviso di addebito n.39420180005204665000, notificato il 21/1/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.591,66 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento 2017-2018;
32. Avviso di addebito n.39420190000105016000, notificato il 25/2/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 4.580,64 in relazione a Modello CP_8 Controparte_3
DM 10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
33. Avviso di addebito n.39420190000320229000, notificato il 6/6/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 619.83 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
34. Avviso di addebito n.39420190000345806000, notificato l'8/5/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 23.375, 72 in relazione a Modello CP_8 Controparte_3
DM 10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2016, 2017, 2018 e 2019;
35. Avviso di addebito n.39420190000633803000, notificato il 24/6/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 3454,26 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018 e 2019;
36. Avviso di addebito n.39420190002219651000, notificato il 26/7/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5591,82 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3 IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento 2018;
37. Avviso di addebito n.39420190002604284000, notificato il 7/8/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 858,84 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2019;
38. Avviso di addebito n.39420190002829613000, notificato il 27/8/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 3384,94 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018 ;
39. Avviso di addebito n.39420190003022986000, notificato il 4/10/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1716,90 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2019.
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n.
987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali portati intimazione di pagamento n. 09420259005743234/000 emessa da e notificata in data 23.5.2025 e dalle sottese Controparte_9 cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Più precisamente, l' , notificava al sig. Controparte_10 Parte_1
la suindicata intimazione di pagamento contenente l'invito, a pagare entro 5
[...]
giorni, il complessivo importo di euro 147.870,50 comprensivo di interessi, compensi per la riscossione ed altre spese, tale somma derivava da diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito: 09420080032736092000 – 09420140031555791000 - 09420170010065864000 –
09420170017755146000 – 09420190001597671000 – 09420190019630270000
39420120000474214000 - 39420120003254611000 – 39420130000173458000
39420130003652264000 - 39420140001223634000 - 39420140002733567000 -
39420140003301271000 – 39420140005152173000 - 39420150001740268000 –
39420160001314673000 – 39420160001907550000 – 39420160002255900000 –
39420160003712255000 - 39420160004790853000 - 39420170000619479000 –
39420170002280644000 - 39420170003029189000 - 39420170003531086000 – 39420180000119686000 – 39420180000386457000 – 39420180000812136000 –
39420180001401369000 – 39420180002823057000 – 39420180003209516000
39420180005204665000 – 39420190000105016000 – 39420190000320229000
39420190000345806000 – 39420190000633803000 – 39420190002219651000 –
39420190002604284000 – 39420190002829613000- 39420190003022986000, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi commercianti, I.V.S. fissi e somme aggiuntive sanzioni amministrative, premi e sanzioni, Modello DM 10 e somme aggiuntive anni di CP_7 riferimento dal 2008 al 2019, per un importo complessivo pari ad euro 147.870,50 presuntivamente tutte notificate in data antecedente al mese di novembre 2019.
Eccepiva la prescrizione previdenziale in quanto considerato il periodo temporale attinente alla notificazione indicata delle sopraelencate cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e considerata la data di notifica della comunicazione esattoriale avvenuta il 23.5.2025, risultava trascorso il termine quinquennale di prescrizione previsto espressamente dalla L. 335/95, senza che vi fossero stati atti interruttivi della prescrizione medio tempore.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, e/o annullare, per le ragioni e le motivazioni argomentate nella premessa del presente atto, dell'INTIMAZIONE di Pagamento n. 09420259005743234/000 notificata in data 23.5.2025 limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito elencati nella narrativa di fatto, il tutto unitamente ad ogni atto precedente e/o presupposto e/o conseguente all' atto opposto, con la conseguente condanna di/delle Controparte/i ad ogni adempimento di legge circa la cancellazione dal ruolo esattoriale delle predette pretese di pagamento;
b)
Conseguentemente dichiarare come non dovute dalla sig. per Parte_1
intervenuta e maturata decadenza e/o prescrizione, le somme pretese in pagamento dall' , dall' di , dall' di Controparte_4 CP_7 Controparte_3 CP_8 [...]
e dall'ispettorato del Lavoro di Rc con l'INTIMAZIONE di Pagamento n. CP_3
09420259005743234/000 e quindi Voglia accertare l'inesistenza del credito suddetto per come rappresentato in parte motiva;
c) In via subordinate e gradata, non avendosi come rinunciate le suesposte domande, e nel solo caso di diniego delle superiori domande, chiede che vengano ridotte entro i limiti di giustizia le somme pretese nell' intimazione di pagamento impugnata nelle forme e nei limiti di Legge e di ritenuta giustizia;
d) Il tutto con il favore di spese e competenze ed onorari di giudizio, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di CP_1 interesse ad agire ex art. 100 cpc, per il mancato rispetto del termine decadenziale di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali e di giorni 40 ex art. 24 D.Lgs. 46/99 per i vizi di merito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranei alla procedura di riscossione dei propri crediti.
Deduceva che per l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, nessuna responsabilità poteva essere addebita all' , neppure ai fini delle spese, CP_8
essendo l' il solo responsabile del buon fine del procedimento di Controparte_11 riscossione.
Concludeva chiedendo che il Tribunale volesse: “in via principale, ritenere e dichiarare la nullità del ricorso avversario per indeterminatezza della domanda;
- in subordine, solo in riferimento agli AVA sopra analiticamente indicati, ritenere e dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale, competente essendo, ex art. 444, comma 3, c.p.c., il Tribunale di
Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro;
- in via di estremo subordine, respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto ovvero, nella denegata ipotesi di Cont accertata estinzione del credito contributivo, condannare l' al pagamento delle spese di lite anche in favore dell ”. CP_1
Si costituiva in giudizio l' la quale deduceva: la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva e la mancata prescrizione degli atti impugnati, chiedendo pertanto: “dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Agente della riscossione per tutta
l'attività che precede la consegna dei ruoli da parte degli Enti Impositori;
- nel caso di accoglimento delle domande avverse, dichiarare gli enti impositori unici responsabili della controversia odierna, unici legittimati a contraddire con l'obbligo di mantenere indenne
l'odierna deducente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa derivare dalla presente lite;
ritenere legittima, regolare, correttamente compiuta ed in osservanza del dettato normativo l'attività dell'Agente della Riscossione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' il quale Controparte_3
deduceva la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione al carico contributivo previdenziale portato dall' intimazione di pagamento n 09420259005743234000 emessa da Controparte_4
e notificata in data 23.5.2025 e dalle sottese cartelle di pagamento ed avvisi di
[...]
addebito, per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale:
09420080032736092000 – 09420140031555791000 - 09420170010065864000 –
09420170017755146000 – 09420190001597671000 – 09420190019630270000
39420120000474214000 - 39420120003254611000 – 39420130000173458000
39420130003652264000 - 39420140001223634000 - 39420140002733567000 -
39420140003301271000 – 39420140005152173000 - 39420150001740268000 –
39420160001314673000 – 39420160001907550000 – 39420160002255900000 –
39420160003712255000 - 39420160004790853000 - 39420170000619479000 –
39420170002280644000 - 39420170003029189000 - 39420170003531086000 –
39420180000119686000 – 39420180000386457000 – 39420180000812136000 –
39420180001401369000 – 39420180002823057000 – 39420180003209516000
39420180005204665000 – 39420190000105016000 – 39420190000320229000
39420190000345806000 – 39420190000633803000 – 39420190002219651000 –
39420190002604284000 – 39420190002829613000- 39420190003022986000, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi commercianti, I.V.S. fissi e somme aggiuntive sanzioni amministrative, premi e sanzioni, Modello DM 10 e somme aggiuntive anni di CP_7 riferimento dal 2008 al 2019, per un importo complessivo pari ad euro 147.870,50 presuntivamente tutte notificate in data antecedente al mese di novembre 2019.
In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a CP_1
riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge. In via preliminare si osserva che le intimazioni di pagamento si fondano su avvisi di addebito di cui si è avvenuta notifica negli anni dal 2009 al 2019, così come riportato dalla stessa ricorrente.
È pacifico tra le parti che le cartelle siano state notificate tuttavia occorre verificare se tali notifiche abbiano fatto decorrere il termine decennale di prescrizione.
La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. “ I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” anche alle cartelle esattoriali non opposte.
Secondo tale orientamento la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio posto dall'art. 24 dlgs a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile;
ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.
Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali. Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(Cass.
Sez. un. 10-12-2009, n. 25790) .
Il contrasto dovrebbe ritenersi ormai sopito per effetto della recentissima sentenza delle
Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo.
Deve, perciò, essere applicato il termine proprio del credito cui la cartella si riferisce, ossia il termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335/1996.
Analizzando quindi le cartelle di pagamento e avvisi di addebito oggetto di giudizio, ed ammettendo la regolarità della loro notifica, risulta che tutte le cartelle e gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio risultano prescritti, in mancanza di notifica di idonei atti interruttivi della prescrizione da parte dell'agente della riscossione o degli enti impositori.
Sul punto si osserva come non possano ritenersi correttamente notificate le intimazioni di pagamento l'intimazione di pagamento n. 09420219002531873000 del 16/11/2021, né tantomeno l'intimazione di pagamento n. 09420239003044652000 del 23/06/2023, in mancanza di prova della consegna di raccomandata con ricevuta di ritorno nei confronti dell'odierna ricorrente.
L'applicazione dei principi espressi poc'anzi applicati al caso di specie comporta che deve ritenersi prescritto il credito, di euro 147.870,50, trattandosi di tributi soggetti al termine prescrizionale quinquennale.
Ragioni di equità sostanziale inducono questo giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità dell' intimazione di pagamento n
09420259005743234000 emessa da e notificata in Controparte_9
data 23.5.2025 in relazione alle sottese cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, per le quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale:
09420080032736092000 – 09420140031555791000 - 09420170010065864000 –
09420170017755146000 – 09420190001597671000 – 09420190019630270000
39420120000474214000 - 39420120003254611000 – 39420130000173458000
39420130003652264000 - 39420140001223634000 - 39420140002733567000 -
39420140003301271000 – 39420140005152173000 - 39420150001740268000 –
39420160001314673000 – 39420160001907550000 – 39420160002255900000 –
39420160003712255000 - 39420160004790853000 - 39420170000619479000 –
39420170002280644000 - 39420170003029189000 - 39420170003531086000 –
39420180000119686000 – 39420180000386457000 – 39420180000812136000 –
39420180001401369000 – 39420180002823057000 – 39420180003209516000
39420180005204665000 – 39420190000105016000 – 39420190000320229000
39420190000345806000 – 39420190000633803000 – 39420190002219651000 –
39420190002604284000 – 39420190002829613000- 39420190003022986000, aventi, per un importo complessivo pari ad euro 147.870,50;
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palmi il 21/12/2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
dott. Carlo Gabutti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Palmi, nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3350 2025 R.G. Lavoro
TRA
, ( ) nata il [...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Romano del
Foro di Palmi, ( ), elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._2 giudizio presso il suo studio in Palmi (RC) via San Leonardo n. 18, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore – che agisce in proprio e, ai P.IVA_1 sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, quale mandatario della
[...]
c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Palmi
(RC), Via A. Volta, 2, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv.
RI Lo SC, giusta procura in atti;
Resistente
NONCHE'
(CF Controparte_3
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ( , presso i cui uffici Controparte_3 P.IVA_4 in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
Resistente NONCHE'
, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar Controparte_4
n. 14 (C.F.: e P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per P.IVA_5 esso il Dott. in qualità di responsabile Atti introduttivi del giudizio Controparte_5
, giusta procura speciale rilasciata da , con atto per CP_3 Controparte_4
Notaio Dr. in Roma, Rep. N. 183055 Racc. n. 13239 del 23/07/2025 (all. Persona_1
a), ente subentrante a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle società gruppo , in virtù del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. CP_6
225/2016, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2016, rappresentata e difesa dall'Avv.
TT AL (C.F.: ) presso il cui studio in Cosenza alla Via C.F._3
Beato Umile n. 14 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Intimata
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28/10/2025 parte ricorrente esponeva che in data 23.5.2025, le era stata notificata intimazione di pagamento n.09420259005743234/000 in atti, relativa a molteplici cartelle di pagamento, tra cui 39 portanti debiti che ricadono nella competenza per materia del Giudice del Lavoro, per le quali proponeva e delimitava espressamente la domanda giudiziale:
1. cartella n. n.09420080032736092000, ente che ha emesso il ruolo di CP_1 [...]
, notificata il 16/6/2009 per € 6.464,03, emessa in relazione a contributi CP_3 commercianti ed interessi - anno riferimento del debito 2008;
2. Cartella n.09420140031555791000, Ente che ha emesso il ruolo Direzione provinciale del lavoro di , notificata il 4/5/2015, per € 4.860,86, emessa in relazione Controparte_3
a rec. Spese proc. 689/81, sanzioni amministrative, maggiorazioni - anno riferimento del debito 2012;
3. Cartella n.09420170010065864000, ente che ha emesso il ruolo di CP_7 [...]
, notificata il 22/09/2017 per € 40.06, emessa in relazione a regolazione premi CP_3
e sanzioni - anno del debito 2015; CP_7
4. Cartella n.09420170017755146000, ente che ha emesso il ruolo di CP_7 [...]
, notificata il 5/02/2018 per € 1754,70 emessa in relazione a regolazione premi CP_3 evasi, sanzioni ed interessi- anno del debito 2015, 2016 e 2017; CP_7
5. Cartella n.09420190001597671000, ente che ha emesso il ruolo di CP_7 Controparte_3 notificata il 24/01/2019 per € 156,76 emessa in relazione a premi e sanzioni - anno CP_7 del debito 2017 e 2018; 6 Cartella n.09420190019630270000, ente che ha emesso il ruolo di CP_7 Controparte_3 notificata il 3/09/2019 per € 444,29 emessa in relazione a premi e sanzioni - anno del CP_7 debito 2017.2018, 2019;
7. Avviso di addebito n.39420120000474214000, notificato il 23/04/2012 Ente che ha emesso il ruolo per € 5.049,27 in relazione a contributi IVS Controparte_8 fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2010 2011;
8. Avviso di addebito n.39420120003254611000, notificato il 6/12/2012 Ente che ha emesso il ruolo per € 5253,73 in relazione a contributi IVS Controparte_8 fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2011 2012;
9. Avviso di addebito n.39420130000173458000, notificato il 9/04/2013 Ente che ha emesso il ruolo per € 2700,83 in relazione a contributi IVS Controparte_8 fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2012;
10. Avviso di addebito n.39420130003652264000, notificato il 9/3/2014 Ente che ha emesso il ruolo di per € 5353,08 in relazione a contributi IVS CP_8 Controparte_3 fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2012;
11. Avviso di addebito n.39420140001223634000, notificato il 20/6/2014 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.575,43 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2013;
12. Avviso di addebito n.39420140002733567000, notificato il 22/10/2014 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.528,00 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2013;
13. Avviso di addebito n.39420140003301271000, notificato il 23/12/2014 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 4.060,10 in relazione a Modello CP_8 Controparte_3
DM 10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2014;
14. Avviso di addebito n.39420140005152173000, notificato il 17/8/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5658,73 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2014
15. Avviso di addebito n.39420150001740268000, notificato il 23/10/2015 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.601,49 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2014
16. Avviso di addebito n.39420160001314673000, notificato il 17/8/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.571,98 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2015-2016
17. Avviso di addebito n.39420160001907550000, notificato l'11/7/2016 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1144,37 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2015;
18. Avviso di addebito n.39420160002255900000, notificato il 18/10/2016 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1269,57 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2016;
19 Avviso di addebito n.39420160003712255000, notificato il 21/11/2016 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.520,99 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento del debito 2015;
20. Avviso di addebito n.39420160004790853000, notificato il 28/12/2016 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 775,49 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2016;
21. Avviso di addebito n.39420170000619479000, notificato il 2/8/2017 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1459,91 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2016 - 2017;
22. Avviso di addebito n.39420170002280644000, notificato il 29/9/2017 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 11.100,26 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento 2016
23. Avviso di addebito n.39420170003029189000, notificato l'8/11/2017 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 766,76 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2017;
24. Avviso di addebito n.39420170003531086000, notificato il 13/12/2017 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1000,70 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2017;
25. Avviso di addebito n.39420180000119686000, notificato il 10/4/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 506, 84 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3 10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2017;
26. Avviso di addebito n.39420180000386457000, notificato il 5/6/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 768,23 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2017;
27. Avviso di addebito n.39420180000812136000, notificato il 28/6/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 8357,02 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento 2016
28. Avviso di addebito n.39420180001401369000, notificato il 23/8/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 236,64 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
29. Avviso di addebito n.39420180002823057000, notificato il 9/11/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1250,55 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
30. Avviso di addebito n.39420180003209516000, notificato il 18/12/2018 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 465,22 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
31. Avviso di addebito n.39420180005204665000, notificato il 21/1/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5.591,66 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3
IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento 2017-2018;
32. Avviso di addebito n.39420190000105016000, notificato il 25/2/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 4.580,64 in relazione a Modello CP_8 Controparte_3
DM 10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
33. Avviso di addebito n.39420190000320229000, notificato il 6/6/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 619.83 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018;
34. Avviso di addebito n.39420190000345806000, notificato l'8/5/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 23.375, 72 in relazione a Modello CP_8 Controparte_3
DM 10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2016, 2017, 2018 e 2019;
35. Avviso di addebito n.39420190000633803000, notificato il 24/6/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 3454,26 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018 e 2019;
36. Avviso di addebito n.39420190002219651000, notificato il 26/7/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 5591,82 in relazione a contributi CP_8 Controparte_3 IVS fissi/percentuale sul minimale;
somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale;
spese di notifica - anno riferimento 2018;
37. Avviso di addebito n.39420190002604284000, notificato il 7/8/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 858,84 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2019;
38. Avviso di addebito n.39420190002829613000, notificato il 27/8/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 3384,94 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2018 ;
39. Avviso di addebito n.39420190003022986000, notificato il 4/10/2019 Ente che ha emesso il ruolo sede di per € 1716,90 in relazione a Modello DM CP_8 Controparte_3
10 e somme aggiuntive anno riferimento del debito 2019.
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n.
987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali portati intimazione di pagamento n. 09420259005743234/000 emessa da e notificata in data 23.5.2025 e dalle sottese Controparte_9 cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Più precisamente, l' , notificava al sig. Controparte_10 Parte_1
la suindicata intimazione di pagamento contenente l'invito, a pagare entro 5
[...]
giorni, il complessivo importo di euro 147.870,50 comprensivo di interessi, compensi per la riscossione ed altre spese, tale somma derivava da diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito: 09420080032736092000 – 09420140031555791000 - 09420170010065864000 –
09420170017755146000 – 09420190001597671000 – 09420190019630270000
39420120000474214000 - 39420120003254611000 – 39420130000173458000
39420130003652264000 - 39420140001223634000 - 39420140002733567000 -
39420140003301271000 – 39420140005152173000 - 39420150001740268000 –
39420160001314673000 – 39420160001907550000 – 39420160002255900000 –
39420160003712255000 - 39420160004790853000 - 39420170000619479000 –
39420170002280644000 - 39420170003029189000 - 39420170003531086000 – 39420180000119686000 – 39420180000386457000 – 39420180000812136000 –
39420180001401369000 – 39420180002823057000 – 39420180003209516000
39420180005204665000 – 39420190000105016000 – 39420190000320229000
39420190000345806000 – 39420190000633803000 – 39420190002219651000 –
39420190002604284000 – 39420190002829613000- 39420190003022986000, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi commercianti, I.V.S. fissi e somme aggiuntive sanzioni amministrative, premi e sanzioni, Modello DM 10 e somme aggiuntive anni di CP_7 riferimento dal 2008 al 2019, per un importo complessivo pari ad euro 147.870,50 presuntivamente tutte notificate in data antecedente al mese di novembre 2019.
Eccepiva la prescrizione previdenziale in quanto considerato il periodo temporale attinente alla notificazione indicata delle sopraelencate cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e considerata la data di notifica della comunicazione esattoriale avvenuta il 23.5.2025, risultava trascorso il termine quinquennale di prescrizione previsto espressamente dalla L. 335/95, senza che vi fossero stati atti interruttivi della prescrizione medio tempore.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, e/o annullare, per le ragioni e le motivazioni argomentate nella premessa del presente atto, dell'INTIMAZIONE di Pagamento n. 09420259005743234/000 notificata in data 23.5.2025 limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito elencati nella narrativa di fatto, il tutto unitamente ad ogni atto precedente e/o presupposto e/o conseguente all' atto opposto, con la conseguente condanna di/delle Controparte/i ad ogni adempimento di legge circa la cancellazione dal ruolo esattoriale delle predette pretese di pagamento;
b)
Conseguentemente dichiarare come non dovute dalla sig. per Parte_1
intervenuta e maturata decadenza e/o prescrizione, le somme pretese in pagamento dall' , dall' di , dall' di Controparte_4 CP_7 Controparte_3 CP_8 [...]
e dall'ispettorato del Lavoro di Rc con l'INTIMAZIONE di Pagamento n. CP_3
09420259005743234/000 e quindi Voglia accertare l'inesistenza del credito suddetto per come rappresentato in parte motiva;
c) In via subordinate e gradata, non avendosi come rinunciate le suesposte domande, e nel solo caso di diniego delle superiori domande, chiede che vengano ridotte entro i limiti di giustizia le somme pretese nell' intimazione di pagamento impugnata nelle forme e nei limiti di Legge e di ritenuta giustizia;
d) Il tutto con il favore di spese e competenze ed onorari di giudizio, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di CP_1 interesse ad agire ex art. 100 cpc, per il mancato rispetto del termine decadenziale di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali e di giorni 40 ex art. 24 D.Lgs. 46/99 per i vizi di merito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranei alla procedura di riscossione dei propri crediti.
Deduceva che per l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, nessuna responsabilità poteva essere addebita all' , neppure ai fini delle spese, CP_8
essendo l' il solo responsabile del buon fine del procedimento di Controparte_11 riscossione.
Concludeva chiedendo che il Tribunale volesse: “in via principale, ritenere e dichiarare la nullità del ricorso avversario per indeterminatezza della domanda;
- in subordine, solo in riferimento agli AVA sopra analiticamente indicati, ritenere e dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale, competente essendo, ex art. 444, comma 3, c.p.c., il Tribunale di
Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro;
- in via di estremo subordine, respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto ovvero, nella denegata ipotesi di Cont accertata estinzione del credito contributivo, condannare l' al pagamento delle spese di lite anche in favore dell ”. CP_1
Si costituiva in giudizio l' la quale deduceva: la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva e la mancata prescrizione degli atti impugnati, chiedendo pertanto: “dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Agente della riscossione per tutta
l'attività che precede la consegna dei ruoli da parte degli Enti Impositori;
- nel caso di accoglimento delle domande avverse, dichiarare gli enti impositori unici responsabili della controversia odierna, unici legittimati a contraddire con l'obbligo di mantenere indenne
l'odierna deducente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa derivare dalla presente lite;
ritenere legittima, regolare, correttamente compiuta ed in osservanza del dettato normativo l'attività dell'Agente della Riscossione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' il quale Controparte_3
deduceva la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione al carico contributivo previdenziale portato dall' intimazione di pagamento n 09420259005743234000 emessa da Controparte_4
e notificata in data 23.5.2025 e dalle sottese cartelle di pagamento ed avvisi di
[...]
addebito, per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale:
09420080032736092000 – 09420140031555791000 - 09420170010065864000 –
09420170017755146000 – 09420190001597671000 – 09420190019630270000
39420120000474214000 - 39420120003254611000 – 39420130000173458000
39420130003652264000 - 39420140001223634000 - 39420140002733567000 -
39420140003301271000 – 39420140005152173000 - 39420150001740268000 –
39420160001314673000 – 39420160001907550000 – 39420160002255900000 –
39420160003712255000 - 39420160004790853000 - 39420170000619479000 –
39420170002280644000 - 39420170003029189000 - 39420170003531086000 –
39420180000119686000 – 39420180000386457000 – 39420180000812136000 –
39420180001401369000 – 39420180002823057000 – 39420180003209516000
39420180005204665000 – 39420190000105016000 – 39420190000320229000
39420190000345806000 – 39420190000633803000 – 39420190002219651000 –
39420190002604284000 – 39420190002829613000- 39420190003022986000, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi commercianti, I.V.S. fissi e somme aggiuntive sanzioni amministrative, premi e sanzioni, Modello DM 10 e somme aggiuntive anni di CP_7 riferimento dal 2008 al 2019, per un importo complessivo pari ad euro 147.870,50 presuntivamente tutte notificate in data antecedente al mese di novembre 2019.
In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a CP_1
riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge. In via preliminare si osserva che le intimazioni di pagamento si fondano su avvisi di addebito di cui si è avvenuta notifica negli anni dal 2009 al 2019, così come riportato dalla stessa ricorrente.
È pacifico tra le parti che le cartelle siano state notificate tuttavia occorre verificare se tali notifiche abbiano fatto decorrere il termine decennale di prescrizione.
La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. “ I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” anche alle cartelle esattoriali non opposte.
Secondo tale orientamento la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio posto dall'art. 24 dlgs a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile;
ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.
Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali. Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(Cass.
Sez. un. 10-12-2009, n. 25790) .
Il contrasto dovrebbe ritenersi ormai sopito per effetto della recentissima sentenza delle
Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo.
Deve, perciò, essere applicato il termine proprio del credito cui la cartella si riferisce, ossia il termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335/1996.
Analizzando quindi le cartelle di pagamento e avvisi di addebito oggetto di giudizio, ed ammettendo la regolarità della loro notifica, risulta che tutte le cartelle e gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio risultano prescritti, in mancanza di notifica di idonei atti interruttivi della prescrizione da parte dell'agente della riscossione o degli enti impositori.
Sul punto si osserva come non possano ritenersi correttamente notificate le intimazioni di pagamento l'intimazione di pagamento n. 09420219002531873000 del 16/11/2021, né tantomeno l'intimazione di pagamento n. 09420239003044652000 del 23/06/2023, in mancanza di prova della consegna di raccomandata con ricevuta di ritorno nei confronti dell'odierna ricorrente.
L'applicazione dei principi espressi poc'anzi applicati al caso di specie comporta che deve ritenersi prescritto il credito, di euro 147.870,50, trattandosi di tributi soggetti al termine prescrizionale quinquennale.
Ragioni di equità sostanziale inducono questo giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità dell' intimazione di pagamento n
09420259005743234000 emessa da e notificata in Controparte_9
data 23.5.2025 in relazione alle sottese cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, per le quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale:
09420080032736092000 – 09420140031555791000 - 09420170010065864000 –
09420170017755146000 – 09420190001597671000 – 09420190019630270000
39420120000474214000 - 39420120003254611000 – 39420130000173458000
39420130003652264000 - 39420140001223634000 - 39420140002733567000 -
39420140003301271000 – 39420140005152173000 - 39420150001740268000 –
39420160001314673000 – 39420160001907550000 – 39420160002255900000 –
39420160003712255000 - 39420160004790853000 - 39420170000619479000 –
39420170002280644000 - 39420170003029189000 - 39420170003531086000 –
39420180000119686000 – 39420180000386457000 – 39420180000812136000 –
39420180001401369000 – 39420180002823057000 – 39420180003209516000
39420180005204665000 – 39420190000105016000 – 39420190000320229000
39420190000345806000 – 39420190000633803000 – 39420190002219651000 –
39420190002604284000 – 39420190002829613000- 39420190003022986000, aventi, per un importo complessivo pari ad euro 147.870,50;
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palmi il 21/12/2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
dott. Carlo Gabutti