TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1183/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott. ssa LA Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1183 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...]; Parte_1
E
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati CP_1 in Piazza Labriola n. 45 in Cassino (FR), presso lo studio dell'Avv. Antonella Germani che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.06.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.05.2010 in AN (FR) e di aver avuto durante la convivenza la IG LA (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1183 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in AN (FR) il 23/05/2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AN (FR) dell'anno 2010, al n. 2 , parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa LA Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott. ssa LA Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1183 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...]; Parte_1
E
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati CP_1 in Piazza Labriola n. 45 in Cassino (FR), presso lo studio dell'Avv. Antonella Germani che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.06.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.05.2010 in AN (FR) e di aver avuto durante la convivenza la IG LA (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1183 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in AN (FR) il 23/05/2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AN (FR) dell'anno 2010, al n. 2 , parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa LA Grillo Dr. Glauco Zaccardi