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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luisa Poppi Presidente dott. Anna Orlandi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 260/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
MICHELINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO N. 45 BOLOGNA presso il difensore avv. SURIANO MICHELINA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA VALDOSSOLA N.2 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. PECCE MARZIA
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2075/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 16.07.2024, nel procedimento di separazione giudiziale tra le parti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1243/2023 di cui al n. rg. 3635/2018 del Tribunale di
Parma, emessa in data 15.9.2023 e depositata in cancelleria in data 26.9.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Bologna, dopo avere con sentenza Controparte_1
non definitiva n. 3155/2022 pubblicata in data 20.12.2022 pronunciato la separazione personale della ricorrente dal coniuge ha regolato le condizioni della separazione, disponendo Parte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, disciplinando i tempi di frequentazione del minore con il padre e ponendo a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento del figlio di €. 400 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie, nonché un contributo al mantenimento della moglie di 250 mensili. Infine, ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio.
Con particolare riguardo alle questioni economiche, il Tribunale ha dato conto del significativo divario reddituale presente tra i coniugi, considerato lo stato di disoccupazione della moglie, ed ha pertanto statuito come sopra riportato.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1
data 17.02.2025 censurando la sentenza per i seguenti motivi:
pagina 2 di 8 A) Violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda di addebito della separazione promossa dal marito – domanda introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata – violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato.
B) Erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento della moglie –
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
C) Erronea quantificazione del contributo economico.
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte di: “dichiarare l'addebito della separazione in capo alla
sig.ra e per l'effetto revocare il contributo al mantenimento riconosciutole di € 250,00 con CP_1
quanto ne consegue sulle spese di giudizio, ovvero con condanna della moglie al pagamento per
entrambi i gradi di giudizio.
Revocare, comunque, il contributo al mantenimento riconosciuto alla moglie perché non spettante per
assenza dei presupposti, come da motivo di gravame sub B).
Accertata la stabile relazione con , anche previa rinnovazione dell'istruttoria CP_2
dibattimentale mediante audizione del medesimo nonché del figlio della coppia , revocare il Per_1
contributo al mantenimento perché la sig.ra intrattiene una stabile relazione con altra CP_1
persona.
In subordine, rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla moglie
in misura inferiore.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
2.1 - Si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto. In Controparte_1
subordine, ha chiesto rideterminarsi il quantum dell'assegno disposto dal Tribunale in suo favore.
2.2 – All'udienza del 15.05.2025 il procuratore di parte appellante ha chiesto l'acquisizione di chiavetta
USB, contenente file audio, di cui aveva già depositato in via telematica la trascrizione in data
30.04.2025; nel merito, ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Il procuratore dell'appellata si è
opposto all'acquisizione sia della chiavetta, sia della relativa trascrizione, riportandosi nel merito alle pagina 3 di 8 proprie conclusioni.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente si rileva l'ammissibilità del deposito effettuato dalla parte appellante in data
30.4.2025, trattandosi di trascrizioni di file audio registrati successivamente il deposito del ricorso in appello. L'acquisizione della chiavetta USB non appare necessaria, stante l'irrilevanza del contenuto,
su cui si tornerà in seguito.
4- Venendo all'esame dei motivi di appello, lamenta anzitutto il il mancato esame, da parte Pt_1
del primo giudice, della sua domanda di addebito della separazione, fondata sulla gelosia morbosa della moglie, che lo avrebbe indotto ad allontanarsi dall'abitazione familiare.
La sentenza di primo grado non contiene in effetti una espressa pronuncia di rigetto della predetta domanda, essendosi il Tribunale limitato ad enunciare i principi giurisprudenziali che governano la materia dell'addebito, con particolare riguardo alla necessità del nesso causale tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà e di assistenza morale e materiale e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e a rilevarne l'insussistenza nel caso di specie.
La mancanza di una esplicita pronuncia di rigetto della domanda, d'altro canto, non può comunque comportarne ex se l'accoglimento, considerato che il neppure deduce specificamente Pt_1
nell'atto di appello quali siano le condotte della moglie che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla casa familiare, limitandosi ad un generico riferimento alla gelosia nei suoi confronti, senza specificare come detto atteggiamento abbia finito col cagionare, dopo 12 anni dalla data del matrimonio, l'intollerabilità
della convivenza.
Le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio, d'altronde, sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori, avendo il resistente depositato unicamente screenshot di due conversazioni whatsApp (docc.6 e 7 fasc. primo grado) di per sé inidonei a dimostrare che la pagina 4 di 8 moglie avesse ingiustificatamente sviluppato nei confronti del marito “un atteggiamento possessivo,
tracotante e ingiustamente accusatorio, al punto da generare nel sig. un perenne stato di ansia Pt_1
e angoscia” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione).
Non vi sono dunque i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito formulata dal marito,
di talchè la sentenza di primo grado sul punto non deve essere riformata.
Quanto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie e al relativo ammontare, il Tribunale ha correttamente dato conto di una obiettiva disparità reddituale tra i coniugi,
rilevando che, a fronte dello stato di disoccupazione della il “è socio al 50% di CP_1 Pt_1
un'autofficina [che] espone per il 2002 guadagni netti di euro 1636,00 mensili e per il 2023 guadagni
netti per euro 1748,00. Rispetto ai guadagni esposti nelle dichiarazioni dei redditi si rileva una
capacità economica superiore, tenuto conto delle disponibilità su conti deposito titoli (circa €. 47.000,
quota parte di €. 23.500) e della possibilità di versare interamente la sua quota di Parte_1
capitale sociale nella della quale è socio (pari ad €. 70.995,00, come si ricava dalla CP_3
visura depositata doc. n. 2)”.
Lamenta il che il Tribunale, nel riconoscere alla moglie l'assegno di mantenimento, non Pt_1
abbia adeguatamente considerato la mancanza di prova in ordine all'effettivo impegno posto in essere dalla medesima per reperire un'attività lavorativa, nonché la circostanza dell'instaurazione di una stabile relazione sentimentale con il sig. CP_2
Ebbene, quanto alla prima questione si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, l'attitudine al lavoro rileva solo ove vi sia una effettiva e concreta possibilità
occupazionale “rapportata all'età, alla pregressa esperienza lavorativa e professionale, alle sue
condizioni di salute e grado di istruzione” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 11.02.2025, n. 3551), e non una potenzialità meramente teorica, “in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e
con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 10.02.2025, n. 3354;
cft. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord. 09.03.2018, n. 5817) “senza limitare l'accertamento al solo mancato
pagina 5 di 8 svolgimento di tale attività” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 17.03.2025, n. 7123).
Nel caso di specie le concrete possibilità per la di reperire un'occupazione stabile paiono CP_1
effettivamente scarse, considerata l'età (classe 1973), l'assenza di competenze specifiche, l'uscita dal mercato del lavoro sin dall'epoca del matrimonio (del 2009). Ella, d'altra parte, ha dimostrato di aver intrapreso un percorso con lo Sportello Lavoro finalizzato alla ricerca e reperimento di occupazione
(doc. 23 fasc. primo grado), che tuttavia non risulta, allo stato, aver dato alcun esito.
In ogni caso di osserva che, a fronte di tali condizioni, difficilmente ella riuscirà a reperire oggi un impiego tale da colmare il divario reddituale col coniuge, di talchè deve certamente ritenersi dovuto il contributo minimo stabilito dal Tribunale, di per sé comunque inidoneo a consentirle di mantenersi autonomamente.
Quanto alla relazione intrapresa della con il sig. si osserva invece che è del tutto CP_1 CP_2
carente la prova della relativa convivenza (che neppure può evincersi dai file contenuti nella chiavetta
USB da ultimo depositata, di qui la relativa irrilevanza in giudizio), così come quella dell'esistenza tra i predetti di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, prova che gravava integralmente sull'obbligato (così Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023, che ha sancito che: “In tema di crisi familiare, il diritto
all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto
instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa
convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea
adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del
coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza
può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune,
mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner
dovrà essere rigorosa”).
Sono inammissibili, d'altro canto, le richieste “audizioni” (del e del figlio minore ) sul CP_2 Per_1
pagina 6 di 8 punto, non essendo previsto tale mezzo di prova nel processo civile.
Venendo al quantum dell'assegno, esso deve ritenersi del tutto congruo, a fronte delle situazioni economiche delle parti come sopra ricostruite.
Non è censurabile l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle somme versate dal a Pt_1
titolo di contributi previdenziali (che egli assume pari ad € 1.080 a trimestre), che non incidono sul reddito costituendo oneri strutturalmente insiti nel rapporto di lavoro e finalizzati alla formazione del trattamento pensionistico.
Nessuna prova vi è, d'altro canto, della dedotta contrazione del conto titoli intestato all'appellante, né
della allegata vendita dell'immobile di proprietà, nel quale si è definitivamente trasferito quando è
uscito dalla casa familiare, con conseguente assenza in capo al medesimo di spese per l'alloggio.
Quanto alla disponibilità in capo alla della casa in comproprietà con l'ex compagno, padre del CP_1
figlio primogenito, essa è già stata valutata nel primo grado di giudizio (Cfr. Ordinanza presidenziale pubblicata il 13.06.2022) e non può incidere al ribasso sull'importo dell'assegno, già previsto in misura esigua.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque,
tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.743, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1
impugnata;
pagina 7 di 8 II – condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado di giudizio che liquida in 3.743, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Luisa Poppi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luisa Poppi Presidente dott. Anna Orlandi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 260/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
MICHELINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO N. 45 BOLOGNA presso il difensore avv. SURIANO MICHELINA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA VALDOSSOLA N.2 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. PECCE MARZIA
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2075/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 16.07.2024, nel procedimento di separazione giudiziale tra le parti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1243/2023 di cui al n. rg. 3635/2018 del Tribunale di
Parma, emessa in data 15.9.2023 e depositata in cancelleria in data 26.9.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Bologna, dopo avere con sentenza Controparte_1
non definitiva n. 3155/2022 pubblicata in data 20.12.2022 pronunciato la separazione personale della ricorrente dal coniuge ha regolato le condizioni della separazione, disponendo Parte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, disciplinando i tempi di frequentazione del minore con il padre e ponendo a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento del figlio di €. 400 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie, nonché un contributo al mantenimento della moglie di 250 mensili. Infine, ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio.
Con particolare riguardo alle questioni economiche, il Tribunale ha dato conto del significativo divario reddituale presente tra i coniugi, considerato lo stato di disoccupazione della moglie, ed ha pertanto statuito come sopra riportato.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1
data 17.02.2025 censurando la sentenza per i seguenti motivi:
pagina 2 di 8 A) Violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda di addebito della separazione promossa dal marito – domanda introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata – violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato.
B) Erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento della moglie –
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
C) Erronea quantificazione del contributo economico.
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte di: “dichiarare l'addebito della separazione in capo alla
sig.ra e per l'effetto revocare il contributo al mantenimento riconosciutole di € 250,00 con CP_1
quanto ne consegue sulle spese di giudizio, ovvero con condanna della moglie al pagamento per
entrambi i gradi di giudizio.
Revocare, comunque, il contributo al mantenimento riconosciuto alla moglie perché non spettante per
assenza dei presupposti, come da motivo di gravame sub B).
Accertata la stabile relazione con , anche previa rinnovazione dell'istruttoria CP_2
dibattimentale mediante audizione del medesimo nonché del figlio della coppia , revocare il Per_1
contributo al mantenimento perché la sig.ra intrattiene una stabile relazione con altra CP_1
persona.
In subordine, rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi alla moglie
in misura inferiore.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
2.1 - Si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto. In Controparte_1
subordine, ha chiesto rideterminarsi il quantum dell'assegno disposto dal Tribunale in suo favore.
2.2 – All'udienza del 15.05.2025 il procuratore di parte appellante ha chiesto l'acquisizione di chiavetta
USB, contenente file audio, di cui aveva già depositato in via telematica la trascrizione in data
30.04.2025; nel merito, ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Il procuratore dell'appellata si è
opposto all'acquisizione sia della chiavetta, sia della relativa trascrizione, riportandosi nel merito alle pagina 3 di 8 proprie conclusioni.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente si rileva l'ammissibilità del deposito effettuato dalla parte appellante in data
30.4.2025, trattandosi di trascrizioni di file audio registrati successivamente il deposito del ricorso in appello. L'acquisizione della chiavetta USB non appare necessaria, stante l'irrilevanza del contenuto,
su cui si tornerà in seguito.
4- Venendo all'esame dei motivi di appello, lamenta anzitutto il il mancato esame, da parte Pt_1
del primo giudice, della sua domanda di addebito della separazione, fondata sulla gelosia morbosa della moglie, che lo avrebbe indotto ad allontanarsi dall'abitazione familiare.
La sentenza di primo grado non contiene in effetti una espressa pronuncia di rigetto della predetta domanda, essendosi il Tribunale limitato ad enunciare i principi giurisprudenziali che governano la materia dell'addebito, con particolare riguardo alla necessità del nesso causale tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà e di assistenza morale e materiale e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e a rilevarne l'insussistenza nel caso di specie.
La mancanza di una esplicita pronuncia di rigetto della domanda, d'altro canto, non può comunque comportarne ex se l'accoglimento, considerato che il neppure deduce specificamente Pt_1
nell'atto di appello quali siano le condotte della moglie che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla casa familiare, limitandosi ad un generico riferimento alla gelosia nei suoi confronti, senza specificare come detto atteggiamento abbia finito col cagionare, dopo 12 anni dalla data del matrimonio, l'intollerabilità
della convivenza.
Le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio, d'altronde, sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori, avendo il resistente depositato unicamente screenshot di due conversazioni whatsApp (docc.6 e 7 fasc. primo grado) di per sé inidonei a dimostrare che la pagina 4 di 8 moglie avesse ingiustificatamente sviluppato nei confronti del marito “un atteggiamento possessivo,
tracotante e ingiustamente accusatorio, al punto da generare nel sig. un perenne stato di ansia Pt_1
e angoscia” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione).
Non vi sono dunque i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito formulata dal marito,
di talchè la sentenza di primo grado sul punto non deve essere riformata.
Quanto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie e al relativo ammontare, il Tribunale ha correttamente dato conto di una obiettiva disparità reddituale tra i coniugi,
rilevando che, a fronte dello stato di disoccupazione della il “è socio al 50% di CP_1 Pt_1
un'autofficina [che] espone per il 2002 guadagni netti di euro 1636,00 mensili e per il 2023 guadagni
netti per euro 1748,00. Rispetto ai guadagni esposti nelle dichiarazioni dei redditi si rileva una
capacità economica superiore, tenuto conto delle disponibilità su conti deposito titoli (circa €. 47.000,
quota parte di €. 23.500) e della possibilità di versare interamente la sua quota di Parte_1
capitale sociale nella della quale è socio (pari ad €. 70.995,00, come si ricava dalla CP_3
visura depositata doc. n. 2)”.
Lamenta il che il Tribunale, nel riconoscere alla moglie l'assegno di mantenimento, non Pt_1
abbia adeguatamente considerato la mancanza di prova in ordine all'effettivo impegno posto in essere dalla medesima per reperire un'attività lavorativa, nonché la circostanza dell'instaurazione di una stabile relazione sentimentale con il sig. CP_2
Ebbene, quanto alla prima questione si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, l'attitudine al lavoro rileva solo ove vi sia una effettiva e concreta possibilità
occupazionale “rapportata all'età, alla pregressa esperienza lavorativa e professionale, alle sue
condizioni di salute e grado di istruzione” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 11.02.2025, n. 3551), e non una potenzialità meramente teorica, “in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e
con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 10.02.2025, n. 3354;
cft. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord. 09.03.2018, n. 5817) “senza limitare l'accertamento al solo mancato
pagina 5 di 8 svolgimento di tale attività” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 17.03.2025, n. 7123).
Nel caso di specie le concrete possibilità per la di reperire un'occupazione stabile paiono CP_1
effettivamente scarse, considerata l'età (classe 1973), l'assenza di competenze specifiche, l'uscita dal mercato del lavoro sin dall'epoca del matrimonio (del 2009). Ella, d'altra parte, ha dimostrato di aver intrapreso un percorso con lo Sportello Lavoro finalizzato alla ricerca e reperimento di occupazione
(doc. 23 fasc. primo grado), che tuttavia non risulta, allo stato, aver dato alcun esito.
In ogni caso di osserva che, a fronte di tali condizioni, difficilmente ella riuscirà a reperire oggi un impiego tale da colmare il divario reddituale col coniuge, di talchè deve certamente ritenersi dovuto il contributo minimo stabilito dal Tribunale, di per sé comunque inidoneo a consentirle di mantenersi autonomamente.
Quanto alla relazione intrapresa della con il sig. si osserva invece che è del tutto CP_1 CP_2
carente la prova della relativa convivenza (che neppure può evincersi dai file contenuti nella chiavetta
USB da ultimo depositata, di qui la relativa irrilevanza in giudizio), così come quella dell'esistenza tra i predetti di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, prova che gravava integralmente sull'obbligato (così Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023, che ha sancito che: “In tema di crisi familiare, il diritto
all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto
instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa
convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea
adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del
coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza
può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune,
mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner
dovrà essere rigorosa”).
Sono inammissibili, d'altro canto, le richieste “audizioni” (del e del figlio minore ) sul CP_2 Per_1
pagina 6 di 8 punto, non essendo previsto tale mezzo di prova nel processo civile.
Venendo al quantum dell'assegno, esso deve ritenersi del tutto congruo, a fronte delle situazioni economiche delle parti come sopra ricostruite.
Non è censurabile l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle somme versate dal a Pt_1
titolo di contributi previdenziali (che egli assume pari ad € 1.080 a trimestre), che non incidono sul reddito costituendo oneri strutturalmente insiti nel rapporto di lavoro e finalizzati alla formazione del trattamento pensionistico.
Nessuna prova vi è, d'altro canto, della dedotta contrazione del conto titoli intestato all'appellante, né
della allegata vendita dell'immobile di proprietà, nel quale si è definitivamente trasferito quando è
uscito dalla casa familiare, con conseguente assenza in capo al medesimo di spese per l'alloggio.
Quanto alla disponibilità in capo alla della casa in comproprietà con l'ex compagno, padre del CP_1
figlio primogenito, essa è già stata valutata nel primo grado di giudizio (Cfr. Ordinanza presidenziale pubblicata il 13.06.2022) e non può incidere al ribasso sull'importo dell'assegno, già previsto in misura esigua.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque,
tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.743, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1
impugnata;
pagina 7 di 8 II – condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado di giudizio che liquida in 3.743, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Luisa Poppi
pagina 8 di 8