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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5670 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3690/2020
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 10:30
Presidente Dott. TO IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
”
[...]
Avv. MAGGISANO ANDREA CLAUDIO Avv. Fyrigos presente in sostituzione
Appellato/i
- DECEDUTO Controparte_1
Avv. PAOLUCCI ANDREA MARIA
CP_2 Controparte_3
Avv. PAOLUCCI ANDREA MARIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Decide ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
TO IL
ED d'MA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. TO IL - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3690/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f.: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Dott. , rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Andrea Claudio Maggisano (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9, giusta delega in atto
- APPELLANTE –
E
, (C.F. ), rappresentata, assistita e difesa, Controparte_4 C.F._2 dall'Avv. Andrea Maria Paolucci (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo C.F._3 studio in Roma, via Salaria n.126, giusta delega in atti in qualità di successore di Controparte_5
ED APPELLANTE INCIDENTALE INTERVENIENTE -
[...]
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1439/2020, pubblicata
[...] il 22.01.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di Citazione ritualmente notificato l'attore evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale
[...]
al fine di sentirla condannare al pagamento Parte_1 risarcitorio di tutti i pregiudizi subiti a seguito dell'intervento di tromboendoarteriectomia eseguito in data 19.03.2008 e al quale conseguivano postumi invalidanti.
Deduceva in particolare che: in data 12.03.2008 a seguito di appositi esami veniva diagnosticata al paziente una stenosi carotidea del 90%; in assenza di adeguato consenso informato circa i rischi dell'intervento e/o della possibilità di eventuali procedure alternative in data 19.03.2008 veniva sottoposto all'intervento di tromboendcarteriectomia a destra (TEA carotidea); l'equipe medica eseguiva l'intervento con tecnica semplicistica senza l'applicazione di shunt e patch e dunque non garantiva un normale flusso di sangue al cervello durante la fase centrale dell'intervento; a causa di detta negligenza e/o imperizia, nell'immediato postoperatorio il sig. accusava gravi CP_1 complicanze neurologiche;
nella stessa giornata il paziente veniva pertanto ricondotto in sala operatoria ove subiva un secondo intervento vascolare carotideo con apposizione di patch;
nonostante tale secondo intervento permaneva una "emiastenia ed ipoestesia dell'emilato sinistro prevalente all'arto superiore con zoppia e limitata autonomia deambulatoria, con disturbo del linguaggio di tipo afasico e con depressione persistente reattiva", con un danno biologico pari a
100%.
Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della convenuta ex artt. 1218 e 1228 c.c.
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 1.691.39l,00.
Si costituiva l' negando ogni Parte_1 addebito, deducendo come la complicanza occorsa (ictus post operatorio) fosse normalmente attendibile considerata la diagnosi di stenosi carotidea al 90% e come la scelta di inserire il patch solo durante il secondo intervento fosse derivata non da un ripensamento circa la tecnica operatoria precedentemente utilizzata bensì dall'impossibilità di ricostruire con sutura diretta un vaso già operato, rilevando in ogni caso l'assenza di prova circa il nesso causate tra l'evento ed il danno lamentate.
Contestava inoltre le doglianze mosse da parte attrice in relazione al consenso informato atteso che lo stesso sarebbe stato esaustivo in assenza, peraltro, di uno specifico obbligo di particolareggiata descrizione dell'intervento.
Rilevava inoltre l'erroneità della quantificazione del danno offerta in quanto sproporzionata e non giustificata.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa -istruita con la produzione documentale, espletata ctu medico legale e tentata dal Tribunale una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc con ordinanza del 14.09.17 non accolta dall Pt_1 come da verbale del 26.4.18- veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dei 30.10.19 con la concessione dei termini ex art 190 cpc”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “-accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l' al Parte_1 pagamento risarcitorio in favore di di €640.163,06 oltre interessi legali dalla data Controparte_1 della pubblicazione della sentenza al saldo;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico dell Parte_1
;
[...]
-condanna l' al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che liquida per le varie fasi processuali in complessive Controparte_1
€6.000,00 per esborsi ed €1.726,00 da liquidarsi in favore dell'erario”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
[...] contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza
Tribunale di Roma, Sezione XIII, n. 1439/2020 del 22.1.2020, - in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'adeguatezza delle cure ed assistenza prestate dal personale dell' Pt_1 appellante nei riguardi del sig. e, conseguentemente, riformare la sentenza appellata Controparte_1 nella parte in cui riconosce la responsabilità dell' in quanto Parte_1 assolutamente infondata e non provata per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento danno in favore del sig. - in Controparte_1 via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accertamento di profili di responsabilità dell' appellante comunque rideterminare l'importo Pt_1 liquidato tenuto altresì conto della natura di danno differenziale anche a mezzo CTU. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale e così concludendo: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello così provvedere: In via preliminare, dichiarare a norma dell'art.
348 bis c.p.c, inammissibile l'appello proposto dall' Parte_1
, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., ovvero inammissibile ex art. 342,
[...] comma 1 c.p.c., con ogni ritenuta conseguente statuizione. Nel merito, in via principale, rigettare
l'appello proposto dall' , in Parte_1 quanto del tutto infondati e temerari sono i motivi di gravame e per l'effetto confermare la pronuncia di I grado. Con rigetto, altresì ed in ragione dei motivi espressi nel presente atto, della istanza istruttoria di rinnovo CTU. Si chiede altresì lo stralcio del documento 1 “Relazione CTP Dott.
[...]
riproposta irritualmente nel fascicolo dell'appello dell' , che era Persona_1 Parte_1 stata già stralciata dal Tribunale, in quanto tardiva, in occasione dell'udienza del 26 aprile 2018. In via incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta il risarcimento del danno per violazione del diritto ad un “consenso informato”, stabilendo secondo prudente apprezzamento la quantificazione dello stesso, con riferimento alle tabelle di cui agli artt.138 e 139 del codice delle assicurazioni ex D.lgs.209/05. Con condanna dell'appellante, infine, alle spese e compensi anche del presente grado”.
Successivamente ed a seguito del decesso di si è costituita, in qualità di Controparte_1 successore ex art.110 c.p.c, l'erede che ha rassegnato le seguenti Controparte_4 conclusioni: “chiede l'accoglimento integrale delle conclusioni come rassegnate nell'atto di costituzione, con appello incidentale, già depositato dal poi defunto Sig. facendo Controparte_1 valere i propri diritti, in qualità di erede, spiegando, a tal uopo, la presente formale comparsa di costituzione volontaria ex art.299 e 302 c.p.c., con riferimento all'art.110 c.p.c..”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13-10-2021, la Corte ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale, avanzata dall'
[...]
e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la Parte_1 discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del
29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello principale come proposto dall' Parte_1
è articolato in due motivi.
[...]
Con il primo motivo rubricato “Manifesta erroneità ed infondatezza delle conclusioni cui perviene il
Giudice di prime cure- Incompletezza della cartella clinica: circostanza inidonea a fondare l'azione di responsabilità medica- Carenza assoluta di prova- Correttezza dell'operato dei medici”, parte appellante censura la sentenza di prime cure laddove il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera sulla base della incompletezza della cartella clinica. Nello specifico, evidenzia che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'incompletezza della cartella clinica non è circostanza utilizzabile dal giudice di merito al fine di ritenere dimostrata la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei medici ed il danno patito dal paziente. Inoltre, lamenta l'appellante la contraddittorietà della CTU espletata e posta a sostegno del convincimento del giudice. Dalla stessa, infatti, non si trarrebbero elementi in grado di dimostrare con assoluta certezza la sussistenza del nesso causale tra l'aggravamento della situazione del paziente e la condotta dei sanitari. Soggiunge che sulla base delle osservazioni del CTP la malpractice sanitaria denunciata risulterebbe priva di qualsivoglia fondamento, non essendo riscontabile, nel caso di specie, alcuna negligenza, imprudenza e/o imperizia dei sanitari.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “In ogni caso contestazione del danno liquidato- Errata quantificazione- Duplicazione delle voci di danno- In via subordinata danno differenziale”,
l'Ospedale si duole dell'erronea liquidazione del danno, essendo stati riconosciuti importi duplicati e comunque non dovuti stante la carenza dei necessari presupposti della responsabilità sanitaria dei medici del san Giovanni. Il Tribunale avrebbe indi proceduto ad un'eccessiva liquidazione senza tener conto della situazione concreta e senza procedere.
Con l'unico motivo di appello incidentale si contesta la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, come conseguenza dell'omessa dettagliata informazione in relazione all'intervento chirurgico. Si deduce, a tal riguardo, che, come chiarito dalla giurisprudenza e contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, il paziente che intenda formulare domanda risarcitoria invocando la violazione del consenso informato, deve limitarsi ad allegare l'inadempimento del sanitario, dovendosi ritenere provato sulla base di comune esperienza il danno evento nelle forme della sofferenza e della costrizione della libertà. La sentenza impugnata ha così motivato: “Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono. Giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità invocata dagli attori
a sostegno dell'avanzate pretesa risarcitorie è necessario dimostrare che il professionista ovvero la struttura ospedaliera ove il paziente è stato curato non abbiano rispettato il dovere di diligenza su loro incombente in relazione alle specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c..
A prescindere pertanto dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e dalla natura della responsabilità come contrattuale -per contratto di spedalità o contatto sociale con la struttura citata- ovvero extracontrattuale, occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento della casa di cura/sanitario, nonché la derivazione o contributo causale di tali condotte colpose all'evento decesso. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito poi -con orientamento oramai consolidato- come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: invero incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere dì provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità delta prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 26700/18). Ebbene nel caso in esame parte attrice ha provato il contatto -peraltro incontestato- con l' ove eseguito Parte_1 in data 19.3.08 intervento di tromboendoarrerectomia (TEA) su diagnosi di stenosi carotidea 90% dx (all. 1 cartella clinica).
Ha altresì allegato come a seguito dell'intervento fossero comparsi deficit neurologici per cui reso necessario in pari data 2° intervento di urgenza con apposizione di patch, deducendo proprio come
l'errore medico inziale consistito nella mancata apposizione di patch idonea al ripristino del flusso di sangue avesse determinato l'ictus ed i gravi danni neurologici residuati.
L'Azienda al contrario ha dedotto la correttezza del proprio operato ritenendo l'ictus una complicanza possibile dell'intervento non ascrivibile ad errore medico. Ciò premesso la Ctu medico legale espletata- analitica nella valutazione della documentazione medica e logica nella ricostruzione scientifica dunque, condivisibile nelle conclusioni- ha evidenziato elementi di censura nell'operato della convenuta.
In primis si osserva che -sebbene la diagnosi di stenosi carotidea riportata in cartella clinica sia stata formulata senza conforto di esami diagnostici allegati facendosi riferimento solo alla indicazione di un ecodoppler eseguito all'esterno deponente per riduzione del calibro al 90%- il
Tribunale non si può pronunciare su tale aspetto sul quale invece si è soffermato il Ctu, in quanto estraneo al petitum. In particolare pur costituendo una mancanza del nosocomio non avere acquisito/riportato le risultanze dell'ecodoppler ovvero ripetuto esami per accertare la bontà delle indicazioni dello stesso eseguito all'esterno, parte attrice non ha allegato nulla con riferimento alla diagnosi la quale pertanto deve ritenersi corretta e dunque il paziente effettivamente portatore di restrizione carotidea dx al 90%.
Da ciò deriva come la scelta dell'intervento chirurgico di TEA sia stata appropriata secondo scienza medica, potendo il paziente andare incontro a potenziali problematiche gravemente invalidanti o fatali ove non trattato chirurgicamente. A questo punto è necessario affrontare la tematica del consenso.
Sulla questione parte attrice ha allegato la mancanza di adeguata informativa. In effetti in atti sussiste solo un modulo prestampato in cui con assoluta sinteticità viene indicato come il paziente sia Stato reso edotto dell'intervento di TEA Carotide e dei vantaggi/svantaggi ovvero delle conseguenze fisiche e mentali.
È evidente che in tale scarno consenso manchi ogni doverosa e necessaria rappresentazione di quelli che erano i rischi specifici della procedura ovvero le complicanze possibili quali lesione nervi, embolia, ictus peraltro occorso. Ciò non di meno non ritiene il Tribunale che nel caso di specie possa riconoscersi un'autonoma pretesa risarcitoria per la predetta violazione.
Invero la Suprema Corte ha chiarito come in tali casi occorra accertare come in ogni valutazione controfattuale ipotetica se la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se cioè
l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato.
E poiché l'intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente e la lesione della salute deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico
(informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato
l'evento (lesione della salute). (Cass. n. 28985/19). Ebbene nel caso di specie il sig. non ha CP_1 né allegato né dimostrato che laddove avvisato dei possibili rischi della procedura l'avrebbe senz'altro rifiutata.
Anzi al contrario deve presumersi che avrebbe comunque accettato l'intervento, atteso che in assenza
-attesa la patologia di stenosi grave di cui affetto- il rischio comunque di stoke transitorio o definitivo
(vd ctu) era elevato. Ciò delineato, occorre ora analizzare se l'esecuzione dell'intervento del 1° intervento - TEA- sia stata corretta secondo scienza medica. La risposta allo stato deve essere negativa. Il ctu ha evidenziato sia in perizia che nella risposta al quesito integrativo e in cartella clinica la descrizione dell'intervento sia stata lacunosa, mancando l'indicazione di passaggi necessari per valutarne la correttezza. In particolare nella descrizione dell'intervento è stato indicato
"incisione cutanea lungo il margine anteriore del m. scm dx. preparazione della cc e dei suoi rami, eparinizzazione sistemica. arteriotomia longitudinale del bulbo e origine dell'interna, TEA, si asporta placca preocclusiva fibrocalcifica, sintesi diretta dell'arteriotomia, un Redom, chiusura pp". Ebbene in tale descrizione manca l'indicazione di alcune manovre indefettibili e necessarie per la buona tenuta, funzionamento e perfetta aderenza allo strato vascolare esterno in particolare per assicurarsi dell'assenza di un gradino intimale (flap) che deve essere sempre visionato mediante controllo visivo
o manuale: a tal fine manca la descrizione dei lavaggi effettuati essenziali alla prevenzione della trombosi, non è descritto il calibro arterioso che giustifica la sutura diretta se di grosso calibro ed invece richiede l'utilizzo di una placca (patch) di materiale autologo (vena) o sintetico (gote tex) al fine di evitare una ristenosi, non è indicato se è stato adoperato uno shunt intraluminale che va applicato solo dopo la disobliterazione, non è stato indicato dopo la endoartereotomia siano stata ripulita la zona dai frammenti con irrigazioni con soluzione eparinizzata, non è indicata prima della ricostruzione della via arteriosa in direzione cervello la disobliterazione della biforcazione carotidea
e prima di completare la arteriotomia il declampaggio della carotide interna, esterna con fuoriuscita di sangue. Oltre a ciò si evidenzia la lacunosità della cartella anche con riferimento al post operatorio.
Invero dalla cartella clinica in atti depositata dall'attore- non potendosi valutare altri atti se non quelli tempestivamente depositati dalle parti e dunque essendosi -dovuto stralciare quanto versato dall in data 26.4.18 in quanto tardivo (cfr verbale udienza)- manca qualsiasi indicazione Pt_1 circa La diagnosi post intervento.
Dalla cartella clinica si evince unicamente che mentre al risveglio il paziente non presentava condizioni di gravità riportate (h. 10), invece alle h 14 veniva rioperato in condizioni gravi con emisindrome sia e afasia senza che medio tempore fosse stato sottoposto ad angiografia, ecodoppler
o visita neurologica. Non è possibile infine analizzare il secondo atto operatorio, non rinvenendosene una descrizione in cartella ovvero appunto la cartella clinica relativa al 2° intervento. Ebbene ciò premesso deve concludersi che il grave quadro neurologico riportato dal paziente sia da ricondursi
a causa iatrogena, ovvero sia molto più probabilmente che non da ricondursi ad errore medico. E ciò perché la lacunosità della cartella clinica -con riferimento al 1° intervento in relazione ai passaggi esecutivi mancanti nella descrizione e con riferimento al 2° intervento con riferimento alla diagnosi eseguita allo stato senza monitoraggio ed indagini cliniche/diagnostico necessarie ed esecuzione"- non può non ricadere sulla in relazione al nesso eziologico con la complicanza Pt_1 insorta(Cass. n. 27561/17). Ne deriva che laddove t'intervento chirurgico fosse stato descritto in tutti i suoi doverosi e centrali passaggi e fosse occorso l'ictus, questo si sarebbe potuto annoverare tra le complicanze seppure di bassa incidenza indicate dal ctu (1- 3%), in mancanza non potendosi valutare la correttezza dell'operato medico al contrario l'ictus deve ritenersi causato da errore medico. Per quanto sopra l' deve essere condannata al risarcimento dei danni sofferti da Parte_1
. Controparte_1
Con riferimento alla indicazione di danno biologico il Tribunale - sulla base delle risultanze documentali e dell'esame obiettivo con descrizione dei postumi effettuato dal ctu ovvero 'assenza disimmetria della faccia, modica deviazione della bocca verso il lato sano, modico riosentimento motorio nel territorio del nervo facciale superiore, assenza del segno del platisma, modica deviazione
a sx della lingua protusa e modesto abbassamento del velopendulo a sx;
disfonia e disartria nel linguaggio;
arto sup sx modico interessamento dei movimenti fini ed isolati della mano e delle dita, ridotta estensione della mano al polso e alle dita, ridotta supinazione dell'avambraccio. abduzione ed elevazione del braccio arto inf sx in estensione piede in posizione equino vara, diminuzione forza muscolare: andatura modicamente falciante, iperriflessia, deficit della motilità volontaria" può valutano nella misura di IP al 60%, non potendosi accogliere sul punto la indicazione del Ctu la quale ha indicato una Ip totale. Questa invero presuppone deficit pressoché totalizzanti della persona
(immobilismo, stato comatoso, impossibilità di utilizzo totale arti sup e inf etc. cfr. bareme ). Per_2
Anche con riferimento alla ITA/ITP essa deve riconoscersi non fino allo stato attuale ma sino al consolidamento dei postumi. Pertanto può certamente riconoscersi un periodo di ITA legata ai due interventi per 40 gg (dal 19.3.08 al 29.4.08 quando dimesso con diagnosi di emiparesi sx e disartria), cui aggiungersi 90 gg di ITP al 50% per il verosimile periodo di assestamento nella nuova condizione.
Ai fini della liquidazione del danno, si fa riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse -aggiornate all'anno 2019 considerata l'età dell'attrice (58 anni) all'epoca dell'intervento (marzo 2008).
In applicazione delle citate Tabelle oggi vigenti (v. Corte cost. n.235/2014) - verso le quali si orienta la scelta del decidente in ragione delle esaustive ragioni giuridiche e delle argomentazioni medico legali che ne hanno giustificato l'approvazione (tutte rese note sul Sito web del Tribunale dì Roma e sulle riviste specializzate di facile consultazione e accesso) - il danno deve essere così perciò liquidato Ip €399.455,20+ Ita €4424,00 +itp €4977,00=€408.856,2.
Il danno non patrimoniale così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972.08 ha inteso - superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute- ricondurre ad un'unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito-sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale;
si ritiene equo quindi maggiorar nel caso in esame il danno biologico complessivo per un totale pari ad €122.656,86 di danno morale per la sofferenza e lo stress patito in corso di ricoveri
e tenuto conto delle verosimili ed attendibili ripercussioni anche in ambito psicologico per una adulto in buone condizioni di salute improvvisamente colpito da importanti deficit funzionali. Spetta al sig. dunque il complessivo importo risarcitorio di €531.513,06. CP_1
Sul totale oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali è dovuto inoltre il danno da lucro cessante (conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (19.3.08) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale ( Cass. Sez. Un. 1712/95 , Cass.n. 10300/01; n.18445/05 ) . Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui -posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi-
è consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio". A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo
a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto -decisione) il rendimento medio ditali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. SU n. 19499/08).
Riassumendo in applicazione di tali principi l'importo dovuto per lucro cessante calcolato sul totale
è pari ad €108.650,00.
Per quanto sopra la domanda attorea deve essere accolta con condanna dell
[...]
al pagamento risarcitorio in favore di Parte_1 CP_1
di €640.163,06 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
[...]
Spese di lite e di ctu come da soccombenza”.
Passando ad esaminare l'appello principale osserva la Corte nel caso concreto, che il Tribunale ha vagliato correttamente e specificamente gli elementi costitutivi della fattispecie di inadempimento contrattuale dedotto - danno, condotta, nesso causale ritenendone la sussistenza secondo corretti principi.
In particolare, quanto alla primo motivo inerente al profilo causale relativo al giudizio di responsabilità contrattuale in ambito medico sanitario, la sentenza gravata dimostra di avere adeguatamente applicato il principio di diritto, confermato dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità sanitaria, secondo il quale mentre è onere del creditore della prestazione sanitaria provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento o l'insorgenza della situazione patologica e la condotta del sanitario, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio è, invece, onere della parte debitrice (il sanitario e la struttura in cui egli opera) provare la causa imprevedibile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass., Sez. 3 -,
Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018; Sez. 3 -,
Sentenza n. 18392 del 26/7/2017). Talchè, nel caso concreto, Il Tribunale - in adesione alle risultanze della CTU - ha ritenuto che la condotta del personale sanitario avesse determinato, "con elevato grado di probabilità", gli esiti sfavorevoli osservati successivamente nel paziente;
mentre Controparte_1 il creditore della prestazione sanitaria, attuale ricorrente, non aveva dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibile adempimento per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Nella decisione il Tribunale ha rilevato “la mancanza di indicazione delle manovre indefettibili effettuate nel primo intervento necessarie per la buona tenuta, funzionamento e perfetta aderenza allo strato vascolare esterno in particolare per assicurarsi dell'assenza di un gradino intimale (flap) che deve essere sempre visionato mediante controllo visivo o manuale;
manca la descrizione dei lavaggi effettuati essenziali alla prevenzione della trombosi, non è descritto il calibro arterioso che giustifica la sutura diretta se di grosso calibro ed invece richiede l'utilizzo di placca (patch) di materiale autologo o sintetico al fine di evitare una ristenosi, non è indicato se è stato adoperato uno shunt intraluminare che va applicato solo dopo la disobliterazione, non è stato indicato se dopo la endoarterectomia siano state ripulite la zona dai frammenti con irrogazioni con soluzione eparinizzata,ecc..”; ciò che correttamente conduce a ritenere provato il collegamento causale tra fatto e danno.
Ed invero, in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno
(Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 3 -, Sentenza n. 27561 del 21/11/2017; Sez.
3, Sentenza n. 12218 del 12/6/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/1/2010). A fronte di tale evidenza, non contrastata da idonei argomenti fattuali, la critica mossa sotto il profilo di responsabilità accertato dimostra di volere indurre questa Corte a svolgere un riesame della fattispecie, senza adeguatamente tener conto della ratio decidendi del primo giudice ma solo delle critiche mosse alla CTU dal consulente di parte che tuttavia non hanno indotto il Tribunale a mutare il giudizio reso nel primo grado. Né può ritenersi che la condotta dei sanitari non fosse astrattamente idonea a causare l'ictus e quindi il danno neurologico riportato dal posto che è indiscusso che CP_1 la tecnica operatoria utilizzate prevedeva una serie di passaggi essenziali proprio volti a scongiurare la formazione di trombi (vedi supra) sicché mancando l'indicazione dell'effettuazione di tutti i passaggi necessari per scongiurare tale exitus correttamente il Tribunale ha ravvisato nella specie la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale tra il danno neurologico riportato e l'intervento stesso.
E difatti, in relazione al danno va ritenuto pacifico inter partes e ferme le incompletezze della cartella quanto al primo intervento che dalla cartella clinica si evince unicamente che sebbene al risveglio avvenuto alle ore 10 il paziente non presentasse condizioni di gravità, tuttavia dopo appena
4 ore egli veniva rioperato in condizioni gravi senza che nel frattempo questi fosse sottoposto ad altri esami o a visita neurologica.
Altrettanto pacifica si è rivelata la circostanza che neppure è stato possibile ripercorrere le fasi del secondo intervento perché non se ne rinviene alcuna descrizione in cartella tanto da non poter ottenere una diagnosi coerente posto che questa è stata eseguita senza l'evidenza di alcun monitoraggio ed indagini clinico diagnostiche necessarie per l'esecuzione del detto intervento.
Provato il nesso di causalità da parte del paziente la struttura non è stata in grado di dimostrare, attesa la carenza documentale che come visto non può andare a detrimento del danneggiato, che l'ictus occorso a seguito dell'intervento e che ha cagionato il danno neurologico nel sia annoverabile CP_1 tra le complicanze inevitabili e dunque come tali idonee ad escludere la responsabilità sanitaria.
L'argomento speso dall'appellante in punto di nesso causale si dimostra del tutto infondato, in quanto il giudice ha ritenuto indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento dedotta dal medico, e ciò in relazione a tutte le sopra menzionate circostanze di inadempimento ad esso imputabili e valutate nel caso concreto, mentre con giudizio controfattuale ha ritenuto che la condotta di sorveglianza cui egli era tenuto, nei fatti mancata, sarebbe stata astrattamente idonea ad evitare, con alta probabilità, l'evento di danno o quanto meno a ridurne le conseguenze.
In particolare, la Corte ritiene condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui non è sufficiente, al fine di escludere la responsabilità del medico, accertare l'insorgenza di una complicanza, ma se ne deve dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità, nonché l'adeguatezza della condotta del medico per porvi rimedio. Come il mancato raggiungimento di tale prova, compreso il mero dubbio sull'esattezza di tale adempimento, ricade a carico della struttura sanitaria e del medico, così la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato: tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico tra la sua condotta e le conseguenze dannose subite. (Cass n. 4424/2021).
In particolare va rilevato che la ctu, le cui conclusioni sono state acquisite dal giudicante che, come noto, non è tenuto a spiegare le ragioni della propria adesione al detto elaborato potendovi fare direttamente riferimento in special modo allorquando essa, come avvenuto nella specie, ha pure dato adeguata risposta ai chiarimenti richiesti, ha affermato in verità sin da subito, che la stenosi carotidea asintomatica è un fattore di rischio e non già un fattore eziologico certo o altamente probabile dell' ictus (relazione di consulenza tecnica d'ufficio – pag.26) e che (pag.30) quale misura protettiva atta ad evitare danni cerebrali da ischemia andava preso in considerazione nella specie e soprattutto lo
“shunt intraluminale”. Quindi la CTU ha affermato che l'intervento eseguito non era stato conforme alla prassi chirurgica e l'ictus del paziente, pacificamente conseguente al primo intervento chirurgico, non condotto secondo le linee guida, fu causato ragionevolmente da causa iatrogena e cioè provocata dall'operatore medico per imperizia o per errore diagnostico (relazione di consulenza tecnica d'ufficio – pag.40) tanto che il paziente fu sottoposto ad un secondo intervento d'urgenza. Nella cartella clinica tuttavia non vi è traccia alcuna di documentazione che accerti ed indichi la diagnosi d'urgenza e non vi è alcuna descrizione del secondo intervento, dei relativi tempi tecnici e neppure risultano descritte le manovre che usualmente vengono effettuate per prevenire eventuali accidenti nell'immediato post operatorio;
non risultano effettuati adeguati e necessari ulteriori accertamenti ecodoppler, per evidenziare il normale flusso nella carotide e scongiurare così l'ictus che si è presentato nell'immediato post operatorio (relazione di consulenza tecnica d'ufficio – pag.41).
Pertanto appare del tutto evidente, alla luce delle complessive risultanze acquisite, la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento come subito dal nel suo complesso ed il risultato finale e CP_1 dunque con il danno subito. Inoltre, non è provato che il sia giunto in ospedale in condizioni CP_1 gravi segno questo che rende ancora più evidente che il danno sia stata diretta conseguenza dell'intervento nei termini inferenziali sopra descritti. Il che induce a ritenere, in assenza di prova contraria, che il corretto adempimento della prestazione sanitaria avrebbe potuto non solo evitare il formarsi dell'ictus ma altresì evidenziare tempestivamente la sofferenza di flusso e adeguare il secondo intervento eliminando o quantomeno riducendo gli effetti dannosi dell'ictus.
Ed invero, una volta allegata e dedotta dal creditore la prova della condotta medica omissiva idonea a causare il danno in termini di adeguatezza causale, nella specie, la mancata esecuzione corretta del primo intervento, la mancata sorveglianza medica nella fase terminale di esso nonché
l'omessa diagnosi per l'esecuzione del secondo intervento, è piuttosto onere della parte debitrice dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità di adempimento a sè non imputabile, come - ad esempio -l'insorgenza di fattori causali alternativi idonei ad interrompere il nesso causale tra le omissioni e il danno (Sez. 3 -, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 576 del
11/01/2008). Nel campo medico-sanitario sussistono difatti due cicli causali da considerare, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle.
La prova della causalità materiale spetta al creditore-danneggiato e consiste nella prova, anche presuntiva, del rapporto di causa-effetto tra la prestazione professionale e la situazione patologica (di aggravamento o di insorgenza). Tale prova può essere raggiunta in via presuntiva anche per il tramite di una cartella medica compilata in maniera incompleta, posto che tale circostanza non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Sez. 3 -, Sentenza n. 27561 del 21/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6209 del 31/03/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/01/2010).
La prova della causalità giuridica spetta, invece, al debitore-danneggiante il quale, ove il creditore abbia assolto al suo onere probatorio, deve dimostrare l'esatto adempimento ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, - oppure l'intervento di una causa esterna, imprevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 c.c., comma 1, ed inevitabile sotto il profilo strettamente oggettivo e causale (v. su questa ulteriore precisazione, da ultimo, Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017). Prova, allo stato, del tutto mancata.
Il primo motivo dell'appello principale deve pertanto e definitivamente essere respinto.
Venendo al secondo motivo vanno svolti i seguenti rilievi.
L'appellate si duole: a) dell'eccessività del quantun ritenendo non dovuto il danno morale perché ritenuto una duplicazione del danno biologico;
b) del mancato riconoscimento del danno differenziale;
c) del riconoscimento delle altre poste di danno in in assenza della responsabilità medica. Sicché tutti i detti profili di doglianza debbono essere respinti.
Va considerato che mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v. , in tal senso, Sez. 3, sentenza n. 28989 del 11/11/2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico.
Confermando quanto già da tempo affermato dalla Corte di legittimità, in ordine al principio della piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (atteso che il sintagma “danno morale” non è suscettibile di accertamento medico - legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico - relazionali della vita del danneggiato), va riaffermata la necessità che la liquidazione di tale (autonomo) danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato.
Converrà, d'altro canto, considerare come la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporti, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato. Da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza;
la massima di esperienza, infatti - diversamente dalla categoria del fatto notorio - non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico - ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.
Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale.
Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è all'origine del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico - relazionali, per così dire, ordinarie.
Così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico - presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico - relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020).
Si tratta, conclusivamente e per ciò che concerne le modalità di liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, di un procedimento fondato su specifiche e consolidate massime di esperienza, al quale lo stesso legislatore ha ritenuto di fare opportunamente ricorso, muovendo da un criterio equitativo rispetto al quale questo Collegio ritiene di non poter condividere le censure di irragionevolezza o inappropriatezza infondatamente avanzate dall'appellante.
Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto di poter liquidare, in favore del il danno CP_1 dallo stesso sofferto ricorrendo all'applicazione dei criteri tabellari quanto al danno biologico e quanto alla dimensione morale della sofferenza patita sulla base di una modalità di liquidazione del danno alla persona da ritenere pienamente legittima sul piano equitativo, secondo un criterio proporzionale
(circa il 30%) rispetto alla componente biologica.
Non può poi qualificarsi come differenziale il danno patito dal alla luce dell'istruttoria CP_1 espletata e, soprattutto, della stessa ctu che nel valorizzare i postumi riportati non ne ha affatto riscontrato di precedenti rispetto all'intervento del sanitario ma rilevando anzi come i postumi della causa iatrogena non sono stati soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario ma sono sorti ex novo. Né risulta la presenza di menomazioni non imputabili ad errore medico che abbiano inciso negativamente su quelli derivanti da causa iatrogena, aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi quindi, trattandosi di menomazione soltanto coesistente, liquidare interamente il danno. (Cass 21261/2024).
L'appello principale deve in conclusione essere integralmente disatteso.
Venendo all'appello incidentale va rilevato che neppure questo merita di essere condiviso.
L'omissione di valido consenso informato anche nella dedotta declinazione di lesione del diritto all'autodeterminazione non può prescindere dall'allegazione e dalla prova del danno in concreto patito.
E' vero che l'allegazione e prova, da parte del paziente, del rifiuto del trattamento ove ne fosse stata data corretta informazione, non sono necessarie in relazione ai danni derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione in sè e per sè considerato, comunque discendente dall'inadempimento del relativo obbligo da parte del medico e/o della struttura sanitaria;
e tuttavia anche in tale prospettiva, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018, n. 9053, in motivazione, p. 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione). Nella specie tale allegazione e prova in citazione e nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. è del tutto mancata.
Da ciò consegue il rigetto dell'appello incidentale e conclusivamente la conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto di entrambi gli appelli fa sì che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti.
Infine, poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale Parte_1
e dell'appellante incidentale interveniente , in qualità di
[...] Controparte_4 erede di dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. Controparte_1
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
, in qualità di erede di avverso la sentenza del Tribunale di Roma Controparte_4 Controparte_1
n.1439/2020, pubblicata il 22.01.2020, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...]
-rigetta l'appello incidentale proposto da , in qualità di erede di Controparte_4
Controparte_1
-compensa le spese del grado tra le parti;
-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e Parte_1 dell'appellante incidentale , in qualità di erede di , di Controparte_4 Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 7.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente
DO Capezzera- -TO IL-
Sezione VI civile
R.G. 3690/2020
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 10:30
Presidente Dott. TO IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
”
[...]
Avv. MAGGISANO ANDREA CLAUDIO Avv. Fyrigos presente in sostituzione
Appellato/i
- DECEDUTO Controparte_1
Avv. PAOLUCCI ANDREA MARIA
CP_2 Controparte_3
Avv. PAOLUCCI ANDREA MARIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Decide ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
TO IL
ED d'MA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. TO IL - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3690/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f.: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Dott. , rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Andrea Claudio Maggisano (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9, giusta delega in atto
- APPELLANTE –
E
, (C.F. ), rappresentata, assistita e difesa, Controparte_4 C.F._2 dall'Avv. Andrea Maria Paolucci (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo C.F._3 studio in Roma, via Salaria n.126, giusta delega in atti in qualità di successore di Controparte_5
ED APPELLANTE INCIDENTALE INTERVENIENTE -
[...]
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1439/2020, pubblicata
[...] il 22.01.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di Citazione ritualmente notificato l'attore evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale
[...]
al fine di sentirla condannare al pagamento Parte_1 risarcitorio di tutti i pregiudizi subiti a seguito dell'intervento di tromboendoarteriectomia eseguito in data 19.03.2008 e al quale conseguivano postumi invalidanti.
Deduceva in particolare che: in data 12.03.2008 a seguito di appositi esami veniva diagnosticata al paziente una stenosi carotidea del 90%; in assenza di adeguato consenso informato circa i rischi dell'intervento e/o della possibilità di eventuali procedure alternative in data 19.03.2008 veniva sottoposto all'intervento di tromboendcarteriectomia a destra (TEA carotidea); l'equipe medica eseguiva l'intervento con tecnica semplicistica senza l'applicazione di shunt e patch e dunque non garantiva un normale flusso di sangue al cervello durante la fase centrale dell'intervento; a causa di detta negligenza e/o imperizia, nell'immediato postoperatorio il sig. accusava gravi CP_1 complicanze neurologiche;
nella stessa giornata il paziente veniva pertanto ricondotto in sala operatoria ove subiva un secondo intervento vascolare carotideo con apposizione di patch;
nonostante tale secondo intervento permaneva una "emiastenia ed ipoestesia dell'emilato sinistro prevalente all'arto superiore con zoppia e limitata autonomia deambulatoria, con disturbo del linguaggio di tipo afasico e con depressione persistente reattiva", con un danno biologico pari a
100%.
Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della convenuta ex artt. 1218 e 1228 c.c.
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 1.691.39l,00.
Si costituiva l' negando ogni Parte_1 addebito, deducendo come la complicanza occorsa (ictus post operatorio) fosse normalmente attendibile considerata la diagnosi di stenosi carotidea al 90% e come la scelta di inserire il patch solo durante il secondo intervento fosse derivata non da un ripensamento circa la tecnica operatoria precedentemente utilizzata bensì dall'impossibilità di ricostruire con sutura diretta un vaso già operato, rilevando in ogni caso l'assenza di prova circa il nesso causate tra l'evento ed il danno lamentate.
Contestava inoltre le doglianze mosse da parte attrice in relazione al consenso informato atteso che lo stesso sarebbe stato esaustivo in assenza, peraltro, di uno specifico obbligo di particolareggiata descrizione dell'intervento.
Rilevava inoltre l'erroneità della quantificazione del danno offerta in quanto sproporzionata e non giustificata.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa -istruita con la produzione documentale, espletata ctu medico legale e tentata dal Tribunale una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc con ordinanza del 14.09.17 non accolta dall Pt_1 come da verbale del 26.4.18- veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dei 30.10.19 con la concessione dei termini ex art 190 cpc”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “-accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l' al Parte_1 pagamento risarcitorio in favore di di €640.163,06 oltre interessi legali dalla data Controparte_1 della pubblicazione della sentenza al saldo;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico dell Parte_1
;
[...]
-condanna l' al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che liquida per le varie fasi processuali in complessive Controparte_1
€6.000,00 per esborsi ed €1.726,00 da liquidarsi in favore dell'erario”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
[...] contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza
Tribunale di Roma, Sezione XIII, n. 1439/2020 del 22.1.2020, - in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'adeguatezza delle cure ed assistenza prestate dal personale dell' Pt_1 appellante nei riguardi del sig. e, conseguentemente, riformare la sentenza appellata Controparte_1 nella parte in cui riconosce la responsabilità dell' in quanto Parte_1 assolutamente infondata e non provata per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento danno in favore del sig. - in Controparte_1 via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accertamento di profili di responsabilità dell' appellante comunque rideterminare l'importo Pt_1 liquidato tenuto altresì conto della natura di danno differenziale anche a mezzo CTU. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale e così concludendo: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello così provvedere: In via preliminare, dichiarare a norma dell'art.
348 bis c.p.c, inammissibile l'appello proposto dall' Parte_1
, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., ovvero inammissibile ex art. 342,
[...] comma 1 c.p.c., con ogni ritenuta conseguente statuizione. Nel merito, in via principale, rigettare
l'appello proposto dall' , in Parte_1 quanto del tutto infondati e temerari sono i motivi di gravame e per l'effetto confermare la pronuncia di I grado. Con rigetto, altresì ed in ragione dei motivi espressi nel presente atto, della istanza istruttoria di rinnovo CTU. Si chiede altresì lo stralcio del documento 1 “Relazione CTP Dott.
[...]
riproposta irritualmente nel fascicolo dell'appello dell' , che era Persona_1 Parte_1 stata già stralciata dal Tribunale, in quanto tardiva, in occasione dell'udienza del 26 aprile 2018. In via incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta il risarcimento del danno per violazione del diritto ad un “consenso informato”, stabilendo secondo prudente apprezzamento la quantificazione dello stesso, con riferimento alle tabelle di cui agli artt.138 e 139 del codice delle assicurazioni ex D.lgs.209/05. Con condanna dell'appellante, infine, alle spese e compensi anche del presente grado”.
Successivamente ed a seguito del decesso di si è costituita, in qualità di Controparte_1 successore ex art.110 c.p.c, l'erede che ha rassegnato le seguenti Controparte_4 conclusioni: “chiede l'accoglimento integrale delle conclusioni come rassegnate nell'atto di costituzione, con appello incidentale, già depositato dal poi defunto Sig. facendo Controparte_1 valere i propri diritti, in qualità di erede, spiegando, a tal uopo, la presente formale comparsa di costituzione volontaria ex art.299 e 302 c.p.c., con riferimento all'art.110 c.p.c..”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13-10-2021, la Corte ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale, avanzata dall'
[...]
e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la Parte_1 discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del
29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello principale come proposto dall' Parte_1
è articolato in due motivi.
[...]
Con il primo motivo rubricato “Manifesta erroneità ed infondatezza delle conclusioni cui perviene il
Giudice di prime cure- Incompletezza della cartella clinica: circostanza inidonea a fondare l'azione di responsabilità medica- Carenza assoluta di prova- Correttezza dell'operato dei medici”, parte appellante censura la sentenza di prime cure laddove il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera sulla base della incompletezza della cartella clinica. Nello specifico, evidenzia che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'incompletezza della cartella clinica non è circostanza utilizzabile dal giudice di merito al fine di ritenere dimostrata la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei medici ed il danno patito dal paziente. Inoltre, lamenta l'appellante la contraddittorietà della CTU espletata e posta a sostegno del convincimento del giudice. Dalla stessa, infatti, non si trarrebbero elementi in grado di dimostrare con assoluta certezza la sussistenza del nesso causale tra l'aggravamento della situazione del paziente e la condotta dei sanitari. Soggiunge che sulla base delle osservazioni del CTP la malpractice sanitaria denunciata risulterebbe priva di qualsivoglia fondamento, non essendo riscontabile, nel caso di specie, alcuna negligenza, imprudenza e/o imperizia dei sanitari.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “In ogni caso contestazione del danno liquidato- Errata quantificazione- Duplicazione delle voci di danno- In via subordinata danno differenziale”,
l'Ospedale si duole dell'erronea liquidazione del danno, essendo stati riconosciuti importi duplicati e comunque non dovuti stante la carenza dei necessari presupposti della responsabilità sanitaria dei medici del san Giovanni. Il Tribunale avrebbe indi proceduto ad un'eccessiva liquidazione senza tener conto della situazione concreta e senza procedere.
Con l'unico motivo di appello incidentale si contesta la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, come conseguenza dell'omessa dettagliata informazione in relazione all'intervento chirurgico. Si deduce, a tal riguardo, che, come chiarito dalla giurisprudenza e contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, il paziente che intenda formulare domanda risarcitoria invocando la violazione del consenso informato, deve limitarsi ad allegare l'inadempimento del sanitario, dovendosi ritenere provato sulla base di comune esperienza il danno evento nelle forme della sofferenza e della costrizione della libertà. La sentenza impugnata ha così motivato: “Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono. Giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità invocata dagli attori
a sostegno dell'avanzate pretesa risarcitorie è necessario dimostrare che il professionista ovvero la struttura ospedaliera ove il paziente è stato curato non abbiano rispettato il dovere di diligenza su loro incombente in relazione alle specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c..
A prescindere pertanto dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e dalla natura della responsabilità come contrattuale -per contratto di spedalità o contatto sociale con la struttura citata- ovvero extracontrattuale, occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento della casa di cura/sanitario, nonché la derivazione o contributo causale di tali condotte colpose all'evento decesso. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito poi -con orientamento oramai consolidato- come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: invero incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere dì provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità delta prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 26700/18). Ebbene nel caso in esame parte attrice ha provato il contatto -peraltro incontestato- con l' ove eseguito Parte_1 in data 19.3.08 intervento di tromboendoarrerectomia (TEA) su diagnosi di stenosi carotidea 90% dx (all. 1 cartella clinica).
Ha altresì allegato come a seguito dell'intervento fossero comparsi deficit neurologici per cui reso necessario in pari data 2° intervento di urgenza con apposizione di patch, deducendo proprio come
l'errore medico inziale consistito nella mancata apposizione di patch idonea al ripristino del flusso di sangue avesse determinato l'ictus ed i gravi danni neurologici residuati.
L'Azienda al contrario ha dedotto la correttezza del proprio operato ritenendo l'ictus una complicanza possibile dell'intervento non ascrivibile ad errore medico. Ciò premesso la Ctu medico legale espletata- analitica nella valutazione della documentazione medica e logica nella ricostruzione scientifica dunque, condivisibile nelle conclusioni- ha evidenziato elementi di censura nell'operato della convenuta.
In primis si osserva che -sebbene la diagnosi di stenosi carotidea riportata in cartella clinica sia stata formulata senza conforto di esami diagnostici allegati facendosi riferimento solo alla indicazione di un ecodoppler eseguito all'esterno deponente per riduzione del calibro al 90%- il
Tribunale non si può pronunciare su tale aspetto sul quale invece si è soffermato il Ctu, in quanto estraneo al petitum. In particolare pur costituendo una mancanza del nosocomio non avere acquisito/riportato le risultanze dell'ecodoppler ovvero ripetuto esami per accertare la bontà delle indicazioni dello stesso eseguito all'esterno, parte attrice non ha allegato nulla con riferimento alla diagnosi la quale pertanto deve ritenersi corretta e dunque il paziente effettivamente portatore di restrizione carotidea dx al 90%.
Da ciò deriva come la scelta dell'intervento chirurgico di TEA sia stata appropriata secondo scienza medica, potendo il paziente andare incontro a potenziali problematiche gravemente invalidanti o fatali ove non trattato chirurgicamente. A questo punto è necessario affrontare la tematica del consenso.
Sulla questione parte attrice ha allegato la mancanza di adeguata informativa. In effetti in atti sussiste solo un modulo prestampato in cui con assoluta sinteticità viene indicato come il paziente sia Stato reso edotto dell'intervento di TEA Carotide e dei vantaggi/svantaggi ovvero delle conseguenze fisiche e mentali.
È evidente che in tale scarno consenso manchi ogni doverosa e necessaria rappresentazione di quelli che erano i rischi specifici della procedura ovvero le complicanze possibili quali lesione nervi, embolia, ictus peraltro occorso. Ciò non di meno non ritiene il Tribunale che nel caso di specie possa riconoscersi un'autonoma pretesa risarcitoria per la predetta violazione.
Invero la Suprema Corte ha chiarito come in tali casi occorra accertare come in ogni valutazione controfattuale ipotetica se la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se cioè
l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato.
E poiché l'intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la sussistenza di nesso causale tra lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente e la lesione della salute deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico
(informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato
l'evento (lesione della salute). (Cass. n. 28985/19). Ebbene nel caso di specie il sig. non ha CP_1 né allegato né dimostrato che laddove avvisato dei possibili rischi della procedura l'avrebbe senz'altro rifiutata.
Anzi al contrario deve presumersi che avrebbe comunque accettato l'intervento, atteso che in assenza
-attesa la patologia di stenosi grave di cui affetto- il rischio comunque di stoke transitorio o definitivo
(vd ctu) era elevato. Ciò delineato, occorre ora analizzare se l'esecuzione dell'intervento del 1° intervento - TEA- sia stata corretta secondo scienza medica. La risposta allo stato deve essere negativa. Il ctu ha evidenziato sia in perizia che nella risposta al quesito integrativo e in cartella clinica la descrizione dell'intervento sia stata lacunosa, mancando l'indicazione di passaggi necessari per valutarne la correttezza. In particolare nella descrizione dell'intervento è stato indicato
"incisione cutanea lungo il margine anteriore del m. scm dx. preparazione della cc e dei suoi rami, eparinizzazione sistemica. arteriotomia longitudinale del bulbo e origine dell'interna, TEA, si asporta placca preocclusiva fibrocalcifica, sintesi diretta dell'arteriotomia, un Redom, chiusura pp". Ebbene in tale descrizione manca l'indicazione di alcune manovre indefettibili e necessarie per la buona tenuta, funzionamento e perfetta aderenza allo strato vascolare esterno in particolare per assicurarsi dell'assenza di un gradino intimale (flap) che deve essere sempre visionato mediante controllo visivo
o manuale: a tal fine manca la descrizione dei lavaggi effettuati essenziali alla prevenzione della trombosi, non è descritto il calibro arterioso che giustifica la sutura diretta se di grosso calibro ed invece richiede l'utilizzo di una placca (patch) di materiale autologo (vena) o sintetico (gote tex) al fine di evitare una ristenosi, non è indicato se è stato adoperato uno shunt intraluminale che va applicato solo dopo la disobliterazione, non è stato indicato dopo la endoartereotomia siano stata ripulita la zona dai frammenti con irrigazioni con soluzione eparinizzata, non è indicata prima della ricostruzione della via arteriosa in direzione cervello la disobliterazione della biforcazione carotidea
e prima di completare la arteriotomia il declampaggio della carotide interna, esterna con fuoriuscita di sangue. Oltre a ciò si evidenzia la lacunosità della cartella anche con riferimento al post operatorio.
Invero dalla cartella clinica in atti depositata dall'attore- non potendosi valutare altri atti se non quelli tempestivamente depositati dalle parti e dunque essendosi -dovuto stralciare quanto versato dall in data 26.4.18 in quanto tardivo (cfr verbale udienza)- manca qualsiasi indicazione Pt_1 circa La diagnosi post intervento.
Dalla cartella clinica si evince unicamente che mentre al risveglio il paziente non presentava condizioni di gravità riportate (h. 10), invece alle h 14 veniva rioperato in condizioni gravi con emisindrome sia e afasia senza che medio tempore fosse stato sottoposto ad angiografia, ecodoppler
o visita neurologica. Non è possibile infine analizzare il secondo atto operatorio, non rinvenendosene una descrizione in cartella ovvero appunto la cartella clinica relativa al 2° intervento. Ebbene ciò premesso deve concludersi che il grave quadro neurologico riportato dal paziente sia da ricondursi
a causa iatrogena, ovvero sia molto più probabilmente che non da ricondursi ad errore medico. E ciò perché la lacunosità della cartella clinica -con riferimento al 1° intervento in relazione ai passaggi esecutivi mancanti nella descrizione e con riferimento al 2° intervento con riferimento alla diagnosi eseguita allo stato senza monitoraggio ed indagini cliniche/diagnostico necessarie ed esecuzione"- non può non ricadere sulla in relazione al nesso eziologico con la complicanza Pt_1 insorta(Cass. n. 27561/17). Ne deriva che laddove t'intervento chirurgico fosse stato descritto in tutti i suoi doverosi e centrali passaggi e fosse occorso l'ictus, questo si sarebbe potuto annoverare tra le complicanze seppure di bassa incidenza indicate dal ctu (1- 3%), in mancanza non potendosi valutare la correttezza dell'operato medico al contrario l'ictus deve ritenersi causato da errore medico. Per quanto sopra l' deve essere condannata al risarcimento dei danni sofferti da Parte_1
. Controparte_1
Con riferimento alla indicazione di danno biologico il Tribunale - sulla base delle risultanze documentali e dell'esame obiettivo con descrizione dei postumi effettuato dal ctu ovvero 'assenza disimmetria della faccia, modica deviazione della bocca verso il lato sano, modico riosentimento motorio nel territorio del nervo facciale superiore, assenza del segno del platisma, modica deviazione
a sx della lingua protusa e modesto abbassamento del velopendulo a sx;
disfonia e disartria nel linguaggio;
arto sup sx modico interessamento dei movimenti fini ed isolati della mano e delle dita, ridotta estensione della mano al polso e alle dita, ridotta supinazione dell'avambraccio. abduzione ed elevazione del braccio arto inf sx in estensione piede in posizione equino vara, diminuzione forza muscolare: andatura modicamente falciante, iperriflessia, deficit della motilità volontaria" può valutano nella misura di IP al 60%, non potendosi accogliere sul punto la indicazione del Ctu la quale ha indicato una Ip totale. Questa invero presuppone deficit pressoché totalizzanti della persona
(immobilismo, stato comatoso, impossibilità di utilizzo totale arti sup e inf etc. cfr. bareme ). Per_2
Anche con riferimento alla ITA/ITP essa deve riconoscersi non fino allo stato attuale ma sino al consolidamento dei postumi. Pertanto può certamente riconoscersi un periodo di ITA legata ai due interventi per 40 gg (dal 19.3.08 al 29.4.08 quando dimesso con diagnosi di emiparesi sx e disartria), cui aggiungersi 90 gg di ITP al 50% per il verosimile periodo di assestamento nella nuova condizione.
Ai fini della liquidazione del danno, si fa riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse -aggiornate all'anno 2019 considerata l'età dell'attrice (58 anni) all'epoca dell'intervento (marzo 2008).
In applicazione delle citate Tabelle oggi vigenti (v. Corte cost. n.235/2014) - verso le quali si orienta la scelta del decidente in ragione delle esaustive ragioni giuridiche e delle argomentazioni medico legali che ne hanno giustificato l'approvazione (tutte rese note sul Sito web del Tribunale dì Roma e sulle riviste specializzate di facile consultazione e accesso) - il danno deve essere così perciò liquidato Ip €399.455,20+ Ita €4424,00 +itp €4977,00=€408.856,2.
Il danno non patrimoniale così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972.08 ha inteso - superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute- ricondurre ad un'unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito-sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale;
si ritiene equo quindi maggiorar nel caso in esame il danno biologico complessivo per un totale pari ad €122.656,86 di danno morale per la sofferenza e lo stress patito in corso di ricoveri
e tenuto conto delle verosimili ed attendibili ripercussioni anche in ambito psicologico per una adulto in buone condizioni di salute improvvisamente colpito da importanti deficit funzionali. Spetta al sig. dunque il complessivo importo risarcitorio di €531.513,06. CP_1
Sul totale oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali è dovuto inoltre il danno da lucro cessante (conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (19.3.08) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale ( Cass. Sez. Un. 1712/95 , Cass.n. 10300/01; n.18445/05 ) . Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui -posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi-
è consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio". A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo
a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto -decisione) il rendimento medio ditali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. SU n. 19499/08).
Riassumendo in applicazione di tali principi l'importo dovuto per lucro cessante calcolato sul totale
è pari ad €108.650,00.
Per quanto sopra la domanda attorea deve essere accolta con condanna dell
[...]
al pagamento risarcitorio in favore di Parte_1 CP_1
di €640.163,06 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
[...]
Spese di lite e di ctu come da soccombenza”.
Passando ad esaminare l'appello principale osserva la Corte nel caso concreto, che il Tribunale ha vagliato correttamente e specificamente gli elementi costitutivi della fattispecie di inadempimento contrattuale dedotto - danno, condotta, nesso causale ritenendone la sussistenza secondo corretti principi.
In particolare, quanto alla primo motivo inerente al profilo causale relativo al giudizio di responsabilità contrattuale in ambito medico sanitario, la sentenza gravata dimostra di avere adeguatamente applicato il principio di diritto, confermato dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità sanitaria, secondo il quale mentre è onere del creditore della prestazione sanitaria provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento o l'insorgenza della situazione patologica e la condotta del sanitario, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio è, invece, onere della parte debitrice (il sanitario e la struttura in cui egli opera) provare la causa imprevedibile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass., Sez. 3 -,
Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018; Sez. 3 -,
Sentenza n. 18392 del 26/7/2017). Talchè, nel caso concreto, Il Tribunale - in adesione alle risultanze della CTU - ha ritenuto che la condotta del personale sanitario avesse determinato, "con elevato grado di probabilità", gli esiti sfavorevoli osservati successivamente nel paziente;
mentre Controparte_1 il creditore della prestazione sanitaria, attuale ricorrente, non aveva dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibile adempimento per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Nella decisione il Tribunale ha rilevato “la mancanza di indicazione delle manovre indefettibili effettuate nel primo intervento necessarie per la buona tenuta, funzionamento e perfetta aderenza allo strato vascolare esterno in particolare per assicurarsi dell'assenza di un gradino intimale (flap) che deve essere sempre visionato mediante controllo visivo o manuale;
manca la descrizione dei lavaggi effettuati essenziali alla prevenzione della trombosi, non è descritto il calibro arterioso che giustifica la sutura diretta se di grosso calibro ed invece richiede l'utilizzo di placca (patch) di materiale autologo o sintetico al fine di evitare una ristenosi, non è indicato se è stato adoperato uno shunt intraluminare che va applicato solo dopo la disobliterazione, non è stato indicato se dopo la endoarterectomia siano state ripulite la zona dai frammenti con irrogazioni con soluzione eparinizzata,ecc..”; ciò che correttamente conduce a ritenere provato il collegamento causale tra fatto e danno.
Ed invero, in tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno
(Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 3 -, Sentenza n. 27561 del 21/11/2017; Sez.
3, Sentenza n. 12218 del 12/6/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/1/2010). A fronte di tale evidenza, non contrastata da idonei argomenti fattuali, la critica mossa sotto il profilo di responsabilità accertato dimostra di volere indurre questa Corte a svolgere un riesame della fattispecie, senza adeguatamente tener conto della ratio decidendi del primo giudice ma solo delle critiche mosse alla CTU dal consulente di parte che tuttavia non hanno indotto il Tribunale a mutare il giudizio reso nel primo grado. Né può ritenersi che la condotta dei sanitari non fosse astrattamente idonea a causare l'ictus e quindi il danno neurologico riportato dal posto che è indiscusso che CP_1 la tecnica operatoria utilizzate prevedeva una serie di passaggi essenziali proprio volti a scongiurare la formazione di trombi (vedi supra) sicché mancando l'indicazione dell'effettuazione di tutti i passaggi necessari per scongiurare tale exitus correttamente il Tribunale ha ravvisato nella specie la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale tra il danno neurologico riportato e l'intervento stesso.
E difatti, in relazione al danno va ritenuto pacifico inter partes e ferme le incompletezze della cartella quanto al primo intervento che dalla cartella clinica si evince unicamente che sebbene al risveglio avvenuto alle ore 10 il paziente non presentasse condizioni di gravità, tuttavia dopo appena
4 ore egli veniva rioperato in condizioni gravi senza che nel frattempo questi fosse sottoposto ad altri esami o a visita neurologica.
Altrettanto pacifica si è rivelata la circostanza che neppure è stato possibile ripercorrere le fasi del secondo intervento perché non se ne rinviene alcuna descrizione in cartella tanto da non poter ottenere una diagnosi coerente posto che questa è stata eseguita senza l'evidenza di alcun monitoraggio ed indagini clinico diagnostiche necessarie per l'esecuzione del detto intervento.
Provato il nesso di causalità da parte del paziente la struttura non è stata in grado di dimostrare, attesa la carenza documentale che come visto non può andare a detrimento del danneggiato, che l'ictus occorso a seguito dell'intervento e che ha cagionato il danno neurologico nel sia annoverabile CP_1 tra le complicanze inevitabili e dunque come tali idonee ad escludere la responsabilità sanitaria.
L'argomento speso dall'appellante in punto di nesso causale si dimostra del tutto infondato, in quanto il giudice ha ritenuto indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento dedotta dal medico, e ciò in relazione a tutte le sopra menzionate circostanze di inadempimento ad esso imputabili e valutate nel caso concreto, mentre con giudizio controfattuale ha ritenuto che la condotta di sorveglianza cui egli era tenuto, nei fatti mancata, sarebbe stata astrattamente idonea ad evitare, con alta probabilità, l'evento di danno o quanto meno a ridurne le conseguenze.
In particolare, la Corte ritiene condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui non è sufficiente, al fine di escludere la responsabilità del medico, accertare l'insorgenza di una complicanza, ma se ne deve dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità, nonché l'adeguatezza della condotta del medico per porvi rimedio. Come il mancato raggiungimento di tale prova, compreso il mero dubbio sull'esattezza di tale adempimento, ricade a carico della struttura sanitaria e del medico, così la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato: tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico tra la sua condotta e le conseguenze dannose subite. (Cass n. 4424/2021).
In particolare va rilevato che la ctu, le cui conclusioni sono state acquisite dal giudicante che, come noto, non è tenuto a spiegare le ragioni della propria adesione al detto elaborato potendovi fare direttamente riferimento in special modo allorquando essa, come avvenuto nella specie, ha pure dato adeguata risposta ai chiarimenti richiesti, ha affermato in verità sin da subito, che la stenosi carotidea asintomatica è un fattore di rischio e non già un fattore eziologico certo o altamente probabile dell' ictus (relazione di consulenza tecnica d'ufficio – pag.26) e che (pag.30) quale misura protettiva atta ad evitare danni cerebrali da ischemia andava preso in considerazione nella specie e soprattutto lo
“shunt intraluminale”. Quindi la CTU ha affermato che l'intervento eseguito non era stato conforme alla prassi chirurgica e l'ictus del paziente, pacificamente conseguente al primo intervento chirurgico, non condotto secondo le linee guida, fu causato ragionevolmente da causa iatrogena e cioè provocata dall'operatore medico per imperizia o per errore diagnostico (relazione di consulenza tecnica d'ufficio – pag.40) tanto che il paziente fu sottoposto ad un secondo intervento d'urgenza. Nella cartella clinica tuttavia non vi è traccia alcuna di documentazione che accerti ed indichi la diagnosi d'urgenza e non vi è alcuna descrizione del secondo intervento, dei relativi tempi tecnici e neppure risultano descritte le manovre che usualmente vengono effettuate per prevenire eventuali accidenti nell'immediato post operatorio;
non risultano effettuati adeguati e necessari ulteriori accertamenti ecodoppler, per evidenziare il normale flusso nella carotide e scongiurare così l'ictus che si è presentato nell'immediato post operatorio (relazione di consulenza tecnica d'ufficio – pag.41).
Pertanto appare del tutto evidente, alla luce delle complessive risultanze acquisite, la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento come subito dal nel suo complesso ed il risultato finale e CP_1 dunque con il danno subito. Inoltre, non è provato che il sia giunto in ospedale in condizioni CP_1 gravi segno questo che rende ancora più evidente che il danno sia stata diretta conseguenza dell'intervento nei termini inferenziali sopra descritti. Il che induce a ritenere, in assenza di prova contraria, che il corretto adempimento della prestazione sanitaria avrebbe potuto non solo evitare il formarsi dell'ictus ma altresì evidenziare tempestivamente la sofferenza di flusso e adeguare il secondo intervento eliminando o quantomeno riducendo gli effetti dannosi dell'ictus.
Ed invero, una volta allegata e dedotta dal creditore la prova della condotta medica omissiva idonea a causare il danno in termini di adeguatezza causale, nella specie, la mancata esecuzione corretta del primo intervento, la mancata sorveglianza medica nella fase terminale di esso nonché
l'omessa diagnosi per l'esecuzione del secondo intervento, è piuttosto onere della parte debitrice dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità di adempimento a sè non imputabile, come - ad esempio -l'insorgenza di fattori causali alternativi idonei ad interrompere il nesso causale tra le omissioni e il danno (Sez. 3 -, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 576 del
11/01/2008). Nel campo medico-sanitario sussistono difatti due cicli causali da considerare, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle.
La prova della causalità materiale spetta al creditore-danneggiato e consiste nella prova, anche presuntiva, del rapporto di causa-effetto tra la prestazione professionale e la situazione patologica (di aggravamento o di insorgenza). Tale prova può essere raggiunta in via presuntiva anche per il tramite di una cartella medica compilata in maniera incompleta, posto che tale circostanza non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Sez. 3 -, Sentenza n. 27561 del 21/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6209 del 31/03/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/01/2010).
La prova della causalità giuridica spetta, invece, al debitore-danneggiante il quale, ove il creditore abbia assolto al suo onere probatorio, deve dimostrare l'esatto adempimento ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, - oppure l'intervento di una causa esterna, imprevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 c.c., comma 1, ed inevitabile sotto il profilo strettamente oggettivo e causale (v. su questa ulteriore precisazione, da ultimo, Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017). Prova, allo stato, del tutto mancata.
Il primo motivo dell'appello principale deve pertanto e definitivamente essere respinto.
Venendo al secondo motivo vanno svolti i seguenti rilievi.
L'appellate si duole: a) dell'eccessività del quantun ritenendo non dovuto il danno morale perché ritenuto una duplicazione del danno biologico;
b) del mancato riconoscimento del danno differenziale;
c) del riconoscimento delle altre poste di danno in in assenza della responsabilità medica. Sicché tutti i detti profili di doglianza debbono essere respinti.
Va considerato che mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v. , in tal senso, Sez. 3, sentenza n. 28989 del 11/11/2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico.
Confermando quanto già da tempo affermato dalla Corte di legittimità, in ordine al principio della piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (atteso che il sintagma “danno morale” non è suscettibile di accertamento medico - legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico - relazionali della vita del danneggiato), va riaffermata la necessità che la liquidazione di tale (autonomo) danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato.
Converrà, d'altro canto, considerare come la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporti, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato. Da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza;
la massima di esperienza, infatti - diversamente dalla categoria del fatto notorio - non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico - ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.
Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale.
Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è all'origine del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico - relazionali, per così dire, ordinarie.
Così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico - presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico - relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020).
Si tratta, conclusivamente e per ciò che concerne le modalità di liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, di un procedimento fondato su specifiche e consolidate massime di esperienza, al quale lo stesso legislatore ha ritenuto di fare opportunamente ricorso, muovendo da un criterio equitativo rispetto al quale questo Collegio ritiene di non poter condividere le censure di irragionevolezza o inappropriatezza infondatamente avanzate dall'appellante.
Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto di poter liquidare, in favore del il danno CP_1 dallo stesso sofferto ricorrendo all'applicazione dei criteri tabellari quanto al danno biologico e quanto alla dimensione morale della sofferenza patita sulla base di una modalità di liquidazione del danno alla persona da ritenere pienamente legittima sul piano equitativo, secondo un criterio proporzionale
(circa il 30%) rispetto alla componente biologica.
Non può poi qualificarsi come differenziale il danno patito dal alla luce dell'istruttoria CP_1 espletata e, soprattutto, della stessa ctu che nel valorizzare i postumi riportati non ne ha affatto riscontrato di precedenti rispetto all'intervento del sanitario ma rilevando anzi come i postumi della causa iatrogena non sono stati soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario ma sono sorti ex novo. Né risulta la presenza di menomazioni non imputabili ad errore medico che abbiano inciso negativamente su quelli derivanti da causa iatrogena, aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi quindi, trattandosi di menomazione soltanto coesistente, liquidare interamente il danno. (Cass 21261/2024).
L'appello principale deve in conclusione essere integralmente disatteso.
Venendo all'appello incidentale va rilevato che neppure questo merita di essere condiviso.
L'omissione di valido consenso informato anche nella dedotta declinazione di lesione del diritto all'autodeterminazione non può prescindere dall'allegazione e dalla prova del danno in concreto patito.
E' vero che l'allegazione e prova, da parte del paziente, del rifiuto del trattamento ove ne fosse stata data corretta informazione, non sono necessarie in relazione ai danni derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione in sè e per sè considerato, comunque discendente dall'inadempimento del relativo obbligo da parte del medico e/o della struttura sanitaria;
e tuttavia anche in tale prospettiva, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018, n. 9053, in motivazione, p. 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione). Nella specie tale allegazione e prova in citazione e nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. è del tutto mancata.
Da ciò consegue il rigetto dell'appello incidentale e conclusivamente la conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto di entrambi gli appelli fa sì che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti.
Infine, poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale Parte_1
e dell'appellante incidentale interveniente , in qualità di
[...] Controparte_4 erede di dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. Controparte_1
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
, in qualità di erede di avverso la sentenza del Tribunale di Roma Controparte_4 Controparte_1
n.1439/2020, pubblicata il 22.01.2020, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...]
-rigetta l'appello incidentale proposto da , in qualità di erede di Controparte_4
Controparte_1
-compensa le spese del grado tra le parti;
-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e Parte_1 dell'appellante incidentale , in qualità di erede di , di Controparte_4 Controparte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 7.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente
DO Capezzera- -TO IL-