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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 249/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 249/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 27 Giugno 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla VIA ROMA, N. 81 VENOSA presso lo studio dell'Avv. CETRONE ROCCO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a C.F._2 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA N. SAURO 102 85100 CP_1 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. DI MASE LUCA, c.f.:
dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._3 procura agli atti
- CONVENUTA OPPOSTA E per - C.F. e P. IVA come Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata, assistita e difesa, dallo scrivente procuratore Avv.to Domenico Papaleo (C.F.
), C.F._4 CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02 Aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Atto di Citazione e contestuale istanza di sospensione ex artt. 5 e 32 del D. Lgs. 150/2011, il Sig. nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'Hotel “Venusia” – P. Iva - già Hotel “Il Guiscardo”, P.IVA_2
conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di Potenza la in uno CP_1 all' per ottenere l'annullamento, previa sospensione, Controparte_2 dell'efficacia dell'Ordinanza di Ingiunzione emessa dalla n. CP_1 2014700700949941 comunicata il 23.12.2014, nonché per l'accertamento in negativo che nulla è dovuto dall'attore. In via preliminare l'attore chiedeva di disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'Ordinanza di Ingiunzione e di inibire l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare e/o esecutivo sui beni mobili e immobili dell'attore; così accogliendo la spiegata opposizione e per l'effetto di annullare e/o dichiarare l'inefficacia della predetta Ingiunzione di pagamento, dichiarando che nulla è dovuto dall'attore in ordine alla pretesa contenuta nell'opposta Ingiunzione.
Al contempo chiedeva, previo accertamento, che l' Controparte_2 venisse condannata alla restituzione delle somme pari ad €. 18.000,00 relative ai canoni di depurazione illegittimamente pagati, nonché alla restituzione della cauzione pari ad €. 620,00 oltre interessi legali e, nella non creduta ipotesi che veda il Sig. debitore per i crediti a fondamento Parte_1 dell'Ingiunzione di pagamento impugnata, invocava la compensazione di detto credito azionato in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 1243 c.c., con esclusione dei debiti che risultino prescritti;
con vittoria di spese.
si costituiva in giudizio e, nell'impugnare e Controparte_2 contestare tutto quanto ex adverso osservato, dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda attorea, ritenendola infondata.
La causa veniva istruita mediante prove orali e produzione documentale e veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 02 Aprile 2025 previa precisazione delle conclusioni.
1. Questioni preliminari di merito: del difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione
In via preliminare, l'opposta ha eccepito che ai sensi dell'art. 156 CP_1 co. 3 d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) la riscossione della tariffa del servizio idrico integrato poteva essere demandata ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446/1997; (iv) che ai sensi dell'art. 17 co. 2 d.lgs. 46/1999 anche la riscossione della tariffa di cui all'art. 156 d.lgs. 152/2006 poteva essere affidata mediante ruolo ai concessionari;
(v) che ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999 il Ministro dell'Economia e delle Finanze poteva autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni, previa valutazione della rilevanza pubblica del credito;
(vi) che ai sensi dell'art. 36 co. 2 d.l. 248/2007 (convertito in legge n. 31/2008) la riscossione coattiva delle entrate poteva essere effettuata con la procedura
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d'ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910, sia nel caso in cui veniva esercitata in proprio dall'ente locale, sia nel caso in cui veniva affidata a soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs.446/1997; (vii) che tra questi ultimi, venivano ricompresi i soggetti iscritti nell'albo ex art. 53 co. 1, nonché le società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113 co. 5 lett. c) d.lgs. 267/2000, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che l'attività sia svolta solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente controllante.
A ben vedere, detta eccezione va più correttamente riqualificata alla stregua di un'eccezione preliminare di merito attinente al profilo della titolarità passiva dell'opposizione (all'ingiunzione fiscale); in effetti, per espressa prospettazione della convenuta stessa, è posta la questione relativa a quale debba essere il soggetto tenuto in concreto a resistere al rifiuto manifestato dall'attrice di adempiere al pagamento della somma ingiunta, vale a dire a quale debba essere il soggetto in concreto titolato (a contrario) a richiederne l'esazione, ciò che tuttavia impone un accertamento in concreto dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto.
Si intende dire, che allora non si controverte circa la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta bensì è sollevata la diversa questione di merito relativa al se detto soggetto è titolare effettivo del diritto di credito azionato e così è tenuto a risponderne nel merito.
Ciò premesso, il difetto di titolarità passiva di rispetto al merito CP_1 dell'opposizione sussiste.
In effetti, è concessionaria delegata per la sola attività di esazione CP_1 della tariffa dell'acqua, come da convenzione stipulata Controparte_2
circostanza non contestata dall'ente.
[...]
Il diritto di credito ingiunto resta quindi nella titolarità dell'ente gestore del servizio che ne ha in effetti fatturato i consumi.
Pertanto, i motivi di merito della opposizione debbono essere correttamente indirizzati nei soli confronti della convenuta Controparte_2
2.Della imputazione dei pagamenti effettuati
Alla luce del materiale istruttorio e delle deduzioni svolte dalle parti, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida, che imponendo un approccio interpretativo con la
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verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso in esame, assume valore dirimente l'eccezione di pagamento ad opera di parte opponente.
Sotto questo profilo occorre premettere che il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del suo diritto, nonché il mancato pagamento poiché il pagamento ha un'efficacia estintiva la cui prova è a carico del debitore che l'eccepisce. L'onere della prova è a carico del creditore il quale, a forte di un pagamento avente efficacia estintiva ed eseguito con riferimento ad un determinato credito, controdeduca che il pagamento debba essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. Tuttavia, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà' del debitore di indicare a quale debito si debba imputare il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso. Una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, é giuridicamente inefficace. ( cfr. Corte di cassazione, sezione VI 3 civile, ordinanza 2 dicembre 2020 n.27587).
Pertanto in tema di obbligazioni, laddove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento sia da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. ( cfr. orte appello Napoli sez. III, 22/01/2025, n.272).
Inoltre conformemente a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. relativamente alla suddivisione dell'onere probatorio, laddove il debitore dimostri l'esecuzione di un pagamento univocamente collegato alla pretesa creditoria oggetto del giudizio, grava sull'attore-creditore, che intenda sostenere l'estinzione di una diversa obbligazione, l'onere di provare, tanto l'esistenza di una pluralità di debiti esigibili in capo al debitore, quanto la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di un criterio normativo o residuale di imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c.. L'individuazione corretta dell'imputazione del pagamento costituisce un requisito fondamentale per accertare l'efficacia solutoria della prestazione.
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Nel caso in esame, parte opponente ha documentato di aver effettuato cinque bonifici bancari effettuando le relative imputazioni di pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c. ( cfr. All. 2 e ss della documentazione di parte opponente)
Parte opposta ha controdedotto che tali pagamenti sarebbero in realtà stati da lei imputati a debiti più risalenti e, in particolare, a quelli indicati nelle fatture le Fatture nn. 2005203031896 -20042030310871 – 200442030142071 – 20062030320098 - 200620300459467 e 20072030420183 di cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione e, quindi, al complessivo debito che vedeva una debitoria pari ad €. 48.367,34 come da estratto conto CLI 0304389 –Contratto 2003C00359513 titolato all'Hotel “Venusia di Sorangelo Giuseppe Via Accademia dei Rinascenti – Venosa (vedi ALLEGATO 7 della Comparsa di Costituzione e Risposta).
Tuttavia, in presenza delle imputazioni già effettuate dal debitore nei bonifici suddetti, non residuava al creditore alcuna facoltà di effettuare una diversa imputazione, ponendosi tale condotta in chiaro contrasto con il tenore dell'articolo 1193 c.c.
Inoltre, esaminando il documento 7 allegato alla comparsa di risposta, si evince che le fatture più remote indicate non corrispondono affatto ai bonifici effettuati, non essendovi coincidenza né con le date dei pagamenti né con i relativi importi.
Un tale erroneo criterio di imputazione non consente all'Ente di ribaltare efficacemente la prova dell'intervenuto pagamento eccepito dal debitore, restando irrimediabilmente incerto il quantum del credito azionato.
Anche per quanto concerne i canoni di depurazione il confronto tra la documentazione versata agli atti e le dichiarazioni testimoniali raccolte non consente di desumere con chiarezza la piena funzionalità dell'impianto nei periodi relativi ai canoni ingiunti.
La questione è disciplinata da consolidati principi giurisprudenziali, originati dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost., sent. n. 335/2008) delle norme (ratione temporis applicabili: art. 14, comma 1, della Legge n. 36 del 1994 e dell'art, 155, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006), che imponevano il pagamento del canone di depurazione anche in assenza del servizio.
La Consulta ha statuito l'irragionevolezza di tale imposizione per mancanza della controprestazione, configurando la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.
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La Corte di Cassazione, conformemente, ha costantemente affermato che l'onere di dimostrare l'esistenza e il funzionamento dell'impianto di depurazione grava sulgestore che ne pretende il pagamento (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 5, n. 13781/2019; Cass. n. 14042/2013), e ciò anche per il principio della vicinanza della prova. Tale onere probatorio sussiste anche nei giudizi restitutori (Cass. n. 11270/2020).
È stato altresì chiarito che l'indebita pretesa sussiste sia in caso di "mancanza" sia di "temporanea inattività" dell'impianto, includendo in quest'ultima accezione anche l'inefficienza o l'inidoneità al funzionamento dello stesso (Cass. n. 29488/2024; Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 11584/2020).
Dal raffronto documentazione versata agli atti e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte sono emersi elementi fortemente contraddittori tali da non consentire di ritenere provata, sia pure secondo il criterio logico- probabilistico dell'id quod plerumque accidit richiesto in sede civile, la piena funzionalità dell'impianto nel periodo indicato.
In particolare risulta dalla documentazione agli atti è stato in parte inattivo nel periodo dal 2000 al 2012. Tale stato di fatto emerge dalle stesse note della medesima convenuta (doc. 1.1., 1.8, 3.1.3.2., 3.4. 3.5 e 3.6). CP_3
Dal contratto di appalto del 16/05/2006 tra l'A.Q. L S.p.A. e l'impresa (doc. 25, 26 e 27) per il rifacimento dell'impianto, Controparte_4 con lavori protrattisi sino al 2010;
Per tali ragioni l'opposizione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore ingiunto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione opposta emessa dalla n. 2014700700949941 comunicata il CP_1 23.12.2014.
- 6 -
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in euro 2356, 00 per compensi, oltre iva, cpa e CP_1 rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 nei confronti di parte opponente, che si liquidano in euro 6.164 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 16/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 249/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 27 Giugno 2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla VIA ROMA, N. 81 VENOSA presso lo studio dell'Avv. CETRONE ROCCO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a C.F._2 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA N. SAURO 102 85100 CP_1 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. DI MASE LUCA, c.f.:
dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._3 procura agli atti
- CONVENUTA OPPOSTA E per - C.F. e P. IVA come Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata, assistita e difesa, dallo scrivente procuratore Avv.to Domenico Papaleo (C.F.
), C.F._4 CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02 Aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Atto di Citazione e contestuale istanza di sospensione ex artt. 5 e 32 del D. Lgs. 150/2011, il Sig. nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'Hotel “Venusia” – P. Iva - già Hotel “Il Guiscardo”, P.IVA_2
conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di Potenza la in uno CP_1 all' per ottenere l'annullamento, previa sospensione, Controparte_2 dell'efficacia dell'Ordinanza di Ingiunzione emessa dalla n. CP_1 2014700700949941 comunicata il 23.12.2014, nonché per l'accertamento in negativo che nulla è dovuto dall'attore. In via preliminare l'attore chiedeva di disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'Ordinanza di Ingiunzione e di inibire l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare e/o esecutivo sui beni mobili e immobili dell'attore; così accogliendo la spiegata opposizione e per l'effetto di annullare e/o dichiarare l'inefficacia della predetta Ingiunzione di pagamento, dichiarando che nulla è dovuto dall'attore in ordine alla pretesa contenuta nell'opposta Ingiunzione.
Al contempo chiedeva, previo accertamento, che l' Controparte_2 venisse condannata alla restituzione delle somme pari ad €. 18.000,00 relative ai canoni di depurazione illegittimamente pagati, nonché alla restituzione della cauzione pari ad €. 620,00 oltre interessi legali e, nella non creduta ipotesi che veda il Sig. debitore per i crediti a fondamento Parte_1 dell'Ingiunzione di pagamento impugnata, invocava la compensazione di detto credito azionato in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 1243 c.c., con esclusione dei debiti che risultino prescritti;
con vittoria di spese.
si costituiva in giudizio e, nell'impugnare e Controparte_2 contestare tutto quanto ex adverso osservato, dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda attorea, ritenendola infondata.
La causa veniva istruita mediante prove orali e produzione documentale e veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 02 Aprile 2025 previa precisazione delle conclusioni.
1. Questioni preliminari di merito: del difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione
In via preliminare, l'opposta ha eccepito che ai sensi dell'art. 156 CP_1 co. 3 d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) la riscossione della tariffa del servizio idrico integrato poteva essere demandata ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446/1997; (iv) che ai sensi dell'art. 17 co. 2 d.lgs. 46/1999 anche la riscossione della tariffa di cui all'art. 156 d.lgs. 152/2006 poteva essere affidata mediante ruolo ai concessionari;
(v) che ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999 il Ministro dell'Economia e delle Finanze poteva autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni, previa valutazione della rilevanza pubblica del credito;
(vi) che ai sensi dell'art. 36 co. 2 d.l. 248/2007 (convertito in legge n. 31/2008) la riscossione coattiva delle entrate poteva essere effettuata con la procedura
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d'ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910, sia nel caso in cui veniva esercitata in proprio dall'ente locale, sia nel caso in cui veniva affidata a soggetti di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs.446/1997; (vii) che tra questi ultimi, venivano ricompresi i soggetti iscritti nell'albo ex art. 53 co. 1, nonché le società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113 co. 5 lett. c) d.lgs. 267/2000, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che l'attività sia svolta solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente controllante.
A ben vedere, detta eccezione va più correttamente riqualificata alla stregua di un'eccezione preliminare di merito attinente al profilo della titolarità passiva dell'opposizione (all'ingiunzione fiscale); in effetti, per espressa prospettazione della convenuta stessa, è posta la questione relativa a quale debba essere il soggetto tenuto in concreto a resistere al rifiuto manifestato dall'attrice di adempiere al pagamento della somma ingiunta, vale a dire a quale debba essere il soggetto in concreto titolato (a contrario) a richiederne l'esazione, ciò che tuttavia impone un accertamento in concreto dell'effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto.
Si intende dire, che allora non si controverte circa la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta bensì è sollevata la diversa questione di merito relativa al se detto soggetto è titolare effettivo del diritto di credito azionato e così è tenuto a risponderne nel merito.
Ciò premesso, il difetto di titolarità passiva di rispetto al merito CP_1 dell'opposizione sussiste.
In effetti, è concessionaria delegata per la sola attività di esazione CP_1 della tariffa dell'acqua, come da convenzione stipulata Controparte_2
circostanza non contestata dall'ente.
[...]
Il diritto di credito ingiunto resta quindi nella titolarità dell'ente gestore del servizio che ne ha in effetti fatturato i consumi.
Pertanto, i motivi di merito della opposizione debbono essere correttamente indirizzati nei soli confronti della convenuta Controparte_2
2.Della imputazione dei pagamenti effettuati
Alla luce del materiale istruttorio e delle deduzioni svolte dalle parti, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida, che imponendo un approccio interpretativo con la
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verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso in esame, assume valore dirimente l'eccezione di pagamento ad opera di parte opponente.
Sotto questo profilo occorre premettere che il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del suo diritto, nonché il mancato pagamento poiché il pagamento ha un'efficacia estintiva la cui prova è a carico del debitore che l'eccepisce. L'onere della prova è a carico del creditore il quale, a forte di un pagamento avente efficacia estintiva ed eseguito con riferimento ad un determinato credito, controdeduca che il pagamento debba essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. Tuttavia, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà' del debitore di indicare a quale debito si debba imputare il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso. Una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, é giuridicamente inefficace. ( cfr. Corte di cassazione, sezione VI 3 civile, ordinanza 2 dicembre 2020 n.27587).
Pertanto in tema di obbligazioni, laddove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento sia da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. ( cfr. orte appello Napoli sez. III, 22/01/2025, n.272).
Inoltre conformemente a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. relativamente alla suddivisione dell'onere probatorio, laddove il debitore dimostri l'esecuzione di un pagamento univocamente collegato alla pretesa creditoria oggetto del giudizio, grava sull'attore-creditore, che intenda sostenere l'estinzione di una diversa obbligazione, l'onere di provare, tanto l'esistenza di una pluralità di debiti esigibili in capo al debitore, quanto la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di un criterio normativo o residuale di imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c.. L'individuazione corretta dell'imputazione del pagamento costituisce un requisito fondamentale per accertare l'efficacia solutoria della prestazione.
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Nel caso in esame, parte opponente ha documentato di aver effettuato cinque bonifici bancari effettuando le relative imputazioni di pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c. ( cfr. All. 2 e ss della documentazione di parte opponente)
Parte opposta ha controdedotto che tali pagamenti sarebbero in realtà stati da lei imputati a debiti più risalenti e, in particolare, a quelli indicati nelle fatture le Fatture nn. 2005203031896 -20042030310871 – 200442030142071 – 20062030320098 - 200620300459467 e 20072030420183 di cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione e, quindi, al complessivo debito che vedeva una debitoria pari ad €. 48.367,34 come da estratto conto CLI 0304389 –Contratto 2003C00359513 titolato all'Hotel “Venusia di Sorangelo Giuseppe Via Accademia dei Rinascenti – Venosa (vedi ALLEGATO 7 della Comparsa di Costituzione e Risposta).
Tuttavia, in presenza delle imputazioni già effettuate dal debitore nei bonifici suddetti, non residuava al creditore alcuna facoltà di effettuare una diversa imputazione, ponendosi tale condotta in chiaro contrasto con il tenore dell'articolo 1193 c.c.
Inoltre, esaminando il documento 7 allegato alla comparsa di risposta, si evince che le fatture più remote indicate non corrispondono affatto ai bonifici effettuati, non essendovi coincidenza né con le date dei pagamenti né con i relativi importi.
Un tale erroneo criterio di imputazione non consente all'Ente di ribaltare efficacemente la prova dell'intervenuto pagamento eccepito dal debitore, restando irrimediabilmente incerto il quantum del credito azionato.
Anche per quanto concerne i canoni di depurazione il confronto tra la documentazione versata agli atti e le dichiarazioni testimoniali raccolte non consente di desumere con chiarezza la piena funzionalità dell'impianto nei periodi relativi ai canoni ingiunti.
La questione è disciplinata da consolidati principi giurisprudenziali, originati dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost., sent. n. 335/2008) delle norme (ratione temporis applicabili: art. 14, comma 1, della Legge n. 36 del 1994 e dell'art, 155, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006), che imponevano il pagamento del canone di depurazione anche in assenza del servizio.
La Consulta ha statuito l'irragionevolezza di tale imposizione per mancanza della controprestazione, configurando la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.
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La Corte di Cassazione, conformemente, ha costantemente affermato che l'onere di dimostrare l'esistenza e il funzionamento dell'impianto di depurazione grava sulgestore che ne pretende il pagamento (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 5, n. 13781/2019; Cass. n. 14042/2013), e ciò anche per il principio della vicinanza della prova. Tale onere probatorio sussiste anche nei giudizi restitutori (Cass. n. 11270/2020).
È stato altresì chiarito che l'indebita pretesa sussiste sia in caso di "mancanza" sia di "temporanea inattività" dell'impianto, includendo in quest'ultima accezione anche l'inefficienza o l'inidoneità al funzionamento dello stesso (Cass. n. 29488/2024; Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 11584/2020).
Dal raffronto documentazione versata agli atti e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte sono emersi elementi fortemente contraddittori tali da non consentire di ritenere provata, sia pure secondo il criterio logico- probabilistico dell'id quod plerumque accidit richiesto in sede civile, la piena funzionalità dell'impianto nel periodo indicato.
In particolare risulta dalla documentazione agli atti è stato in parte inattivo nel periodo dal 2000 al 2012. Tale stato di fatto emerge dalle stesse note della medesima convenuta (doc. 1.1., 1.8, 3.1.3.2., 3.4. 3.5 e 3.6). CP_3
Dal contratto di appalto del 16/05/2006 tra l'A.Q. L S.p.A. e l'impresa (doc. 25, 26 e 27) per il rifacimento dell'impianto, Controparte_4 con lavori protrattisi sino al 2010;
Per tali ragioni l'opposizione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore ingiunto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione opposta emessa dalla n. 2014700700949941 comunicata il CP_1 23.12.2014.
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2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in euro 2356, 00 per compensi, oltre iva, cpa e CP_1 rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 nei confronti di parte opponente, che si liquidano in euro 6.164 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 16/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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