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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
CF residente in [...]di Callalta (TV), Parte_1 C.F._1
Piazza Conciliazione 11 int. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania
ZZ (C.F. del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il suo studio C.F._2
in Treviso, Vicolo Pescatori 1, la quale ai sensi dell'art. 170 c.p.c. ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al recapito pec
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Parte appellante contro
CF ), con sede in Via Alzaia n. Controparte_1 P.IVA_1
4/A, 31057 Cendon di Silea (TV), in persona del socio accomandatario sig. , nonché CP_1
il signor (C.F. , residente in [...] a CP_1 C.F._3
AD (TV), in proprio e quale socio accomandatario della società Controparte_1
rappresentati e difesi - giusta mandato in atti - dall'avv. Boris Cagnin (C.F.
[...]
1 , del Foro di Treviso, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Treviso C.F._4
(TV), via Manzoni n. 15
Parte appellata nonché contro
(C.F. , in persona del procuratore speciale dott. , con CP_2 P.IVA_2 CP_3
sede in 38122 Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente domiciliata in
Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi (C.F.
che la rappresenta e difende in forza della procura in atti C.F._5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 541/2022 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
IN PUNTO: risarcimento danni per infortunio sul lavoro
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in totale riforma dell'appellata sentenza, previo ogni accertamento o declaratoria:
- accertarsi e dichiararsi che il signor è incorso in infortunio sul lavoro Parte_1
comportante un'invalidità permanente pari al 4%, ed un'inabilità temporanea nella misura di cui alla
consulenza di parte e trascritta in narrativa, o nella diversa misura anche superiore che risulterà
all'esito dell'espletanda istruttoria;
- condannarsi, pertanto, in persona del socio Controparte_1
accomandatario , a risarcire al ricorrente tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza CP_1
dell'infortunio per cui è causa, nell'importo che si quantifica in Euro 25.454,88, che dovrà essere
maggiorato degli ulteriori danni da risarcirsi e liquidarsi in via equitativa, come meglio descritti in
narrativa, o in quella diversa misura anche superiore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria,
oltre ai danni da svalutazione monetaria e agli interessi di legge dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice.”
Per parte appellata e CP_1 CP_1
“nel merito in via principale:
1) respingersi l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto e,
2 conseguentemente, confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso,
Sezione Lavoro, n. 541/2022 del 14 dicembre 2022;
2) con vittoria spese e competenze di causa;
nel merito, in via subordinata nel caso di accoglimento, anche parziale dell'interposto appello:
3) previa corretta determinazione del danno subito dal ricorrente;
previo accertamento e declaratoria del concorso di colpa del Sig. nella Parte_1
causazione dell'infortunio de quo e quantificato lo stesso stessi nella misura del 50% o in quelle
diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dl giudizio e – per l'effetto –
conseguentemente ridotto il grado di responsabilità dei della di Controparte_1 CP_1
e/o del signor personalmente ed il conseguente obbligo risarcitorio;
[...] CP_1
detrarsi altresì dal risarcimento dal danno civilistico così accertato e determinato tutte le somme e
provvidenze, nessuna esclusa, liquidate ed erogate al ricorrente in connessione al sinistro di cui è
causa ed a qualsiasi titolo dall o INAIL o da altri soggetti;
CP_4
operate le dette limitazione e detrazioni, limitarsi in ogni caso la responsabilità risarcitoria della
di e/o del signor personalmente ed il Controparte_1 CP_1 CP_1
risarcimento da questi dovuto alla parte di colpa e di responsabilità effettivamente attribuita;
4) in ogni caso di condanna a carico di e/o del signor Controparte_1
personalmente, dichiararsi tenuta, e per l'effetto condannarsi, in CP_1 CP_2
proprio – in persona del l.r.p.t. - a manlevare e tenere indenne i resistenti, in forza della polizza n.
07/M13014275 e successivi rinnovi, di tutto quanto questi saranno condannati a pagare in favore
dei ricorrente, in forza dell'emananda sentenza, nonché in ogni caso alla refusione delle spese di
lite sostenute da e/o del signor Controparte_1 CP_1
personalmente, ai sensi dell'art. 1971, comma 3, c.c.”.
Per parte appellata : CP_2
“in via principale: confermare la sentenza di primo grado e rigettare le domande di parte appellante
perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte appellante tenuto conto,
ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stesso nella causazione del sinistro e nei
3 soli limiti dei danni accertati che siano diretta conseguenza dell'accertanda responsabilità datoriale
con esclusione di spese non necessarie superflue o non inerenti;
- in ogni caso: limitare l'eventuale indennizzo dovuto da al datore di lavoro CP_2
assicurato alle sole somme previste dalla polizza assicurativa con applicazione quindi della
franchigia contrattuale di € 3.000,00 di cui si dovrà fare carico direttamente l'assicurato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese
generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. , Parte_1
volte a ottenere il risarcimento dei danni a seguito di asserito infortunio sul lavoro. Ha, altresì,
compensato le spese di lite tra il ricorrente e le controparti, mentre ha posto a carico della compagnia assicurativa le spese di lite del datore di lavoro resistente (assicurato).
1.1. Il sig. è stato dipendente della soc. , con mansioni di aiuto cuoco Parte_1 CP_1
e inquadramento al 3° livello del CCNL Pubblici esercizi.
Ha allegato che, in data 26.7.2018, prendendo un ingrediente nella cella frigorifera, scivolava sul pavimento del locale di lavoro e, cadendo, si lesionava due denti nell'urto con l'orologio indossato sul polso sinistro.
Ritenendo il datore di lavoro responsabile per l'infortunio occorsogli, il sig. ha Parte_1
instaurato la presente causa chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande del ricorrente.
Ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'esistenza del danno asserito, la nocività dell'ambiente lavorativo e il nesso causale tra l'una e l'altra mentre il datore di lavoro ha l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno.
Ha evidenziato che nel caso di specie non è stato dimostrato alcunché circa la dinamica del sinistro, in quanto i testimoni escussi non hanno visto la caduta e neppure risulta provato che il pavimento fosse bagnato al momento dell'infortunio, né che tale asserita situazione abbia causato la caduta e le lesioni. Ha precisato che l'asserita non veridicità delle dichiarazioni rese dalla teste
4 RG è irrilevante poiché, comunque, non vi è prova di una conoscenza diretta dei fatti da parte della stessa.
Ha rilevato che, in considerazione delle carenze probatorie sulle circostanze del sinistro, non
è possibile valutare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro e ha, pertanto, rigettato il ricorso.
Ha compensato le spese di lite tra la parte ricorrente e le controparti, in considerazione della particolare difficoltà probatoria gravante sul ricorrente.
Ha posto a carico della compagnia assicuratrice le spese di lite del datore di lavoro resistente assicurato, ex art. 1917, comma 3, c.c.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di tre Parte_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provato l'infortunio.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente applicato i principi di diritto in punto oneri allegatori e probatori. Sostiene che i fatti sono sufficientemente provati, anche mediante presunzioni, e comunque il primo giudice avrebbe potuto proseguire nell'istruttoria per completare il quadro probatorio. Osserva che controparte non ha mai contestato la dinamica del sinistro, pur negando la scivolosità del pavimento e la presenza di ingombri a terra.
L'appellante evidenzia che la teste RG è stata denunciata per falsa testimonianza e che l'istruttoria orale ha confermato la dinamica del sinistro come allegata in ricorso, in particolare la scivolosità del pavimento e l'ingombro della cella frigorifera. Precisa che il datore di lavoro stesso ha denunciato all'INAIL l'evento come infortunio sul lavoro. Reitera la richiesta di esercizio dei poteri
ex art. 421 c.p.c. per l'assunzione di informazioni all'INAIL circa la denuncia d'infortunio e per l'escussione di ulteriori testimoni che lavoravano nei medesimi locali. Ribadisce che non gli erano state fornite calzature antiscivolo e che non erano state rispettate le prescrizioni in tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Afferma che il sinistro può ritenersi provato sulla base di presunzioni.
2.2. Con il secondo motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice non ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro nella causazione
5 dell'infortunio.
L'appellante si duole che il primo giudice ha omesso ogni valutazione del nesso tra il danno e la nocività dell'ambiente lavorativo, invertendo l'onere della prova. Ribadisce che l'infortunio è
causalmente ascrivibile al datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c., delle misure generali di tutela e della normativa speciale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Evidenzia che il datore di lavoro contravveniva alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c. in quanto non eseguiva la valutazione dei rischi, non forniva idonei DPI né vigilava sul loro corretto utilizzo, non predisponeva sistemi preventivi del rischio di caduta in piano da scivolamento, non applicava pavimentazioni adeguate né eliminava gli ostacoli, non adottava efficienti sistemi di ventilazione per evitare vapori e condensazione nel luogo di lavoro.
L'appellante sostiene di aver adempiuto al proprio onere probatorio circa la nocività
dell'ambiente lavorativo e il nesso di causa con l'infortunio, risultando i fatti provati dall'istruttoria orale. Ribadisce di aver diritto al risarcimento del c.d. danno differenziale, che nel caso di specie coincide con l'interezza dei danni risarcibili in quanto non coperti dall'INAIL.
2.3. Con il terzo motivo di appello, il lavoratore lamenta che il primo giudice, pronunciandosi solo sull'an, non ha preso in considerazione la quantificazione e la tipologia dei danni subiti.
Richiama la perizia di parte depositata, che ha riconosciuto un danno biologico permanente del 4%,
e comunque insiste per l'espletamento della CTU richiesta in primo grado. L'appellante, sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021, quantifica i danni in complessivi € 25.454,88.
3. Si sono costituiti la società e il sig. , quale legale CP_1 CP_1
rappresentante della medesima, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Il datore di lavoro sostiene la correttezza della sentenza impugnata, che ha rilevato le carenze probatorie di controparte. Evidenzia che il lavoratore, nel ricorso in primo grado, ha dichiarato di essere scivolato sul pavimento bagnato in prossimità della cella frigorifera mentre, in sede di appello, sostiene di essere caduto all'interno di essa inciampando sullo zoccolo battente.
Osserva che i testimoni escussi, attendibili e indicati dal ricorrente, non hanno confermato la dinamica del sinistro come allegata ex adverso e in questa sede il lavoratore pretende di sentire ulteriori testi non citati in primo grado. Precisa che non vi sono i presupposti per applicare
6 presunzioni, in quanto manca la prova di un fatto certo dal quale desumere il fatto incerto, né per esercitare i poteri ex art. 421 c.p.c. in assenza della semiplena probatio.
Il datore di lavoro ripropone le questioni già sollevate in primo grado sulle quali il primo giudice, avendo ritenuto non dimostrato il fatto costitutivo della pretesa del ricorrente, non si è
pronunciato. In particolare, nella denegata ipotesi in cui si ravvisi una colpa datoriale, ribadisce: la concorrente responsabilità del lavoratore;
l'insussistenza delle voci di danno indicate da controparte;
la domanda di manleva svolta in relazione al contratto di assicurazione.
4. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_2
Quanto al primo motivo di appello, la compagnia assicuratrice afferma che il primo giudice ha correttamente valorizzato le risultanze istruttorie e rilevato le carenze probatorie del ricorrente;
si oppone alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria e alla pretesa introduzione di nuove prove e di nuovi testimoni.
Quanto al secondo motivo di appello, la compagnia assicuratrice ribadisce che il lavoratore non ha provato alcun inadempimento datoriale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, né la nocività dell'ambiente lavorativo, né il nesso causale tra tale inadempimento e l'asserito infortunio.
Quanto al terzo motivo di appello, la compagnia assicuratrice contesta la quantificazione del danno effettuata dal lavoratore.
Infine, la compagnia assicuratrice conferma l'operatività della copertura assicurativa azionata dal datore di lavoro ma rileva che la polizza, all'art. 10 delle Condizioni di assicurazione, prevede una franchigia di € 3.000,00.
5. All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
7. I motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati, in quanto connessi.
7.1. Il Collegio ritiene dirimente la circostanza che non sussiste la prova dell'asserito infortunio in ambito lavorativo, con particolare riferimento alla sua asserita dinamica.
7 Nessuno dei testi (v. deposizioni dei testi RG e , che hanno espressamente Tes_1
dichiarato di deporre de relato sull'accaduto: la RG de relato actoris e il per come Tes_1
riferito dalla RG) ha assistito, de visu, all'asserito infortunio, nel momento del suo accadimento e per come descritto (in particolare, nessuno ha assistito alla caduta del ). Il è Parte_1 Parte_1
stato visto (teste ) appoggiato al bancone nell'atto di portarsi la mano alla bocca (mentre era Tes_1
in piedi: come detto, nessuno lo ha visto cadere a terra). In quel frangente, il non ha detto Parte_1
nulla nemmeno al collega , che pure si era interessato delle sue condizioni. Tes_1
Non sussistono nemmeno elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere sussistente la presunzione di accadimento dell'infortunio, per come descritto, anche in relazione alla significativa circostanza che il lavoratore, nell'immediatezza, non ha detto nulla ai colleghi/superiori. E', inoltre,
significativo che nessuno dei colleghi in turno con il lo abbia visto cadere o abbia Parte_1
quantomeno sentito rumori indicativi di una caduta. Sicchè, anche in tale prospettiva, non assume rilievo decisivo, in questa sede, che (evidentemente sulla base delle dichiarazioni del ) sia Parte_1
stata effettuata una denuncia all'INAIL.
In ogni caso, anche laddove si ritenesse che il lavoratore si è infortunato durante l'orario di lavoro, l'assenza di prova delle specifiche circostanze dell'accaduto (i.e. della dinamica del sinistro)
non consente di muovere un addebito di colpa al datore di lavoro.
In altri termini, non essendo, in ogni caso, provata la “dinamica” dell'infortunio, non è possibile individuare se e quali misure di sicurezza siano state omesse da parte del datore di lavoro.
Peraltro, le allegazioni del lavoratore in merito alla nocività dell'ambiente di lavoro risultano smentite proprio dai testi (v. teste RG e riscontri anche nelle dichiarazioni del teste ) Tes_1
che hanno dichiarato che il giorno dell'asserito infortunio il pavimento della cucina era asciutto e l'ambiente di lavoro era ordinato, sicchè non vi sono elementi per presumere che il lavoratore sia scivolato o inciampato per la “nocività” dell'ambiente di lavoro.
La teste , peraltro moglie del lavoratore, ha deposto de relato actoris in merito Tes_2
all'asserito infortunio e, quanto all'ambiente di lavoro, la sua dichiarazione, del tutto generica, sulle condizioni della cella frigorifera e sulla scivolosità del pavimento della cucina non è dirimente, posto che la medesima ha lavorato nei locali per cui è causa nel 2016 (l'infortunio è del 2018).
8 A diverse conclusioni non conduce l'esame della sentenza Cass. 26021/2025, invocata all'udienza di discussione da parte appellante.
Invero, tale sentenza ribadisce che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e che il lavoratore deve allegare e provare la sussistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso di causalità tra danno e prestazione lavorativa.
In altri termini, il lavoratore non deve provare il fatto che integra l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza o la colpa del datore medesimo (in linea con Cass. 26021/2025),
gravando sul datore l'onere di provare di aver correttamente adempiuto a tale obbligo. Ma, anche in considerazione della circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova, la mancanza di prova della “dinamica” dell'infortunio (ed in particolare della prova che “il fatto sia avvenuto per effetto del
lavoro prestato” ex Cass cit.) incide proprio sulla possibilità di ritenere provato il nesso tra lamentato danno e prestazione lavorativa (in condizioni di c.d. nocività ambientale). E, come detto, la prova del nesso è a carico del lavoratore.
Nel caso concreto, per quanto precede, manca, a ben vedere e ancor prima, proprio la prova che l'asserito infortunio si sia verificato in ambiente di lavoro, oltre che la prova che i lamentati danni siano causalmente riconducibili ad un infortunio subito in ambito lavorativo.
8. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che liquida per ciascuna in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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