TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 683/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/11/2025, alle ore 10:13, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. GIORGIA DAMONTI in sostituzione dell'Avv. Parte_1 GUARISO ALBERTO;
Per è presente l'avv. GRASSO Controparte_1 SIMON in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Cita sentenze della Corte d'Appello di Brescia e Milano sul punto, che riprendono motivazioni della Corte Costituzionale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA (art. 281 sexies c.p.c.; art. 281 terdecies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 683/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 GUARISO ALBERTO e dall'Avv. NERI LIVIO ( ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all' Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281undecies del Capo III-quater del C.p.c., 28 del d.lgs. n. 150/2011, 4 del d.lgs. n.
216/2003, depositato in data 23/07/2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
per l'accertamento della condotta di discriminazione indiretta tenuta nei suoi
[...] confronti e conseguentemente per l'accertamento del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito nella L. n. 26 del 28 marzo 2019 possedendo il requisito di residenza continuativa in territorio italiano all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale n.
31 del 2025 e per l'effetto la condanna dell' alla rimozione della discriminazione e al pagamento CP_1 dell'importo di residui € 3.724,00 pari a n. 7 mensilità, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Si è ritualmente costituita in giudizio , Controparte_1 ripercorrendo la normativa in materia, contestando il requisito della residenza decennale, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
Al termine della discussione, il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento. nelle rispettive difese prende posizione unicamente sul requisito della residenza in modo CP_1
1 continuativo, riconoscendo che è divenuta di durata quinquennale a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 31/2025 e contestando che alla data della presentazione della domanda non fosse esistente la decennalità.
Nella lettera del 9.3.2023 chiede la restituzione delle somme per: “comunicazione dal Comune della CP_1 mancanza del requisito di residenza (art. 2 co. 1, a), 2) L. 26/2019)”(doc. n. 5 ric.).
Deve perciò solo ritenersi che la ricorrente sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 2 del d.l.
n. 4/2019 (abrogato dalla L. n. 197/2022) in quanto incontroversi ai sensi dell'art. 115 primo comma c.p.c., ovvero: - la cittadinanza (rumena) di Stato UE (doc. n. 1 ric.); - un ISEE inferiore alla soglia prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b) n. 1 (doc. n. 10 ric.); - l'assenza di immobili di proprietà o comunque di valore sotto soglia ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) n. 2) del d.l. n. 4/2019 (come è desumibile dalla stipula di un contratto di locazione, doc. n. 4 ric.); - lo stato di disoccupazione non volontario;
- la composizione del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 5 del d.l. n. 4/2019 (doc. n. 3 ric., “stato di famiglia”: oltre alla ricorrente il nucleo familiare è composto da , nata il [...] e da Persona_1
, nato il [...]). Persona_2
È peraltro indubitabile che la ricorrente sia residente in modo continuativo sul territorio italiano da almeno
5 anni: non prende specifica posizione sul punto, contestando il differente periodo decennale. Vi CP_1 sono in ogni caso gli elementi offerti da: la residenza del nucleo familiare in Italia, l'attribuzione del codice fiscale in territorio italiano nel 2011 (doc. n. 1 ric.), il certificato di residenza storico che attesta che la ricorrente risiede in territorio italiano dal 29.1.2013, lo stesso contratto di locazione per un alloggio di edilizia residenziale pubblica, stipulato in data 1.10.2018 (doc. n. 4 ric.) a documentare che il periodo di cinque anni di residenza è stato ottenuto.
Ciò chiarito, è opportuno richiamare quanto, di recente, affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 31 del 20.03.2025, che ha dichiarato: “[…] l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia “per almeno 10 anni”, anziché prevedere “per almeno 5 anni” (cfr. sentenza della Corte
Costituzionale n. 31/2025), premettendo – richiamando precedenti sentenze-: “la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica” e: “il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2
e 3, del D.L. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli
2 impegni (art. 7, comma 5, del D.L. n. 4 del 2019)”, oltre che: “tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”, “il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati - come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente - a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1 gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea”, concludendo: “alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione,
“erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa
Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la “relativa stabilità della presenza sul territorio”; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-
223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che “testimonia il “radicamento del richiedente nel paese in questione””.
Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale” (v. Corte cost., Sent., 20/03/2025, n. 31).
Non resta che accogliere il ricorso. La ricorrente, pertanto, ha correttamente richiesto l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito, la restituzione di quanto a tale illegittimo titolo ha corrisposto all'ente previdenziale nonché il diritto al pagamento delle mensilità residue di settembre, ottobre, novembre, dicembre del 2022, gennaio, febbraio e marzo del 2023.
3 Accertata la discriminazione indiretta nei confronti della ricorrente, deve essere condannato a CP_1 rimuoverne gli effetti, corrispondendo alla ricorrente l'importo pari alle sette mensilità residue per complessivi € 3.724,00 (= a € 532,00 x 7 mesi;
l'importo mensile è ricavabile dal totale oggetto di restituzione diviso i mesi di erogazione: 5.852,00 / 11 = 532,00), senza che possa pretendere la restituzione di quanto versato.
Tale importo è stato correttamente calcolato sulla base di criteri in questa sede condivisi e non contestati dalla parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta da e consistente nell'aver CP_1 disposto la revoca della prestazione Reddito di Cittadinanza con comunicazione del 9.3.2023 e per l'effetto,
o accerta e dichiara la legittima percezione del beneficio e che nulla è dovuto dalla ricorrente a in restituzione, CP_1
o condanna a sospendere ogni procedura di riscossione eventualmente attivata, CP_1
o condanna a pagare alla ricorrente l'importo di € 3.724,00 pari alle sette mensilità CP_1 residue dovute;
- condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 886,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA
4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/11/2025, alle ore 10:13, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. GIORGIA DAMONTI in sostituzione dell'Avv. Parte_1 GUARISO ALBERTO;
Per è presente l'avv. GRASSO Controparte_1 SIMON in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Cita sentenze della Corte d'Appello di Brescia e Milano sul punto, che riprendono motivazioni della Corte Costituzionale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA (art. 281 sexies c.p.c.; art. 281 terdecies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 683/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 GUARISO ALBERTO e dall'Avv. NERI LIVIO ( ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all' Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281undecies del Capo III-quater del C.p.c., 28 del d.lgs. n. 150/2011, 4 del d.lgs. n.
216/2003, depositato in data 23/07/2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
per l'accertamento della condotta di discriminazione indiretta tenuta nei suoi
[...] confronti e conseguentemente per l'accertamento del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito nella L. n. 26 del 28 marzo 2019 possedendo il requisito di residenza continuativa in territorio italiano all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale n.
31 del 2025 e per l'effetto la condanna dell' alla rimozione della discriminazione e al pagamento CP_1 dell'importo di residui € 3.724,00 pari a n. 7 mensilità, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Si è ritualmente costituita in giudizio , Controparte_1 ripercorrendo la normativa in materia, contestando il requisito della residenza decennale, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
Al termine della discussione, il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento. nelle rispettive difese prende posizione unicamente sul requisito della residenza in modo CP_1
1 continuativo, riconoscendo che è divenuta di durata quinquennale a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 31/2025 e contestando che alla data della presentazione della domanda non fosse esistente la decennalità.
Nella lettera del 9.3.2023 chiede la restituzione delle somme per: “comunicazione dal Comune della CP_1 mancanza del requisito di residenza (art. 2 co. 1, a), 2) L. 26/2019)”(doc. n. 5 ric.).
Deve perciò solo ritenersi che la ricorrente sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 2 del d.l.
n. 4/2019 (abrogato dalla L. n. 197/2022) in quanto incontroversi ai sensi dell'art. 115 primo comma c.p.c., ovvero: - la cittadinanza (rumena) di Stato UE (doc. n. 1 ric.); - un ISEE inferiore alla soglia prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b) n. 1 (doc. n. 10 ric.); - l'assenza di immobili di proprietà o comunque di valore sotto soglia ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) n. 2) del d.l. n. 4/2019 (come è desumibile dalla stipula di un contratto di locazione, doc. n. 4 ric.); - lo stato di disoccupazione non volontario;
- la composizione del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 5 del d.l. n. 4/2019 (doc. n. 3 ric., “stato di famiglia”: oltre alla ricorrente il nucleo familiare è composto da , nata il [...] e da Persona_1
, nato il [...]). Persona_2
È peraltro indubitabile che la ricorrente sia residente in modo continuativo sul territorio italiano da almeno
5 anni: non prende specifica posizione sul punto, contestando il differente periodo decennale. Vi CP_1 sono in ogni caso gli elementi offerti da: la residenza del nucleo familiare in Italia, l'attribuzione del codice fiscale in territorio italiano nel 2011 (doc. n. 1 ric.), il certificato di residenza storico che attesta che la ricorrente risiede in territorio italiano dal 29.1.2013, lo stesso contratto di locazione per un alloggio di edilizia residenziale pubblica, stipulato in data 1.10.2018 (doc. n. 4 ric.) a documentare che il periodo di cinque anni di residenza è stato ottenuto.
Ciò chiarito, è opportuno richiamare quanto, di recente, affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 31 del 20.03.2025, che ha dichiarato: “[…] l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia “per almeno 10 anni”, anziché prevedere “per almeno 5 anni” (cfr. sentenza della Corte
Costituzionale n. 31/2025), premettendo – richiamando precedenti sentenze-: “la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica” e: “il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2
e 3, del D.L. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli
2 impegni (art. 7, comma 5, del D.L. n. 4 del 2019)”, oltre che: “tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”, “il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati - come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente - a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1 gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea”, concludendo: “alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione,
“erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa
Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la “relativa stabilità della presenza sul territorio”; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-
223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che “testimonia il “radicamento del richiedente nel paese in questione””.
Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale” (v. Corte cost., Sent., 20/03/2025, n. 31).
Non resta che accogliere il ricorso. La ricorrente, pertanto, ha correttamente richiesto l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito, la restituzione di quanto a tale illegittimo titolo ha corrisposto all'ente previdenziale nonché il diritto al pagamento delle mensilità residue di settembre, ottobre, novembre, dicembre del 2022, gennaio, febbraio e marzo del 2023.
3 Accertata la discriminazione indiretta nei confronti della ricorrente, deve essere condannato a CP_1 rimuoverne gli effetti, corrispondendo alla ricorrente l'importo pari alle sette mensilità residue per complessivi € 3.724,00 (= a € 532,00 x 7 mesi;
l'importo mensile è ricavabile dal totale oggetto di restituzione diviso i mesi di erogazione: 5.852,00 / 11 = 532,00), senza che possa pretendere la restituzione di quanto versato.
Tale importo è stato correttamente calcolato sulla base di criteri in questa sede condivisi e non contestati dalla parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta da e consistente nell'aver CP_1 disposto la revoca della prestazione Reddito di Cittadinanza con comunicazione del 9.3.2023 e per l'effetto,
o accerta e dichiara la legittima percezione del beneficio e che nulla è dovuto dalla ricorrente a in restituzione, CP_1
o condanna a sospendere ogni procedura di riscossione eventualmente attivata, CP_1
o condanna a pagare alla ricorrente l'importo di € 3.724,00 pari alle sette mensilità CP_1 residue dovute;
- condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 886,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA
4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
5