Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 214 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Valeria D'anca che la rappresentata e difende come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
(C.F.: in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Barresi presso il cui studio in Catania, via M.
Renato Imbriani n°222, è elettivamente domicilio, giusta procura in atti.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il di Parte_1 Pt_2
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro occorsole il Parte_2
28.04.2019. L' attrice assumeva che nelle suddette circostanze di tempo, mentre procedeva a piedi la
sconnessione della pavimentazione.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta Nel merito: 1) Accertare e dichiarare la
responsabilità esclusiva dell'Ente proprietario della strada, , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ai sensi
dell'art. 2051c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c.., condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti
dall'odierno attore. Segnatamente del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni subite
nell'importo espressamente quantificato, a mezzo dell'elaborato che qui si allega in € 96.918,12,
comprensivo delle spese mediche documentate;
ovvero degli importi diversi minori o maggiori che
saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge nei limiti
di competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente
giudizio”.
Il si costituiva in giudizio confutando in fatto ed in diritto il contenuto Parte_2
dell'atto di citazione. Rilevava il difetto dei presupposti dell'insidia contestando l'an ed il quantum
della avversa pretesa. Quindi, chiedeva accogliersi le seguenti domande: “PIACCIA Al Trib. Ill.mo,
contrariis rejectis, così gradatamente statuire: rigettare la domanda spiegata dalla sig.ra
[...]
nei confronti del in seno all'atto di citazione, Parte_3 Parte_2
siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine, nella non temuta ipotesi di soccombenza,
contenere la pretesa risarcitoria nella misura del giusto, equo e provato, tenuto conto della
pretestuosità e della esageratezza della pretesa avversaria. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari.”.
Ultimata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
La controversia in esame richiamala tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche. Secondo la giurisprudenza, la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c.. (Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651 e Cass. Civ.
sez. III, 6 luglio 2006 n. 15384). Sicché, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ., n. 11016/2011; n.
4495/2011; n. 4484/2011).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Il nesso di causalità tra la cosa e l'evento è eliso soltanto da una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o normale corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile di un contesto dato secondo l'id quod
plerumque accidit (Cass. n. 15761/16).
Inoltre, “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua
condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente,
distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé
ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso
fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto,
quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che tale condotta non fosse prevedibile. Sul punto: “La
condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata
eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa
condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o
imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito
non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della
condotta della vittima” (Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020; Cass. n. 4035/2021).
Sulla basse di tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, costituisca fatto imprevedibile e inevitabile la condotta colposa del danneggiato che, per distrazione, non abbia evitato la buca. Quest'ultima condotta, infatti, non è di per sé idonea ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Ne consegue che la condotta eventualmente negligente del danneggiato non integra il fortuito, ma assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale. Orbene, ha fornito la prova del verificarsi dell'incidente e dimostrato che lo stato Parte_1
dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità. La teste escussa, Testimone_1
ha confermato tutti i fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria.
[...]
In particolare, ha dichiarato di aver visto cadere a terra l'attrice ed ha confermato la presenza di disconnessioni sul piano di calpestio, testualmente: “Ho visto la signora inciampare, l'ho vista cadere
e l'ho vista a terra” Ed ancora: “la strada è in queste condizioni da tempo ed è sempre soggetta ad
interventi, ci sono le basole che si alzano, a volte mancano e si può inciampare.”
Orbene, il comportamento dell'attrice che percorreva a piedi la Via Madonna di Fatima, aperta al passaggio della collettività degli utenti, non può in alcun modo essere considerato abnorme, cioè “non
ragionevolmente prevedibile”, né può interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'amministrazione ed il danno patito. Può, dunque, ritenersi provata l'esistenza del nesso causale ed affermarsi che l'attrice è caduta proprio a causa di quella particolare situazione dei luoghi.
Il comportamento della attrice, essendosi svolto su un bene aperto alla fruizione della collettività, non può essere in alcun modo considerato abnorme, né può quindi interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'amministrazione comunale ed il danno subito.
Tuttavia, dall'esame dei rilievi fotografici allegati all'atto di citazione si evince come la strada teatro del sinistro sia rivestita in basole e presenti, per tutta la sua estensione, diversi dislivelli. Tale
circostanza avrebbe di per sé dovuto indurre l'attrice ad una maggiore attenzione nell'incedere. La
colata di cemento, posta probabilmente per riempire il vuoto dovuto ad una basola mancante, era di colore grigio chiaro, contrastava con il fondo grigio scuro delle altre basole e quindi deve ritenersi che fosse visibile. A ciò si aggiunga che il sinistro è avvenuto alle ore 18,00, di un giorno di fine aprile, orario in cui notoriamente insiste la luce del giorno.
Sebbene il comportamento dell'attrice su un bene aperto alla fruizione della collettività non possa essere in alcun modo considerato abnorme, né idoneo interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'amministrazione comunale ed il danno subito, deve, comunque rilevarsi come la mancata attenzione prestata nell'incedere richieda una valutazione del apporto causale ed imponga la riduzione risarcimento, equitativamente ritenuto, nella misura del 20%, ex art. 1227, 1° co. c.c.
Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, con valutazione ex officio, ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità e che presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta,
stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2483/2018; in Cass. n. 4178/ 2019).
Relativamente al danno subito dell'attrice, innanzitutto, si evidenzia come il CTU, Dott. Per_1
abbia ritenuto la sussistenza del nesso eziologico: “La natura e l'entità delle lesioni subite
[...]
dall'esaminanda sono conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro per cui è causa, tale quadro è
compatibile con la dinamica riferita durante le operazioni peritali caduta a terra a causa di un
basolato dissestato. Il nesso di causalità è rispettato in tutti i suoi criteri”.
Con riferimento alle lesioni lamentate, il Dott. ha accertato in capo all'attrice: Persona_1
“postumi frattura scomposta di epifisi distale del radio e dell'ulna a sinistra con persistenza mezzi
di sintesi e cicatrice chirurgica di 5 cm. Frattura di 2 capsule incisivi superiori.”.
Il perito, infine, ha concluso la relazione riconoscendo in capo alla una invalidità temporanea Pt_1
assoluta in giorni 40, invalidità temporanea parziale al 75% in 20 giorni;
invalidità temporanea
parziale al 50% di giorni 20; invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 30 nonché un danno
biologico pari al 12%. Percentuale confermata anche nella relazione integrativa depositata dallo stesso CTU.
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e 2056
c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età della danneggiata ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di Milano. Orbene, in conseguenza delle lesioni come sopra accertate, il danno subito dall'attrice può
quantificarsi in € 23.442,00 per invalidità permanente, in € 4.600,00 per invalidità assoluta, €
1.725,00 per invalidità parziale al 75%, in €. 1.150,00 per invalidità parziale al 50%, ed in € 862,50
per invalidità parziale al 25% e perciò complessivamente in € 31.779,50.
Il CTU, altresì, ha ritenuto la congruità delle spese sanitarie presenti in fascicolo ammontanti ad €
2.393,41.
All'attrice dovrà essere riconosciuta la complessiva somma di € 34.172,91, ridotta del 20% ex art. 1227, 1° co. c.c.
In definitiva, a dovrà, quindi, riconoscersi la somma complessiva di € 27.338,32. Parte_1
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede la dimostrazione da parte del danneggiato di specifiche circostanze peculiari al caso concreto,
che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con le medesime invalidità patirebbe, non giustifica alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/19). Il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. (Cass. Ord. 20795/18), che nel caso di specie non si ravvisano.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 28/04/2019, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio e considerato che “in tema di regolamento delle spese
processuali, il parziale accoglimento della domanda, con la condanna alla corresponsione di una
somma molto inferiore a quella richiesta (…), può essere valutata come giusto motivo per una parziale compensazione” (Cass. civ. n. 18705/2003), si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio e di porre quelle.
Invece, le spese relative alla espletata CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico del . Parte_2
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il convenuto responsabile del sinistro per cui è causa, così provvede: Parte_2
- condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento in favore Parte_2
di della complessiva somma di € 27.338,32, oltre interessi e rivalutazione, così Parte_1
come in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del
[...]
. Parte_2
Così deciso in Caltanissetta il 14 Maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì