Articolo 1 della Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
Versione
4 novembre 2021
Art. 1. 1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione , le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'» sono soppresse.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

---------------
Nota redazionale
Il testo della presente legge e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 21/10/2021, n. 252 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 58 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.».
Entrata in vigore il 4 novembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente