Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.81/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.81/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Annalisa Parte_1
Coviello per procura in calce all'atto di appello;
- appellante –
E
Controparte_1 in persona del proprio amministratore
[...]
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marotta, per procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellato –
NONCHE'
1
Crisci, per procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellato-
E in persona del proprio legale rapp.te p.t. CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Gargano, per procura in calce alla comparsa di risposta;
- terza chiamata in causa e appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Tribunale di
Salerno emessa in data 18.06.2022 nel procedimento RG
n.5887/2014
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parti appellate precisavano le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di intervento
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
(di seguito per Parte_2 brevità ) conveniva in giudizio dinanzi il CP_1
Tribunale di Salerno, imprenditore edile, Parte_1 in qualità di impresa appaltatrice (di seguito per brevità impresa ), deducendo che: Pt_1
- aveva stipulato, in data 12.05.2011 un contratto di appalto con l'impresa , per alcuni lavori di Pt_1 ristrutturazione del fabbricato condominiale, in conformità al progetto presentato dal D.L. per CP_2 un importo- pattuito tra le parti-, pari ad euro
61.000,00.
2 Tali lavori venivano contestati sia dai condomini che dal
D.L., in quanto non eseguiti a regola d'arte, cui seguiva la nota del 16.04.2012,con la quale l'impresa Pt_1 ammetteva la non corretta esecuzione delle opere e si impegnava al ripristino delle stesse.
I condomini, con successiva nota del 20.07.2012, segnalavano ulteriormente al D.L. e all'impresa appaltatrice la perdurante presenza di vizi, non eliminati dagli interventi di correzione.
Con nota del 14.01.2013, in qualità di D.L., CP_2 comunicava che, a seguito di sopralluogo eseguito in data
02.01.13 presso il cantiere del , aveva rilevato CP_1 la presenza di alcune zone interessate da infiltrazioni di acque piovane e proponeva al la posa in opera CP_1 di uno strato di resina protettiva al fine di chiarire la causa e l'estensione delle infiltrazioni stesse. Il
Condominio, con nota fax del 28.02.2013, accettava quanto proposto dal D.L. e costituiva in mora l'impresa per ulteriori danni e imperfezioni presentatesi;
- nonostante i vari solleciti, l'impresa rimaneva inattiva, obbligando il Condominio a nominare un proprio ctp, geom. il quale rilevava varie anomalie CP_4 nella esecuzione dei lavori appaltati(infiltrazioni di acque piovane, lesioni degli intonaci, risalita di umidità al piano terra) e quantificava il costo necessario per il ripristino in complessivi euro 19.646,70.
Concludeva come da atto introduttivo.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande avverse perché infondate e di essere autorizzato a chiamare in causa il direttore dei lavori, geom. CP_2
.
[...]
Esponeva che:
3 - aveva eseguito presso il fabbricato condominiale, come concordato con contratto di appalto del 12/5/2011, opere di manutenzione straordinaria delle facciate della palazzina, revisione della copertura del tetto e rifiniture del corpo scala. Precisava che i lavori erano iniziati in data 18.05.2011 e si erano conclusi, come da certificato di collaudo del geom. il 25.06.2012. CP_2
Aggiungeva che i condomini, con nota del 20.07.2012, segnalavano al DL e all'impresa l'imperfetta Pt_1 esecuzione di alcune opere e la presenza di vizi, in particolare: macchie d'umidità lungo il soffitto delle scale, macchie frontalini balconi, lesione pittura vano scale in vari punti e sistemazione scatola esterna di allarme di proprietà Parte_3
Deduceva che tali imperfezioni non potevano essere addebitate all'impresa appaltatrice, ma solamente al progettista e D.L., il quale non ottemperava all'impegno preso in data 14.01.2013 e non metteva la parte convenuta in condizione di intervenire con i necessari ripristini, risultando perciò lo stesso responsabile per il proprio comportamento negligente e per carenze progettuali.
Altresì, tali opere venivano accettate senza riserva dal
, che provvedeva anche all'integrale pagamento CP_1 delle stesse.
Concludeva come da comparsa di risposta.
A seguito della chiamata in causa, si costituiva il geom.
(di seguito per brevità sostenendo che: CP_2 CP_5
- la presentazione della D.I.A del 21.03.2014 afferiva ad un progetto di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione, e che durante l'esecuzione dei lavori aveva contestato più volte all'impresa appaltatrice la non corretta esecuzione dei lavori e specificamente quelli
4 relativi alle facciate;
aggiungeva di aver redatto solamente il certificato di collaudo finale ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e non anche la certificazione di regolare esecuzione delle opere.
Concludeva come da comparsa di costituzione, chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione.
A seguito di autorizzazione del Tribunale, si costituiva la deducendo che: CP_3
- i lavori di manutenzione del fabbricato venivano iniziati in data 18.05.2011 e consegnati il 25.06.2012, mentre l'operatività della polizza decorreva dal
14.02.2012.
Evidenziava perciò che la garanzia non era operante, in quanto i lavori erano iniziati antecedentemente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione n.
811653091. Nello stesso, veniva specificato che la garanzia operava “per i danni cagionati dalle opere progettate e/o dirette dall'assicurato per le quali i lavori di costruzione non erano iniziati alla data di stipulazione della polizza”;
- nessuna responsabilità poteva essere ascritta al D.L, in quanto la stessa impresa aveva riconosciuto la non corretta esecuzione dei lavori.
Concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la domanda di risarcimento del danno formulata dal e CP_1 condannava in solido l'impresa e il D.L. al pagamento della somma di euro 37.000,00; dichiarava l' CP_3 obbligata a tenere indenne il proprio assicurato delle somme da corrispondere all'attore, con una franchigia pari al 10%; condannava in solido e al Parte_1 CP_2
5 pagamento, in favore del delle spese di lite e CP_1 condannava altresì la al pagamento delle CP_3 spese di lite a favore del solo D.L.; poneva le spese della CTU a carico della impresa e del D.L. in Pt_1 via solidale.
Proponeva tempestivo appello affidando Parte_1
l'impugnazione a due motivi di doglianza:
1) erronea valutazione della ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure, specificamente nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare il proprio inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto mentre avrebbe dovuto riconoscere l'esclusiva responsabilità contrattuale del geom. in qualità, quest'ultimo, di direttore CP_2 dei lavori e progettista.
Il Tribunale aveva fondato la propria decisione solo sulla relazione di CTU, in cui veniva accertata la presenza di vizi riferiti a facciate, balconi e alla zona della zoccolatura del piano terra, difetti ascrivibili-secondo il primo Giudice- alla responsabilità concorrente del CP_2
e della impresa appaltatrice.
Evidenziava che la responsabilità per le problematiche accertate dal CTU era da ascriversi esclusivamente al D.L.
e progettista che risultava univocamente CP_2 inadempiente rispetto ai propri obblighi di perizia e diligenza, in quanto non si era attivato per prevedere e rendere possibili gli opportuni interventi tecnici volti a garantire la corretta realizzazione delle opere appaltate.
Precisava di aver eseguito a regola d'arte i lavori oggetto del contratto, in conformità al progetto redatto dal D.L., operando con la dovuta diligenza.
6 Infatti la CTP a firma dell'ing. la Persona_1 dichiarazione di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione, quest'ultimi emessi dal D.L., nonché il pagamento integrale del prezzo da parte del CP_1 dimostravano che l'intervento appaltato era stato eseguito correttamente, tanto che le opere venivano accettate dal committente senza riserva alcuna.
Solo successivamente, con nota del 20.07.2012 i condomini segnalavano sia al D.L. che all'impresa, l'imperfetta esecuzione di alcuni lavori e la presenza di vizi e precisamente: “macchie di umidità lungo il soffitto e delle scale;
macchie frontalini balconi;
lesione pittura vano scala in vari punti;
sistemazione scatola esterna di allarme di proprietà Parte_3
Tali imperfezioni però dovevano imputarsi alla sola responsabilità del D.L. e progettista, che non aveva ottemperato all'impegno preso con il verbale del
14.01.2013 e non aveva consentito all'impresa di Pt_1 intervenire adeguatamente per eliminare i vizi riscontrati.
L'esito dell'istruttoria aveva confermato quanto sin qui dedotto e precisamente che durante l'esecuzione dei lavori non vi erano state contestazioni da parte del
Condominio all'impresa, se non in prossimità della fine degli interventi, con comunicazione per mezzo fax in data
12.04.2012,a seguito della quale si era Parte_1 reso disponibile ad eseguire i necessarii ripristini.
Dalla prova testimoniale assunta all'udienza del
31.10.2018 e specificamente dalle dichiarazioni rese da emergeva che l'impresa aveva comunicato Testimone_1 all'amministratore p.t. di dover attendere la completa essicazione dell'intonaco posto in opera, prima di
7 procedere alla tinteggiatura delle facciate ma ciò nonostante i condomini avevano insistito per l'ultimazione dei lavori.
Dalla testimonianza di emergeva altresì Testimone_2 che il accettava senza riserve le opere CP_1 concluse e pagava il saldo del corrispettivo previsto sia all'impresa appaltatrice, che al D.L.
2) omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'istanza depositata in data 19.07.2021 nella quale veniva specificato che il CTU aveva acquisito una documentazione nuova e specificamente lo “stato finale della contabilità”, non depositato tempestivamemte in atti,con la conseguente nullità della perizia.
Il suddetto documento risultava fondamentale, giacché forniva nel dettaglio l'indicazione delle opere effettivamente realizzate.
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
1) in via preliminare accertare la nullità della sentenza di primo grado (omessa pronuncia e omessa osservanza dell'art. 112 c.p.c.-101 c.p.c.- art.24 Cost.) e derivata
(nullità della CTU) e per l'effetto disporre i provvedimenti del caso;
2) in via principale accertare la esclusiva responsabilità per i danni subiti e subendi da parte attrice-appellata da parte del D.L. e Parte_2 progettista geometra per inadempimento CP_2 dell'obbligazione professionali e contrattuali e per
l'effetto condannarlo al risarcimento dell'intero danno causato al Controparte_6
3) vinte le spese del doppio grado di giudizio e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario costituito.
8 Si costituivano il , e CP_1 CP_2 CP_3 che, nel merito, contestavano le avverse deduzioni, chiedevano il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
L' spiegava appello incidentale lamentando: CP_3
1) erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure delle condizioni contrattuali contenute nella polizza assicurativa n.811653091, specificamente nella parte in cui veniva specificato che “a parziale deroga di quanto stabilito dalle condizioni particolari all'articolo....l'assicurazione vale per i danni arrecati dalle e alle opere progettate e/o dirette dall'assicurato per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati non oltre 12 (dodici) mesi prima della data di effetto dell'assicurazione purché presentate per la prima volta all'Assicurato almeno 6(sei) mesi dopo la data di decorrenza dell'assicurazione.”
Al riguardo, premesso che la polizza veniva stipulata in data 14.02.2012 e la prima richiesta di risarcimento perveniva all'assicurato in data 20.07.2012, ossia cinque mesi e sei giorni dalla data di operatività della garanzia, la stessa non poteva obbligare la società di assicurazione, con la conseguenza che alcun obbligo di manleva poteva riconoscersi a carico della CP_3
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di costituzione e appello incidentale chiedendo:
- accogliere l'appello incidentale proposto dall'appellata per inoperatività, nella fattispecie, della CP_3 garanzia assicurativa prestata con la polizza N° 811653091
e, per l'effetto
9 liberare la Compagnia medesima da qualunque obbligo di manleva nei confronti del proprio assicurato geom. CP_2
e, di conseguenza;
[...]
- esonerare l' dal vincolo solidale con la CP_3 ditta oltre che in ordine al risarcimento del danno Pt_1 nei confronti del Condominio appellato anche da qualsiasi obbligo di pagamento delle spese di lite sia del
Condominio, sia del proprio assicurato Geom. CP_2 nonché delle spese di CTU. Con vittoria di spese legali a favore dello scrivente legale antistatario;
- rigettare l'appello così come proposto dalla ditta avverso la sentenza n° 2310/2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Salerno e, per l'effetto;
- ritenere la ditta responsabile unica dei Parte_1 danni lamentati dal Controparte_7
;
[...]
- porre a carico dell'appellante principale le spese dei due gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente legale antistatario.
Con ordinanza del 10.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la causa per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
All'esito della camera di consiglio, il Collegio decideva la controversia come da dispositivo che segue.
Motivi della decisione
Entrambi gli appelli sono infondati.
Osserva la Corte che l'appellante principale,con due motivi di doglianza, che di seguito vengono esaminati, ritiene che alcuna responsabilità può attribuirsi all'impresa esecutrice dei lavori effettuati nel
10 e che la CTU risulta affetta da nullità in CP_1 quanto il tecnico acquisiva irritualmente nuova documentazione non versata in atti e in particolare lo
“stato finale della contabilità di lavori”
Al riguardo, è necessario precisare che nell'atto introduttivo l'odierno appellante conferma che appare indubbia l'esistenza di vizi ovvero difetti accertati durante l'esecuzione dei lavori appaltati, ma deduce che essi non possono ascriversi ad un inadempimento dell'impresa . Parte_1
L'appaltatore, come specificato nell'art. 1667 c.c. “è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera”; tale disciplina non trova applicazione qualora il committente si sia ingerito talmente nell'esecuzione dell'opera da ridurre l'appaltatore a nudus minister, ovvero abbia incaricato di detta esecuzione un'impresa che egli sapeva priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie (Cfr. Cass.
11149/2003, Cass.n.15661/2023).
Il Condominio deliberava l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del proprio immobile in località
stipulando con l'impresa CP_1 Controparte_7
, un contratto di appalto in data 12/5/2011, in cui Pt_1 si stabiliva la data di inizio delle attività(18.05.2011)per interventi di manutenzione specificamente concordati, da eseguirsi come da progetto del geom. , nominato direttore dei lavori. CP_2
Con nota del 16.04.2012, rispondendo a Parte_1 contestazioni del Condominio, ammetteva l'esistenza di difetti a carico di parti esterne dell'edificio condominiale e si impegnava alla loro eliminazione, senza evidenziare ingerenze di alcun genere nell'esecuzione
11 delle opere da parte dei condomini ovvero del direttore dei lavori.
In diritto, va evidenziato a questo punto che, nel contratto di appalto, la consegna delle opere eseguite dall'appaltatore non implica una accettazione senza riserve, né comporta una rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera, dovendosi in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera, (cfr. Cass. n.5131/2007).
In tal senso, Cass. Sez.2 1576/2025: In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per
i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto).
Nel caso di specie, i lavori appaltati vennero ultimati il
25/6/2012 e già il 20/7/2012,il contestava(cfr CP_1 produzione di primo grado) all'impresa l'esistenza Pt_1 di vizi delle opere appaltate, che furono oggetto di un sopralluogo congiunto delle parti in data 02.01.2013.
In tali documenti venivano specificati i difetti riscontrati e -innanzi tutto- macchie e lesioni varie
12 della pittura, oltre che “screpolatura e rigonfiamento degli intonaci del vano portone e del succielo dei balconi con fenomeni di distacco” e per gli stessi il D.L. si obbligava a far pervenire al una nota tecnica CP_1 per la definizione degli interventi, nulla contestando l'impresa allora presente. Pt_1
Da quanto detto si ricava perciò che il non CP_1 accettò l'opera con le criticità già conoscibili all'epoca ma, riservandosi di pagare il saldo dei lavori(euro
4400,00) evidenziava già il 20/7/2012 all'appaltatore che gli interventi eseguiti avevano dato luogo a problematiche e difetti.
Sotto il profilo della prova tecnica, è pienamente utilizzabile ai fini della decisione la esaustiva relazione del CTU nominato dal Tribunale e versata in atti, dalla quale è possibile ricavare le presenze di vizi ed imperfezioni “relazionabili al precoce degrado di parte delle opere appaltate e precisamente:
- facciate: generalizzata disomogeneità delle colorazioni del film pittorico, anche con interruzioni quali screpolature e squarci, e specifico danneggiamento prospetto nordest;
- balconi: generalizzato deterioramento dei frontalini e del succielo dei balconi con esfoliazione del film pittorico, in un solo caso accompagnato da locale scartellamento;
- zona zoccolatura: sia in faccia che nell'androne
d'ingresso, esfoliazione del film pittorico accompagnato da profonda disgregazione, sia del supporto (intonaco), sia della fuga tra le pietre di rivestimento, nonché degradazione della ricorrenza di marmo, ove presente”.
13 La relazione tecnica evidenzia altresì che tali imperfezioni rivestivano carattere anomalo e straordinario e si erano manifestate tra aprile 2012 e agosto 2014.
Inoltre, secondo l'ausiliario, esse non erano dovute ad un naturale invecchiamento, ma ad una negligente esecuzione/progettazione, sicché risultavano non corrispondenti alle regole tecniche.
Il CTU chiariva che le anomalie all'altezza della zoccolatura, sia interna che esterna, non erano da attribuirsi a vizi esecutivi (trattandosi di pareti soggette ad umidità da risalita), ma ad una non corretta individuazione dell'intervento di manutenzione, in quanto tali parti dovevano essere ripristinate con soluzioni specifiche “ampiamente previste in lettura tecnica”.
In tal senso autorevole giurisprudenza è concorde a ritenere che “tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse”.
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/04/2024, n. 9572).
Nella fattispecie, quanto ai menzionati vizi da risalita di umidità, risulta condivisibile il principio secondo cui tra i compiti del D.L. rientra anche quello di impartire
14 espresse direttive tecniche circa la applicazione di materiali idonei ad evitare la risalita dal suolo dell'umidità.
Le relative scelte, implicando una valutazione di carattere tecnico-professionale da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da ristrutturare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno,dovevano essere ricomprese già nella progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria(isolamento delle pareti a contatto con il suolo) e comunque dovevano indurre il DL a fornire all'appaltatore precise indicazioni sul modus operandi, direttive che non risultano impartite all'impresa Pt_1
Quanto alla prova testimoniale assunta in primo grado, osserva il Collegio che essa non offre spunti utili ai fini della decisione, in quanto non chiarisce l'origine dei vizi per cui è causa.
Il teste fratello del DL, riferiva di Testimone_3 generiche direttive formulate in cantiere nei confronti dell'impresa ma delle stesse non vi è in atti Pt_1 alcuna traccia scritta.
I testi e fornivano indicazioni su fatti Tes_4 Tes_2 per la maggior parte frutto di quanto riferito loro da altre persone e comunque non dichiaravano nulla in ordine alle responsabilità che davano causa ai vizi delle opere appaltate.
In conclusione, si palesa la assoluta infondatezza del primo motivo di gravame.
In riferimento al secondo motivo di doglianza, con il quale viene eccepita la nullità della CTU, per avere il medesimo irritualmente acquisito documentazione non versata in atti, la Corte ritiene necessario ribadire
15 quanto precisato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ovvero che “in tema di consulenza tecnica
d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda
o delle eccezioni, o l'acquisizione di documenti in violazione del contraddittorio, è fonte di nullità relativa;
inoltre, le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti non si applicano all'attività del consulente tecnico, il quale può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti e dopo lo spirare dei termini” (Cass. civ., Sez.
Unite, 01/02/2022, n. 3086).
Pur tralasciando la questione relativa alla tempestività della eccezione in parola, va rilevato che il CTU,ing.
precisava già nella propria consulenza Persona_2 che lo “stato finale della contabilità dei lavori”, menzionato nel verbale del 12.05.2021, non aveva avuto alcuna rilevanza nella elaborazione peritale, attestando altresì che per la redazione della perizia aveva fatto esclusivo riferimento al contratto di appalto e alla DIA precedentemente presentata e in possesso di entrambe le parti.
Pertanto anche tale motivo di censura risulta infondato in quanto nessuna nullità è rilevabile nel caso di specie.
Occorre a questo punto scrutinare il motivo posto a base dell'appello incidentale.
L' ,richiamato l'art. 1 lett. c) della polizza n. CP_3
811653091 che prevede la inoperatività della garanzia per lavori iniziati prima della stipula del contratto, precisava che le condizioni particolari del contratto -
“delimitazioni dell'assicurato”- prevedevano che “a
16 parziale deroga di quanto stabilito dalle condizioni particolari dell'art….l'assicurazione vale per i danni arrecati dalle e alle opere progettate e/o dirette dall'assicurato per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell'assicurazione, purché presentate per la prima volta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la data della di decorrenza dell'assicurazione”.
Evidenziava altresì che i lavori di appalto iniziavano in data 18.05.2011, venivano consegnati il 25.06.2012 e la prima richiesta di risarcimento dei danni perveniva all'assicurato, contrariamente da quanto statuito dal
Giudice di prime cure, il 20.07.2012, ossia nel termine di
5 mesi e 6 giorni dalla operatività della polizza.
Orbene, tale assunto deve ritenersi privo di pregio, in quanto in data 20.07.2012 il comunicava CP_1 esclusivamente all'impresa e non anche al direttore Pt_1 dei lavori, i vizi riscontrati sull'immobile oggetto d'intervento; pertanto, il Tribunale correttamente precisava che la prima richiesta di risarcimento del danno pervenuta all'assicurato doveva individuarsi CP_2 nell'atto di chiamata in causa del medesimo e precisamente alla data del 31.10.2014, ben oltre i sei mesi dalla data di decorrenza della polizza assicurativa.
Per quanto detto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati con la conseguente condanna di e della soccombenti, al Parte_1 CP_3 pagamento delle spese di questo grado come da dispositivo che segue.
La reiezione delle impugnazioni impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come
17 integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale della avverso la sentenza del CP_3
Tribunale di Salerno n.2310/2022 emessa in data 18.06.2022 nel procedimento RG n.5887/2014, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli;
- condanna e la al rimborso Parte_1 CP_3 delle spese processuali del presente grado, rispettivamente, il primo, in favore del
[...]
in Controparte_8 persona dell'amministratore p.t. e, la seconda, in favore in favore di che liquida, per ciascuno dei CP_2 predetti, in € 5100,00 per onorari di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione, rispettivamente, a ciascun procuratore antistatario
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di
18 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno il 27/3/2025
Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
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