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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2024, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1. Dott. Michele Ancona Presidente
2. Dott. Emma Manzionna Consigliere
3. Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 49/2023, per la riforma della sentenza n.
17/2023 pubblicata il 3.01.2023 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica;
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'AVV. ANTONIO GIUSEPPE MACCARONE presso il cui studio in Carpino (FG) alla via
Mazzini n. 79 è elettivamente domiciliato
Appellante contro
(P.IVA: ), in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'AVV. M. ANTONIETTA ERMANDA BALDI ed elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura dell'Ente, Provincia in alla via CP_1
Telesforon, n. 25
Appellata
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 18.01.2024, svolta mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 1. Con atto di citazione notificato in data 3.04.2018, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Foggia, la , in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentirla dichiarare responsabile nella causazione del sinistro occorso in data
25.09.2017 alle ore 07.00 circa e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per un importo pari ad € 12.070,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.1 Nello specifico, l'attrice deduceva che in data 25.09.2017, alle ore 07:00 circa, viaggiava, a bordo dell'autoveicolo di sua proprietà tipo Fiat Panda tg.DE810KA, sulla SP 43 -Cagnano Varano – San
Giovanni Rotondo, direzione San Giovanni Rotondo, allorquando, giunta nei pressi del Km 23, “a ridosso di un curvone”, perdeva il controllo della propria autovettura a causa di una fiumana di acqua, detriti e fango che invadeva, proprio al suo passaggio, la sede stradale, finendo fuori strada.
1.2 Si costituiva ritualmente in giudizio la , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.3 Espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testi ammessi ( e Testimone_1 [...]
), la c.t.u. cinematica per l'accertamento dei danni al veicolo di proprietà attorea e la c.t.u. Tes_2 medico-legale per l'accertamento delle lesioni patite dalla danneggiata, con la gravata sentenza n.
17/2023 pubblicata il 3.01.2023, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, così statuiva: “- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui alla parte motiva;
- dichiara compensate tra le parti tutte le spese di lite. - pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CC.TT.UU.”
1.4 A fondamento della decisione, il Tribunale, inquadrando la fattispecie nell'alveo dell'art.2051 c.c., riteneva che parte attrice non avesse dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia (id est la strada provinciale) e l'evento dannoso (id est sinistro verificatosi mediante la perdita del controllo dell'auto, conseguenza della cattiva manutenzione della strada). Riteneva, poi, che la condotta di guida disattenta e poco conforme ai dettami del Codice della strada tenuta dall'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte (“… la sede stradale percorsa era invasa da una fiumana di acqua, detriti e fango…”), integrasse il caso fortuito, tale da escludere la responsabilità oggettiva della convenuta. Peraltro – aggiungeva il Tribunale - la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi e il mancato intervento sui luoghi delle Autorità competenti, non contribuivano a chiarire l'effettiva dinamica del sinistro e le cause che avevano determinato la perdita di aderenza dal manto stradale del veicolo condotto dall'attrice. Pertanto, concludeva il Tribunale, sia che si qualificasse la domanda sotto il profilo dell'art.2051 c.c., sia che si qualificasse ai sensi dell'art.2043
c.c., l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio relativamente al danno subito.
pagina 2 di 6
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 13.01.2023, ha Parte_1 interposto appello chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni:
“previa riforma o annullamento della sentenza appellata, dichiarare la , responsabile del Controparte_1 sinistro occorso alla sig ra di , così come descritto nell'atto di citazione in primo grado, e per Parte_1
l'effetto: 1) In via principale: accogliersi le conclusioni tutte di cui alla domanda introduttiva in primo grado e così condannare la , in persona del suo legale rappresentante al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali non patrimoniali così come quantificati in tale atto;
in via subordinata: accogliersi la domanda di primo grado e condannare la , in persona del suo legale rappresentante, il Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura indicata dai due CTU;
in particolare: Euro 4.350,00 per danni all'autovettura; Euro 2.724,62 (Danni a persona e CTP); e così un totale omnia di Euro 7.074,62; su tale somma, o su quella meglio vista dal giudicante, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria…”, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
2.1 Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 27.04.2023, si è costituita in giudizio la
, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di causa. Controparte_1
2.2 All'udienza telematica del 18.01.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la “Violazione artt.2051cc, 2697 cc, 112 cpc, 115-116 cpc.
Art 134 n.4 cpc.”, nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. della nella causazione del sinistro de quo in virtù di una presunta genericità delle Controparte_1 dichiarazioni rese dai testi escussi e che non avrebbero Testimone_2 Testimone_1 consentito di dimostrare il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, senza tener conto, tuttavia, della dettagliata e circostanziata ricostruzione della dinamica del sinistro resa degli unici testi oculari che hanno confermato la circostanza della tracimazione di fango e detriti sulla sede stradale proprio al passaggio dell'autoveicolo condotto dalla attrice, la conseguente perdita di controllo del mezzo e il successivo impatto contro i bordi laterali della carreggiata.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “Violazione artt.132 c.2 n.4: artt 112 cpc, 115-116 cpc;
art
2697 cc Art 4 Codice della strada. Artt.2051 cc e 2043 cc.” nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che proprio l'eccezionalità dell'evento atmosferico che ha causato la tracimazione sulla sede stradale della “…fiumana di acqua, detriti, fango…”, avrebbe dovuto indurre il conducente ad usare la pagina 3 di 6 necessaria prudenza, senza però tener conto che dall'allegazione attorea e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che le cause del sinistro sono da ricondurre alla incuria ed al cattivo stato di manutenzione della sede stradale e che alcun evento calamitoso e/o eccezionale era in atto ma, piuttosto, “…c'era una pioggerella…”.
Pertanto, in base prospettazione difensiva dell'appellante, sussisterebbero i presupposti per affermare la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., per la mancata manutenzione della strada e delle cunette ivi esistenti.
Con il terzo motivo, deduce la “Violazione art.111 c. 2 Costituzione”, in quanto il Tribunale, in violazione del principio della ragionevole durata del processo, dopo aver ammesso la prova per testi, ha disposto una CTU medico-legale per i danni alla persona e, poi, una CTU tecnica per i danni all'autovettura, per poi non tenerne conto e rigettare la domanda attorea valorizzando esclusivamente le prove orali.
Con il quarto motivo, parte appellante eccepisce la “Violazione artt. Cpc 115 – 116 cpc;
132 n. 4 cpc.” nella parte in cui il giudice di prime cure ha commesso, nel dispositivo della sentenza appellata, un errore nella trascrizione dei nominativi delle parti in causa indicando “ ” invece di “ Persona_1 [...]
” e il “ , estraneo al presente giudizio, invece che la “ Parte_1 Org_1 CP_1
”, quale unica parte convenuta.
[...]
4. In primo luogo occorre procedere alla correzione materiale del dispositivo della sentenza gravata, così come richiesto dall'appellante con il quarto motivo, per cui laddove è scritto “ ” Persona_1 deve leggersi e intendersi “ ” e laddove è scritto “ deve leggersi Parte_1 Org_1
e intendersi “ ” Controparte_1
5. Venendo al merito, l'appello è fondato e data l'intima connessione tra essi, i motivi di gravame primo e secondo possono essere trattati congiuntamente, con assorbimento del terzo.
Ed invero, diversamente opinando dal giudice di prime cure, le dichiarazioni testimoniali rese da e ( testi della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) Testimone_1 Testimone_2 appaiono precise e circostanziate. I testi hanno riferito di seguire a bordo della propria autovettura ( il teste in qualità di conducente e il teste in qualità di passeggero) a breve distanza Tes_1 Tes_2
l'autovettura con a bordo la e che “ al passaggio della Panda” fango e detriti, provenienti dalle Parte_1 cunette laterali della strada, invadevano la strada e finivano “ sotto le ruote della Panda” e che “ appena la sede stradale venne invasa da pietrame e fango la Panda della sig.na continuò la marcia a zigzag e Parte_1 finì contro il bordo della strada e sul lato sinistro della strada “. Aggiungevano che si adoperavano per pagina 4 di 6 soccorrere la , la quale “lamentava dolori alla schiena e alla spalla” e rifiutava l'intervento del Parte_1
118, decidendo invece di avvertire telefonicamente il marito e la madre che sopraggiungevano dopo
30-40 minuti, mentre il carro-attrezzi portava via l'auto. Infine ambedue i testi precisavano che in quel tratto di strada non si faceva manutenzione da almeno 10-15 anni e nelle cunette vi era terriccio e vegetazione;
infine dichiaravano che quel giorno c'era una pioggerellina.
La dinamica del sinistro, così come narrata dai testi, è confermata dagli esiti della ctu cinematica e della ctu medico legali, svolte entrambe in primo grado. La ctu cinematica ha concluso nel senso che i danni riportati dall'auto della – ammontanti ad € 3.221,13 così come riportati in fattura – Parte_1 sono compatibili con la dinamica del sinistro narrata in citazione;
nello stesso senso ha concluso il medico legale dott. riscontrando a carico dell'attrice un trauma cervicolombare con Persona_2 postumi invalidanti permanenti pari all'1% e una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20 e una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 15 ( entrambe le ctu – esenti da vizi- non risultano contestate)
Risulta dunque pienamente provato il nesso causale tra i danni e la res e la responsabilità ex art.2051
c.c. della che ha omesso di ben mantenere, in qualità di custode, la strada di cui è CP_1 proprietaria, ivi comprese le cunette laterali, il cui scopo è quello di contenere le acque piovane (art. 14 cod.strada). Né la ha dato prova di un fatto fortuito capace di elidere il nesso causale. CP_1
I testi hanno spiegato che il giorno del sinistro era presente “ una pioggerella” e non una pioggia eccezionale – come afferma il Tribunale - che avrebbe causato la tracimazione sulla sede stradale della
“…fiumana di acqua, detriti, fango…”, e avrebbe dovuto indurre la ad usare la necessaria Parte_1 prudenza.
Nella quantificazione dei danni, si è già detto che i danni all'auto ammontano ad € 3.221,13.
Quanto ai danni alla persona, utilizzando le Tabelle di Milano 2023, la va condannata al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 3458,00 ( € 1031 per danno biologico permanente escluso il danno morale di cui non vi è prova né può presumersi considerata la bassissima percentuale di danno riconosciuta + € 2227,50 per invalidità temporanea + € 200,00 per spese mediche).
La va dunque condannata al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 6679,13 ( € 3.221,13 per danni all'autovettura + € 3458,00 per danni fisici e spese mediche).
La detta somma, già attualizzata, dovrà essere maggiorata di interessi, da computare sulla somma devalutata al 2017, data del sinistro;
occorrerà poi procedere alla maggiorazione con interessi sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della sentenza;
da tale data spetteranno i soli interessi sino all'effettivo soddisfo.
pagina 5 di 6 6. All'accoglimento del gravame consegue la condanna della al pagamento, in favore della CP_1
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il criterio della soccombenza, spese da Parte_1 liquidarsi secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 sulla base di quanto liquidato e secondo i valori medi (eccezion fatta per la voce istruttoria/ trattazione nel presente giudizio che viene liquidata con i valori minimi) spese da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Giuseppe Maccarone, dichiaratosi antistatario. Secondo il principio della soccombenza vanno definitivamente poste a carico della anche le spese di entrambe le ctu, nella misura già liquidata CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 17/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione Parte_1 monocratica, e pubblicata il 3.01.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la , Controparte_1 al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della complessiva Parte_1 somma di € 6679,13, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna la al pagamento, in favore della , delle spese di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi del giudizio – spese da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Giuseppe Maccarone dichiaratosi antistatario - e che liquida:
- per il giudizio di primo grado in complessivi € 5317,00 (di cui € 5077,00 per compensi professionali ed € 240,00 per spese) oltre iva, cap e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- per il giudizio di secondo grado in complessivi € 5288,00 (di cui € 4888,00 per compensi professionali ed € 400,00 per spese) oltre iva, cap e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) pone definitivamente a carico della le spese di entrambe le ctu, nella misura già CP_1 liquidata
4) dispone la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza gravata, nel senso che laddove è scritto “ ” deve leggersi e intendersi “ ” e laddove è Persona_1 Parte_1 scritto “ deve leggersi e intendersi “ ” . Org_1 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della correzione in sentenza
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Paola Barracchia Il Presidente
Dott. Michele Ancona
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1. Dott. Michele Ancona Presidente
2. Dott. Emma Manzionna Consigliere
3. Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 49/2023, per la riforma della sentenza n.
17/2023 pubblicata il 3.01.2023 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica;
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'AVV. ANTONIO GIUSEPPE MACCARONE presso il cui studio in Carpino (FG) alla via
Mazzini n. 79 è elettivamente domiciliato
Appellante contro
(P.IVA: ), in persona del proprio legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'AVV. M. ANTONIETTA ERMANDA BALDI ed elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura dell'Ente, Provincia in alla via CP_1
Telesforon, n. 25
Appellata
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 18.01.2024, svolta mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 1. Con atto di citazione notificato in data 3.04.2018, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Foggia, la , in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentirla dichiarare responsabile nella causazione del sinistro occorso in data
25.09.2017 alle ore 07.00 circa e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per un importo pari ad € 12.070,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.1 Nello specifico, l'attrice deduceva che in data 25.09.2017, alle ore 07:00 circa, viaggiava, a bordo dell'autoveicolo di sua proprietà tipo Fiat Panda tg.DE810KA, sulla SP 43 -Cagnano Varano – San
Giovanni Rotondo, direzione San Giovanni Rotondo, allorquando, giunta nei pressi del Km 23, “a ridosso di un curvone”, perdeva il controllo della propria autovettura a causa di una fiumana di acqua, detriti e fango che invadeva, proprio al suo passaggio, la sede stradale, finendo fuori strada.
1.2 Si costituiva ritualmente in giudizio la , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.3 Espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testi ammessi ( e Testimone_1 [...]
), la c.t.u. cinematica per l'accertamento dei danni al veicolo di proprietà attorea e la c.t.u. Tes_2 medico-legale per l'accertamento delle lesioni patite dalla danneggiata, con la gravata sentenza n.
17/2023 pubblicata il 3.01.2023, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, così statuiva: “- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui alla parte motiva;
- dichiara compensate tra le parti tutte le spese di lite. - pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CC.TT.UU.”
1.4 A fondamento della decisione, il Tribunale, inquadrando la fattispecie nell'alveo dell'art.2051 c.c., riteneva che parte attrice non avesse dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia (id est la strada provinciale) e l'evento dannoso (id est sinistro verificatosi mediante la perdita del controllo dell'auto, conseguenza della cattiva manutenzione della strada). Riteneva, poi, che la condotta di guida disattenta e poco conforme ai dettami del Codice della strada tenuta dall'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte (“… la sede stradale percorsa era invasa da una fiumana di acqua, detriti e fango…”), integrasse il caso fortuito, tale da escludere la responsabilità oggettiva della convenuta. Peraltro – aggiungeva il Tribunale - la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi e il mancato intervento sui luoghi delle Autorità competenti, non contribuivano a chiarire l'effettiva dinamica del sinistro e le cause che avevano determinato la perdita di aderenza dal manto stradale del veicolo condotto dall'attrice. Pertanto, concludeva il Tribunale, sia che si qualificasse la domanda sotto il profilo dell'art.2051 c.c., sia che si qualificasse ai sensi dell'art.2043
c.c., l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio relativamente al danno subito.
pagina 2 di 6
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 13.01.2023, ha Parte_1 interposto appello chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni:
“previa riforma o annullamento della sentenza appellata, dichiarare la , responsabile del Controparte_1 sinistro occorso alla sig ra di , così come descritto nell'atto di citazione in primo grado, e per Parte_1
l'effetto: 1) In via principale: accogliersi le conclusioni tutte di cui alla domanda introduttiva in primo grado e così condannare la , in persona del suo legale rappresentante al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali non patrimoniali così come quantificati in tale atto;
in via subordinata: accogliersi la domanda di primo grado e condannare la , in persona del suo legale rappresentante, il Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura indicata dai due CTU;
in particolare: Euro 4.350,00 per danni all'autovettura; Euro 2.724,62 (Danni a persona e CTP); e così un totale omnia di Euro 7.074,62; su tale somma, o su quella meglio vista dal giudicante, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria…”, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
2.1 Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 27.04.2023, si è costituita in giudizio la
, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di causa. Controparte_1
2.2 All'udienza telematica del 18.01.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la “Violazione artt.2051cc, 2697 cc, 112 cpc, 115-116 cpc.
Art 134 n.4 cpc.”, nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. della nella causazione del sinistro de quo in virtù di una presunta genericità delle Controparte_1 dichiarazioni rese dai testi escussi e che non avrebbero Testimone_2 Testimone_1 consentito di dimostrare il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, senza tener conto, tuttavia, della dettagliata e circostanziata ricostruzione della dinamica del sinistro resa degli unici testi oculari che hanno confermato la circostanza della tracimazione di fango e detriti sulla sede stradale proprio al passaggio dell'autoveicolo condotto dalla attrice, la conseguente perdita di controllo del mezzo e il successivo impatto contro i bordi laterali della carreggiata.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “Violazione artt.132 c.2 n.4: artt 112 cpc, 115-116 cpc;
art
2697 cc Art 4 Codice della strada. Artt.2051 cc e 2043 cc.” nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che proprio l'eccezionalità dell'evento atmosferico che ha causato la tracimazione sulla sede stradale della “…fiumana di acqua, detriti, fango…”, avrebbe dovuto indurre il conducente ad usare la pagina 3 di 6 necessaria prudenza, senza però tener conto che dall'allegazione attorea e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che le cause del sinistro sono da ricondurre alla incuria ed al cattivo stato di manutenzione della sede stradale e che alcun evento calamitoso e/o eccezionale era in atto ma, piuttosto, “…c'era una pioggerella…”.
Pertanto, in base prospettazione difensiva dell'appellante, sussisterebbero i presupposti per affermare la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., per la mancata manutenzione della strada e delle cunette ivi esistenti.
Con il terzo motivo, deduce la “Violazione art.111 c. 2 Costituzione”, in quanto il Tribunale, in violazione del principio della ragionevole durata del processo, dopo aver ammesso la prova per testi, ha disposto una CTU medico-legale per i danni alla persona e, poi, una CTU tecnica per i danni all'autovettura, per poi non tenerne conto e rigettare la domanda attorea valorizzando esclusivamente le prove orali.
Con il quarto motivo, parte appellante eccepisce la “Violazione artt. Cpc 115 – 116 cpc;
132 n. 4 cpc.” nella parte in cui il giudice di prime cure ha commesso, nel dispositivo della sentenza appellata, un errore nella trascrizione dei nominativi delle parti in causa indicando “ ” invece di “ Persona_1 [...]
” e il “ , estraneo al presente giudizio, invece che la “ Parte_1 Org_1 CP_1
”, quale unica parte convenuta.
[...]
4. In primo luogo occorre procedere alla correzione materiale del dispositivo della sentenza gravata, così come richiesto dall'appellante con il quarto motivo, per cui laddove è scritto “ ” Persona_1 deve leggersi e intendersi “ ” e laddove è scritto “ deve leggersi Parte_1 Org_1
e intendersi “ ” Controparte_1
5. Venendo al merito, l'appello è fondato e data l'intima connessione tra essi, i motivi di gravame primo e secondo possono essere trattati congiuntamente, con assorbimento del terzo.
Ed invero, diversamente opinando dal giudice di prime cure, le dichiarazioni testimoniali rese da e ( testi della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) Testimone_1 Testimone_2 appaiono precise e circostanziate. I testi hanno riferito di seguire a bordo della propria autovettura ( il teste in qualità di conducente e il teste in qualità di passeggero) a breve distanza Tes_1 Tes_2
l'autovettura con a bordo la e che “ al passaggio della Panda” fango e detriti, provenienti dalle Parte_1 cunette laterali della strada, invadevano la strada e finivano “ sotto le ruote della Panda” e che “ appena la sede stradale venne invasa da pietrame e fango la Panda della sig.na continuò la marcia a zigzag e Parte_1 finì contro il bordo della strada e sul lato sinistro della strada “. Aggiungevano che si adoperavano per pagina 4 di 6 soccorrere la , la quale “lamentava dolori alla schiena e alla spalla” e rifiutava l'intervento del Parte_1
118, decidendo invece di avvertire telefonicamente il marito e la madre che sopraggiungevano dopo
30-40 minuti, mentre il carro-attrezzi portava via l'auto. Infine ambedue i testi precisavano che in quel tratto di strada non si faceva manutenzione da almeno 10-15 anni e nelle cunette vi era terriccio e vegetazione;
infine dichiaravano che quel giorno c'era una pioggerellina.
La dinamica del sinistro, così come narrata dai testi, è confermata dagli esiti della ctu cinematica e della ctu medico legali, svolte entrambe in primo grado. La ctu cinematica ha concluso nel senso che i danni riportati dall'auto della – ammontanti ad € 3.221,13 così come riportati in fattura – Parte_1 sono compatibili con la dinamica del sinistro narrata in citazione;
nello stesso senso ha concluso il medico legale dott. riscontrando a carico dell'attrice un trauma cervicolombare con Persona_2 postumi invalidanti permanenti pari all'1% e una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20 e una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 15 ( entrambe le ctu – esenti da vizi- non risultano contestate)
Risulta dunque pienamente provato il nesso causale tra i danni e la res e la responsabilità ex art.2051
c.c. della che ha omesso di ben mantenere, in qualità di custode, la strada di cui è CP_1 proprietaria, ivi comprese le cunette laterali, il cui scopo è quello di contenere le acque piovane (art. 14 cod.strada). Né la ha dato prova di un fatto fortuito capace di elidere il nesso causale. CP_1
I testi hanno spiegato che il giorno del sinistro era presente “ una pioggerella” e non una pioggia eccezionale – come afferma il Tribunale - che avrebbe causato la tracimazione sulla sede stradale della
“…fiumana di acqua, detriti, fango…”, e avrebbe dovuto indurre la ad usare la necessaria Parte_1 prudenza.
Nella quantificazione dei danni, si è già detto che i danni all'auto ammontano ad € 3.221,13.
Quanto ai danni alla persona, utilizzando le Tabelle di Milano 2023, la va condannata al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 3458,00 ( € 1031 per danno biologico permanente escluso il danno morale di cui non vi è prova né può presumersi considerata la bassissima percentuale di danno riconosciuta + € 2227,50 per invalidità temporanea + € 200,00 per spese mediche).
La va dunque condannata al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 6679,13 ( € 3.221,13 per danni all'autovettura + € 3458,00 per danni fisici e spese mediche).
La detta somma, già attualizzata, dovrà essere maggiorata di interessi, da computare sulla somma devalutata al 2017, data del sinistro;
occorrerà poi procedere alla maggiorazione con interessi sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della sentenza;
da tale data spetteranno i soli interessi sino all'effettivo soddisfo.
pagina 5 di 6 6. All'accoglimento del gravame consegue la condanna della al pagamento, in favore della CP_1
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il criterio della soccombenza, spese da Parte_1 liquidarsi secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 sulla base di quanto liquidato e secondo i valori medi (eccezion fatta per la voce istruttoria/ trattazione nel presente giudizio che viene liquidata con i valori minimi) spese da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Giuseppe Maccarone, dichiaratosi antistatario. Secondo il principio della soccombenza vanno definitivamente poste a carico della anche le spese di entrambe le ctu, nella misura già liquidata CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 17/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione Parte_1 monocratica, e pubblicata il 3.01.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la , Controparte_1 al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della complessiva Parte_1 somma di € 6679,13, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna la al pagamento, in favore della , delle spese di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi del giudizio – spese da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Giuseppe Maccarone dichiaratosi antistatario - e che liquida:
- per il giudizio di primo grado in complessivi € 5317,00 (di cui € 5077,00 per compensi professionali ed € 240,00 per spese) oltre iva, cap e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- per il giudizio di secondo grado in complessivi € 5288,00 (di cui € 4888,00 per compensi professionali ed € 400,00 per spese) oltre iva, cap e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) pone definitivamente a carico della le spese di entrambe le ctu, nella misura già CP_1 liquidata
4) dispone la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza gravata, nel senso che laddove è scritto “ ” deve leggersi e intendersi “ ” e laddove è Persona_1 Parte_1 scritto “ deve leggersi e intendersi “ ” . Org_1 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della correzione in sentenza
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Paola Barracchia Il Presidente
Dott. Michele Ancona
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