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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5118/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29520259009553668000 14226 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259009553668000 notificata in data 4/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 14.226,85 sul presupposto della cartella n. 20520000030109159000 a titolo di contributo sanitario. Eccepiva: omessa notifica della cartella presupposta;
prescrizione; difetto di motivazione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate assumendo avvenuta notifica della cartella presupposta, nonché di due avvisi di intimazione;
insussistenza della prescrizione;
correttezza della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto della cartella n. 20520000030109159000 emessa a titolo di tributi erariali e contributo sanitario.
Come documentato dall'Agenzia delle Entrate, la cartella è stata notificata, quindi seguita da due intimazioni di pagamento: intimazione n. 29520109017410225000, notificata in data 24.09.2010; intimazione n.
29520219001457989000, notificato in data 29.09.2021, peraltro notificata a mezzo del servizio postale all'indirizzo della ricorrente e ivi consegnata a persona di famiglia.
Insussistente, dunque, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, nonché di prescrizione.
Va, inoltre, evidenziato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass.
6436/25; 20476/2025), così come, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, non essendo possibile fare valere successivamente all'atto non impugnato vizi che dovevano essere contestati mediante impugnazione dell'atto predetto (cfr. Cass. 20476/2025). Non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5118/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29520259009553668000 14226 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259009553668000 notificata in data 4/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 14.226,85 sul presupposto della cartella n. 20520000030109159000 a titolo di contributo sanitario. Eccepiva: omessa notifica della cartella presupposta;
prescrizione; difetto di motivazione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate assumendo avvenuta notifica della cartella presupposta, nonché di due avvisi di intimazione;
insussistenza della prescrizione;
correttezza della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto della cartella n. 20520000030109159000 emessa a titolo di tributi erariali e contributo sanitario.
Come documentato dall'Agenzia delle Entrate, la cartella è stata notificata, quindi seguita da due intimazioni di pagamento: intimazione n. 29520109017410225000, notificata in data 24.09.2010; intimazione n.
29520219001457989000, notificato in data 29.09.2021, peraltro notificata a mezzo del servizio postale all'indirizzo della ricorrente e ivi consegnata a persona di famiglia.
Insussistente, dunque, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, nonché di prescrizione.
Va, inoltre, evidenziato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass.
6436/25; 20476/2025), così come, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, non essendo possibile fare valere successivamente all'atto non impugnato vizi che dovevano essere contestati mediante impugnazione dell'atto predetto (cfr. Cass. 20476/2025). Non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.