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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 247/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Viviani, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arezzo, Borgo Santa Croce n. 42
PARTE OPPONENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Controparte_1 C.F._2
Dei presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Figline e Incisa Valdarno, via della Vetreria n. 27
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1023 del 14.11.2023 (Rg n. 2474/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
50.000,00 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di restituzione prestito in virtù di una prima promessa unilaterale di pagamento per scrittura privata del 17.11.2017 nonché di una seconda scrittura del 23.11.2017.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto in primo luogo l'errato importo richiesto in restituzione in quanto nell'unica scrittura privata dallo stesso sottoscritta, datata 17.11.2017, egli ha dato atto di aver ricevuto da un importo di € 600,00 e, antecedentemente, altro Controparte_1 importo di € 35.600,00, per un totale pari ad € 36.200,00. Ha poi evidenziato come la scrittura del pagina 1 di 6 23.11.2017 fosse priva di firma per cui priva di valore probatorio di riconoscimento di debito. Infine, ha eccepito in ogni caso la carenza del requisito della esigibilità del credito a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva, in quanto l'impegno alla restituzione delle somme prestate è stato espressamente condizionato alla concessione di un mutuo da parte di una banca olandese in favore della di che non è ancora stato erogato. Parte_2 Parte_1
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa:
A) Preliminarmente Revocare e/o Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1023/23- Trib AR n. 2474/23 RG Trib Ar. qui opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 cpc per essere l'importo di euro 50.000,00 ivi richiesto, errato in quanto non ricevuto dal Sig. e Parte_1 dunque non dovuto al Sig non risultante e non riconosciuto né sottoscritto dall'opponente CP_1 nella promessa unilaterale di pagamento de quo del 17/11/17; e in ogni caso non dovuto e non pretendibile per difetto di avveramento della condizione sospensiva relativa alla concessione di mutuo da parte di Banca Olandese che ne subordinava la relativa restituzione.
B) Dichiarare nullo e Revocare il decreto ingiuntivo n. 1023/2023 – n. 2474/23 RG Trib. Ar. qui opposto perché il relativo credito è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità così come richiesti per legge;
Nel merito Accertare e Dichiarare che la pretesa creditoria avversaria è infondata così come formulata e quantificata da controparte e dunque non dovuta ed inesigibile in quanto priva di titolo, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva ex art. 1353 cc a cui è subordinata l'efficacia della promessa unilaterale de quo, condizione costituita dalla concessione del mutuo da parte della banca, concessione alla quale è subordinata l'esigibilità della pretesa di restituzione della somma oggetto del decreto ingiuntivo. In ogni caso restituzione non dovuta in quanto errata nella quantificazione della somma richiesta perché somma non ricevuta dal Sig. né risultante Parte_1 sottoscritta dal medesimo e dunque da questi non riconosciuta.
Con vittoria di spese e di onorari.”
Si è costituito in giudizio invocando il rigetto della domanda attorea e sostenendo il Controparte_1 valore probatorio di entrambe le dichiarazioni del 17.11.17 e del 23.11.2017 quali ricognizioni di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. Ha inoltre dedotto che, alla mancata concessione del mutuo, dedotta più come termine che come condizione, non era stato ricollegato alcun effetto, tantomeno il diritto di di incamerare definitivamente le somme ricevute da Parte_1 [...]
Ha poi evidenziato come il fatto dedotto come termine e/o condizione, ovvero l'erogazione CP_1 del finanziamento da parte della banca olandese si sarebbe avverato da tempo e che, in ogni caso, sarebbe comunque decorso un lasso di tempo sufficientemente lungo entro il quale il fatto avrebbe dovuto verificarsi.
Sulla base di queste allegazioni, parte opposta ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Giudice Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., per tutti i motivi già dedotti nella comparsa di costituzione e risposta della fase cautelare;
pagina 2 di 6 In via principale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. D.I. 1023/2023 del Tribunale di Arezzo per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo medesimo;
In via subordinata,
Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, condannare il Signor a restituire al Signor la minor somma di € Parte_1 Controparte_1
36.200,00, oltre interessi dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento, somma espressamente riconosciuta come dovuta dal debitore, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto”.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza del 2.5.2024 è stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata è stata documentalmente e all'udienza dell'11.11.2024 è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alla quale ha aderito solo parte opposta.
Depositate note conclusive, all'udienza del 2.10.2025 fissata per la discussione orale, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova rammentare che, in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. si apre un giudizio di cognizione governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando il debitore dimostri di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostri gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
Nello stesso senso depongono anche i principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e controllo esso si è verificato: è senz'altro più agevole per il debitore provare il proprio adempimento che per il creditore provare l'inadempimento della controparte. Il debitore, infatti, proverà un fatto positivo, verificatosi grazie alla sua condotta diligente, di cui ha il diritto di ricevere quietanza ai sensi dell'art. 1189 c.c., il pagina 3 di 6 che semplifica l'assolvimento dell'onere probatorio. Il creditore, invece, dovrebbe provare il fatto, negativo, che la controparte non ha adempiuto la prestazione dovuta, ma la prova dei fatti negativi, in ossequio al brocardo negativa non sunt probanda, si rivela particolarmente difficile da fornire.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo di opposizione, ha contestato nel quantum la pretesa fatta valere Parte_1 dall'opposto, sostenendo di non aver mai ricevuto da l'importo di € 50.000,00 né Controparte_1 tantomeno di essersi mai riconosciuto debitore per tale importo.
di contro, ha sostenuto la correttezza della somma ingiunta, in quanto espressamente Controparte_1 riconosciuta dall'odierno opponente come dovuta nelle scritture private del 17.11.2017 e del 23.11.2017 (doc. 5 comparsa di costituzione).
Venendo all'analisi della documentazione dimessa in atti, la dichiarazione del 17.11.2017 recante la firma di non contestata né disconosciuta dallo stesso, rappresenta chiaramente un Parte_1 riconoscimento di debito. Nella stessa, infatti, l'opponente dà atto di ricevere da la Controparte_1 somma di € 600,00 da sommare all'importo precedentemente ricevuto pari ad € 35.600,00 per un totale pari ad € 36.200,00, dichiarando altresì che “il totale dell'importo verrà restituito dalla
[...]
a una volta ricevuto il finanziamento della banca Parte_3 Controparte_1 olandese”. Con tale dichiarazione, dunque, l'odierno opponente ha dichiarato di avere ricevuto dall'opposto l'importo di € 36.200,00 e si è impegnato a restituirlo.
Di tutt'altro tenore è invece la dichiarazione del 23.11.2017. Quest'ultima, nel documentare la consegna di € 5.000,00 a mezzo bonifico al dott. tramite , recita Per_1 Parte_4 testualmente “il sig. mi restituirà la somma finale di € 50.000,00 in assegni e contanti” Parte_1 senza però recare alcuna sottoscrizione. Parte opponente ha contestato di aver ricevuto la somma ivi indicata e quindi di essere debitore della stessa;
parte opposta non ha provveduto a fornire adeguata prova circa l'effettiva entità dell'ulteriore prestito menzionato. Invero, i docc. 7 e 8 prodotti da parte opposta sono costituiti da ricevute di bonifici effettuati in favore di altra persona e non vi è prova che il Mugnai abbia assunto l'obbligazione restitutoria anche per tali somme.
Alla luce di ciò, solo alla scrittura privata datata 17.11.2017 deve essere attribuito il valore probatorio di ricognizione di debito, e non anche alla scrittura privata del 23.11.2017.
Tanto premesso, come noto, a mente dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito, così come la promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria: esse non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando un'astrazione processuale della causa da cui deriva la relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto.
ll riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e pagina 4 di 6 senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Cass., 9097/2018 “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” in senso conforme: Cass., 30.10.2002. n. 15353)
Nella specie, non ha neanche contestato, ma anzi ha confermato, di aver sottoscritto con Parte_1 dichiarazione del 17.11.2017 una ricognizione di debito con promessa di pagamento relativamente ad € 36.200,00, somma che si è impegnato a restituire “una volta ricevuto il finanziamento della banca olandese”.
Con il secondo motivo di opposizione, l'odierno opponente ha eccepito il difetto di esigibilità del credito stante il mancato avveramento della condizione sospensiva che secondo la sua prospettazione sarebbe stata pattuita, in quanto il mutuo da parte della banca olandese non sarebbe stato ancora erogato.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla prova o meno dell'erogazione del finanziamento cui si fa riferimento nella scrittura privata, si osserva quanto segue.
In primo luogo, come già rilevato, l'atto di ricognizione del debito è atto unilaterale non recettizio che non presuppone l'esistenza di un accordo in merito alla obbligazione di restituzione, ma che necessita invece del consenso del mutuante per la validità della apposizione di un termine o di una condizione cui sottoporre la restituzione delle somme prestate o di un termine per l'adempimento.
Nel caso di specie, la clausola contenuta nella scrittura privata sottoscritta dall'opponente nella quale egli si è riconosciuto debitore impegnandosi alla restituzione dell'importo mutuato “una volta ricevuto il finanziamento della banca olandese” non prevede evidentemente alcuna condizione sospensiva dell'efficacia del contratto ma si limita ad indicare un termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria già sorta.
Il mancato consenso sul punto non impegna il mutuante ad attendere, per poter esercitare il proprio diritto a vedersi restituita la somma mutuata, il termine indicato unilateralmente dal mutuatario, dovendosi tale elemento considerare come mai indicato o apposto.
Piuttosto, in assenza di termine entro cui adempiere, la legge prevede la facoltà del mutuante di rivolgersi al Giudice ex art. 1817- 1183 c.c.
Esiste peraltro un ricco indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la prestazione può comunque esigersi indipendentemente dalla fissazione di un termine da parte del giudice, e persino nell'ipotesi in cui il creditore non abbia proposto un'istanza di fissazione del termine, in tutti i casi in cui il ritardo pagina 5 di 6 appaia incompatibile con la volontà di adempiere per via del decorso di un congruo e ragionevole intervallo temporale (così Cass. 20383/25; Cass. 22811/2010; Cass. 8199/1991; Cass 1149/2003).
Nel caso di specie, il comportamento osservato dall'opponente è certamente indicativo della volontà di non adempiere, considerato che tra la sottoscrizione del riconoscimento di debito e il deposito del ricorso monitorio sono trascorsi circa 6 anni e che l'opponente non ha riscontrato le diffide stragiudiziali inviate dall'opposto, né ha documentato di avere effettivamente richiesto il mutuo e le ragioni per cui il finanziamento non sarebbe stato concesso. Al riguardo va rilevato che la documentazione prodotta con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. non è idonea, non essendo nemmeno riferibile al mutuo in questione.
La prestazione riconosciuta come dovuta dal con la scrittura del 17.11.2017 deve pertanto Pt_1 ritenersi esigibile.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e deve essere condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 36.200,00 oltre interessi legali in favore di a titolo di Controparte_1 restituzione della somma concessa in prestito.
Quanto alle spese, considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, e il riconoscimento di un importo ridotto rispetto a quanto riconosciuto già nel decreto ingiuntivo opposto, devono ritenersi sussistere i presupposti per una compensazione parziale delle spese di lite, in misura di 1/4, con condanna dell'opponente al pagamento in favore di delle restanti spese che si Controparte_1 liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo ai valori medi tabellari relativi allo scaglione di riferimento (da euro 26.000 ad euro 52.000) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1023/2023 del 14.11.2023 (Rg n. 2474/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento in favore di della somma di € 36.200,00 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) compensa per ¼ le spese di lite e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] dei restanti ¾ che si liquidano in € 5.034,75 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge. CP_1
Arezzo, 30.10.2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 247/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Viviani, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arezzo, Borgo Santa Croce n. 42
PARTE OPPONENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Controparte_1 C.F._2
Dei presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Figline e Incisa Valdarno, via della Vetreria n. 27
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1023 del 14.11.2023 (Rg n. 2474/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
50.000,00 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di restituzione prestito in virtù di una prima promessa unilaterale di pagamento per scrittura privata del 17.11.2017 nonché di una seconda scrittura del 23.11.2017.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto in primo luogo l'errato importo richiesto in restituzione in quanto nell'unica scrittura privata dallo stesso sottoscritta, datata 17.11.2017, egli ha dato atto di aver ricevuto da un importo di € 600,00 e, antecedentemente, altro Controparte_1 importo di € 35.600,00, per un totale pari ad € 36.200,00. Ha poi evidenziato come la scrittura del pagina 1 di 6 23.11.2017 fosse priva di firma per cui priva di valore probatorio di riconoscimento di debito. Infine, ha eccepito in ogni caso la carenza del requisito della esigibilità del credito a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva, in quanto l'impegno alla restituzione delle somme prestate è stato espressamente condizionato alla concessione di un mutuo da parte di una banca olandese in favore della di che non è ancora stato erogato. Parte_2 Parte_1
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa:
A) Preliminarmente Revocare e/o Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1023/23- Trib AR n. 2474/23 RG Trib Ar. qui opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 cpc per essere l'importo di euro 50.000,00 ivi richiesto, errato in quanto non ricevuto dal Sig. e Parte_1 dunque non dovuto al Sig non risultante e non riconosciuto né sottoscritto dall'opponente CP_1 nella promessa unilaterale di pagamento de quo del 17/11/17; e in ogni caso non dovuto e non pretendibile per difetto di avveramento della condizione sospensiva relativa alla concessione di mutuo da parte di Banca Olandese che ne subordinava la relativa restituzione.
B) Dichiarare nullo e Revocare il decreto ingiuntivo n. 1023/2023 – n. 2474/23 RG Trib. Ar. qui opposto perché il relativo credito è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità così come richiesti per legge;
Nel merito Accertare e Dichiarare che la pretesa creditoria avversaria è infondata così come formulata e quantificata da controparte e dunque non dovuta ed inesigibile in quanto priva di titolo, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva ex art. 1353 cc a cui è subordinata l'efficacia della promessa unilaterale de quo, condizione costituita dalla concessione del mutuo da parte della banca, concessione alla quale è subordinata l'esigibilità della pretesa di restituzione della somma oggetto del decreto ingiuntivo. In ogni caso restituzione non dovuta in quanto errata nella quantificazione della somma richiesta perché somma non ricevuta dal Sig. né risultante Parte_1 sottoscritta dal medesimo e dunque da questi non riconosciuta.
Con vittoria di spese e di onorari.”
Si è costituito in giudizio invocando il rigetto della domanda attorea e sostenendo il Controparte_1 valore probatorio di entrambe le dichiarazioni del 17.11.17 e del 23.11.2017 quali ricognizioni di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. Ha inoltre dedotto che, alla mancata concessione del mutuo, dedotta più come termine che come condizione, non era stato ricollegato alcun effetto, tantomeno il diritto di di incamerare definitivamente le somme ricevute da Parte_1 [...]
Ha poi evidenziato come il fatto dedotto come termine e/o condizione, ovvero l'erogazione CP_1 del finanziamento da parte della banca olandese si sarebbe avverato da tempo e che, in ogni caso, sarebbe comunque decorso un lasso di tempo sufficientemente lungo entro il quale il fatto avrebbe dovuto verificarsi.
Sulla base di queste allegazioni, parte opposta ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Giudice Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., per tutti i motivi già dedotti nella comparsa di costituzione e risposta della fase cautelare;
pagina 2 di 6 In via principale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. D.I. 1023/2023 del Tribunale di Arezzo per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo medesimo;
In via subordinata,
Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, condannare il Signor a restituire al Signor la minor somma di € Parte_1 Controparte_1
36.200,00, oltre interessi dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento, somma espressamente riconosciuta come dovuta dal debitore, per i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto”.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza del 2.5.2024 è stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata è stata documentalmente e all'udienza dell'11.11.2024 è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alla quale ha aderito solo parte opposta.
Depositate note conclusive, all'udienza del 2.10.2025 fissata per la discussione orale, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova rammentare che, in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. si apre un giudizio di cognizione governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando il debitore dimostri di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostri gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
Nello stesso senso depongono anche i principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e controllo esso si è verificato: è senz'altro più agevole per il debitore provare il proprio adempimento che per il creditore provare l'inadempimento della controparte. Il debitore, infatti, proverà un fatto positivo, verificatosi grazie alla sua condotta diligente, di cui ha il diritto di ricevere quietanza ai sensi dell'art. 1189 c.c., il pagina 3 di 6 che semplifica l'assolvimento dell'onere probatorio. Il creditore, invece, dovrebbe provare il fatto, negativo, che la controparte non ha adempiuto la prestazione dovuta, ma la prova dei fatti negativi, in ossequio al brocardo negativa non sunt probanda, si rivela particolarmente difficile da fornire.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo di opposizione, ha contestato nel quantum la pretesa fatta valere Parte_1 dall'opposto, sostenendo di non aver mai ricevuto da l'importo di € 50.000,00 né Controparte_1 tantomeno di essersi mai riconosciuto debitore per tale importo.
di contro, ha sostenuto la correttezza della somma ingiunta, in quanto espressamente Controparte_1 riconosciuta dall'odierno opponente come dovuta nelle scritture private del 17.11.2017 e del 23.11.2017 (doc. 5 comparsa di costituzione).
Venendo all'analisi della documentazione dimessa in atti, la dichiarazione del 17.11.2017 recante la firma di non contestata né disconosciuta dallo stesso, rappresenta chiaramente un Parte_1 riconoscimento di debito. Nella stessa, infatti, l'opponente dà atto di ricevere da la Controparte_1 somma di € 600,00 da sommare all'importo precedentemente ricevuto pari ad € 35.600,00 per un totale pari ad € 36.200,00, dichiarando altresì che “il totale dell'importo verrà restituito dalla
[...]
a una volta ricevuto il finanziamento della banca Parte_3 Controparte_1 olandese”. Con tale dichiarazione, dunque, l'odierno opponente ha dichiarato di avere ricevuto dall'opposto l'importo di € 36.200,00 e si è impegnato a restituirlo.
Di tutt'altro tenore è invece la dichiarazione del 23.11.2017. Quest'ultima, nel documentare la consegna di € 5.000,00 a mezzo bonifico al dott. tramite , recita Per_1 Parte_4 testualmente “il sig. mi restituirà la somma finale di € 50.000,00 in assegni e contanti” Parte_1 senza però recare alcuna sottoscrizione. Parte opponente ha contestato di aver ricevuto la somma ivi indicata e quindi di essere debitore della stessa;
parte opposta non ha provveduto a fornire adeguata prova circa l'effettiva entità dell'ulteriore prestito menzionato. Invero, i docc. 7 e 8 prodotti da parte opposta sono costituiti da ricevute di bonifici effettuati in favore di altra persona e non vi è prova che il Mugnai abbia assunto l'obbligazione restitutoria anche per tali somme.
Alla luce di ciò, solo alla scrittura privata datata 17.11.2017 deve essere attribuito il valore probatorio di ricognizione di debito, e non anche alla scrittura privata del 23.11.2017.
Tanto premesso, come noto, a mente dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito, così come la promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria: esse non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando un'astrazione processuale della causa da cui deriva la relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto.
ll riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e pagina 4 di 6 senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Cass., 9097/2018 “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” in senso conforme: Cass., 30.10.2002. n. 15353)
Nella specie, non ha neanche contestato, ma anzi ha confermato, di aver sottoscritto con Parte_1 dichiarazione del 17.11.2017 una ricognizione di debito con promessa di pagamento relativamente ad € 36.200,00, somma che si è impegnato a restituire “una volta ricevuto il finanziamento della banca olandese”.
Con il secondo motivo di opposizione, l'odierno opponente ha eccepito il difetto di esigibilità del credito stante il mancato avveramento della condizione sospensiva che secondo la sua prospettazione sarebbe stata pattuita, in quanto il mutuo da parte della banca olandese non sarebbe stato ancora erogato.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla prova o meno dell'erogazione del finanziamento cui si fa riferimento nella scrittura privata, si osserva quanto segue.
In primo luogo, come già rilevato, l'atto di ricognizione del debito è atto unilaterale non recettizio che non presuppone l'esistenza di un accordo in merito alla obbligazione di restituzione, ma che necessita invece del consenso del mutuante per la validità della apposizione di un termine o di una condizione cui sottoporre la restituzione delle somme prestate o di un termine per l'adempimento.
Nel caso di specie, la clausola contenuta nella scrittura privata sottoscritta dall'opponente nella quale egli si è riconosciuto debitore impegnandosi alla restituzione dell'importo mutuato “una volta ricevuto il finanziamento della banca olandese” non prevede evidentemente alcuna condizione sospensiva dell'efficacia del contratto ma si limita ad indicare un termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria già sorta.
Il mancato consenso sul punto non impegna il mutuante ad attendere, per poter esercitare il proprio diritto a vedersi restituita la somma mutuata, il termine indicato unilateralmente dal mutuatario, dovendosi tale elemento considerare come mai indicato o apposto.
Piuttosto, in assenza di termine entro cui adempiere, la legge prevede la facoltà del mutuante di rivolgersi al Giudice ex art. 1817- 1183 c.c.
Esiste peraltro un ricco indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la prestazione può comunque esigersi indipendentemente dalla fissazione di un termine da parte del giudice, e persino nell'ipotesi in cui il creditore non abbia proposto un'istanza di fissazione del termine, in tutti i casi in cui il ritardo pagina 5 di 6 appaia incompatibile con la volontà di adempiere per via del decorso di un congruo e ragionevole intervallo temporale (così Cass. 20383/25; Cass. 22811/2010; Cass. 8199/1991; Cass 1149/2003).
Nel caso di specie, il comportamento osservato dall'opponente è certamente indicativo della volontà di non adempiere, considerato che tra la sottoscrizione del riconoscimento di debito e il deposito del ricorso monitorio sono trascorsi circa 6 anni e che l'opponente non ha riscontrato le diffide stragiudiziali inviate dall'opposto, né ha documentato di avere effettivamente richiesto il mutuo e le ragioni per cui il finanziamento non sarebbe stato concesso. Al riguardo va rilevato che la documentazione prodotta con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. non è idonea, non essendo nemmeno riferibile al mutuo in questione.
La prestazione riconosciuta come dovuta dal con la scrittura del 17.11.2017 deve pertanto Pt_1 ritenersi esigibile.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e deve essere condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 36.200,00 oltre interessi legali in favore di a titolo di Controparte_1 restituzione della somma concessa in prestito.
Quanto alle spese, considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, e il riconoscimento di un importo ridotto rispetto a quanto riconosciuto già nel decreto ingiuntivo opposto, devono ritenersi sussistere i presupposti per una compensazione parziale delle spese di lite, in misura di 1/4, con condanna dell'opponente al pagamento in favore di delle restanti spese che si Controparte_1 liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo ai valori medi tabellari relativi allo scaglione di riferimento (da euro 26.000 ad euro 52.000) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1023/2023 del 14.11.2023 (Rg n. 2474/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento in favore di della somma di € 36.200,00 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) compensa per ¼ le spese di lite e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] dei restanti ¾ che si liquidano in € 5.034,75 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge. CP_1
Arezzo, 30.10.2025
Il Giudice Marina Rossi
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