TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 592/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Latassa Parte_1
Scarmato (PEC: , che la Email_1 rappresentano e difendono, giusta procura in a RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 ede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 gener RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento della pensione di invalidità civile;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 15.2.24) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario ad ottenere la prestazione richiesta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida civile con diritto alla Parte_1 pensione di invalidità civile;
- conseguentemente, condannare l in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore del sa dall'indennità economiche previste dalla legislazione
1 vigente in materia di invalidi civili (pensione di invalidità civile) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l come pro tempore legalmente rappresentato, alla rifusione CP_1 delle spese e competenze del ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
- condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
CTU eventual posta.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
2 8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «Da una valutazione clinico- anamnestica attenta, dallo studio delle certificazioni mediche, dal controllo clinico-semeiologico effettuato, secondo scienza e coscienza la signora di 62 anni, può essere Parte_1 considerata invalida al 90 %. Sono state prese in co lcolo della percentuale di invalidità le seguenti patologie: - Patologia osteoartrosica in paziente con osteopenia/osteoporosi: nella Tabella Ministeriale si può fare riferimento alla voce con codice 7010, “l'anchilosi del rachide lombare” con percentuale che va dal 31 al 40%. - Sindrome fibromialgica, con dolori muscolari diffusi, astenia, affaticamento generale: non esiste per la fibromialgia al momento una voce tabellare specifica, ma per i segni e per i sintomi deve essere inquadrata nel capitolo delle Malattie Reumatiche, verosimilmente alla Polimiosite/Dermatomiosite (un gruppo di malattie muscolari caratterizzate da un processo algico-infiammatorio a carico della muscolatura scheletrica), e quindi per analogia da considerarla con il codice 9306 della Tabella Ministeriale, con percentuale del 35%. - Depressione endogena cronica grave, con cefalea cronica: da considerare il codice 2210 della Tabella Ministeriale, con percentuale che va dal 71 al 80%. Dal calcolo delle suddette percentuali secondo la formula riduzionistica di AZ risulta una percentuale di invalidità non superiore al 90% da considerarsi dalla data della visita peritale -26.05.2023- (come da certificato del CSM di Tropea richiesto CTU al momento della visita peritale, per quantificare il grado e l'intensità della sintomatologia depressiva, prettamente a carattere endogeno). Considerata l'età della perizianda e la storia naturale delle patologie, in terapia medica e riabilitativa, da considerarsi RIVEDIBILE fra tre anni dalla data della visita peritale, per rivalutare nel tempo la stazionarietà, l'aggravamento o il miglioramento delle suddette patologie.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
3
Vibo Valentia, 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Latassa Parte_1
Scarmato (PEC: , che la Email_1 rappresentano e difendono, giusta procura in a RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 ede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 gener RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento della pensione di invalidità civile;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 15.2.24) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario ad ottenere la prestazione richiesta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida civile con diritto alla Parte_1 pensione di invalidità civile;
- conseguentemente, condannare l in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore del sa dall'indennità economiche previste dalla legislazione
1 vigente in materia di invalidi civili (pensione di invalidità civile) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l come pro tempore legalmente rappresentato, alla rifusione CP_1 delle spese e competenze del ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
- condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
CTU eventual posta.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
2 8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «Da una valutazione clinico- anamnestica attenta, dallo studio delle certificazioni mediche, dal controllo clinico-semeiologico effettuato, secondo scienza e coscienza la signora di 62 anni, può essere Parte_1 considerata invalida al 90 %. Sono state prese in co lcolo della percentuale di invalidità le seguenti patologie: - Patologia osteoartrosica in paziente con osteopenia/osteoporosi: nella Tabella Ministeriale si può fare riferimento alla voce con codice 7010, “l'anchilosi del rachide lombare” con percentuale che va dal 31 al 40%. - Sindrome fibromialgica, con dolori muscolari diffusi, astenia, affaticamento generale: non esiste per la fibromialgia al momento una voce tabellare specifica, ma per i segni e per i sintomi deve essere inquadrata nel capitolo delle Malattie Reumatiche, verosimilmente alla Polimiosite/Dermatomiosite (un gruppo di malattie muscolari caratterizzate da un processo algico-infiammatorio a carico della muscolatura scheletrica), e quindi per analogia da considerarla con il codice 9306 della Tabella Ministeriale, con percentuale del 35%. - Depressione endogena cronica grave, con cefalea cronica: da considerare il codice 2210 della Tabella Ministeriale, con percentuale che va dal 71 al 80%. Dal calcolo delle suddette percentuali secondo la formula riduzionistica di AZ risulta una percentuale di invalidità non superiore al 90% da considerarsi dalla data della visita peritale -26.05.2023- (come da certificato del CSM di Tropea richiesto CTU al momento della visita peritale, per quantificare il grado e l'intensità della sintomatologia depressiva, prettamente a carattere endogeno). Considerata l'età della perizianda e la storia naturale delle patologie, in terapia medica e riabilitativa, da considerarsi RIVEDIBILE fra tre anni dalla data della visita peritale, per rivalutare nel tempo la stazionarietà, l'aggravamento o il miglioramento delle suddette patologie.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
3
Vibo Valentia, 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4