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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 256/24 R.G. promossa d a
, Parte_1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. SCOPETANI NICCOLO' elettivamente
Vendita di cose mobili domiciliata in VIA TREBBIA, 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv.
SCOPETANI NICCOLO', come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. ANGRISANO BIAGIO e dall'avv. GIORGI MIRIAM
( via F. Cadeo nr. 42 25047 DARFO BOARIO C.F._1
TERME; elettivamente domiciliato in VIA F. CADEO N. 42 DARFO
BOARIO TERME presso il difensore avv. ANGRISANO BIAGIO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta Civile)
n. 284/24.
CONCLUSIONI
Come da note depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 248/24 il tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna di Controparte_2 Controparte_1
alla restituzione della somma corrisposta alla convenuta, a titolo di
[...]
acconto, per l'acquisto di una trincia con spingitore idraulico e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava la società attrice al pagamento della somma di euro 5.500, a titolo di saldo del prezzo.
Argomentava il primo giudice che l'attrice non aveva provato i vizi del bene oggetto di compravendita e, in assenza di un accertamento tecnico preventivo,
pagina 2 di 6 a chi fossero imputabili.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda, mentre l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'18 giugno 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante articola plurime censure alla sentenza gravata.
Si duole, innanzitutto, dell'errata valutazione del materiale probatorio e,
segnatamente, dell'omessa considerazione delle mail indirizzate all'appellata comprovanti il ritardo nella consegna del bene e i danni conseguentemente subiti.
In particolare i messaggi Whatsapp evidenziavano i ripetuti solleciti diretti ad ottenere la consegna del bene ( all. 29), mentre dalla mail inviata il 4 maggio
2021 emergeva come fossero stati trasmessi i dati relativi al trattore sul quale la trincia doveva essere montata.
Dall'inadempimento dell'appellata era conseguito il danno concretatosi nell'aver dovuto appaltare a terzi l'attività di raccolta anche in ragione della scarsa potenza di cui la trincia era dotata.
Assume che la sua condanna a pagare il saldo della fattura emessa dall'appellata era profondamente ingiusta in quanto, trattandosi di credito contestato, la fattura pagina 3 di 6 non poteva costituire prova della sua esistenza.
Censura, quindi, la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non provati i vizi del bene oggetto della compravendita anche in ragione del mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo.
Assume al riguardo che nessuna norma impone la necessità di espletare in via preventiva un accertamento tecnico e che la prova dei vizi era desumibile dalla produzione documentale e dalle prove orali che del tutto immotivatamente non erano state ammesse.
--------------------------
Nell'atto introduttivo del giudizio la società appellante deduceva che nell'effettuare l'ordine della trincia con spingitore idraulico aveva trasmesso alla venditrice le caratteristiche tecniche del trattore sul quale la trincia avrebbe dovuto essere montata.
Tuttavia tale circostanza non è mai stata provata né poteva essere dimostrata attraverso le prove orali capitolate nella seconda memoria, depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., aventi ad oggetto circostanze successive al perfezionamento dell'accordo delle parti, verificatesi quando già si era accertato che la trincia non era compatibile con il trattore dell'appellante.
Inoltre, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, in occasione dell'ordine della trincia con spingitore idraulico, nessuna richiesta venne fatta da parte dell'acquirente in ordine alla potenza che essa doveva possedere donde pagina 4 di 6 l'irrilevanza delle successive doglianze relative ad una potenza non adeguata.
Quanto alla mancanza di un accertamento tecnico preventivo, l'affermazione del primo giudice si giustifica alla luce del fatto che, per esplicita ammissione dell'attrice-appellante, la trincia acquistata fu modificata dalla ditta ( CP_3
concessionaria dei trattori Kubota per la Provincia di Grosseto) in accordo con la ditta , produttrice della trincia ( cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), Pt_2
sicchè, in assenza di un accertamento tecnico sulle condizioni originarie del bene compravenduto, non poteva accertarsi se la trincia fosse stata difettata e a chi fossero ascrivibili i difetti.
Da ultimo, in relazione alla condanna al pagamento del saldo della fattura emessa dalla società appellata, è appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita, avente ad oggetto la trincia a spingitore idraulico, è circostanza esplicitamente allegata da parte attrice/appellante sicchè le considerazioni svolte in ordine all'irrilevanza probatoria della fattura non sono pertinenti non essendo mai stata contestata né
la conclusione del contratto di compravendita né il prezzo pattuito.
Quanto al preteso ritardo, le censure sollevate sono inammissibili in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte dal tribunale per rigettare la domanda di risarcimento del danno.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di pagina 5 di 6 cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro
1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 256/24 R.G. promossa d a
, Parte_1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. SCOPETANI NICCOLO' elettivamente
Vendita di cose mobili domiciliata in VIA TREBBIA, 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv.
SCOPETANI NICCOLO', come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. ANGRISANO BIAGIO e dall'avv. GIORGI MIRIAM
( via F. Cadeo nr. 42 25047 DARFO BOARIO C.F._1
TERME; elettivamente domiciliato in VIA F. CADEO N. 42 DARFO
BOARIO TERME presso il difensore avv. ANGRISANO BIAGIO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta Civile)
n. 284/24.
CONCLUSIONI
Come da note depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 248/24 il tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna di Controparte_2 Controparte_1
alla restituzione della somma corrisposta alla convenuta, a titolo di
[...]
acconto, per l'acquisto di una trincia con spingitore idraulico e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava la società attrice al pagamento della somma di euro 5.500, a titolo di saldo del prezzo.
Argomentava il primo giudice che l'attrice non aveva provato i vizi del bene oggetto di compravendita e, in assenza di un accertamento tecnico preventivo,
pagina 2 di 6 a chi fossero imputabili.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda, mentre l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'18 giugno 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante articola plurime censure alla sentenza gravata.
Si duole, innanzitutto, dell'errata valutazione del materiale probatorio e,
segnatamente, dell'omessa considerazione delle mail indirizzate all'appellata comprovanti il ritardo nella consegna del bene e i danni conseguentemente subiti.
In particolare i messaggi Whatsapp evidenziavano i ripetuti solleciti diretti ad ottenere la consegna del bene ( all. 29), mentre dalla mail inviata il 4 maggio
2021 emergeva come fossero stati trasmessi i dati relativi al trattore sul quale la trincia doveva essere montata.
Dall'inadempimento dell'appellata era conseguito il danno concretatosi nell'aver dovuto appaltare a terzi l'attività di raccolta anche in ragione della scarsa potenza di cui la trincia era dotata.
Assume che la sua condanna a pagare il saldo della fattura emessa dall'appellata era profondamente ingiusta in quanto, trattandosi di credito contestato, la fattura pagina 3 di 6 non poteva costituire prova della sua esistenza.
Censura, quindi, la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non provati i vizi del bene oggetto della compravendita anche in ragione del mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo.
Assume al riguardo che nessuna norma impone la necessità di espletare in via preventiva un accertamento tecnico e che la prova dei vizi era desumibile dalla produzione documentale e dalle prove orali che del tutto immotivatamente non erano state ammesse.
--------------------------
Nell'atto introduttivo del giudizio la società appellante deduceva che nell'effettuare l'ordine della trincia con spingitore idraulico aveva trasmesso alla venditrice le caratteristiche tecniche del trattore sul quale la trincia avrebbe dovuto essere montata.
Tuttavia tale circostanza non è mai stata provata né poteva essere dimostrata attraverso le prove orali capitolate nella seconda memoria, depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., aventi ad oggetto circostanze successive al perfezionamento dell'accordo delle parti, verificatesi quando già si era accertato che la trincia non era compatibile con il trattore dell'appellante.
Inoltre, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, in occasione dell'ordine della trincia con spingitore idraulico, nessuna richiesta venne fatta da parte dell'acquirente in ordine alla potenza che essa doveva possedere donde pagina 4 di 6 l'irrilevanza delle successive doglianze relative ad una potenza non adeguata.
Quanto alla mancanza di un accertamento tecnico preventivo, l'affermazione del primo giudice si giustifica alla luce del fatto che, per esplicita ammissione dell'attrice-appellante, la trincia acquistata fu modificata dalla ditta ( CP_3
concessionaria dei trattori Kubota per la Provincia di Grosseto) in accordo con la ditta , produttrice della trincia ( cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), Pt_2
sicchè, in assenza di un accertamento tecnico sulle condizioni originarie del bene compravenduto, non poteva accertarsi se la trincia fosse stata difettata e a chi fossero ascrivibili i difetti.
Da ultimo, in relazione alla condanna al pagamento del saldo della fattura emessa dalla società appellata, è appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita, avente ad oggetto la trincia a spingitore idraulico, è circostanza esplicitamente allegata da parte attrice/appellante sicchè le considerazioni svolte in ordine all'irrilevanza probatoria della fattura non sono pertinenti non essendo mai stata contestata né
la conclusione del contratto di compravendita né il prezzo pattuito.
Quanto al preteso ritardo, le censure sollevate sono inammissibili in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte dal tribunale per rigettare la domanda di risarcimento del danno.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di pagina 5 di 6 cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro
1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 6 di 6