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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 380/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 563/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data
31.10.2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Sant'Anastasia nella via Siracusa n. 7 (c.f. ) n.q. CodiceFiscale_1 di legale rappresentante dell' Controparte_1
(denominata ) p.i. Controparte_2 P.IVA_1 corrente in Motta Sant'Anastasia nella via Scarlati n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Garozzo preso il cui studio, in Giarre, Via Dante n.
21, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
1 Controparte_3 (c.f. ) in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t., corrente in Gela nella via San Valentino n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Dell' Utri, presso il cui studio in
Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello adita, contraris reiectis, in accoglimento dei motivi tutti del presente atto di appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 563/2022 emessa dal Tribunale di Gela in composizione monocratica in data 31.10.2022, pubblicata in data 03.11.22, Rep. n.
733/2022 del 3.11.2022 nel procedimento iscritto al n. 523/2016 notificata al sottoscritto difensore costituito via pec in data 7.11.22, preliminarmente dichiarare la sospensione della impugnata sentenza per i motivi sopra meglio cennati. Ritenere e dichiarare che nessuna somma la
in persona al suo legale Parte_2 rappresentante p.t. deve, per i motivi su esposti, da rendersi quì integralmente riportati e trascritti alla per qualsivoglia CP_4 motivo e/o causale previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 89/2016 emesso dal Tribunale di Gela in data 05.03.2016 e depositato in cancelleria in data
08.03.2016. Ritenere e dichiarare che nessuna somma la
[...]
deve per spese legali per i motivi sopra meglio Parte_2 esposti per il giudizio di primo grado. In subordine nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'ecc. ma Corte adita ritenesse dovuta dalla
[...]
alla la somma di €. 4.810,00 Controparte_2 CP_4 portata dalla fattura 205/R/2015 del 31.12.2013, revocare comunque il
Decreto Ingiuntivo n. 89/2016 perché illegittimamente emesso per quanto sopra esposto al motivo 1), pronunciandosi sul merito della domanda creditoria con nuova pronuncia e compensando interamente le spese legali tra le parti per il giudizio di opposizione a D.I. Condannare parte appellata
2 alle spese, competenze ed onorari di causa del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatorio.”
Conclusioni dell'appellata
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente voglia all'adito Giudice del gravame verificare e valutare la sussistenza dei requisiti di cui agli art. 342 e segg. c.p.c. come novellati dall'intervenuto
Decreto-legge n. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012 n. 134 richiesti per la valida proposizione dell'atto di appello a pena di inammissibilità dell'impugnazione con necessità di ogni conseguente statuizione. Preliminarmente, ancora, rigettare l'distanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti di rito e le condizioni di legge con necessità di ogni relativa statuizione. In subordine senza recesso, nel merito dei motivi di gravame, così come proposti dal signor nella spiegata Controparte_2 qualità avverso la sentenza del giudice di primo grado, per la non tenuta ipotesi di ammissibilità e/o procedibilità e/o ritualità degli stessi, rigettarli perché infondati in fatto e in diritto oltre che carenti di prova, per le motivazioni tutte avanti indicate che si richiamano espressamente in seno alle presenti conclusioni, con necessità di ogni conseguente statuizione ivi compresa la conferma integrale della impugnata decisione.
Conseguentemente si chiede, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado (precisamente prova testimoniale con il teste di riferimento indicato dal signor e prova testimoniale con il Parte_3 teste di riferimento, sig. testi conosciuti solo all'esito Testimone_1 dell'espletamento della prova testimoniale ammessa, nonché c.t.u. contabile) accogliersi le conclusioni tutte formulate con la comparsa di costituzione e risposta del 21.02.2016 e con le note di trattazione scritta del 17.11.2021. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
3 Con atto di citazione ritualmente notificato nella Controparte_2 qualità di titolare dell' (poi denominata Controparte_1
) proponeva opposizione avverso il Controparte_2
Decreto Ingiuntivo n. 89/2016 emesso dal Tribunale di Gela su istanza nella per la somma di €. 4.810,00 oltre interessi maturati Controparte_4
e spese deducendo, in via preliminare, la mancanza alla prova scritta a fondamento della opposta ingiunzione in quanto emessa esclusivamente sulla base della fattura n. 205/R/2015 del 31.12.2013 nei confronti dell'
Azienda agricola opponente per l'acquisto di Kg.
2.500 di “veccia ad uso zootecnico”.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e l'inesistenza del credito asseritamente vantato in mancanza di adeguata documentazione in ordine alla effettiva consegna della merce oggetto di fornitura.
Con comparsa del 28.02.2016 si costituiva il giudizio la opposta
[...] che, in via preliminare rilevava la legittimità del Decreto CP_4 opposto in quanto emesso sulla base di una fattura non contestata in via stragiudiziale e, nel merito deduceva l'avvenuta consegna della merce così come indicata in fattura allegando, a supporto, documentazione contabile.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova per testi ed interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle due società
e, all' udienza del 9 Marzo 2022, all'esito della discussione, veniva apposta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato l'opposizione proposta dichiarando esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 89/2016 e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale - dopo aver ricordato i criteri delineati dal sistema processual civilistico nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo - ha
4 preliminarmente rigettato la dedotta eccezione di illegittimità dell'atto monitorio fondata su questioni di natura formale (ovvero sulla inadeguatezza della produzione della mera fattura ai fini della emissione del D.I.) ricordando come, nel giudizi conseguenti all'opposizione il
Giudice non è chiamato a valutare solo la fondatezza della domanda formulata in monitorio ma deve estendere la verifica alle intere questioni sollevate dall'opponente alla luce delle prove offerte e complessivamente valutate.
Quanto al merito della vicenda il Tribunale ha evidenziato come, dalla compiuta istruttoria - con particolare riferimento alla produzione documentale allegata dalle parti, alla prova per testi ed alle dichiarazioni rese in seno all'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle due
Ditte - era emerso che la società aveva effettivamente Controparte_4 fornito alla opponente la merce così come indicata nella fattura n. 205/R.
Più in particolare il Tribunale, richiamate le dichiarazioni dei testi escussi su indicazioni della opposta ovvero e , ha Tes_2 Testimone_3 ritenuto dimostrata l'avvenuta consegna della merce valutando come non decisiva la divergenza (sul piano temporale) delle due testimonianze indicate evidenziando in proposito, parte opponente, non aveva fornito indicazioni diverse e tali da ritenere indimostrata la circostanza della avvenuta consegna della merce ordinata ad altra Ditta e/o in luoghi diversi da quelli concordati.
A sostegno della decisione il Tribunale ha, inoltre, richiamato quanto dichiarato dallo stesso in sede di interrogatorio formale Controparte_2 ove aveva ammesso di avere effettivamente ordinato “la veccia” per uso zootecnico alla per poi cambiare idea avendola Controparte_4 acquistata altrove.
Valutando, perciò, l'insieme delle risultanze istruttorie ivi compresa la documentazione contabile allegata dalla opposta (registro fatture, libro
5 giornale, prospetto IVA relativo all'anno 2013) il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'opposizione, rigettandola.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame nella Controparte_2 spiegata qualità per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Il primo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza per avere, il Tribunale, omesso di revocare il Decreto Ingiuntivo opposto attesa la sua nullità e/o illegittimità.
A sostegno del motivo si evidenzia come il Decreto n. 89/2016 era stato illegittimamente emesso dal Tribunale di Gela in quanto, al fine del suo ottenimento, la si era limitata a depositare Controparte_4 esclusivamente la copia di una fattura priva di valore fiscale e probatorio senza allegare altri documenti dai quali si sarebbe dovuto evincere l'effettiva regolarità fiscale della operazione oggetto di causa.
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Con un secondo motivo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza per avere, il primo Giudice, ritenuto dimostrata l'esistenza del credito e la consegna della merce.
Si argomenta che la lunga fase istruttoria del giudizio di opposizione aveva dato modo di dimostrare le ragioni della opponente in merito alla inesistenza del credito in quanto la nulla aveva allegato Controparte_4
e/o prodotto al fine di dimostrare la avvenuta consegna della “veccia” indicata in fattura.
6 Si evidenzia come sarebbe stato necessario allegare una “bolla di consegna” documento che solitamente il vettore fa sottoscrivere al destinatario per poi riconsegnarla al mittente proprio a dimostrazione che la consegna era stata effettuata nei modi previsti contrattualmente.
Nel caso in specie nessuna bolla di consegna o documento equivalente era stato mai prodotto in giudizio.
Quanto alle prove orali l'appellante deduce come, erroneamente, il
Tribunale, dal loro esame, ha dedotto l'avvenuta consegna della merce senza rilevare che i testi di parte opposta erano incorsi in una serie di discrasie difficilmente giustificabili che riguardavano non soltanto il luogo di consegna ma anche i soggetti che tale merce avevano materialmente ricevuto.
Non si comprende, continua l'appellante, per quale regione il primo
Giudice ha ritenuto non decisive tali discrasie non valutando le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte opponente - ovvero Tes_4
– frettoloso mante ritenuto non attendibile, quando, invece, lo
[...] stesso aveva confermato circostanze vere e cioè che egli lavorava come bracciante nell'azienda agricola del fratello a Motta Sant'Anastasia dove mai era stata consegnata la merce in questione.
Si ricorda che, ove il Giudice, nell'ipotesi di contrasto tra dichiarazioni dei testi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, valutazione non operata dal Tribunale che ha pedissequamente dato credito alle sole dichiarazioni dei testi di parte opposta.
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Con il terzo e ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento alle spese di lite, poste interamente a carico della di quando, Parte_4 Controparte_2
7 invece, nell'accogliere l'opposizione, avrebbe dovuto porle a carico dell'opposta.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta.
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere
8 positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
Deve, inoltre, ricordarsi come questa Corte, con Ordinanza del 30 giugno
2023, ha rigettato la istanza di inibitoria formulata dall'appellante perché carente dei presupposti di legge.
Con la medesima Ordinanza la Corte ha, poi, rigettato le richieste istruttorie formulata dall'appellata (prova per testi e c.t.u. contabile) in quanto superflue ai fini della decisione.
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L'appello è parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
Il primo motivo di censura - con il quale si deduce la nullità e/o illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto per essere stato emesso solo sulla base di una copia di fattura non avente valore probatorio merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo consente al creditore di ottenere una tutela in tempi più rapidi rispetto a quelli di un processo ordinario, in quanto il giudice effettua una valutazione sommaria, senza contraddittorio con il debitore, circa l'esistenza del credito.
Tuttavia, proprio per questo un decreto ingiuntivo può essere emesso solo in determinati casi, previsti dalla legge, in cui il diritto del creditore appare particolarmente evidente.
In particolare, occorre che la somma per cui viene richiesto il decreto sia liquida ed esigibile, e che il creditore dia prova scritta del credito.
Più in particolare anche la fattura, se priva della relativa bolla di consegna, può costituire prova del credito (avente ad oggetto il pagamento del prezzo di beni oggetto di compravendita), limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo.
9 Tuttavia, se è pur vero che la fattura non fa prova nel giudizio di opposizione, ciò non significa che la sua regolarità o irregolarità formale sia irrilevante ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, dal momento che l'art. 634 co. 2 c.p.c. ammette come prova scritta solo ciò che è estratto in forma autentica. (vedasi Cassazione civile sez. II, 24/01/2000,
n.740 e Cassazione civile sez. III, 26/10/1992, n.11613).
Nel caso in esame l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 89/2016 sulla scorta della allegazione della copia di una fattura priva di valore fiscale e probatorio (senza allegare altri documenti dai quali si sarebbe dovuto evincere l'effettiva regolarità fiscale della operazione oggetto di causa) rende illegittimo il provvedimento monitorio.
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Non può accogliersi il secondo motivo di censura.
Osserva la Corte che, nel corso della istruttoria sono stati sentiti i testi indicati da parte opposta, (escusso all'udienza del 19 Parte_3 settembre 2018) e (escusso il 6 marzo 2019). Testimone_3
Entrambi, chiamati a deporre sul punto, hanno affermato di essere a coscienza dell'avvenuta consegna della “veccia” (frumento per animali) al
CP_2
Più in particolare il – trasportatore per conto della VB Graims s.r.l. Pt_3 ebbe a dichiarare: “Consegnai, per conto della VB Graims della veccia per
2500 chilogrammi alla ditta del signor Era nel 2013 mi ha Parte_1 chiesto di fare il trasporto. Era a Giumarra (ST di UD) non Tes_1 ricordo a chi l'ho consegnata. Ero con mio figlio che mi ha fatto compagnia.
Ho portato la bolla a ho suonato è venuta una persona a Tes_1 scaricare e me ne sono andato.”
Sulle medesime circostanze il ha riferito: “Ho fatto una Testimone_3 cortesia a e scaricando la merce con il muletto in CP_5 CP_2
10 campagna a ST di UD a Franchetto. Era merce impacchettata o era frumento o era veccia. Ho scaricato e sono andato via subito. Ci siamo dati appuntamento io col muletto il camionista di VB Graims, con CP_5
a Franchetto davanti ad una masseria dove ci sono i terreni e ho CP_2 fatto il favore di scaricare la merce. L'ho messa sul muletto e l'ho messa poi per terra e sono andato via. Non ricorda il periodo mi pare nel 2015 non so di chi fossero i terreni. è un agricoltore. Lui e mi hanno CP_5 CP_2 chiesto il favore di scaricare”.
Tali dichiarazioni, per come rilevato dall'appellante nei motivi di gravame, divergono con quanto riferito alla medesima udienza del 19 settembre
2018 da , teste indicato da parte opponente, il quale ha Testimone_4 invece negato la circostanza dell'avvenuta consegna della merce.
Più in particolare il ha riferito: “Normalmente le Terre CP_2 CP_2 ricevono la merce a Motta. non ha alcuno stabilimento a CP_2
Giummarra. Io lavoro da mio fratello tutti i giorni dal lunedì al sabato nella sede di Motta abbiamo delle terre a Franchetto (ST di UD) ma sono abbandonate. Non c'è un cancello. Non so se qualcuno ha ordinato la veccia di sicuro non mio fratello.”
Parte appellante ha particolarmente insistito nell'evidenziare le discrasie risultanti dalle dichiarazioni dei due testi di controparte ( e Pt_3 [...]
), discrasie individuabili sia nell'anno in cui sarebbe avvenuta la Tes_3 consegna - indicato dal primo come il 2013 e dal secondo come il 2015 - nonché nella diversa indicazione della NT (Giummarra o Franchetto sempre, comunque, a ST di UD) nonché sul numero di persone presenti al momento della consegna della “veccia”.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Giudice di prime cure, non si è limitato ad attribuire acriticamente rilevanza alle testimonianze del e del a Pt_3 Tes_3 discapito di quella resa dal , ma ha espressamente indicato Testimone_4
11 (pag. 4 e segg. della sentenza) le ragioni soggettive ed oggettive che lo hanno indotto a valutare positivamente alcune dichiarazioni rispetto ad altre.
Sul punto, il Tribunale, - a prescindere dal legame di parentela del teste con l'opponente e della naturale attenzione che ciò importa sulla CP_2 sua attendibilità anche con riferimento all'attività lavorativa da esso svolta proprio all'interno dell'azienda agricola del fratello – ha ritenuto credibile quanto affermato dagli altri testimoni evidenziando come, dette testimonianze erano state corroborate (sotto l'aspetto oggettivo), nella documentazione allegata dalla società nel corso del Controparte_4 giudizio ovvero l'estratto in copia del registro delle fatture emesse in cui si indica la fattura n. 205/R come regolarmente annotata per un importo di €. 4.810,00 oltre IVA, il libro giornale e il prospetto IVA relativi all'anno
2013, tutto a riprova dell'esistenza del credito azionato.
A ciò si aggiunga che lo stesso , nel corso del suo Controparte_2 interrogatorio formale aveva ammesso di essere proprietario di terreni a
ST di UD (circostanza confermata anche dal teste ) e Testimone_4 che aveva effettivamente contattato la Ditta VB Grains “ordinando della veccia”, acquisto poi a suo dire non formalizzatosi avendo egli reperito in zona la stessa merce.
Le argomentazione del Giudice di prime cure appaiono assolutamente condivisibili anche in considerazione del fatto che, entrambi i testi di parte opposta, hanno riferito (benché indicando contrade diverse) che la consegna della merce era avvenuta a ST di UD, e che la discrasia in merito all'anno della predetta consegna, può agevolmente spiegarsi in considerazione del lasso di tempo trascorso e del fatto che, un episodio apparentemente irrilevante al momento del suo verificarsi, difficilmente resta impresso nei ricordi ove questi vengano sollecitati a distanza.
12 Risulta, pertanto, adeguatamente motivata la sentenza avendo, il
Tribunale ampiamente spiegato le ragioni, soggettive e oggettive, che per le quali si è ritenuto, nel confronto di deposizioni antitetiche, di poter attribuire maggiore credibilità ad alcuni dei testi rispetto ad altri con la conseguenza di ritenere dimostrata la effettiva consegna della merce con il rigetto della proposta opposizione anche in considerazione che, in definitiva il non ha fornito alcuna prova, né orale né documentale, CP_2 sul fatto di essersi rifornito altrove della “vecia” che ha ammesso di avere ordinato a VB Graims, che rappresenta la giustificazione generica della, a suo dire, mancata conclusione della vendita.
*****
Nemmeno il terzo motivo di censura, che in veste il regime delle spese processuali, può accogliersi.
Il rigetto dell'opposizione, infatti, ha correttamente indotto il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza, a porre le spese di lite integralmente a carico di parte opponente.
******
In ragione di quanto sopra la sentenza deve parzialmente riformasi con revoca del D.I. n. 89/2016 del Tribunale di Gela.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La revoca del Decreto Ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cassazione civile sez. II,
09/08/2022, n.24482)
P. Q. M.
13 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 563/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 31.10.2022 ed appellata da n.q. di legale rappresentante Controparte_2 dell' , poi denominata Controparte_1 Controparte_2
, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 89/2016 emesso a
[...] domanda della Società VB Graims s.r.l. dal Tribunale di Gela in data
08.03.2016;
Condanna in qualità di legale rappresentante Controparte_2 dell' , oggi denominata “ Controparte_6 Controparte_2
, corrente in Motta S. Anastasia al pagamento, in Controparte_2 favore della appellata VB Graims s.r.l. della somma di €. 4.810,00 oltre agli interessi moratori decorrenti dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della fattura;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese Controparte_4 del presente grado del giudizio che si liquidano in complessive €. 1.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Caltanissetta, 16 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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