Decreto cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2026, proposto da Eden Roc S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - del provvedimento n. 17937 del 5.11.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto diniego della SCIA in sanatoria (n. 14510) in data 15.09.2025 per opere di adeguamento funzionale e risanamento conservativo della struttura alberghiera Hotel Eden Roc, ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 380/2001;
b - ove e per quanto occorra, del provvedimento del Comune di Positano n. 15952 dell'8.10.2025 di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
c - ove e per quanto occorra, delle ingiunzioni di demolizione n. 34/2017 e 12/2025;
d - ove e per quanto occorra, ancora, del provvedimento prot. n. 2040/2022 di diniego di compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di ingiunzione di demolizione n. 34/2017;
e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. EL Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale la società ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 17937 del 5.11.2025, con il quale il Comune di Positano ha disposto diniego della SCIA in sanatoria (n. 14510) in data 15.09.2025 per opere di adeguamento funzionale e risanamento, realizzati complessivamente nel corso degli anni all’Hotel Eden Roc, in Positano”, relativa all’immobile sito in Via G. Marconi 110 - Fg. 7 Map. 133 Sub. 1
2. La ricorrente è insorta avverso il suddetto provvedimento mediante gravame ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, sia sostanziali, che procedurali.
3. Il Comune resistente, ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
4. Nell’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.pa
5. Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza, assumendo valore assorbente e dirimente il difetto di motivazione e di istruttoria sotteso al provvedimento impugnato, così come lamentato dalla parte ricorrente.
6. Nel richiamare il contenuto di detta doglianza, supportata dalla produzione di relazione tecnica di parte, rileva il Collegio come – stante l’omessa costituzione in giudizio del Comune di Positano – le affermazioni e le deduzioni, ivi contenute, non sono state oggetto di alcuna contestazione, e pertanto sono idonee a fondare una decisione d’accoglimento del gravame, sotto tale profilo.
7. Ed invero, l’operato dell’Amministrazione comunale si rivela illegittimo, non avendo l’Ente tenuto conto che l’art. 36 bis (introdotto dal D.L. 69/2024) ha rimosso il pregresso vincolo di insanabilità di superfici e volumi in area protetta.
8. Peraltro, ex actis, è emerso che, successivamente alla presentazione della prima istanza di regolarizzazione, è stata rinvenuta ulteriore documentazione decisiva dello stato legittimo dell’ampliamento del primo livello, consistente nel certificato di collaudo statico e nel primo accatastamento del 1970, che dimostrano che tale primo livello alberghiero era stato già acclarato, nella sua attuale consistenza, fin dal 1970,
Tale documento, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001, costituisce piena prova dello stato legittimo dell’immobile ad un’epoca in cui la normativa era assai meno restrittiva.
9. Peraltro, del tutto superabili, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, si rivelano le carenze di compilazione della modulistica telematica censurate dal Comune di Positano (mancata dichiarazione di regolarità, dichiarazioni su tolleranze, sismica, variazione catastale, Soprintendenza).
Si tratta, all’evidenza, di mere imprecisioni o sviste nella compilazione di un modello complesso che non inficiano, però, la sostanza della istanza e della Relazione Tecnica Asseverata.
10. Infine, le opere controverse, configurando interventi di adeguamento funzionale sono compatibili con il vincolo cimiteriale.
10.1. L’art. 338 del Regio Decreto n. 1265/1934 ha prescritto espressamente: “All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.
11. Alla stregua di quanto sopra, la domanda impugnatoria deve essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento n. 17937 del 5.11.2025, non avendo l’Amministrazione comunale, nell’ambito del procedimento amministrativo, provveduto ad effettuare un’istruttoria documentale, sostanziale e concreta prima di pervenire all’impugnata determinazione.
12. Le spese di lite possono essere compensate, stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 17937 del 5.11.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di MA, Primo Referendario, Estensore
AU Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO