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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10388/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.10388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 24/03/2025
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.08.1962 e residente a [...], elettivamente domiciliata in Salerno al
Corso Garibaldi n° 47 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Corona che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione. pec: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.IVA. ), titolare della ditta individuale Edil Faino, CP_1 P.IVA_1
corrente in Montecorvino Rovella (SA) alla via Fontana n.37, contumace. pagina 1 di 9 CONVENUTO – OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Risoluzione contratto di appalto, restituzione somme, pagamento penale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio il sig. , titolare della ditta individuale Edil Faino, CP_1
chiedendo: I. in via preliminare, la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 29.7.2021 a causa del perdurante inadempimento della ditta esecutrice;
II. la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo maggiore percepito di € 10.677,35; III. la condanna del convenuto al pagamento della penale di €
9.850,00 per il ritardo di 197 giorni nella consegna dell'immobile, conteggiati alla data di risoluzione contrattuale;
IV. la condanna del convenuto al risarcimento degli ulteriori danni, quantificati forfettariamente in € 4.000,00, subiti nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale a causa della mancata completa ristrutturazione dell'immobile
(costi aggiuntivi per doppio trasloco, affitto locale, danni per mancato utilizzo dell'immobile); V. la condanna del convenuto al pagamento delle spese e onorari del procedimento.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice esponeva di essere proprietaria dell'immobile sito in Salerno alla via A. Balzico n° 26, piano 4°, interno 13, acquistato con atto notarile del 28.6.2021. Avendo necessità di ristrutturare Persona_1
l'immobile, l'avv. stipulava un contratto di appalto in data 29.7.2021 con la Parte_1
ditta individuale Edil Faino, di . Il prezzo pattuito per i lavori era di CP_1
complessivi € 65.500,00 (art. 4 del contratto di appalto), oltre IVA al 10%, per un totale di € 72.050,00. Detto importo risentiva della percentuale di sconto pattuita nella misura pagina 2 di 9 dell'11,02%. Il cantiere veniva consegnato all'appaltatore in data 2.8.2021, come da verbale di inizio lavori sottoscritto.
I lavori eseguiti fino al 16.7.2022 venivano conteggiati in € 66.070,97, che, applicando lo sconto dell'11,02% ex art. 5 del contratto di appalto, si riducevano a € 58.789,95 oltre
IVA al 10%, per un totale di € 64.668,95. Questo importo era quello concordato tra le parti alla data del 16.7.2022.
A tale somma si aggiungevano costi per l'acquisto di materiali a cura della stessa ditta esecutrice: marmo verde alpi e carrara per € 13.509,35 oltre IVA al 10%; materiale per massetto a presa rapida per € 2.719,00 oltre IVA al 10%; acconto fornitura parquet per €
2.000,00 oltre IVA al 10%. Ancora, erano da aggiungere i costi per mano d'opera non concordemente contabilizzata alla data del 22.7.2022 (lavori inerenti:
1. Tiro in alto per lastre marmo;
2. Posa in opera e trasporto piatto doccia;
3. Posa vasca e modifica per installazione), il tutto per € 1.411,38, sempre oltre IVA al 10%. Queste voci aggiuntive ammontavano ad € 19.639,73 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di €
21.603,70, come da "Nota esplicativa della contabilità" a firma del D.L. geom. Tes_1
del 16.9.2022.
Il totale dovuto dalla committente alla ditta esecutrice ammontava, quindi, a complessivi euro 86.272,65, IVA compresa.
L'attrice, tuttavia, aveva effettuato versamenti complessivi per euro 96.950,00 tramite bonifici bancari presso Banca Unicredit Salerno, superando l'importo dovuto di €
10.677,35. Venivano elencati i seguenti bonifici: € 16.500,00 del 2.8.2021; € 4.000,00 del 2.9.2021; € 1.500,00 del 3.9.2021; € 8.000,00 del 22.9.2021; € 3.000,00 del
23.9.2021; € 4.950,00 del 19.10.2021; € 27.500,00 del 20.12.2021; € 5.000,00 del
8.2.2022; € 5.000,00 del 14.3.2022; € 5.000,00 del 15.3.2022; € 1.500,00 del 16.3.2022;
€ 5.000,00 del 1.4.2022; € 5.000,00 del 11.4.2022; € 5.000,00 del 13.4.2022.
Alla data del 22.7.2022, rimanevano da eseguire lavori di completamento controsoffittatura, stuccatura e tinteggiatura di tutto l'appartamento, e posa in opera di pagina 3 di 9 parquet in quattro ambienti, come attestato dal verbale di constatazione con rilievi fotografici del 22.7.2022 a firma del geom. Tes_1
A fronte dei ritardi accumulati e dell'assenza della ditta dal cantiere, l'attrice provvedeva ad inviare a mezzo PEC diverse comunicazioni:
• una prima nota del 16.8.2022 a firma dell'avv. Giuseppe Corona di richiesta urgente ripresa dei lavori e di incontro per definire tutti i passaggi successivi;
• una seconda nota a firma del D.L. geom. con ordine di servizio Controparte_2
del 22.8.2022 con la disposizione della ripresa dei lavori alla data del 29.8.2022;
• una terza nota a firma della stessa committente avv. in data 13.9.2022, Parte_1
con la comunicazione della risoluzione contrattuale;
• l'ultima di richiesta di restituzione somme e risarcimento danni in data 1.10.2022
a firma dell'avv. Corona.
Tutte le comunicazioni restavano senza riscontro alcuno.
L'attrice richiedeva inoltre l'applicazione della penale pattuita di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'immobile, giusta art. 8 del contratto di appalto. I lavori avevano avuto inizio in data 2.8.2021 con la consegna del cantiere e dovevano essere completati entro 120 giorni lavorativi da tale data, ovvero entro il 31 gennaio 2022. Alla data del 13.9.2022, data di risoluzione del contratto, si riscontrava un ritardo nella consegna dell'immobile di 197 giorni, per un'applicazione della penale pari ad €
9.850,00.
L'attrice evidenziava che l'immobile non era stato completato, cosa che, di fatto a tutt'oggi, a distanza di ben 17 mesi dall'acquisto, non le consentiva di utilizzare la propria abitazione. Anche di questi danni si formulava espressa richiesta, stante l'inutilizzabilità del bene, cosa che ha comportato la locazione di un locale per il deposito di beni e suppellettili (doc. 25), mentre l'attrice era tuttora costretta ad abitare presso i propri genitori per far fronte all'emergenza abitativa causata dal ritardo sopra esposto. pagina 4 di 9 La difesa dell'attrice ha prodotto la seguente documentazione giustificativa depositata con l'atto di citazione e con le note di trattazione scritta del 18.4.2023 : atto di acquisto immobile notar del 28.6.2021 (doc. 1); contratto di appalto del 29.7.2021 Persona_1
con il sig. (doc. 2) ; verbale di inizio lavori sottoscritto e consegna cantiere CP_1
del 8.8.2021 (doc. 3) ; computo metrico con importo concordato tra le parti del
16.7.2022 (doc. 4); nota esplicativa della contabilità a firma del D.L. geom. del Tes_1
16.9.2022 (doc. 5) ; bonifico € 16.500,00 del 2.8.2021 (doc. 6) ; bonifico € 4.000,00 del
2.9.2021 (doc. 7) ; bonifico € 1.500,00 del 3.9.2021 (doc. 8) ; bonifico € 8.000,00 del
22.9.2021 (doc. 9) ; bonifico € 3.000,00 del 23.9.2021 (doc. 10) ; bonifico € 4.950,00 del 19.10.2021 (doc. 11) ; bonifico € 27.500,00 del 20.12.2021 (doc. 12) ; bonifico €
5.000,00 del 8.2.2022 (doc. 13) ; bonifico € 5.000,00 del 14.3.2022 (doc. 14) ; bonifico
€ 5.000,00 del 15.3.2022 (doc. 15) ; bonifico € 1.500,00 del 16.3.2022 (doc. 16) ; bonifico € 5.000,00 del 1.4.2022 (doc. 17) ; bonifico € 5.000,00 del 11.4.2022 (doc. 18) ; bonifico € 5.000,00 del 13.4.2022 (doc. 19); verbale di constatazione con rilievi fotografici a firma del geom. del 22.7.2022 (doc. 20); PEC a firma dell'avv. Tes_1
Giuseppe Corona di richiesta urgente ripresa dei lavori e di richiesta incontro del
16.8.2022 (doc. 21); PEC a firma del D.L. geom. con Ordine di Controparte_2
servizio del 22.8.2022 (doc. 22); PEC a firma dell'avv. di Parte_1
comunicazione risoluzione contrattuale del 13.9.2022 (doc. 23); PEC a firma dell'avv.
Corona di restituzione somme e risarcimento danni in data 1.10.2022 (doc. 24) ; contratto di deposito per ricovero beni e suppellettili del 28.2.2022 (doc. 25).
Venivano escussi due testi all'udienza del 17.10.2023.
Il giudice, rilevato che il giudizio potesse essere deciso allo stato degli atti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, con successivo decreto di sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter CPC.
La parte convenuta è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
pagina 5 di 9 Il contratto di appalto, disciplinato dagli articoli 1655 e ss. c.c., prevede l'obbligo per l'appaltatore di compiere un'opera o un servizio con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, e per il committente di pagarne il corrispettivo.
Elemento essenziale dell'appalto è l'esecuzione dell'opera "a regola d'arte" e nel rispetto dei termini convenuti.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che i lavori, iniziati in data
2.8.2021 con consegna del cantiere, avrebbero dovuto essere completati entro 120 giorni lavorativi, quindi entro il 31 gennaio 2022. Le risultanze istruttorie, in particolare il
"Verbale di constatazione con rilievi fotografici" del 22.7.2022 a firma del D.L. geom.
(doc. 20) e le testimonianze rese dalla sig.ra e dal geom. Tes_1 Testimone_2
hanno confermato che alla data di tale verbale e anche Controparte_2
successivamente, i lavori non erano stati ultimati, residuando opere essenziali quali il completamento della controsoffittatura, la stuccatura e tinteggiatura dell'appartamento e la posa in opera del parquet in quattro ambienti.
L'assenza ingiustificata della ditta dal cantiere e la mancata ripresa dei lavori, nonostante le reiterate sollecitazioni formali a mezzo PEC (note del 16.8.2022 a firma Avv. Corona - doc. 21; Ordine di servizio del 22.8.2022 a firma D.L. geom. - doc. 22), Tes_1
integrano un grave inadempimento del sig. CP_1
Ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra e nella fattispecie,
l'inadempimento dell'appaltatore non può affatto ritenersi di scarsa importanza, ma di rilevante gravità, avendo impedito all'attrice di disporre e utilizzare il proprio immobile per un periodo significativo e ben oltre i termini contrattuali. La mancata esecuzione di lavorazioni essenziali, necessarie all'agibilità dell'immobile, ha frustrato l'interesse primario della committente alla completa fruizione del bene. La comunicazione di risoluzione contrattuale inviata dall'avv. in data 13.9.2022 (doc. 23) ha, Parte_1
pertanto, legittimamente operato gli effetti risolutivi del vincolo negoziale per inadempimento dell'appaltatore.
pagina 6 di 9 La domanda di restituzione dell'importo di € 10.677,35 si fonda sulla discordanza tra le somme complessivamente versate dall'attrice e quelle effettivamente dovute per i lavori eseguiti fino alla risoluzione del contratto. Dall'analisi della documentazione contabile prodotta, in particolare dal "Computo metrico con importo concordato tra le parti" del
16.7.2022 (doc. 4) e dalla "Nota esplicativa della contabilità" a firma del D.L. geom. del 16.9.2022 (doc. 5), è emerso che l'importo totale dovuto dalla committente Tes_1
per i lavori svolti e i materiali acquistati, applicando lo sconto contrattuale e l'IVA, ammontava a complessivi € 86.272,65.
Viceversa, l'attrice ha comprovato, tramite la produzione di numerose ricevute di bonifico bancario (docc. 6-19), di aver versato al sig. un importo CP_1
complessivo di € 96.950,00. La differenza tra quanto versato (€ 96.950,00) e quanto effettivamente dovuto per le opere eseguite ed i materiali utilizzati (€ 86.272,65) ammonta a € 10.677,35. Tale somma costituisce un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto versata senza una causa giustificativa, conseguentemente il convenuto è tenuto alla restituzione di tale importo. Gli interessi legali CP_1
decorrono dalla data della domanda giudiziale, in quanto da tale momento la somma è divenuta liquida ed esigibile, configurandosi la messa in mora del debitore.
La richiesta di condanna del convenuto al pagamento della penale di € 9.850,00 è legittima in quanto l'art. 8 del contratto di appalto prevedeva espressamente l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'immobile. La clausola penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Nel caso di specie, la penale è stata pattuita per il ritardo nella consegna ed è stato accertato che i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 31 gennaio 2022 e che il contratto è stato risolto per inadempimento dell'appaltatore il 13 settembre 2022. Il periodo di ritardo nella consegna, dal 1° febbraio 2022 al 13 settembre 2022 ammonta a
197 giorni, pertanto, la penale dovuta è pari a € 50,00 (importo giornaliero della penale)
pagina 7 di 9 moltiplicato per 197 giorni di ritardo, per un totale di € 9.850,00. Anche per tale somma, gli interessi legali decorrono dalla data della domanda.
Oltre alla penale per il ritardo, l'attrice ha richiesto il risarcimento degli ulteriori danni, quantificati forfettariamente in € 4.000,00, derivanti dalla mancata fruizione dell'immobile a causa dell'inadempimento del convenuto. Sebbene la clausola penale generalmente limiti il risarcimento all'ammontare pattuito, l'art. 1382 c.c. fa salva la facoltà di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore. Nel contratto di appalto in oggetto non risulta specificamente esclusa la risarcibilità del danno ulteriore rispetto alla penale per il ritardo. I danni richiesti dall'attrice non sono meramente riconducibili al ritardo nella consegna dell'opera, ma attengono alle conseguenze pregiudizievoli dirette e immediate della perdurante inagibilità dell'immobile, quali la necessità di sostenere i costi di locazione di un locale per deposito di beni (doc. 25) e il disagio derivante dalla protratta permanenza presso l'abitazione dei genitori.
Le testimonianze hanno confermato la fondatezza di tali pregiudizi.
La quantificazione forfettaria di € 4.000,00, in assenza di precise prove documentali per ogni singola voce di spesa o disagio, appare equa e congrua a ristorare il pregiudizio patito dall'attrice in conseguenza del protratto e grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c. Gli interessi legali decorrono dalla data della domanda, trattandosi di debito di valore, convertito in debito di valuta con la liquidazione giudiziale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Dichiara risolto il contratto di appalto sottoscritto in data 29.7.2021 tra l'avv.
e il sig. titolare della ditta individuale Edil Faino, Parte_1 CP_1
per grave inadempimento di quest'ultimo.
pagina 8 di 9 - Condanna il sig. alla restituzione in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
dell'importo di € 10.677,35, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
- Condanna il sig. al pagamento in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
della penale di € 9.850,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
- Condanna il sig. al risarcimento dei danni ulteriori in favore dell'avv. CP_1
liquidati in € 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda al saldo effettivo.
- Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. CP_1
che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro 4.000,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 18 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.10388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 24/03/2025
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.08.1962 e residente a [...], elettivamente domiciliata in Salerno al
Corso Garibaldi n° 47 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Corona che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione. pec: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.IVA. ), titolare della ditta individuale Edil Faino, CP_1 P.IVA_1
corrente in Montecorvino Rovella (SA) alla via Fontana n.37, contumace. pagina 1 di 9 CONVENUTO – OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Risoluzione contratto di appalto, restituzione somme, pagamento penale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio il sig. , titolare della ditta individuale Edil Faino, CP_1
chiedendo: I. in via preliminare, la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 29.7.2021 a causa del perdurante inadempimento della ditta esecutrice;
II. la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo maggiore percepito di € 10.677,35; III. la condanna del convenuto al pagamento della penale di €
9.850,00 per il ritardo di 197 giorni nella consegna dell'immobile, conteggiati alla data di risoluzione contrattuale;
IV. la condanna del convenuto al risarcimento degli ulteriori danni, quantificati forfettariamente in € 4.000,00, subiti nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale a causa della mancata completa ristrutturazione dell'immobile
(costi aggiuntivi per doppio trasloco, affitto locale, danni per mancato utilizzo dell'immobile); V. la condanna del convenuto al pagamento delle spese e onorari del procedimento.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice esponeva di essere proprietaria dell'immobile sito in Salerno alla via A. Balzico n° 26, piano 4°, interno 13, acquistato con atto notarile del 28.6.2021. Avendo necessità di ristrutturare Persona_1
l'immobile, l'avv. stipulava un contratto di appalto in data 29.7.2021 con la Parte_1
ditta individuale Edil Faino, di . Il prezzo pattuito per i lavori era di CP_1
complessivi € 65.500,00 (art. 4 del contratto di appalto), oltre IVA al 10%, per un totale di € 72.050,00. Detto importo risentiva della percentuale di sconto pattuita nella misura pagina 2 di 9 dell'11,02%. Il cantiere veniva consegnato all'appaltatore in data 2.8.2021, come da verbale di inizio lavori sottoscritto.
I lavori eseguiti fino al 16.7.2022 venivano conteggiati in € 66.070,97, che, applicando lo sconto dell'11,02% ex art. 5 del contratto di appalto, si riducevano a € 58.789,95 oltre
IVA al 10%, per un totale di € 64.668,95. Questo importo era quello concordato tra le parti alla data del 16.7.2022.
A tale somma si aggiungevano costi per l'acquisto di materiali a cura della stessa ditta esecutrice: marmo verde alpi e carrara per € 13.509,35 oltre IVA al 10%; materiale per massetto a presa rapida per € 2.719,00 oltre IVA al 10%; acconto fornitura parquet per €
2.000,00 oltre IVA al 10%. Ancora, erano da aggiungere i costi per mano d'opera non concordemente contabilizzata alla data del 22.7.2022 (lavori inerenti:
1. Tiro in alto per lastre marmo;
2. Posa in opera e trasporto piatto doccia;
3. Posa vasca e modifica per installazione), il tutto per € 1.411,38, sempre oltre IVA al 10%. Queste voci aggiuntive ammontavano ad € 19.639,73 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di €
21.603,70, come da "Nota esplicativa della contabilità" a firma del D.L. geom. Tes_1
del 16.9.2022.
Il totale dovuto dalla committente alla ditta esecutrice ammontava, quindi, a complessivi euro 86.272,65, IVA compresa.
L'attrice, tuttavia, aveva effettuato versamenti complessivi per euro 96.950,00 tramite bonifici bancari presso Banca Unicredit Salerno, superando l'importo dovuto di €
10.677,35. Venivano elencati i seguenti bonifici: € 16.500,00 del 2.8.2021; € 4.000,00 del 2.9.2021; € 1.500,00 del 3.9.2021; € 8.000,00 del 22.9.2021; € 3.000,00 del
23.9.2021; € 4.950,00 del 19.10.2021; € 27.500,00 del 20.12.2021; € 5.000,00 del
8.2.2022; € 5.000,00 del 14.3.2022; € 5.000,00 del 15.3.2022; € 1.500,00 del 16.3.2022;
€ 5.000,00 del 1.4.2022; € 5.000,00 del 11.4.2022; € 5.000,00 del 13.4.2022.
Alla data del 22.7.2022, rimanevano da eseguire lavori di completamento controsoffittatura, stuccatura e tinteggiatura di tutto l'appartamento, e posa in opera di pagina 3 di 9 parquet in quattro ambienti, come attestato dal verbale di constatazione con rilievi fotografici del 22.7.2022 a firma del geom. Tes_1
A fronte dei ritardi accumulati e dell'assenza della ditta dal cantiere, l'attrice provvedeva ad inviare a mezzo PEC diverse comunicazioni:
• una prima nota del 16.8.2022 a firma dell'avv. Giuseppe Corona di richiesta urgente ripresa dei lavori e di incontro per definire tutti i passaggi successivi;
• una seconda nota a firma del D.L. geom. con ordine di servizio Controparte_2
del 22.8.2022 con la disposizione della ripresa dei lavori alla data del 29.8.2022;
• una terza nota a firma della stessa committente avv. in data 13.9.2022, Parte_1
con la comunicazione della risoluzione contrattuale;
• l'ultima di richiesta di restituzione somme e risarcimento danni in data 1.10.2022
a firma dell'avv. Corona.
Tutte le comunicazioni restavano senza riscontro alcuno.
L'attrice richiedeva inoltre l'applicazione della penale pattuita di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'immobile, giusta art. 8 del contratto di appalto. I lavori avevano avuto inizio in data 2.8.2021 con la consegna del cantiere e dovevano essere completati entro 120 giorni lavorativi da tale data, ovvero entro il 31 gennaio 2022. Alla data del 13.9.2022, data di risoluzione del contratto, si riscontrava un ritardo nella consegna dell'immobile di 197 giorni, per un'applicazione della penale pari ad €
9.850,00.
L'attrice evidenziava che l'immobile non era stato completato, cosa che, di fatto a tutt'oggi, a distanza di ben 17 mesi dall'acquisto, non le consentiva di utilizzare la propria abitazione. Anche di questi danni si formulava espressa richiesta, stante l'inutilizzabilità del bene, cosa che ha comportato la locazione di un locale per il deposito di beni e suppellettili (doc. 25), mentre l'attrice era tuttora costretta ad abitare presso i propri genitori per far fronte all'emergenza abitativa causata dal ritardo sopra esposto. pagina 4 di 9 La difesa dell'attrice ha prodotto la seguente documentazione giustificativa depositata con l'atto di citazione e con le note di trattazione scritta del 18.4.2023 : atto di acquisto immobile notar del 28.6.2021 (doc. 1); contratto di appalto del 29.7.2021 Persona_1
con il sig. (doc. 2) ; verbale di inizio lavori sottoscritto e consegna cantiere CP_1
del 8.8.2021 (doc. 3) ; computo metrico con importo concordato tra le parti del
16.7.2022 (doc. 4); nota esplicativa della contabilità a firma del D.L. geom. del Tes_1
16.9.2022 (doc. 5) ; bonifico € 16.500,00 del 2.8.2021 (doc. 6) ; bonifico € 4.000,00 del
2.9.2021 (doc. 7) ; bonifico € 1.500,00 del 3.9.2021 (doc. 8) ; bonifico € 8.000,00 del
22.9.2021 (doc. 9) ; bonifico € 3.000,00 del 23.9.2021 (doc. 10) ; bonifico € 4.950,00 del 19.10.2021 (doc. 11) ; bonifico € 27.500,00 del 20.12.2021 (doc. 12) ; bonifico €
5.000,00 del 8.2.2022 (doc. 13) ; bonifico € 5.000,00 del 14.3.2022 (doc. 14) ; bonifico
€ 5.000,00 del 15.3.2022 (doc. 15) ; bonifico € 1.500,00 del 16.3.2022 (doc. 16) ; bonifico € 5.000,00 del 1.4.2022 (doc. 17) ; bonifico € 5.000,00 del 11.4.2022 (doc. 18) ; bonifico € 5.000,00 del 13.4.2022 (doc. 19); verbale di constatazione con rilievi fotografici a firma del geom. del 22.7.2022 (doc. 20); PEC a firma dell'avv. Tes_1
Giuseppe Corona di richiesta urgente ripresa dei lavori e di richiesta incontro del
16.8.2022 (doc. 21); PEC a firma del D.L. geom. con Ordine di Controparte_2
servizio del 22.8.2022 (doc. 22); PEC a firma dell'avv. di Parte_1
comunicazione risoluzione contrattuale del 13.9.2022 (doc. 23); PEC a firma dell'avv.
Corona di restituzione somme e risarcimento danni in data 1.10.2022 (doc. 24) ; contratto di deposito per ricovero beni e suppellettili del 28.2.2022 (doc. 25).
Venivano escussi due testi all'udienza del 17.10.2023.
Il giudice, rilevato che il giudizio potesse essere deciso allo stato degli atti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, con successivo decreto di sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter CPC.
La parte convenuta è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
pagina 5 di 9 Il contratto di appalto, disciplinato dagli articoli 1655 e ss. c.c., prevede l'obbligo per l'appaltatore di compiere un'opera o un servizio con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, e per il committente di pagarne il corrispettivo.
Elemento essenziale dell'appalto è l'esecuzione dell'opera "a regola d'arte" e nel rispetto dei termini convenuti.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che i lavori, iniziati in data
2.8.2021 con consegna del cantiere, avrebbero dovuto essere completati entro 120 giorni lavorativi, quindi entro il 31 gennaio 2022. Le risultanze istruttorie, in particolare il
"Verbale di constatazione con rilievi fotografici" del 22.7.2022 a firma del D.L. geom.
(doc. 20) e le testimonianze rese dalla sig.ra e dal geom. Tes_1 Testimone_2
hanno confermato che alla data di tale verbale e anche Controparte_2
successivamente, i lavori non erano stati ultimati, residuando opere essenziali quali il completamento della controsoffittatura, la stuccatura e tinteggiatura dell'appartamento e la posa in opera del parquet in quattro ambienti.
L'assenza ingiustificata della ditta dal cantiere e la mancata ripresa dei lavori, nonostante le reiterate sollecitazioni formali a mezzo PEC (note del 16.8.2022 a firma Avv. Corona - doc. 21; Ordine di servizio del 22.8.2022 a firma D.L. geom. - doc. 22), Tes_1
integrano un grave inadempimento del sig. CP_1
Ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra e nella fattispecie,
l'inadempimento dell'appaltatore non può affatto ritenersi di scarsa importanza, ma di rilevante gravità, avendo impedito all'attrice di disporre e utilizzare il proprio immobile per un periodo significativo e ben oltre i termini contrattuali. La mancata esecuzione di lavorazioni essenziali, necessarie all'agibilità dell'immobile, ha frustrato l'interesse primario della committente alla completa fruizione del bene. La comunicazione di risoluzione contrattuale inviata dall'avv. in data 13.9.2022 (doc. 23) ha, Parte_1
pertanto, legittimamente operato gli effetti risolutivi del vincolo negoziale per inadempimento dell'appaltatore.
pagina 6 di 9 La domanda di restituzione dell'importo di € 10.677,35 si fonda sulla discordanza tra le somme complessivamente versate dall'attrice e quelle effettivamente dovute per i lavori eseguiti fino alla risoluzione del contratto. Dall'analisi della documentazione contabile prodotta, in particolare dal "Computo metrico con importo concordato tra le parti" del
16.7.2022 (doc. 4) e dalla "Nota esplicativa della contabilità" a firma del D.L. geom. del 16.9.2022 (doc. 5), è emerso che l'importo totale dovuto dalla committente Tes_1
per i lavori svolti e i materiali acquistati, applicando lo sconto contrattuale e l'IVA, ammontava a complessivi € 86.272,65.
Viceversa, l'attrice ha comprovato, tramite la produzione di numerose ricevute di bonifico bancario (docc. 6-19), di aver versato al sig. un importo CP_1
complessivo di € 96.950,00. La differenza tra quanto versato (€ 96.950,00) e quanto effettivamente dovuto per le opere eseguite ed i materiali utilizzati (€ 86.272,65) ammonta a € 10.677,35. Tale somma costituisce un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto versata senza una causa giustificativa, conseguentemente il convenuto è tenuto alla restituzione di tale importo. Gli interessi legali CP_1
decorrono dalla data della domanda giudiziale, in quanto da tale momento la somma è divenuta liquida ed esigibile, configurandosi la messa in mora del debitore.
La richiesta di condanna del convenuto al pagamento della penale di € 9.850,00 è legittima in quanto l'art. 8 del contratto di appalto prevedeva espressamente l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'immobile. La clausola penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Nel caso di specie, la penale è stata pattuita per il ritardo nella consegna ed è stato accertato che i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 31 gennaio 2022 e che il contratto è stato risolto per inadempimento dell'appaltatore il 13 settembre 2022. Il periodo di ritardo nella consegna, dal 1° febbraio 2022 al 13 settembre 2022 ammonta a
197 giorni, pertanto, la penale dovuta è pari a € 50,00 (importo giornaliero della penale)
pagina 7 di 9 moltiplicato per 197 giorni di ritardo, per un totale di € 9.850,00. Anche per tale somma, gli interessi legali decorrono dalla data della domanda.
Oltre alla penale per il ritardo, l'attrice ha richiesto il risarcimento degli ulteriori danni, quantificati forfettariamente in € 4.000,00, derivanti dalla mancata fruizione dell'immobile a causa dell'inadempimento del convenuto. Sebbene la clausola penale generalmente limiti il risarcimento all'ammontare pattuito, l'art. 1382 c.c. fa salva la facoltà di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore. Nel contratto di appalto in oggetto non risulta specificamente esclusa la risarcibilità del danno ulteriore rispetto alla penale per il ritardo. I danni richiesti dall'attrice non sono meramente riconducibili al ritardo nella consegna dell'opera, ma attengono alle conseguenze pregiudizievoli dirette e immediate della perdurante inagibilità dell'immobile, quali la necessità di sostenere i costi di locazione di un locale per deposito di beni (doc. 25) e il disagio derivante dalla protratta permanenza presso l'abitazione dei genitori.
Le testimonianze hanno confermato la fondatezza di tali pregiudizi.
La quantificazione forfettaria di € 4.000,00, in assenza di precise prove documentali per ogni singola voce di spesa o disagio, appare equa e congrua a ristorare il pregiudizio patito dall'attrice in conseguenza del protratto e grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c. Gli interessi legali decorrono dalla data della domanda, trattandosi di debito di valore, convertito in debito di valuta con la liquidazione giudiziale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Dichiara risolto il contratto di appalto sottoscritto in data 29.7.2021 tra l'avv.
e il sig. titolare della ditta individuale Edil Faino, Parte_1 CP_1
per grave inadempimento di quest'ultimo.
pagina 8 di 9 - Condanna il sig. alla restituzione in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
dell'importo di € 10.677,35, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
- Condanna il sig. al pagamento in favore dell'avv. CP_1 Parte_1
della penale di € 9.850,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
- Condanna il sig. al risarcimento dei danni ulteriori in favore dell'avv. CP_1
liquidati in € 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda al saldo effettivo.
- Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. CP_1
che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro 4.000,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 18 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
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