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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1837/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
BARONE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1439/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 In Qualita' Di Ex Socio Di Societa' Cessata E Cancellata - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178659120000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178659120000 IRAP 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 22 dicembre 2024, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 ed all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ER), il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione ex art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, l'annullamento per carenza di legittimazione passiva con vittoria di spese– la cartella di pagamento n.097 2022 01786591 20
000, notificatagli il 24 ottobre 2024 da ER, quale ex- socio della società estinta Società_1 srl, dall'importo complessivo di euro 13.905,26, relativamente a IRES ed IRAP dell'esercizio 2018.
Si costituiva in data 11 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2, eccependo in via principale la inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse e, comunque, nel merito, chiedendone il rigetto – unitamente alla sospensiva- con vittoria di spese.
L'ER non si costituiva.
Con memoria del 9 gennaio 2026 il ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate, in quanto la cartella, relativa alla società estinta, doveva essere notificata al liquidatore e non all'ex- socio;
allegava, inoltre, precedenti favorevoli di questa Corte, nell'ambito dello stesso contenzioso, relativi a precedenti esercizi di imposta .
All'udienza del 23 gennaio 2026, fissata per la trattazione della sospensiva, comparivano i difensori di entrambe le parti costituite.
Il ricorrente dichiarava di rinunziare alla sospensiva e chiedeva alla Corte di procedere nelle forme della sentenza semplificata - ai sensi del novellato art. 47 ter, co. 3, d.lgs. n. 546/1992, come introdotto dal d.lgs.
n. 220/2023 - al fine di sentire accogliere il ricorso con vittoria di spese, mentre l'Ufficio reiterava l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, precisando che la cartella era stata notificata all'ex- socio solo per renderlo edotto della pretesa fiscale riguardante la società estinta.
All'esito della discussione la Corte, in composizione collegiale, preso atto della rinunzia del ricorrente alla sospensiva, decideva la controversia nella forma della sentenza semplificata.
*** Preliminarmente va dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva per intervenuta rinunzia da parte del ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, stante l'evidente interesse del contribuente ad agire in giudizio ed a fare valere il difetto di legittimazione passiva di esso ex- socio, come già statuito da questa Corte con sentenze n.8443/25 e n. 17501/25..
La società Società_1 srl -nei confronti della quale è stata emessa da ER la cartella di pagamento menzionata in narrativa - è stata, infatti, cancellata dal registro delle imprese in data 14 aprile 2021.
Si applica, quindi, nella fattispecie, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2945, comma 2, Codice civile, con la conseguenza che la cartella riguardante la società estinta doveva essere notificata al liquidatore ed ultimo legale rappresentante (in quanto unico titolare della legittimazione processuale attiva della società estinta) e non già all'ex- socio (la notifica di ER avendo, nei suoi confronti, gli effetti sostanziali di indebita vocatio in ius e non esplicando, quindi, la funzione meramente notiziale, ipotizzata dall'Ufficio).
In subiecta materia, infatti, “il soggetto intestatario e destinatario della notifica dell'atto impositivo ove questa si collochi, entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, è e rimane la società ( Cass.
21905/2024) e per essa l'ex- liquidatore (Cass. 10429/2025).
***
Alla stregua di quanto sopra esposto, la cartella impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 dell'Ufficio.
Nulla per le spese sostenute dal ricorrente e relative all'ER (contumace) che si è limitata a notificare la cartella su richiesta dell'ente impositore.
P.Q.M.
1)accoglie il ricorso;
2)condanna l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro
1,500,00 per compensi oltre accessori e rimborso del contributo unificato;
3) nulla per le spese relative all'ER.
Roma 23 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
BAJARDI LAURA, Giudice
BARONE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1439/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 In Qualita' Di Ex Socio Di Societa' Cessata E Cancellata - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178659120000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178659120000 IRAP 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 22 dicembre 2024, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 ed all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ER), il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione ex art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, l'annullamento per carenza di legittimazione passiva con vittoria di spese– la cartella di pagamento n.097 2022 01786591 20
000, notificatagli il 24 ottobre 2024 da ER, quale ex- socio della società estinta Società_1 srl, dall'importo complessivo di euro 13.905,26, relativamente a IRES ed IRAP dell'esercizio 2018.
Si costituiva in data 11 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2, eccependo in via principale la inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse e, comunque, nel merito, chiedendone il rigetto – unitamente alla sospensiva- con vittoria di spese.
L'ER non si costituiva.
Con memoria del 9 gennaio 2026 il ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate, in quanto la cartella, relativa alla società estinta, doveva essere notificata al liquidatore e non all'ex- socio;
allegava, inoltre, precedenti favorevoli di questa Corte, nell'ambito dello stesso contenzioso, relativi a precedenti esercizi di imposta .
All'udienza del 23 gennaio 2026, fissata per la trattazione della sospensiva, comparivano i difensori di entrambe le parti costituite.
Il ricorrente dichiarava di rinunziare alla sospensiva e chiedeva alla Corte di procedere nelle forme della sentenza semplificata - ai sensi del novellato art. 47 ter, co. 3, d.lgs. n. 546/1992, come introdotto dal d.lgs.
n. 220/2023 - al fine di sentire accogliere il ricorso con vittoria di spese, mentre l'Ufficio reiterava l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, precisando che la cartella era stata notificata all'ex- socio solo per renderlo edotto della pretesa fiscale riguardante la società estinta.
All'esito della discussione la Corte, in composizione collegiale, preso atto della rinunzia del ricorrente alla sospensiva, decideva la controversia nella forma della sentenza semplificata.
*** Preliminarmente va dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva per intervenuta rinunzia da parte del ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, stante l'evidente interesse del contribuente ad agire in giudizio ed a fare valere il difetto di legittimazione passiva di esso ex- socio, come già statuito da questa Corte con sentenze n.8443/25 e n. 17501/25..
La società Società_1 srl -nei confronti della quale è stata emessa da ER la cartella di pagamento menzionata in narrativa - è stata, infatti, cancellata dal registro delle imprese in data 14 aprile 2021.
Si applica, quindi, nella fattispecie, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2945, comma 2, Codice civile, con la conseguenza che la cartella riguardante la società estinta doveva essere notificata al liquidatore ed ultimo legale rappresentante (in quanto unico titolare della legittimazione processuale attiva della società estinta) e non già all'ex- socio (la notifica di ER avendo, nei suoi confronti, gli effetti sostanziali di indebita vocatio in ius e non esplicando, quindi, la funzione meramente notiziale, ipotizzata dall'Ufficio).
In subiecta materia, infatti, “il soggetto intestatario e destinatario della notifica dell'atto impositivo ove questa si collochi, entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, è e rimane la società ( Cass.
21905/2024) e per essa l'ex- liquidatore (Cass. 10429/2025).
***
Alla stregua di quanto sopra esposto, la cartella impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 dell'Ufficio.
Nulla per le spese sostenute dal ricorrente e relative all'ER (contumace) che si è limitata a notificare la cartella su richiesta dell'ente impositore.
P.Q.M.
1)accoglie il ricorso;
2)condanna l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro
1,500,00 per compensi oltre accessori e rimborso del contributo unificato;
3) nulla per le spese relative all'ER.
Roma 23 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei