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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 861/2023 promossa da:
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Piciocchi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Assarotti , 48/6 per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ferrario ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Milano Via
Tommaso Salvini n. 10, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per i motivi indicati in atti, rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto e, in accoglimento dell'appello principale, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta
1 da anche con riferimento alla pretesa – Controparte_1
parzialmente accolta dalla decisione di prime cure – riferita alla fattura n. 439/2017, e accertare che nulla è dovuto dal a Parte_1 [...]
CP_1
PARTE APPELLATA:
“In via pregiudiziale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale proposto dal per tutti i motivi ex ante rappresentati. Parte_1
In via principale e nel merito: Accertare l'inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto dell'appello promosso dal e per l'effetto confermare la Parte_1
sentenza n. 535/2023 del Tribunale di Genova in riferimento alla fattura 439 del
12.04.2017.
In via principale e nel merito: Riformare parzialmente la sentenza n. 535/2023 del
Tribunale di Genova per tutti i motivi ex ante rappresentati e condannare il Pt_1
al pagamento della somma di euro 43.649,28 e di accogliere appello incidentale
[...]
ex art. 343 c.p.c.
In via istruttoria: Si produce il fascicolo di parte di primo grado.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La , cessionaria dei crediti della adiva il Tribu- Controparte_2 Controparte_3
nale di Genova e richiedeva la condanna per il al pagamento di n. 5 Parte_1
fatture emesse nell'anno 2017, ai numeri 184-252-335-439-583.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado e chiedeva il rigetto delle Parte_1
domande.
In corso di causa la rinunciava alla richiesta relativa alla fattura 252 Controparte_2
del 2017.
Il Tribunale di Genova respingeva le domande di pagamento delle fatture n. 184- 335-
583 del 2017 in quanto risultava dai documenti prodotti che la J.D. Service Italia srl
2 non aveva pagato i dipendenti nel 2017 e che il vi aveva provveduto in sua Pt_1
vece ed aveva opposto in causa il relativo controcredito in compensazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda di pagamento della fattura 439 del 2017 rilevando che il aveva unicamente eccepito la mancata ricezione della fattura Parte_1
elettronica, ma non aveva contestato la prestazione;
poiché la aveva Controparte_2
prodotto la fattura nel corso del giudizio, riteneva superata l'eccezione.
Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 535/2023 del 23/2-1/3 2023, quindi, acco- glieva parzialmente la domanda della;
condannava il Controparte_1 Parte_1
a corrispondere la somma di € 13.619,35 di cui alla fattura 439/2017, oltre inte-
[...]
ressi; rigettava le altre domande e condannava il al pagamento delle spese di Pt_1
lite nella misura di 1/3, con compensazione dei restanti 2/3.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ropone appello avverso Parte_1
la sentenza di primo grado.
Con unico motivo d'appello il censura l'impugnata sentenza nella parte Parte_1
in cui ha condannato il al pagamento della somma di € 13.619,35 in relazione Pt_1
alla fattura 439 del 2017, prodotta dalla controparte nel corso del giudizio di primo grado.
Il Comune di afferma che non avrebbe provato la trasmissione Pt_1 Controparte_1
della fattura tramite il sistema di interscambio e che, in ogni caso, l'esigibilità del cre- dito si sarebbe verificata con la produzione in giudizio avvenuta nel 2020, dopo l'in- staurazione del giudizio e dopo il fallimento della creditrice di- Controparte_3
chiarato dal Tribunale competente il 30/8/2017. L'appellante contesta anche la legit- timazione della alla richiesta per cui è causa, in quanto successiva Controparte_1
al fallimento della società.
In definitiva, secondo l'appellante nulla sarebbe dovuto dal Comune di a Pt_1 [...]
in quanto la fattura n. 439/2017 non è mai stata trasmessa al Comune di CP_1
e, anche a voler accedere alla tesi secondo cui la trasmissione della fattura sa- Pt_1
3 rebbe avvenuta con l'instaurazione del presente giudizio, la relativa esigibilità sa- rebbe maturata dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento della creditrice, ra- gione per la quale la non sarebbe legittimata a pretendere il paga- Controparte_1
mento della fattura.
La si costituiva nel presente grado, chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2
principale e proponeva a sua volta appello incidentale, richiedendo la condanna per il al pagamento di tutte le fatture del 2017, in quanto il controcredito opposto Pt_1
dal si sarebbe perfezionato dopo la cessione e sarebbe quindi inopponibile Pt_1
alla cessionaria ai sensi dell'art. 1248 c.c. La precisa che le fatture Controparte_1
sono state emesse tra febbraio e maggio 2017, mentre gli omessi pagamenti ai dipen- denti si sarebbero verificati tra marzo e giugno 2017. Secondo la cessionaria, l'effetto traslativo si sarebbe verificato prima del perfezionamento del controcredito;
il credito in compensazione sarebbe sorto solo con il pagamento da parte del comune degli sti- pendi ai dipendenti e non sarebbe opponibile alla cessionaria ai sensi dell'art. 1248
c.c.
Con l'ordinanza del 16/12//24 il Consigliere Istruttore fissava l'udienza davanti a sé per il 5/12/2024, concedendo alle parti i termini per il deposito delle note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A tale udienza il Giudice Ausiliario Istruttore rimetteva la causa al collegio per la deci- sione.
***
La Corte esamina prima l'appello incidentale e lo respinge in quanto infondato.
La è cessionaria dei crediti della JD Service Italia spa, giusta atto di Controparte_1
cessione del 21/5/2014, notificato al Comune di il 14/4/2016. Pt_1
Il credito oggetto di causa riguarda il pagamento di n. 4 fatture, numeri 184-335-439-
583 del 2017 emesse tra il febbraio ed il maggio 2017; in corso di causa la CP_4
riconosceva che il pagamento della fattura n. 252 del 2017, inizialmente
[...]
4 richiesta, era stata inserita per errore e riduceva la domanda da € 62.467,98 ad €
56.163,70.
Le fatture 184-335-583 del 2017 si riferiscono a prestazioni di refezione scolastica rese dalla cedente JD Service Italia spa al Comune di tra i mesi di aprile e giugno Pt_1
2017, in un lasso temporale in cui la cedente aveva omesso – come risulta da docu- mentazione UILTCS 30/6/2017 – il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;
il Co- mune di ha successivamente provveduto al pagamento degli stipendi ed oneri Pt_1
previdenziali ai sensi dell'art. 30 6^ comma d. LS 50/2016.
Nel caso in questione si tratta di cessione di crediti futuri, in quanto la cessione risale al 2014, notificata nel 2016, mentre i crediti per cui è causa si riferiscono al 2017.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione 3/10/2017 n. 19341), “Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto.”.
Pertanto, anche considerato che l'appellante incidentale riconosce il mancato paga- mento delle retribuzioni ai dipendenti da parte della cedente e prende atto e nulla rileva sulla circostanza che vi abbia provveduto il in aderenza ai prin- Parte_1
cipi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi legittima la sospensione dei pagamenti del corrispettivo dell'appalto da parte del la Parte_1 Controparte_5
non aveva titolo per pretendere il pagamento delle fatture oggetto di causa e,
[...]
conseguentemente, neppure la cessionaria . Controparte_2
Devono essere respinte le argomentazioni riguardanti la carenza di legittimazione in capo all'odierna appellata a causa del fallimento della società JD Service Italia spa;
il
Tribunale ha dichiarato il fallimento il 30/8/2017 mentre la fattura per cui è causa era stata emessa in precedenza, il 27/2/2017.
5 Per le motivazioni innanzi esposte, l'appello incidentale deve essere respinto e la sen- tenza di primo grado deve essere confermata sul punto.
La Corte esamina l'appello principale e lo respinge in quanto infondato.
La fattura elettronica 439 del 23/2/2017 di € 13.619,35 si riferisce ad una prestazione effettuata dalla cedente che non è stata contestata e che anzi il ricono- Parte_1
sce di avere ricevuto. Come già ritenuto dal primo giudice, il contratto di appalto all'art. 5 disciplina le modalità di pagamento delle fatture, disponendo il termine di 60 giorni dalla data di protocollo in arrivo.
La fattura 439 del 23/2/2017 è stata prodotta nel giudizio di primo grado nei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6^ comma c.p.c.; l'odierno appellante ha avuto modo di visionarla e, tenuto conto della mancanza di contestazioni sull'an e sul quantum, deve affermarsi che il è tenuto al pagamento della presta- Parte_1
zione ricevuta: eventuali vizi della procedura potranno essere sanati seguendo il cor- retto iter amministrativo.
Quanto alla legittimazione passiva dell'odierna appellata, ai fini della data in cui è sorto il credito rileva la data della fattura oggetto di causa, che è stata emessa il
23/2/2017, e non la data della produzione in giudizio. Poiché il fallimento è stato di- chiarato il 30/8/2017, anche su tale questione deve essere respinto l'appello con con- ferma dell'impugnata sentenza.
All'esito del gravame, attesa la reciproca soccombenza dell'appellante principale
[...]
dell'appellante incidentale , la Corte, ai sensi dell'art. Pt_2 Pt_1 Controparte_1
92 c.p.c., compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che sono stati integralmente respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
P.Q.M.
6 LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
Respinge l'appello principale proposto dal respinge l'appello in- Parte_1
cidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Genova n. 535/2023 pubblicata il 1/3/2023, che conferma integralmente;
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, intro- duttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che sono stati integralmente respinti sia l'appello princi- pale che l'appello incidentale.
Genova, 7/4/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
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