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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 730/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 1219/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 24.9.2024, corretta il 22.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA OL ed elettivamente domiciliata, in maniera digitale, presso l'indirizzo PEC del proprio difensore;
appellante principale/appellata in via incidentale;
contro
(cf/PI: , in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 all'uopo autorizzato con provvedimento sindacale P.G. n.893209 del 19/12/2024, rappresentato e difeso dagli Avvocati Samantha Zebri ed Antonella Trentini, giusta procura generale alle liti rep. N.7893 del 05/06/2023, autenticata dal Segretario Generale del Comune, per elezione domiciliato presso la civica Avvocatura in Piazza CP_1
Maggiore n.6; appellato/appellante in via incidentale;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente
1 sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) I) Parte ricorrente, dipendente del , agisce in questa sede contro la parte Controparte_1 datoriale, al fine di sentir «condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente per l'infortunio sul lavoro del 29.5.2019, con il pagamento della somma pari a euro 32.637,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore misura come risulterà all'esito della causa». II) In particolare, deduceva che in data 29 maggio 2019, dopo aver parcheggiato il proprio veicolo all'interno del parcheggio riservato ai dipendenti ed essere scesa dall'automobile, sarebbe scivolata su un tombino presente vicino al marciapiede, nascosto, quale insidia, da strati di fango e acqua accumulatisi in conseguenza delle forti piogge verificatesi nei giorni precedenti. III) Si costituiva parte resistente eccependo il difetto di allegazione in ordine al nesso causale tra i fatti e l'evento, lo svolgimento dei fatti in maniera difforme da quanto allegato in ricorso, il rispetto di tutti gli obblighi di protezione in carico al datore, l'insussistenza dei pregiudizi lamentati, la carenza di allegazione in merito al profilo differenziale del danno risarcibile. Sentita la ricorrente personalmente, escussa prova testimoniale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza. (…)”. Il Tribunale felsineo, con la sentenza n. 1219/2024 R.S. accoglieva parzialmente le pretese dell'allora ricorrente, considerando il responsabile Controparte_1 dell'infortunio per cui è causa, e condannava l'Ente comunale al pagamento in favore della lavoratrice della somma di euro 1.150,05 oltre agli interessi sulle somme rivalutate annualmente, oltre alle spese legali che compensava al 50% ponendole, per il residuo, a carico del CP_1
In particolare per quanto concerne l'an debeatur, la pronuncia di primo grado, dopo avere esaminato il materiale istruttorio, si è così espressa: “Dunque, è indubbio che la ricorrente si trovasse già nel luogo di lavoro (in una sua pertinenza), come tale sottoposto all'obbligo di custodia del datore (in questo caso anche titolare del bene, peraltro), con applicazione tanto dell'art. 2087 c.c., che dell'art. 2051 c.c.” “è sicuramente presente un deficit di intervento del datore sul luogo di lavoro, deficit certo scusabile per l'eccezionalità dell'evento meteorologico, ma che, in ogni modo, meritava un'attivazione diversa, anche in attesa dei tempi tecnici di intervento della ditta specializzata tempestivamente chiamata, predisponendo diversi accorgimenti che, tutto sommato, avrebbero potuto avere una maggior efficacia nella protezione del personale.
4. Ne deriva che sono mancate quelle cautele ulteriori che lo stesso datore avrebbe dovuto prendere oltre anche i suoi obblighi strettamente previsti dalle normative di settore”. Per quanto concerne il quantum, così si è espressa: “Nel caso di specie, deve sicuramente essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea, accertato anche da IN e
2 provato efficacemente dalla documentazione in atti (cfr., doc., fasc. ricorrente), in relazione al periodo post infortunio.” “Per quanto concerne, invece, la parte di domanda accoglibile di danno biologico, l'invalidità temporanea totale accertata da IN per 85 giornate, porta ad un importo risarcibile secondo i criteri civilistici di euro 4.658,00 secondo le tabelle relative del Tribunale di Milano. Ne deriva che, considerato quanto riconosciuto da IN (euro 3.507,95), il danno differenziale risarcibile a carico del è pari ad euro 1.150,05 a cui Controparte_1 devono essere aggiunti gli interessi sulle somme rivalutate annualmente.” Per quanto concerne la compensazione delle spese di lite, il Giudice a quo ha osservato:
“Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50% alla luce del solo parziale accoglimento”. Con ricorso depositato telematicamente in data 07/11/2024, la sig.ra ha Parte_1 proposto appello avanti all'intestata Corte per la parziale riforma della suddetta sentenza n.1219/2024, sottoponendola espressamente a critica risarcimento del danno per inabilità temporanea, non considerando le attuali tabelle del Tribunale di Milano e decurtando dal danno non patrimoniale i rimborsi stipendiali, eseguiti da Inail al Comune, e dove ha compensato parzialmente le spese di lite in virtù di un'inesistente soccombenza reciproca, non rappresentando la riduzione del quantum, una condizione di soccombenza reciproca, tanto più considerando come si tratti di un infortunio sul lavoro, e di come la compensazione delle spese elida di fatto, il risarcimento in maniera integrale>> (rif.pag.14 dell'atto d'appello). A tal fine, l'odierna appellante ha formulato due distinti motivi di gravame (di cui il secondo in via espressamente ipotetica-condizionata) rispettivamente rubricati: “I) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs.38/2000”; “II) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..”. L'odierna appellante principale, in particolare, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata la responsabilità del CP_1 nella causazione del sinistro/infortunio per cui è causa, condannare il Controparte_1
a corrispondere a titolo di inabilità temporanea la somma di euro 12.707,50 o la maggior
o minor somma ritenuta di giustizia, con gli accessori di legge (maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria) dal giorno dell'evento, all'effettiva liquidazione;
in via subordinata riformare la sentenza di primo grado dove ha disposto la parziale compensazione delle spese come criterio per la loro quantificazione qualora controparte impugni sulle quantificazione delle spese e l'appello incidentale venisse accolto”. Il ritualmente costituitosi in giudizio: sulla scorta delle prospettazioni Controparte_1 già svolte nel giudizio a quo ha proposto appello incidentale volto a censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto il medesimo Ente responsabile dell'infortunio per cui è causa, escludendo qualsivoglia concorso di colpa della lavoratrice;
ha eccepito
3 l'inammissibilità dell'appello principale in quanto asseritamente formulato in violazione del disposto dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, ne ha comunque contestato la fondatezza. Il in particolare, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) •in CP_1 CP_1 accoglimento dei motivi d'appello incidentale e riformata al riguardo la sentenza appellata, respingere tutte le domande della ricorrente;
•in mancanza, respingere l'appello principale in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa, confermando per l'effetto l'appellata sentenza del Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro n.1219/2024 pronunciata nel giudizio Rg.n.2464/2023, pubblicata il 24/09/2024 e rettificata il 22/10/2024;
•nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accertare la concorrente responsabilità ex.art 1227 c.c. o ex art.1218, commi 1 e 2, c.c. della sig.ra
nella causazione del sinistro e, conseguentemente, escludere o ridurre Parte_1
l'eventuale risarcimento dovuto dal secondo la gravità della colpa della CP_1 ricorrente e l'entità delle conseguenze derivatene, come accertate in corso di causa. Con vittoria di spese ed espressa statuizione sugli oneri fiscali per le pubbliche Avvocature ex lege 266/2005, art.1, comma 208. (…)”. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte rileva di dover esaminare, innanzitutto, l'appello incidentale proposto dal essendo logicamente Controparte_1 prioritario (in quanto attinente all'an debeatur) rispetto all'appello principale della lavoratrice (riguardante, invece, il quantum debeatur). Ciò posto, si osserva che le censure mosse dal alla sentenza gravata, Controparte_1 ad avviso di questa Corte, non colgono nel segno. Secondo questo Collegio, infatti, il Giudice di prime cure, dopo aver puntualmente ricostruito la dinamica dell'infortunio per cui è causa, alla luce delle risultanze istruttorie in atti, ha affermato la responsabilità dell'Ente comunale in puntuale applicazione dei principi dettati in materia dalla Suprema Corte, escludendo, altresì, qualsivoglia concorso colposo dal parte della lavoratrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ed invero, risulta provato che in data 29.5.2019, alle ore 7,30 l'allora ricorrente (dipendente a tempo indeterminato del addetta all'ufficio Controparte_1 dell'anagrafe in alla via Santo Stefano 119), mentre si stava recando al lavoro, CP_1 dopo avere parcheggiato la propria autovettura nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'ufficio, mentre si incamminava sul marciapiede che conduce all'entrata dell'ufficio, era vittima di una rovinosa caduta in quanto sul marciapiede era presente una pozza melmosa, sulla quale la ricorrente scivolava. La presenza di tale insidia, era riconducibile al fatto che i tombini relativi a detto luogo, non erano stati spurgati periodicamente, con conseguenti fuoriuscite di fango e liquidi melmosi, tant'è che, subito dopo l'infortunio occorso all'odierna appellante principale, il provvedeva allo spurgo dei tombini e a ripristinare la corretta viabilità Controparte_1 del marciapiede dove si era verificato l'infortunio; il nello stesso luogo CP_1
4 dell'infortunio provvedeva poi a mettere in sicurezza anche il tratto di strada che separa i parcheggi dal marciapiede, seminando ghiaia per impedire scivolamenti. Il datore di lavoro, è obbligato a tenere indenne i lavoratori da ogni insidia nell'ambito del luogo di lavoro, e tale obbligo riguarda anche gli accessi al luogo di lavoro, tanto più considerando come nel caso di specie, il datore di lavoro, sia anche proprietario del demanio comunale e quindi di tutto lo spazio adiacente agli uffici, compresi i giardini del
, ove è situato il parcheggio dei dipendenti. CP_2
L'allora ricorrente veniva nell'immediato soccorsa dai colleghi, rimasta immobile sul marciapiede dopo la caduta, in quanto impossibilitata a rialzarsi, arrivava poi l'ambulanza che la portava al Pronto Soccorso. I suddetti fatti, puntualmente allegati nel libello introduttivo del giudizio, venivano suffragati in corso di causa dalla prova testimoniale del Sig. Tes_1
Rispetto alla diversa versione dei fatti forniti dal l'allora ricorrente contestava di CP_1 avere mai dichiarato di avere subito l'infortunio mentre spazzava foglie sul marciapiedi (versione del Comune), infatti tale dichiarazione, che il Comune voleva attribuire alla ricorrente, era stata resa dal datore di lavoro nella dichiarazione di apertura dell'infortunio e come tale non è proveniente dalla lavoratrice che ha poi smentito tale circostanza anche in sede di interrogatorio libero. Dall'esame della prova testimoniale resa dal Sig. collega dell'allora ricorrente e Tes_1 presente sul luogo di lavoro, risulta che lo stesso, pur non avendo assistito direttamente alla caduta, sia andato in soccorso della sig.ra dopo averne udito le grida per Pt_1 ricevere soccorso, e di averla quindi trovata stesa per terra nei pressi di un marciapiede vicino alla sua auto. Il teste ha poi dichiarato che al momento dell'infortunio, causa il maltempo, la mattinata non era molto luminosa, e vi era la presenza di moltaacqua, e sul marciapiede era presente una patina scivolosa di fanghiglia. Il teste ha poi dichiarato che la situazione era così da circa un paio di giorni, nonostante la condizione fosse già stata segnalata al servizio di manutenzione, che al momento dei fatti non aveva ancora provveduto al ripristino dei luoghi pertinenziali l'ufficio ove prestava servizio l'allora ricorrente, affinché non costituissero un'insidia per il passaggio. La prova testimoniale, ha quindi appurato come la Sig.ra sia stata trovata urlante Pt_1
e dolorante sul marciapiedi nei pressi dell'entrata dell'ufficio comunale dove prestava servizio. Il fatto che il teste non abbia direttamente assistito alla caduta, non priva di valore la testimonianza, in applicazione del principio id quod plerumque accidit e non vi sono concreti elementi per dubitare dell'attendibilità del teste in questione, apparso terzo ed indifferente all'esito del giudizio. Nel caso di specie gli elementi presenti nella testimonianza, in assenza di oggettivi elementi di segno contrario, fanno ritenere che l'allora ricorrente abbia subito l'infortunio
5 nel luogo dove è stata soccorsa, che tale luogo fosse ricoperto di melma, e che la situazione sia stata determinata dall'ente comunale il quale, nonostante la problematica fosse già stata segnalata da giorni non aveva ancora provveduto al ripristino dei luoghi. Il teste, infatti, non solo ha riferito di essere andato in soccorso dell'allora ricorrente, dopo averne udito le grida dall'interno del luogo di lavoro dove si trovava, ma ha pure descritto le condizioni del luogo, ove aveva ritrovato la collega, odierna appellante principale, stesa a terra, e ha altresì riferito che il pericolo era già stato segnalato da più giorni. Il teste, infatti, ha dichiarato: “era una mattina senza troppa luce per il maltempo, la signora era nei pressi di un marciapiede vicino alla sua auto, ricordo che vi era molta acqua in giro, sul marciapiede non vi era acqua ma una patina scivolosa di fanghiglia, la situazione era così da circa un paio di giorni, ricordo che segnalammo il fatto alla manutenzione perché provvedesse” Il fatto che il luogo ove è avvenuto l'infortunio rappresentasse un'insidia era confermato anche dalla memoria del che ha ammesso di avere provveduto alla CP_1 manutenzione, solo dopo l'infortunio (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione di prime cure del . Controparte_1
Pertanto che l'infortunio si sia verificato come descritto dall'allora ricorrente è completamente confermato dalla prova testimoniale, mentre non vi è alcuna prova che l'infortunio, come asserisce il sia avvenuto mentre stava spazzando Controparte_1 foglie sul marciapiedi, non avendo alcuna rilevanza la dichiarazione contenuta nella dichiarazione di infortunio inoltrata all'Inail, in quanto dichiarazione proveniente dal datore di lavoro e non dalla lavoratrice, odierna appellante principale. La circostanza è in ogni caso irrilevante, e non si capisce dove sia l'interesse del
[...]
a una ricostruzione dei fatti diversa da quella descritta dalla allora ricorrente, CP_1 non mutando la responsabilità dell'ente comunale, visto che si tratta in entrambe le ipotesi di infortunio sul lavoro ed anche di responsabilità ex art. 2051 essendo luoghi appartenenti al demanio comunale. L'allora ricorrente, peraltro, durante l'interrogatorio formale, ha confermato le circostanze come descritte nel ricorso. Né appaiono dirimenti in senso contrario alla suesposta ricostruzione, le risultanze del referto del Pronto soccorso del 29.05.2019, ove è dato leggere: <caduta accidentale durante l'attività lavorativa>>; <>, (allegato 2, atto I, fascicolo di primo grado dell'appellato, doc. A). Tali indicazioni, infatti, appaiono perfettamente compatibili con quanto riferito dalla parte attrice nel libello introduttivo del giudizio circa la dinamica dell'infortunio a lei occorso. Tenuto conto del suesposto quadro fattuale, emergente dalle risultanze istruttorie in atti, ad avviso di questa Corte, la sentenza gravata merita conferma nella parte in cui si afferma che: “(…)
2. Nel merito, il dovere di sicurezza trova il suo referente nel datore di lavoro
6 che rappresenta il primo destinatario delle disposizioni antinfortunistiche. Nel caso di specie, la prima questione attiene alla tipologia di infortunio occorso in concreto alla lavoratrice. Secondo le allegazioni di cui al ricorso, lo stesso si sarebbe verificato prima dell'inizio della prestazione lavorativa, secondo il Comune di , facendo leva sulla CP_1 dichiarazione di infortunio ad IN (cfr., doc. 1, fasc. Comune), l'infortunio sarebbe occorso durante l'attività lavorativa. L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha permesso di accertare che, contrariamente a quanto dichiarato dal datore all'Istituto competente, la ricorrente al momento del sinistro non aveva ancora timbrato il cartellino e, dunque, non era ancora iniziata la sua attività lavorativa in senso stretto (cfr., teste – ud. 23.4.2024: «sono accorso sentendo le Tes_1 urla della signora e l'ho trovata in terra e le ho dato una mano ad alzarsi e poi l'ho portata all'interno dell'atrio, dove la ricorrente ha marcato il badge»). Risulta, però, che il sinistro sia avvenuto nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'Ente Locale resistente, dopo che la ricorrente aveva già lasciato il veicolo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro, con la conseguenza che non è possibile qualificare l'infortunio come “in itinere”, considerando che «Il collegamento funzionale tra uso del veicolo e necessità di raggiungere il luogo di lavoro vale a ricondurre nell'ambito dell'infortunio "in itinere" ogni incidente che si verifichi prima dell'abbandono del veicolo, sempreché l'uso di quest'ultimo possa considerarsi diretto a quell'obiettivo» (così, già da Cassazione civile sez. lav., 06/03/2003, n.3363).
3. Dunque, è indubbio che la ricorrente si trovasse già nel luogo di lavoro (in una sua pertinenza), come tale sottoposto all'obbligo di custodia del datore (in questo caso anche titolare del bene, peraltro), con applicazione tanto dell'art. 2087 c.c., che dell'art. 2051 c.c. Per quanto concerne, poi, il profilo in ordine alla responsabilità del dipendente, è noto che la condotta del lavoratore, per interrompere il nesso causale, deve essere personalissima e abnorme, quindi, da qualificarsi assolutamente come esorbitante e del tutto svincolata dall'attività lavorativa (cfr., Cassazione penale, sez. IV, 13/10/2022, n. 40337: «È interruttiva del nesso di causalità la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro;
cionondimeno, quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alla particolarità del lavoro (escluso, nella specie, il carattere abnorme della condotta del lavoratore che si era gettato da un trattore, a seguito dell'improvvisa rottura dei freni, riportando lesioni gravi, atteso che assumeva rilievo la condotta omissiva del datore, consistente nell'omessa adozione di una procedura
7 di controllo e manutenzione del sistema frenante, la cui rottura aveva dato origine al processo causale dal quale erano derivate le lesioni)»), al punto da non poter essere prevista dal datore (cfr., Corte appello Catanzaro, sez. lav., 02/02/2022, n. 30: «Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. , è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata»). Nel caso in esame, considerando che al massimo potrebbe imputarsi alla sig.ra Pt_1 una condotta imprudente e negligente, considerando che le piogge erano state eccezionali nei giorni immediatamente precedenti e che lo stato dei luoghi era rimasto immutato (cfr., teste cit.: «era una mattina senza troppa luce per il maltempo, la signora era nei Tes_1 pressi di un marciapiede vicino alla sua auto. ricordo che vi era molta acqua in giro, sul marciapiede non vi era acqua ma una patina scivolosa di fanghiglia, la situazione era così da circa un paio di giorni, ricordo che segnalammo il fatto alla manutenzione perché provvedesse»), ma certo non presenta quelle caratteristiche di eccezionalità e abnormità da farlo fuoriuscire dalla possibilità di controllo datoriale, anche perché la ricorrente si è, in effetti, limitata a scendere dall'auto e dirigersi verso l'ingresso. Al contrario è sicuramente presente un deficit di intervento del datore sul luogo di lavoro, deficit certo scusabile per l'eccezionalità dell'evento meteorologico, ma che, in ogni modo, meritava un'attivazione diversa, anche in attesa dei tempi tecnici di intervento della ditta specializzata tempestivamente chiamata, predisponendo diversi accorgimenti che, tutto sommato, avrebbero potuto avere una maggior efficacia nella protezione del personale.
4. Ne deriva che sono mancate quelle cautele ulteriori che lo stesso datore avrebbe dovuto prendere oltre anche i suoi obblighi strettamente previsti dalle normative di settore (cfr., Tribunale Teramo, sez. lav., 06/04/2022, n. 177: «La norma di cui all' art. 2087 c.c. obbliga l'imprenditore ad adottare ai fini della tutela delle condizioni di lavoro non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica. Pertanto il mancato adempimento del dovere stabilito dall' art. 2087 c.c. è fonte di responsabilità contrattuale, configurando un illecito che attiene ad una preesistente obbligazione di origine legale. La natura contrattuale di detta responsabilità, che può concorrere (con le differenze che ne derivano quanto al profilo psicologico dell'illecito, alla prescrizione, ai danni risarcibili ed all'onere della prova) con quella di natura extracontrattuale derivante dalla violazione del principio del neminem laedere ai sensi
8 dell'art. 2043 c.c. - rende operante la presunzione di colpa stabilita dall' art. 1218 c.c., che impone al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento»). (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalle risultanze istruttorie in atti, correttamente valutate, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni del CP_1
odierno appellante in via incidentale (con riguardo a questa tecnica
[...] motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Il peraltro, con il proprio appello incidentale, non ha offerto a questo Controparte_1
Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare sotto il profilo dell'an debeatur le valutazioni compiute dal Giudice di prime cure, essendosi sostanzialmente limitato a veicolare in questa sede in guisa di censure alla pronuncia impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, già scrutinate funditus dal Tribunale felsineo. In particolare, va qui ribadito che mentre l'allora ricorrente ha assolto agli oneri probatori su di lei gravanti (avendo dato prova della dinamica dell'infortunio per cui è causa e della nocività dell'ambiente lavorativo), il non ha offerto la “prova Controparte_1 liberatoria” che avrebbe dovuto offrire per andare esente da ogni addebito di responsabilità. Ed invero, il ad avviso di questa Corte, non ha dato prova: Controparte_1
a) di avere provveduto a tenere una condotta diligente, non essendo stata allegata né tantomeno provata la regolare manutenzione dei tombini b) che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, verificati, non essendovi agli atti elementi oggettivi, né per valutare l'intensità della precipitazione, né per relazionarla quindi con la eventuale manutenzione, per dimostrare l'eccezionalità dell'evento. Prove che l'allora resistente non ha dato, nonostante sin dall'atto introduttivo, l'allora ricorrente avesse contestato la regolare manutenzione dei tombini presenti sul luogo ove si è verificato l'infortunio, asserendo specificatamente che il non aveva CP_1 provveduto alla loro manutenzione periodica. Responsabilità tanto più grave, in quanto il luogo dove si è verificato il sinistro è il luogo di lavoro dell'odierna appellante principale, e in tal senso il datore di lavoro è obbligato a operarsi, affinché eventuali insidie presenti sul luogo di lavoro, non provochino infortuni ai lavoratori, gravando sul datore di lavoro uno specifico obbligo di legge. Sussiste, pertanto, la responsabilità del in relazione all'infortunio per Controparte_1 cui è causa sia ai sensi dell'art. 2087 c.c., sia ai sensi dell'art. 2051 c.c.1, non avendo il datore di lavoro, anche proprietario del luogo ove si è verificato, l'infortunio, provveduto a mantenere il luogo, dove è avvenuto l'infortunio, nelle condizioni idonee al suo utilizzo. 1 Sulla cui interpretazione si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i numerosi precedenti di legittimità citati dalla sig.ra nel proprio atto di gravame. Parte_1 9 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello incidentale proposto dal CP_1 va integralmente respinto.
[...]
Ciò posto, occorre, poi, disattendere l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale per asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Questi principi, benché dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche in relazione alla vigente formulazione della norma in parola che, di quella previgente ha mutuato i tratti essenziali. A questo punto, non resta che scrutinare la fondatezza del primo motivo di appello principale, non occorrendo provvedere sul secondo motivo di appello principale (articolato in via espressamente ipotetica-condizionata), stante il mancato appello incidentale del sul punto delle spese (con conseguente mancato Controparte_1 avveramento della sua anomala condizione sospensiva). Al riguardo, va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato, sia nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha escluso la sussistenza di un danno biologico permanente in capo all'allora ricorrente2, sia nella parte in cui ha quantificato l'invalidità temporanea da lei sofferta (c.d. danno biologico temporaneo) in n. 85 giorni, in scia alle valutazioni medico-legali dell trattandosi di statuizioni CP_3 rispetto alle quali le parti in causa hanno fatto acquiescenza. Ciò posto, si ricorda che per la liquidazione del danno, il Giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, è quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione del 19 dicembre 2019, n. 33770: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della Camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615-01).” Pertanto, dovevano essere applicate alla fattispecie in esame le tabelle milanesi, edizione 2024. Il primo Giudice, come già rilevato, ha accertato una invalidità temporanea totale per 85 giorni, con statuizione coperta dal c.d. giudicato interno. Ebbene, applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 già in vigore al momento dell'emissione della sentenza prime cure ovvero dal 4.6.2024 e la sentenza è stata pubblicata il 24.9.2024, l'importo del punto base per l'invalidità temporanea totale giornaliera è pari a euro 115,00 con possibilità di personalizzazione fino al 50%. Il danno per l'invalidità temporanea totale, subito dall'odierna appellante principale, è quantificabile pertanto in euro 9.775,00 (115,00 x 85 = 9.775,00). Non appare corretto, invece, il riferimento operato dal ad un'indennità Controparte_1 giornaliera per ITT di € 54,80. Tale valore, infatti è contemplato dal D.M.16/07/2024 emesso in attuazione (ed aggiornamento) dell'articolo 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), avente un ambito applicativo (id est “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo”) dal cui perimetro esula la fattispecie per cui è causa (relativa ad un infortunio sul lavoro). Ciò detto, rispetto all'importo di € 9.775,00, indubbiamente satisfattivo del concreto pregiudizio subito dall'allora ricorrente, questa Corte non ritiene di dover applicare alcuna personalizzazione. Ed invero, solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrebbe darsi ingresso ad accertamento medico-legale sulle circostanze personalizzanti dedotte, fermo restando che la circostanza dedotta e provata non deve essere standard, ma peculiare del danneggiato, e tale da giustificare la personalizzazione(ex multis, Cass.sent.n.7513/2018). Nel caso di specie, l'odierna appellante a supposta giustificazione dell'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale si è limitata ad allegare la sua condizione di vedovanza, da cui sarebbe derivata una situazione di solitudine in cui si sarebbe venuta a trovare nel periodo della sua convalescenza. Orbene, non soltanto la vedovanza
11 rappresenta una situazione “fisiologica” ed usuale nella vita di molte persone ed, inoltre, dalla stessa, non è possibile desumere sic et sempliciter che l'allora ricorrente sia “stata priva di ogni aiuto familiare e immediato per tutta la durata della malattia”. La condizione di vedovanza, infatti, per potrebbe esser stata “superata” dall'instaurazione di altre relazioni sentimentali “stabili” ancorché non sfociate in dichiarate convivenze e, in ogni caso, la sig.ra ben potrebbe aver ricevuto aiuto e sostegno da parenti Parte_1 ed amici. In conclusione, l'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale, ad avviso di questa Corte, non è adeguatamente suffragata né a livello assertivo, né a livello probatorio. Va, poi, sottolineato che dall'importo considerato per l'invalidità temporanea totale, non possono essere portate in detrazione le somme rimborsate da Inail al datore di lavoro per gli emolumenti corrisposti alla dipendente, odierna appellante principale, durante l'assenza dal lavoro per l'infortunio. Ed invero, l'importo di euro 3.507,95 che il primo Giudice ha erroneamente detratto dal risarcimento per il danno non patrimoniale per invalidità temporanea, corrisponde a quanto l'Inail ha corrisposto al datore di lavoro per il rimborso della retribuzione durante l'assenza dal lavoro per il periodo di malattia. Il doc. 3 fasc. di primo grado del infatti, è chiarissimo nell'indicare Controparte_1 che l'importo di euro 3.507,95 si riferisce all'indennità per le retribuzioni perdute durante il periodo di malattia, indicando gli importi per la retribuzione giornaliera, la retribuzione calcolata e l'importo dovuto. Al riguardo, si rammenta che l'art. 13 D. l.vo n. 38/00 al secondo comma stabilisce infatti che "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'IN nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni...". A sua volta, l'art. 66 del T.U. elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'IN: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una tantum in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi. Dal combinato disposto delle due norme di legge, pertanto, appare evidente come il danno biologico coperto dall'Inail si riferisca esclusivamente e soltanto alla inabilità permanente, con esclusione di quella temporanea. La Cassazione nell'interpretazione della suddetta normativa, è costante nell'affermare come il danno non patrimoniale per inabilità temporanea non venga risarcito dall'Inail, non dovendosi confondere l'indennità giornaliera relativa alla retribuzione e quindi il danno patrimoniale, con il risarcimento dell'inabilità temporanea per quanto concerne il
12 danno non patrimoniale. Si veda, in tal senso, Cassazione civile sez. lav. - 18/05/2020, n. 9083 in cui si afferma chiaramente che: “In materia di danno differenziale, è legittimo il riconoscimento per il lavoratore, in sede civile, del danno per inabilità temporanea, voce di danno "non patrimoniale" esclusa dalla tutela previdenziale, dal momento che le somme versate dall'Inail non possono ritenersi automaticamente satisfattive del danno non ricomprendendo alcune voci di risarcimento, quali il danno morale o biologico temporaneo, presenti invece in sede civile.” La Cassazione ha ripetutamente affermato che nel caso di risarcimento per danno differenziale, rispetto a quanto percepito dall'Inail, la sottrazione rispetto al dovuto in sede civile, è solo rispetto alle poste di risarcimento omogenee, ex multis si veda in tale senso, Cassazione civile sez. lav. - 07/02/2023, n. 3694. Va, infine, sottolineato che la somma di € 9.775,00 (quantificata in applicazione delle Tabelle milanesi del 2024) deve intendersi equitativamente già liquidata all'attualità ai sensi dell'art. 1226 c.c., la stessa, pertanto, andrà esclusivamente maggiorata della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo effettivo. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello principale deve essere accolto nei limiti sopra precisati. La parziale riforma della pronuncia gravata impone di rivedere, in questa sede, la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio (con assorbimento, anche sotto questo profilo, del secondo motivo di appello principale). Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ad avviso di questa Corte, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico del ex art. 91 c.p.c., Controparte_1 stante la sua soccombenza4, e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione in questo grado del giudizio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della lavoratrice, odierna appellante principale).
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del Controparte_1 appellante in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
4 La riduzione della domanda non rappresenta, infatti, una condizione di soccombenza reciproca e non giustifica pertanto la compensazione delle spese, si vedano, in tal senso fra le tante: Cass. 5289/2023; Cassazione civile sez. VI - 17/11/2020, n. 26043. 13 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello principale, riformando parzialmente la sentenza gravata, accertata e dichiarata la responsabilità del ex artt. 2087 e Controparte_1
2051 c.c. nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso alla sig.ra in Parte_1 data 29 maggio 2019, condanna il in persona del Sindaco p. t., a Controparte_1 corrispondere alla predetta lavoratrice la somma di € 9.775,00, a titolo di risarcimento dell'invalidità temporanea totale da lei sofferta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna all'effettivo saldo;
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.695,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge e, per questo grado, in € 1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge, somme tutte da distarsi in favore dell'Avv. CA OL, procuratore dell'odierna appellante principale, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del Controparte_1 appellante in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Nel caso di specie, deve sicuramente essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea, accertato anche da IN e provato efficacemente dalla documentazione in atti (cfr., doc., fasc. ricorrente), in relazione al periodo post infortunio. Al contrario, non può riconoscersi la sussistenza di alcun pregiudizio permanente derivante dall'infortunio occorso alla lavoratrice, considerando che lo stesso Istituto assicurativo ha escluso qualsivoglia permanenza, espressamente escludendo le richieste di ricaduta e le ulteriori domande della lavoratrice, anche relative ad un intervento chirurgico effettuato dopo circa tre anni dal sinistro”. 3 “Per quanto concerne, invece, la parte di domanda accoglibile di danno biologico, l'invalidità temporanea totale accertata da IN per 85 giornate (…)”. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 730/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 1219/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 24.9.2024, corretta il 22.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA OL ed elettivamente domiciliata, in maniera digitale, presso l'indirizzo PEC del proprio difensore;
appellante principale/appellata in via incidentale;
contro
(cf/PI: , in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 all'uopo autorizzato con provvedimento sindacale P.G. n.893209 del 19/12/2024, rappresentato e difeso dagli Avvocati Samantha Zebri ed Antonella Trentini, giusta procura generale alle liti rep. N.7893 del 05/06/2023, autenticata dal Segretario Generale del Comune, per elezione domiciliato presso la civica Avvocatura in Piazza CP_1
Maggiore n.6; appellato/appellante in via incidentale;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente
1 sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) I) Parte ricorrente, dipendente del , agisce in questa sede contro la parte Controparte_1 datoriale, al fine di sentir «condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente per l'infortunio sul lavoro del 29.5.2019, con il pagamento della somma pari a euro 32.637,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore misura come risulterà all'esito della causa». II) In particolare, deduceva che in data 29 maggio 2019, dopo aver parcheggiato il proprio veicolo all'interno del parcheggio riservato ai dipendenti ed essere scesa dall'automobile, sarebbe scivolata su un tombino presente vicino al marciapiede, nascosto, quale insidia, da strati di fango e acqua accumulatisi in conseguenza delle forti piogge verificatesi nei giorni precedenti. III) Si costituiva parte resistente eccependo il difetto di allegazione in ordine al nesso causale tra i fatti e l'evento, lo svolgimento dei fatti in maniera difforme da quanto allegato in ricorso, il rispetto di tutti gli obblighi di protezione in carico al datore, l'insussistenza dei pregiudizi lamentati, la carenza di allegazione in merito al profilo differenziale del danno risarcibile. Sentita la ricorrente personalmente, escussa prova testimoniale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza. (…)”. Il Tribunale felsineo, con la sentenza n. 1219/2024 R.S. accoglieva parzialmente le pretese dell'allora ricorrente, considerando il responsabile Controparte_1 dell'infortunio per cui è causa, e condannava l'Ente comunale al pagamento in favore della lavoratrice della somma di euro 1.150,05 oltre agli interessi sulle somme rivalutate annualmente, oltre alle spese legali che compensava al 50% ponendole, per il residuo, a carico del CP_1
In particolare per quanto concerne l'an debeatur, la pronuncia di primo grado, dopo avere esaminato il materiale istruttorio, si è così espressa: “Dunque, è indubbio che la ricorrente si trovasse già nel luogo di lavoro (in una sua pertinenza), come tale sottoposto all'obbligo di custodia del datore (in questo caso anche titolare del bene, peraltro), con applicazione tanto dell'art. 2087 c.c., che dell'art. 2051 c.c.” “è sicuramente presente un deficit di intervento del datore sul luogo di lavoro, deficit certo scusabile per l'eccezionalità dell'evento meteorologico, ma che, in ogni modo, meritava un'attivazione diversa, anche in attesa dei tempi tecnici di intervento della ditta specializzata tempestivamente chiamata, predisponendo diversi accorgimenti che, tutto sommato, avrebbero potuto avere una maggior efficacia nella protezione del personale.
4. Ne deriva che sono mancate quelle cautele ulteriori che lo stesso datore avrebbe dovuto prendere oltre anche i suoi obblighi strettamente previsti dalle normative di settore”. Per quanto concerne il quantum, così si è espressa: “Nel caso di specie, deve sicuramente essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea, accertato anche da IN e
2 provato efficacemente dalla documentazione in atti (cfr., doc., fasc. ricorrente), in relazione al periodo post infortunio.” “Per quanto concerne, invece, la parte di domanda accoglibile di danno biologico, l'invalidità temporanea totale accertata da IN per 85 giornate, porta ad un importo risarcibile secondo i criteri civilistici di euro 4.658,00 secondo le tabelle relative del Tribunale di Milano. Ne deriva che, considerato quanto riconosciuto da IN (euro 3.507,95), il danno differenziale risarcibile a carico del è pari ad euro 1.150,05 a cui Controparte_1 devono essere aggiunti gli interessi sulle somme rivalutate annualmente.” Per quanto concerne la compensazione delle spese di lite, il Giudice a quo ha osservato:
“Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50% alla luce del solo parziale accoglimento”. Con ricorso depositato telematicamente in data 07/11/2024, la sig.ra ha Parte_1 proposto appello avanti all'intestata Corte per la parziale riforma della suddetta sentenza n.1219/2024, sottoponendola espressamente a critica risarcimento del danno per inabilità temporanea, non considerando le attuali tabelle del Tribunale di Milano e decurtando dal danno non patrimoniale i rimborsi stipendiali, eseguiti da Inail al Comune, e dove ha compensato parzialmente le spese di lite in virtù di un'inesistente soccombenza reciproca, non rappresentando la riduzione del quantum, una condizione di soccombenza reciproca, tanto più considerando come si tratti di un infortunio sul lavoro, e di come la compensazione delle spese elida di fatto, il risarcimento in maniera integrale>> (rif.pag.14 dell'atto d'appello). A tal fine, l'odierna appellante ha formulato due distinti motivi di gravame (di cui il secondo in via espressamente ipotetica-condizionata) rispettivamente rubricati: “I) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs.38/2000”; “II) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..”. L'odierna appellante principale, in particolare, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata la responsabilità del CP_1 nella causazione del sinistro/infortunio per cui è causa, condannare il Controparte_1
a corrispondere a titolo di inabilità temporanea la somma di euro 12.707,50 o la maggior
o minor somma ritenuta di giustizia, con gli accessori di legge (maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria) dal giorno dell'evento, all'effettiva liquidazione;
in via subordinata riformare la sentenza di primo grado dove ha disposto la parziale compensazione delle spese come criterio per la loro quantificazione qualora controparte impugni sulle quantificazione delle spese e l'appello incidentale venisse accolto”. Il ritualmente costituitosi in giudizio: sulla scorta delle prospettazioni Controparte_1 già svolte nel giudizio a quo ha proposto appello incidentale volto a censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto il medesimo Ente responsabile dell'infortunio per cui è causa, escludendo qualsivoglia concorso di colpa della lavoratrice;
ha eccepito
3 l'inammissibilità dell'appello principale in quanto asseritamente formulato in violazione del disposto dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, ne ha comunque contestato la fondatezza. Il in particolare, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) •in CP_1 CP_1 accoglimento dei motivi d'appello incidentale e riformata al riguardo la sentenza appellata, respingere tutte le domande della ricorrente;
•in mancanza, respingere l'appello principale in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa, confermando per l'effetto l'appellata sentenza del Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro n.1219/2024 pronunciata nel giudizio Rg.n.2464/2023, pubblicata il 24/09/2024 e rettificata il 22/10/2024;
•nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accertare la concorrente responsabilità ex.art 1227 c.c. o ex art.1218, commi 1 e 2, c.c. della sig.ra
nella causazione del sinistro e, conseguentemente, escludere o ridurre Parte_1
l'eventuale risarcimento dovuto dal secondo la gravità della colpa della CP_1 ricorrente e l'entità delle conseguenze derivatene, come accertate in corso di causa. Con vittoria di spese ed espressa statuizione sugli oneri fiscali per le pubbliche Avvocature ex lege 266/2005, art.1, comma 208. (…)”. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte rileva di dover esaminare, innanzitutto, l'appello incidentale proposto dal essendo logicamente Controparte_1 prioritario (in quanto attinente all'an debeatur) rispetto all'appello principale della lavoratrice (riguardante, invece, il quantum debeatur). Ciò posto, si osserva che le censure mosse dal alla sentenza gravata, Controparte_1 ad avviso di questa Corte, non colgono nel segno. Secondo questo Collegio, infatti, il Giudice di prime cure, dopo aver puntualmente ricostruito la dinamica dell'infortunio per cui è causa, alla luce delle risultanze istruttorie in atti, ha affermato la responsabilità dell'Ente comunale in puntuale applicazione dei principi dettati in materia dalla Suprema Corte, escludendo, altresì, qualsivoglia concorso colposo dal parte della lavoratrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ed invero, risulta provato che in data 29.5.2019, alle ore 7,30 l'allora ricorrente (dipendente a tempo indeterminato del addetta all'ufficio Controparte_1 dell'anagrafe in alla via Santo Stefano 119), mentre si stava recando al lavoro, CP_1 dopo avere parcheggiato la propria autovettura nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'ufficio, mentre si incamminava sul marciapiede che conduce all'entrata dell'ufficio, era vittima di una rovinosa caduta in quanto sul marciapiede era presente una pozza melmosa, sulla quale la ricorrente scivolava. La presenza di tale insidia, era riconducibile al fatto che i tombini relativi a detto luogo, non erano stati spurgati periodicamente, con conseguenti fuoriuscite di fango e liquidi melmosi, tant'è che, subito dopo l'infortunio occorso all'odierna appellante principale, il provvedeva allo spurgo dei tombini e a ripristinare la corretta viabilità Controparte_1 del marciapiede dove si era verificato l'infortunio; il nello stesso luogo CP_1
4 dell'infortunio provvedeva poi a mettere in sicurezza anche il tratto di strada che separa i parcheggi dal marciapiede, seminando ghiaia per impedire scivolamenti. Il datore di lavoro, è obbligato a tenere indenne i lavoratori da ogni insidia nell'ambito del luogo di lavoro, e tale obbligo riguarda anche gli accessi al luogo di lavoro, tanto più considerando come nel caso di specie, il datore di lavoro, sia anche proprietario del demanio comunale e quindi di tutto lo spazio adiacente agli uffici, compresi i giardini del
, ove è situato il parcheggio dei dipendenti. CP_2
L'allora ricorrente veniva nell'immediato soccorsa dai colleghi, rimasta immobile sul marciapiede dopo la caduta, in quanto impossibilitata a rialzarsi, arrivava poi l'ambulanza che la portava al Pronto Soccorso. I suddetti fatti, puntualmente allegati nel libello introduttivo del giudizio, venivano suffragati in corso di causa dalla prova testimoniale del Sig. Tes_1
Rispetto alla diversa versione dei fatti forniti dal l'allora ricorrente contestava di CP_1 avere mai dichiarato di avere subito l'infortunio mentre spazzava foglie sul marciapiedi (versione del Comune), infatti tale dichiarazione, che il Comune voleva attribuire alla ricorrente, era stata resa dal datore di lavoro nella dichiarazione di apertura dell'infortunio e come tale non è proveniente dalla lavoratrice che ha poi smentito tale circostanza anche in sede di interrogatorio libero. Dall'esame della prova testimoniale resa dal Sig. collega dell'allora ricorrente e Tes_1 presente sul luogo di lavoro, risulta che lo stesso, pur non avendo assistito direttamente alla caduta, sia andato in soccorso della sig.ra dopo averne udito le grida per Pt_1 ricevere soccorso, e di averla quindi trovata stesa per terra nei pressi di un marciapiede vicino alla sua auto. Il teste ha poi dichiarato che al momento dell'infortunio, causa il maltempo, la mattinata non era molto luminosa, e vi era la presenza di moltaacqua, e sul marciapiede era presente una patina scivolosa di fanghiglia. Il teste ha poi dichiarato che la situazione era così da circa un paio di giorni, nonostante la condizione fosse già stata segnalata al servizio di manutenzione, che al momento dei fatti non aveva ancora provveduto al ripristino dei luoghi pertinenziali l'ufficio ove prestava servizio l'allora ricorrente, affinché non costituissero un'insidia per il passaggio. La prova testimoniale, ha quindi appurato come la Sig.ra sia stata trovata urlante Pt_1
e dolorante sul marciapiedi nei pressi dell'entrata dell'ufficio comunale dove prestava servizio. Il fatto che il teste non abbia direttamente assistito alla caduta, non priva di valore la testimonianza, in applicazione del principio id quod plerumque accidit e non vi sono concreti elementi per dubitare dell'attendibilità del teste in questione, apparso terzo ed indifferente all'esito del giudizio. Nel caso di specie gli elementi presenti nella testimonianza, in assenza di oggettivi elementi di segno contrario, fanno ritenere che l'allora ricorrente abbia subito l'infortunio
5 nel luogo dove è stata soccorsa, che tale luogo fosse ricoperto di melma, e che la situazione sia stata determinata dall'ente comunale il quale, nonostante la problematica fosse già stata segnalata da giorni non aveva ancora provveduto al ripristino dei luoghi. Il teste, infatti, non solo ha riferito di essere andato in soccorso dell'allora ricorrente, dopo averne udito le grida dall'interno del luogo di lavoro dove si trovava, ma ha pure descritto le condizioni del luogo, ove aveva ritrovato la collega, odierna appellante principale, stesa a terra, e ha altresì riferito che il pericolo era già stato segnalato da più giorni. Il teste, infatti, ha dichiarato: “era una mattina senza troppa luce per il maltempo, la signora era nei pressi di un marciapiede vicino alla sua auto, ricordo che vi era molta acqua in giro, sul marciapiede non vi era acqua ma una patina scivolosa di fanghiglia, la situazione era così da circa un paio di giorni, ricordo che segnalammo il fatto alla manutenzione perché provvedesse” Il fatto che il luogo ove è avvenuto l'infortunio rappresentasse un'insidia era confermato anche dalla memoria del che ha ammesso di avere provveduto alla CP_1 manutenzione, solo dopo l'infortunio (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione di prime cure del . Controparte_1
Pertanto che l'infortunio si sia verificato come descritto dall'allora ricorrente è completamente confermato dalla prova testimoniale, mentre non vi è alcuna prova che l'infortunio, come asserisce il sia avvenuto mentre stava spazzando Controparte_1 foglie sul marciapiedi, non avendo alcuna rilevanza la dichiarazione contenuta nella dichiarazione di infortunio inoltrata all'Inail, in quanto dichiarazione proveniente dal datore di lavoro e non dalla lavoratrice, odierna appellante principale. La circostanza è in ogni caso irrilevante, e non si capisce dove sia l'interesse del
[...]
a una ricostruzione dei fatti diversa da quella descritta dalla allora ricorrente, CP_1 non mutando la responsabilità dell'ente comunale, visto che si tratta in entrambe le ipotesi di infortunio sul lavoro ed anche di responsabilità ex art. 2051 essendo luoghi appartenenti al demanio comunale. L'allora ricorrente, peraltro, durante l'interrogatorio formale, ha confermato le circostanze come descritte nel ricorso. Né appaiono dirimenti in senso contrario alla suesposta ricostruzione, le risultanze del referto del Pronto soccorso del 29.05.2019, ove è dato leggere: <caduta accidentale durante l'attività lavorativa>>; <>, (allegato 2, atto I, fascicolo di primo grado dell'appellato, doc. A). Tali indicazioni, infatti, appaiono perfettamente compatibili con quanto riferito dalla parte attrice nel libello introduttivo del giudizio circa la dinamica dell'infortunio a lei occorso. Tenuto conto del suesposto quadro fattuale, emergente dalle risultanze istruttorie in atti, ad avviso di questa Corte, la sentenza gravata merita conferma nella parte in cui si afferma che: “(…)
2. Nel merito, il dovere di sicurezza trova il suo referente nel datore di lavoro
6 che rappresenta il primo destinatario delle disposizioni antinfortunistiche. Nel caso di specie, la prima questione attiene alla tipologia di infortunio occorso in concreto alla lavoratrice. Secondo le allegazioni di cui al ricorso, lo stesso si sarebbe verificato prima dell'inizio della prestazione lavorativa, secondo il Comune di , facendo leva sulla CP_1 dichiarazione di infortunio ad IN (cfr., doc. 1, fasc. Comune), l'infortunio sarebbe occorso durante l'attività lavorativa. L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha permesso di accertare che, contrariamente a quanto dichiarato dal datore all'Istituto competente, la ricorrente al momento del sinistro non aveva ancora timbrato il cartellino e, dunque, non era ancora iniziata la sua attività lavorativa in senso stretto (cfr., teste – ud. 23.4.2024: «sono accorso sentendo le Tes_1 urla della signora e l'ho trovata in terra e le ho dato una mano ad alzarsi e poi l'ho portata all'interno dell'atrio, dove la ricorrente ha marcato il badge»). Risulta, però, che il sinistro sia avvenuto nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'Ente Locale resistente, dopo che la ricorrente aveva già lasciato il veicolo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro, con la conseguenza che non è possibile qualificare l'infortunio come “in itinere”, considerando che «Il collegamento funzionale tra uso del veicolo e necessità di raggiungere il luogo di lavoro vale a ricondurre nell'ambito dell'infortunio "in itinere" ogni incidente che si verifichi prima dell'abbandono del veicolo, sempreché l'uso di quest'ultimo possa considerarsi diretto a quell'obiettivo» (così, già da Cassazione civile sez. lav., 06/03/2003, n.3363).
3. Dunque, è indubbio che la ricorrente si trovasse già nel luogo di lavoro (in una sua pertinenza), come tale sottoposto all'obbligo di custodia del datore (in questo caso anche titolare del bene, peraltro), con applicazione tanto dell'art. 2087 c.c., che dell'art. 2051 c.c. Per quanto concerne, poi, il profilo in ordine alla responsabilità del dipendente, è noto che la condotta del lavoratore, per interrompere il nesso causale, deve essere personalissima e abnorme, quindi, da qualificarsi assolutamente come esorbitante e del tutto svincolata dall'attività lavorativa (cfr., Cassazione penale, sez. IV, 13/10/2022, n. 40337: «È interruttiva del nesso di causalità la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro;
cionondimeno, quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alla particolarità del lavoro (escluso, nella specie, il carattere abnorme della condotta del lavoratore che si era gettato da un trattore, a seguito dell'improvvisa rottura dei freni, riportando lesioni gravi, atteso che assumeva rilievo la condotta omissiva del datore, consistente nell'omessa adozione di una procedura
7 di controllo e manutenzione del sistema frenante, la cui rottura aveva dato origine al processo causale dal quale erano derivate le lesioni)»), al punto da non poter essere prevista dal datore (cfr., Corte appello Catanzaro, sez. lav., 02/02/2022, n. 30: «Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. , è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata»). Nel caso in esame, considerando che al massimo potrebbe imputarsi alla sig.ra Pt_1 una condotta imprudente e negligente, considerando che le piogge erano state eccezionali nei giorni immediatamente precedenti e che lo stato dei luoghi era rimasto immutato (cfr., teste cit.: «era una mattina senza troppa luce per il maltempo, la signora era nei Tes_1 pressi di un marciapiede vicino alla sua auto. ricordo che vi era molta acqua in giro, sul marciapiede non vi era acqua ma una patina scivolosa di fanghiglia, la situazione era così da circa un paio di giorni, ricordo che segnalammo il fatto alla manutenzione perché provvedesse»), ma certo non presenta quelle caratteristiche di eccezionalità e abnormità da farlo fuoriuscire dalla possibilità di controllo datoriale, anche perché la ricorrente si è, in effetti, limitata a scendere dall'auto e dirigersi verso l'ingresso. Al contrario è sicuramente presente un deficit di intervento del datore sul luogo di lavoro, deficit certo scusabile per l'eccezionalità dell'evento meteorologico, ma che, in ogni modo, meritava un'attivazione diversa, anche in attesa dei tempi tecnici di intervento della ditta specializzata tempestivamente chiamata, predisponendo diversi accorgimenti che, tutto sommato, avrebbero potuto avere una maggior efficacia nella protezione del personale.
4. Ne deriva che sono mancate quelle cautele ulteriori che lo stesso datore avrebbe dovuto prendere oltre anche i suoi obblighi strettamente previsti dalle normative di settore (cfr., Tribunale Teramo, sez. lav., 06/04/2022, n. 177: «La norma di cui all' art. 2087 c.c. obbliga l'imprenditore ad adottare ai fini della tutela delle condizioni di lavoro non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica. Pertanto il mancato adempimento del dovere stabilito dall' art. 2087 c.c. è fonte di responsabilità contrattuale, configurando un illecito che attiene ad una preesistente obbligazione di origine legale. La natura contrattuale di detta responsabilità, che può concorrere (con le differenze che ne derivano quanto al profilo psicologico dell'illecito, alla prescrizione, ai danni risarcibili ed all'onere della prova) con quella di natura extracontrattuale derivante dalla violazione del principio del neminem laedere ai sensi
8 dell'art. 2043 c.c. - rende operante la presunzione di colpa stabilita dall' art. 1218 c.c., che impone al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento»). (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalle risultanze istruttorie in atti, correttamente valutate, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni del CP_1
odierno appellante in via incidentale (con riguardo a questa tecnica
[...] motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Il peraltro, con il proprio appello incidentale, non ha offerto a questo Controparte_1
Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare sotto il profilo dell'an debeatur le valutazioni compiute dal Giudice di prime cure, essendosi sostanzialmente limitato a veicolare in questa sede in guisa di censure alla pronuncia impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, già scrutinate funditus dal Tribunale felsineo. In particolare, va qui ribadito che mentre l'allora ricorrente ha assolto agli oneri probatori su di lei gravanti (avendo dato prova della dinamica dell'infortunio per cui è causa e della nocività dell'ambiente lavorativo), il non ha offerto la “prova Controparte_1 liberatoria” che avrebbe dovuto offrire per andare esente da ogni addebito di responsabilità. Ed invero, il ad avviso di questa Corte, non ha dato prova: Controparte_1
a) di avere provveduto a tenere una condotta diligente, non essendo stata allegata né tantomeno provata la regolare manutenzione dei tombini b) che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, verificati, non essendovi agli atti elementi oggettivi, né per valutare l'intensità della precipitazione, né per relazionarla quindi con la eventuale manutenzione, per dimostrare l'eccezionalità dell'evento. Prove che l'allora resistente non ha dato, nonostante sin dall'atto introduttivo, l'allora ricorrente avesse contestato la regolare manutenzione dei tombini presenti sul luogo ove si è verificato l'infortunio, asserendo specificatamente che il non aveva CP_1 provveduto alla loro manutenzione periodica. Responsabilità tanto più grave, in quanto il luogo dove si è verificato il sinistro è il luogo di lavoro dell'odierna appellante principale, e in tal senso il datore di lavoro è obbligato a operarsi, affinché eventuali insidie presenti sul luogo di lavoro, non provochino infortuni ai lavoratori, gravando sul datore di lavoro uno specifico obbligo di legge. Sussiste, pertanto, la responsabilità del in relazione all'infortunio per Controparte_1 cui è causa sia ai sensi dell'art. 2087 c.c., sia ai sensi dell'art. 2051 c.c.1, non avendo il datore di lavoro, anche proprietario del luogo ove si è verificato, l'infortunio, provveduto a mantenere il luogo, dove è avvenuto l'infortunio, nelle condizioni idonee al suo utilizzo. 1 Sulla cui interpretazione si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i numerosi precedenti di legittimità citati dalla sig.ra nel proprio atto di gravame. Parte_1 9 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello incidentale proposto dal CP_1 va integralmente respinto.
[...]
Ciò posto, occorre, poi, disattendere l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale per asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Questi principi, benché dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche in relazione alla vigente formulazione della norma in parola che, di quella previgente ha mutuato i tratti essenziali. A questo punto, non resta che scrutinare la fondatezza del primo motivo di appello principale, non occorrendo provvedere sul secondo motivo di appello principale (articolato in via espressamente ipotetica-condizionata), stante il mancato appello incidentale del sul punto delle spese (con conseguente mancato Controparte_1 avveramento della sua anomala condizione sospensiva). Al riguardo, va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato, sia nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha escluso la sussistenza di un danno biologico permanente in capo all'allora ricorrente2, sia nella parte in cui ha quantificato l'invalidità temporanea da lei sofferta (c.d. danno biologico temporaneo) in n. 85 giorni, in scia alle valutazioni medico-legali dell trattandosi di statuizioni CP_3 rispetto alle quali le parti in causa hanno fatto acquiescenza. Ciò posto, si ricorda che per la liquidazione del danno, il Giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, è quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione del 19 dicembre 2019, n. 33770: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della Camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615-01).” Pertanto, dovevano essere applicate alla fattispecie in esame le tabelle milanesi, edizione 2024. Il primo Giudice, come già rilevato, ha accertato una invalidità temporanea totale per 85 giorni, con statuizione coperta dal c.d. giudicato interno. Ebbene, applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 già in vigore al momento dell'emissione della sentenza prime cure ovvero dal 4.6.2024 e la sentenza è stata pubblicata il 24.9.2024, l'importo del punto base per l'invalidità temporanea totale giornaliera è pari a euro 115,00 con possibilità di personalizzazione fino al 50%. Il danno per l'invalidità temporanea totale, subito dall'odierna appellante principale, è quantificabile pertanto in euro 9.775,00 (115,00 x 85 = 9.775,00). Non appare corretto, invece, il riferimento operato dal ad un'indennità Controparte_1 giornaliera per ITT di € 54,80. Tale valore, infatti è contemplato dal D.M.16/07/2024 emesso in attuazione (ed aggiornamento) dell'articolo 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), avente un ambito applicativo (id est “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo”) dal cui perimetro esula la fattispecie per cui è causa (relativa ad un infortunio sul lavoro). Ciò detto, rispetto all'importo di € 9.775,00, indubbiamente satisfattivo del concreto pregiudizio subito dall'allora ricorrente, questa Corte non ritiene di dover applicare alcuna personalizzazione. Ed invero, solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrebbe darsi ingresso ad accertamento medico-legale sulle circostanze personalizzanti dedotte, fermo restando che la circostanza dedotta e provata non deve essere standard, ma peculiare del danneggiato, e tale da giustificare la personalizzazione(ex multis, Cass.sent.n.7513/2018). Nel caso di specie, l'odierna appellante a supposta giustificazione dell'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale si è limitata ad allegare la sua condizione di vedovanza, da cui sarebbe derivata una situazione di solitudine in cui si sarebbe venuta a trovare nel periodo della sua convalescenza. Orbene, non soltanto la vedovanza
11 rappresenta una situazione “fisiologica” ed usuale nella vita di molte persone ed, inoltre, dalla stessa, non è possibile desumere sic et sempliciter che l'allora ricorrente sia “stata priva di ogni aiuto familiare e immediato per tutta la durata della malattia”. La condizione di vedovanza, infatti, per potrebbe esser stata “superata” dall'instaurazione di altre relazioni sentimentali “stabili” ancorché non sfociate in dichiarate convivenze e, in ogni caso, la sig.ra ben potrebbe aver ricevuto aiuto e sostegno da parenti Parte_1 ed amici. In conclusione, l'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale, ad avviso di questa Corte, non è adeguatamente suffragata né a livello assertivo, né a livello probatorio. Va, poi, sottolineato che dall'importo considerato per l'invalidità temporanea totale, non possono essere portate in detrazione le somme rimborsate da Inail al datore di lavoro per gli emolumenti corrisposti alla dipendente, odierna appellante principale, durante l'assenza dal lavoro per l'infortunio. Ed invero, l'importo di euro 3.507,95 che il primo Giudice ha erroneamente detratto dal risarcimento per il danno non patrimoniale per invalidità temporanea, corrisponde a quanto l'Inail ha corrisposto al datore di lavoro per il rimborso della retribuzione durante l'assenza dal lavoro per il periodo di malattia. Il doc. 3 fasc. di primo grado del infatti, è chiarissimo nell'indicare Controparte_1 che l'importo di euro 3.507,95 si riferisce all'indennità per le retribuzioni perdute durante il periodo di malattia, indicando gli importi per la retribuzione giornaliera, la retribuzione calcolata e l'importo dovuto. Al riguardo, si rammenta che l'art. 13 D. l.vo n. 38/00 al secondo comma stabilisce infatti che "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'IN nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni...". A sua volta, l'art. 66 del T.U. elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'IN: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una tantum in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi. Dal combinato disposto delle due norme di legge, pertanto, appare evidente come il danno biologico coperto dall'Inail si riferisca esclusivamente e soltanto alla inabilità permanente, con esclusione di quella temporanea. La Cassazione nell'interpretazione della suddetta normativa, è costante nell'affermare come il danno non patrimoniale per inabilità temporanea non venga risarcito dall'Inail, non dovendosi confondere l'indennità giornaliera relativa alla retribuzione e quindi il danno patrimoniale, con il risarcimento dell'inabilità temporanea per quanto concerne il
12 danno non patrimoniale. Si veda, in tal senso, Cassazione civile sez. lav. - 18/05/2020, n. 9083 in cui si afferma chiaramente che: “In materia di danno differenziale, è legittimo il riconoscimento per il lavoratore, in sede civile, del danno per inabilità temporanea, voce di danno "non patrimoniale" esclusa dalla tutela previdenziale, dal momento che le somme versate dall'Inail non possono ritenersi automaticamente satisfattive del danno non ricomprendendo alcune voci di risarcimento, quali il danno morale o biologico temporaneo, presenti invece in sede civile.” La Cassazione ha ripetutamente affermato che nel caso di risarcimento per danno differenziale, rispetto a quanto percepito dall'Inail, la sottrazione rispetto al dovuto in sede civile, è solo rispetto alle poste di risarcimento omogenee, ex multis si veda in tale senso, Cassazione civile sez. lav. - 07/02/2023, n. 3694. Va, infine, sottolineato che la somma di € 9.775,00 (quantificata in applicazione delle Tabelle milanesi del 2024) deve intendersi equitativamente già liquidata all'attualità ai sensi dell'art. 1226 c.c., la stessa, pertanto, andrà esclusivamente maggiorata della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo effettivo. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello principale deve essere accolto nei limiti sopra precisati. La parziale riforma della pronuncia gravata impone di rivedere, in questa sede, la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio (con assorbimento, anche sotto questo profilo, del secondo motivo di appello principale). Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ad avviso di questa Corte, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico del ex art. 91 c.p.c., Controparte_1 stante la sua soccombenza4, e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione in questo grado del giudizio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della lavoratrice, odierna appellante principale).
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del Controparte_1 appellante in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
4 La riduzione della domanda non rappresenta, infatti, una condizione di soccombenza reciproca e non giustifica pertanto la compensazione delle spese, si vedano, in tal senso fra le tante: Cass. 5289/2023; Cassazione civile sez. VI - 17/11/2020, n. 26043. 13 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello principale, riformando parzialmente la sentenza gravata, accertata e dichiarata la responsabilità del ex artt. 2087 e Controparte_1
2051 c.c. nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso alla sig.ra in Parte_1 data 29 maggio 2019, condanna il in persona del Sindaco p. t., a Controparte_1 corrispondere alla predetta lavoratrice la somma di € 9.775,00, a titolo di risarcimento dell'invalidità temporanea totale da lei sofferta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna all'effettivo saldo;
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.695,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge e, per questo grado, in € 1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge, somme tutte da distarsi in favore dell'Avv. CA OL, procuratore dell'odierna appellante principale, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte del Controparte_1 appellante in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Nel caso di specie, deve sicuramente essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea, accertato anche da IN e provato efficacemente dalla documentazione in atti (cfr., doc., fasc. ricorrente), in relazione al periodo post infortunio. Al contrario, non può riconoscersi la sussistenza di alcun pregiudizio permanente derivante dall'infortunio occorso alla lavoratrice, considerando che lo stesso Istituto assicurativo ha escluso qualsivoglia permanenza, espressamente escludendo le richieste di ricaduta e le ulteriori domande della lavoratrice, anche relative ad un intervento chirurgico effettuato dopo circa tre anni dal sinistro”. 3 “Per quanto concerne, invece, la parte di domanda accoglibile di danno biologico, l'invalidità temporanea totale accertata da IN per 85 giornate (…)”. 10