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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1665/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1665 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (7.10.1975 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Antonio Muscari del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione proposto da è Parte_2
fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dall'ordinanza- ingiunzione OI – 001037571 notificatagli in data 17.3.2023 per un importo pari ad € 10.000
(rideterminato in corso di causa in € 1.513,93), a seguito di atto di accertamento prot. n.
1 .6700.22/05/2018.0180914, a sua volta notificatogli il 28.5.2018 e relativo al dedotto CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2015).
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondati nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che la somma ingiunta debba considerarsi non più dovuta dall'opponente per i motivi di seguito esposti.
L'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prescrive che “la violazione, quando é possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non
è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n.
683 del 1983.
L'iniziale termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione è subordinato al realizzarsi dell'effettivo passaggio di consegne tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa.
Poiché il potere sanzionatorio da parte dell'autorità amministrativa è derivato in seguito alla depenalizzazione del fatto commesso dal , l'onere di provare la data in cui è Parte_1 avvenuto l'effettivo passaggio degli atti spettava all' CP_1
Ciò, nel caso concreto, non è avvenuto.
In assenza di tale prova deve ritenersi quale dies a quo del già citato termine decadenziale di
90 giorni ex. art. 14 L. 689/1981 il momento in cui si è verificata l'effettiva depenalizzazione del reato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 15 gennaio 2016 n. 8, e quindi il 6.2.2016
(così Cass., 7641/2025).
L'atto di accertamento è stato notificato in data 28.5.2018, vale a dire ben oltre l'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, e quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era già spirato.
L' non ha né allegato specificamente né conseguenzialmente provato le esigenze di CP_1
approfondimento istruttorio che avrebbero giustificato il superamento del termine di cui si discute.
2 L'opposizione va pertanto accolta con esonero dall'esame di ogni altro dedotto motivo d'impugnazione in omaggio al criterio della cd. ragione più liquida (Cass., 9309/2020), e quindi con declaratoria di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.OI – 001037571 oggetto di causa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 5.200; aumento per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali): il tutto, previa compensazione per 1/2 stante la controvertibilità in diritto della questione oggetto di causa, testimoniata dalla documentata esistenza di precedenti giudiziali difformi e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Leo
Stilo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione OI – 001037571;
- pone a carico dell' , l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1 liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 750,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Leo Stilo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1665 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (7.10.1975 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Antonio Muscari del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione proposto da è Parte_2
fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dall'ordinanza- ingiunzione OI – 001037571 notificatagli in data 17.3.2023 per un importo pari ad € 10.000
(rideterminato in corso di causa in € 1.513,93), a seguito di atto di accertamento prot. n.
1 .6700.22/05/2018.0180914, a sua volta notificatogli il 28.5.2018 e relativo al dedotto CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2015).
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondati nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che la somma ingiunta debba considerarsi non più dovuta dall'opponente per i motivi di seguito esposti.
L'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prescrive che “la violazione, quando é possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non
è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n.
683 del 1983.
L'iniziale termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione è subordinato al realizzarsi dell'effettivo passaggio di consegne tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa.
Poiché il potere sanzionatorio da parte dell'autorità amministrativa è derivato in seguito alla depenalizzazione del fatto commesso dal , l'onere di provare la data in cui è Parte_1 avvenuto l'effettivo passaggio degli atti spettava all' CP_1
Ciò, nel caso concreto, non è avvenuto.
In assenza di tale prova deve ritenersi quale dies a quo del già citato termine decadenziale di
90 giorni ex. art. 14 L. 689/1981 il momento in cui si è verificata l'effettiva depenalizzazione del reato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 15 gennaio 2016 n. 8, e quindi il 6.2.2016
(così Cass., 7641/2025).
L'atto di accertamento è stato notificato in data 28.5.2018, vale a dire ben oltre l'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, e quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era già spirato.
L' non ha né allegato specificamente né conseguenzialmente provato le esigenze di CP_1
approfondimento istruttorio che avrebbero giustificato il superamento del termine di cui si discute.
2 L'opposizione va pertanto accolta con esonero dall'esame di ogni altro dedotto motivo d'impugnazione in omaggio al criterio della cd. ragione più liquida (Cass., 9309/2020), e quindi con declaratoria di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.OI – 001037571 oggetto di causa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 5.200; aumento per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali): il tutto, previa compensazione per 1/2 stante la controvertibilità in diritto della questione oggetto di causa, testimoniata dalla documentata esistenza di precedenti giudiziali difformi e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Leo
Stilo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione OI – 001037571;
- pone a carico dell' , l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1 liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 750,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Leo Stilo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonio Salvati
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